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Richiesta del magistrato di fruire di due o più giorni di congedo ordinario coincidenti con le date delle sue udienze.

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Richiesta del magistrato di fruire di due o più giorni di congedo ordinario coincidenti con le date delle sue udienze.

(Risposta a quesito del 5 aprile 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 aprile 2017, ha adottato la seguente delibera:

"-letta la nota del 22 aprile 2015 con la quale il dott. …, all’epoca presidente del Tribunale di …, ha chiesto se ed in che termini un magistrato possa godere del congedo ordinario nei soli giorni in cui tiene udienza, restando invece in servizio nel giorno intermedio, o nei giorni intermedi, in cui non tiene udienza;

- considerato che tale quesito scaturisce da una richiesta del 10 aprile 2015 del dott. …, giudice del Tribunale di …, con la quale il predetto chiedeva “di fruire di gg. 2 (due) di congedo ordinario in data 15 e 17 aprile 2015”;

-considerato che è comunque necessario dare una risposta al quesito posto, anche per via dell’esigenza di affermare un principio che varrà pure pro futuro;

-consideratoche il presidente del Tribunale ha richiamato, nel porre il quesito, la circolare di questo Consiglio n. P6199/2015 del 27 marzo 2015, la quale prevede che non è possibile fruire di congedo ordinario per i soli giorni delle udienze senza indicare, come ulteriore giorno di congedo ordinario, anche quello intermedio, salvo che “il dirigente, sentito l’interessato, non accerti o richieda che il giorno o giorni intermedi siano comunque destinati ad attività lavorativa per la redazione di atti, per il compimento di attività, o comunque per la reperibilità del magistrato per le esigenze di ufficio”;

- considerato che, in particolare, il presidente del Tribunale ha richiesto “quale oggetto debba avere, in concreto, l’accertamento demandato dalla deliberazione in esame, dal momento che sembra ben difficile immaginare come il dirigente possa verificare, al di là delle affermazioni del magistrato istante, che effettivamente nel giorno intermedio questo abbia redatto atti o comunque compiuto attività d’ufficio”;

-considerato che, nel caso di specie, il dirigente dell’ufficio ha attestato che al dott. … non era stata rivolta alcuna “richiesta di rimanere a disposizione del tribunale o di altro giudice…, non essendo in alcun modo necessaria o utile la sua presenza in ufficio per il giorno 16 aprile”;

- ritenuto che la mera attestazione da parte del magistrato interessato debba ritenersi insufficiente, perché la predetta circolare si riferisce, in assenza di una richiesta, ad un accertamento da parte del dirigente dell’ufficio;

- considerato che tale accertamento ad opera del dirigente, da compiersi nei modi più opportuni, visto che un magistrato, per sua natura, ha sempre da redigere atti o da compiere attività, non può riguardare altro che determinati atti o attività per i quali vi sia una specifica ed obiettiva ragione di sollecitudine, non derivante da pregressa negligenza del magistrato;

- considerato che, in assenza di atti da redigere o di attività da compiere con particolare sollecitudine, il congedo ordinario va conseguentemente imposto anche per il giorno o i giorni intermedi;

delibera

- di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che, nel caso in cui un magistrato chieda di fruire di due o più giorni di congedo ordinario coincidenti con le date delle sue udienze, senza godere del congedo ordinario per il giorno o i giorni intermedi tra le stesse udienze, il dirigente, compiuti gli accertamenti del caso nei modi più opportuni, può lasciare il magistrato in servizio nel giorno intermedio soltanto nel caso in cui lo stesso debba redigere atti o compiere attività per i quali vi sia una specifica ed obiettiva ragione di sollecitudine, non imputabile a pregressa negligenza del magistrato.

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