Incompatibilità tra le funzioni di magistrato ordinario in tirocinio e l'aspettativa senza assegni concessa dalle istituzioni europee.
(Risposta a quesito del 21 febbraio 2018)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 febbraio 2018, ha deliberato:
“di rispondere conformemente alle seguenti conclusioni del parere dell'Ufficio Studi:
L’incardinamento nel ruolo della magistratura non consente la conservazione dello status di impiegato o funzionario presso altra amministrazione, anche se di carattere comunitario, perché in contrasto con l’art. 16 Ord. giud.. L’istituto dell’aspettativa senza assegni consente la sospensione momentanea del rapporto di lavoro con l’amministrazione della giustizia, ma ciò solo per espletare incarichi a tempo parziale esterni alla giurisdizione, che escludano uno stabile inserimento nel ruolo organico di altra amministrazione, purché non sussistano ragioni ostative al suo espletamento. Non è ipotizzabile, quindi, mediante il ricorso all’aspettativa senza assegni di lunga durata, pervenire ad un cumulo stabile di plurimi rapporti di lavoro, di natura diversa e intrattenuti con diversi datori di lavoro, anche pubblici, ostandovi l’incompatibilità tra gli stessi, nonché il principio di esclusività del rapporto e dello status di magistrato.”