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18 del 6 marzo 2018 emesso dal presidente della Corte d’appello di XXX

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OGGETTO: Prat. n. 1369/VV/2018. Quesito in ordine all'incarico affidato al Presidente di Sezione preposto della Sezione Distaccata di XXX, formulato dal Presidente della Corte di Appello di XXX.

(delibera 23 gennaio 2019)

Il Consiglio

- letto il quesito posto in data 12 dicembre 2018 da parte del presidente della Corte d’appello di XXX;

- letto il decreto n. 18 del 6 marzo 2018 emesso dal presidente della Corte d’appello di XXX;

- letta la nota del 12 settembre 2018 a firma del presidente della sezione distaccata di XXX della Corte d’appello di XXX;

- letto il parere emesso in data 3 dicembre 2018 da parte del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di XXX:

OSSERVA

Con decreto n. 18/2018 del 6 marzo 2018, il presidente della Corte d’appello di XXX, preso atto che in data 26 febbraio 2018 il dott. XXX, presidente proposto alla sezione distaccata di XXX, aveva dismesso le funzioni semidirettive per scadenza del secondo quadriennio, ha nominato il dott.

XXX, presidente di sezione, come “preposto alla sezione distaccata di XXX”, indicandone in dettaglio i compiti e le funzioni. Tale variazione tabellare, immune da violazioni di norme, riceveva in data 7 maggio 2018 il parere unanime positivo del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di XXX.

In data 18 luglio 2018 ha preso possesso nell’ufficio il dott. XXX, in qualità di presidente della sezione civile e lavoro della Corte d’appello di XXX – sezione distaccata di XXX. Il dott. XXX ritiene che la nomina del dott. XXX debba essere riconsiderata in quanto “determinata da una valutazione comparativa incompleta, stante la temporanea vacanza del posto di presidente della sezione civile, che dopo poche settimane sarebbe stato designato all’unanimità nella mia persona…

Né può fondatamente sostenersi che attualmente il posto sia occupato e che quindi per metterlo nuovamente a concorso sia necessario che si renda vacante, dal momento che non di posto in organico trattasi, ma semplicemente di funzioni semidirettive e di coordinamento che, conformemente a quanto previsto dall’ordinamento giudiziario (artt. 59 – 108) e dalla citata Circolare del CSM sulle tabelle (artt. 101 – 130 – 135) vanno assegnate al Presidente di sezione più anziano in ruolo (nel caso che lo scarto sia superiore agli otto anni, come nella specie) ovvero dotato di maggiori attitudini ed esperienze direttive e semidirettive”.

Riguardo a tale nota, il Consiglio giudiziario di XXX ha dichiarato il non luogo a provvedere, non avendo competenza “sulla richiesta di riconsiderare il provvedimento emesso dal Presidente della Corte di Appello”.

Rispetto ad essa il presidente della Corte d’appello di XXX ha formulato il seguente quesito: “se, risultando coperto l’incarico di Preposto della Sezione distaccata della Corte, la successiva nomina di altro Presidente di Sezione, portatore di una maggiore anzianità di ruolo e di servizio, comporti per il Presidente della Corte la necessità di dover riconsiderare la nomina del Presidente Preposto ed affidare al nuovo Presidente l’incarico in parola”.

In proposito, il Consiglio rileva che la designazione del magistrato vicario, così come anche quella del presidente di sezione preposto alla sezione distaccata di Corte d’appello (art. 59

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dell’ordinamento giudiziario), deve essere contenuta nella proposta tabellare e fa corpo con essa, una volta approvata dal Consiglio. Ne consegue che tale designazione ha la stessa efficacia temporale della tabella che la contiene sicché non viene caducata o deve essere necessariamente modificata se nell’ufficio subentrano altri magistrati o altri presidenti di sezione. Ovviamente, come tutte le previsioni tabellari, essa può essere modificata nel corso del triennio, anzitutto quando il magistrato designato abbia lasciato l’ufficio (ad esempio per pensionamento o trasferimento).

Tuttavia, permanendo in ufficio il magistrato designato, la scelta se effettuare o meno la variazione tabellare rientra nella discrezionalità valutativa del dirigente dell’ufficio.

Consegue da tale ragionamento che al quesito qui posto debba rispondersi nel senso che la nomina del magistrato vicario o di preposto della sezione distaccata non debba essere necessariamente riconsiderata quando subentri in ufficio altro magistrato o altro presidente di sezione, rientrando nella discrezionalità del dirigente dell’ufficio la decisione di procedere o meno ad una modifica avente tale oggetto.

Pertanto, si

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa nei termini seguenti: la nomina del magistrato vicario o del preposto della sezione distaccata non deve essere necessariamente riconsiderata quando subentri in ufficio altro magistrato o altro presidente di sezione, rientrando nella discrezionalità del dirigente dell’ufficio la decisione di procedere o meno ad una modifica avente tale oggetto.”

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