• Non ci sono risultati.

Gruppo Solidarietà

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gruppo Solidarietà"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Pagina 1 di 2

S.A.I.?

(Servizio Accoglienza e Informazione) [email protected]

Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383 Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: [email protected]

posta certificata: [email protected]

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64 Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n .95/04

Sede: Via Casilina n. 3T - 00182 Roma Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002

C/C Postale n. 75392001

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Riconosciuta da Federata a

Assemblea Nazionale dei rappresentanti delle Associazioni Socie Anffas Onlus Trento, 8-9 giugno 2013

MOZIONE

L’assemblea Nazionale di Anffas Onlus riunitasi a Trento nei giorni 08-09.06.2013 ha preso atto delle modifiche intervenute all’art 2 della bozza di decreto di riforma Isee, a seguito del confronto tra il Governo e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed in particolare che:

- nel nuovo testo, pur continuandosi a premettere che l’Isee è un livello essenziale delle prestazioni, vengono adesso fatte “

salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie”;

- nel nuovo testo, viene prevista la possibilità per gli Enti Locali di selezionare, con ulteriori criteri rispetto a quello dell’Isee, il novero dei beneficiari per l’accesso alle suddette prestazioni anche tenendo “

conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”.

Pertanto,

Considerato che:

- le prestazioni sociali agevolate, quali sostegni erogati in favore delle persone con disabilità, sono considerate misure di contrasto alle discriminazioni e alle carenze di pari opportunità, ed in quanto tali non assoggettabili a concorso alla spesa se non in misura limitata e simbolica, perché in caso contrario riproporrebbero, sul piano economico, le medesime condizioni di disparità;

- l’ISEE, in quanto livello essenziale delle prestazioni, non può essere derogato dalla legislazione regionale e che quindi ogni competenza regionale in materia non può discostarsi dal livello già individuato se non attraverso l’introduzione di condizioni migliorative per il cittadino beneficiario delle prestazioni;

(2)

- non si può escludere o limitare a priori, solo per condizioni economiche, l’accesso alle prestazioni sopra dette ed ancor di più non si può di fatto far utilizzare agli enti erogatori dei criteri diversi ed ulteriori rispetto a quello dell’Isee per regolamentare l’accesso alle prestazioni;

L’assemblea Nazionale di Anffas Onlus, riunita così come sopra, all’unanimità invita il Governo, soprattutto nella persona del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Viceministro per le Politiche Sociali a:

1) eliminare dal secondo periodo dell’art 2 comma 1 dell’attuale bozza di decreto la frase “

salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie”

perché costituzionalmente superflua e foriera di applicazioni distorte e inique;

2) eliminare l’intero terzo periodo dell’art. 2 comma 1 dell’attuale bozza di decreto.

Riferimenti

Documenti correlati

parte del sistema integrato è l’apertura nelle Cancellerie dei Tribunali di Punti unici di accesso territoriali, gestiti da volontari e supportati da assistenti sociali degli enti

Questo fondo serve proprio per sostenere quelle famiglie che, pur avendone il diritto, non hanno mai ottenuto (o chiesto) dagli enti locali competenti

• Analisi di ulteriori interventi di razionalizzazione logistica sulle direzioni regionali e provinciali delle strutture di Inps e degli Enti soppressi, con l’obiettivo

Il circuito delle fonti informative comprende gli Enti locali del territorio, le ASL, le scuole, i sindacati, La Caritas, le comunità straniere organizzate

La sua applicazione prevede di abbandonare i vecchi sistemi di accordi e orientare la collaborazione degli enti locali (comprese le Asl) attraverso progetti complessivi

Con la delibera regionale n. 1168 del 16.10.2006, Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di

- anche quando, considerata la gravità della malattia, ricorra la condizione di non dimissibilità (condizione prevista dalla normativa che infatti prevede la possibilità di

La riduzione delle risorse destinate all’intervento sociale (Fondo per le Politiche Sociali, trasferimenti alle Regioni e agli Enti Locali ecc.), l’assenza di definizione