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Per il posto alla sezione GIP-GUP la scelta è caduta sulla dott.ssa Terza, all'esito delle seguenti considerazioni

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N. 91

Oggetto: Pratica num. 1708/FT/2010 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreto in data 8.7.2010 - esito concorso interno del 23.6.2010).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 dicembre 2010, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“Letto il decreto dell'8.7.2010 con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha ha assegnato i posti oggetto del concorso interno di cui all'interpello del 23.6.2010

OSSERVA

Con provvedimento 23.6.2010, integrato in data 5.7.2010, il Presidente del Tribunale di Alpha ha messo a concorso i seguenti posti:

1 posto alla terza sezione penale;

1 posto alla sezione GIP/GUP;

1 posto alla prima sezione civile;

2 posti alla quarta sezione civile e decima sezione civile (sezione stranieri);

2 posti alla settima sezione civile.

Per il posto alla prima sezione civile, valutata la prevalenza sugli altri concorrenti delle dottoresse Prima e Seconda per l'attitudine specifica (entrambe dal 2001 in servizio presso la VI sezione, che tratta materia di diritto dell'economia affine alla materia societaria di competenza della prima), ha assegnato il posto alla dott.ssa Seconda in quanto magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

Sul punto il Consiglio Giudiziario ha condivisibilmente espresso parere favorevole.

Per il posto alla sezione GIP-GUP la scelta è caduta sulla dott.ssa Terza, all'esito delle seguenti considerazioni:

- esclusione dei dottori Quarto e Quinta dalla comparazione, il primo perchè non ha mai svolto il ruolo di GIP-GUP, la seconda per averlo svolto per un periodo troppo limitato;

- svolgimento da parte della dott.ssa Sesta di sole funzioni tabellari di GIP-/GUP in via di supplenza;

- svolgimento da parte della dott.ssa Settima, nell'ambito di funzioni promiscue, soltanto di funzioni di GIP supplente e di GUP;

- svolgimento da parte della dott.ssa Ottava, seppure in via esclusiva, di funzioni di GIP/GUP presso il Tribunale di Alpha soltanto dal 1999 al 2001, a fronte dello svolgimento da parte della dott.ssa Terza delle funzioni di GIP/GUP sin dal 2005 in via esclusiva presso il Tribunale di Beta.

Sul punto deve essere condiviso il parere favorevole espresso dalla maggioranza del Consiglio Giudiziario.

Non può essere infatti condivisa la tesi della minoranza del consiglio secondo cui la previsione dell'ultima parte del par. 41.2 della vigente circolare si limita a richiedere la verifica del possesso di una specifica esperienza nell'esercizio delle funzioni GIP/GUP, con passaggio automatico all'applicazione dei criteri dell'anzianità di servizio e di ruolo in presenza di magistrati che abbiano svolto tutti funzioni GIP/GUP nel loro passato professionale.

I principi generali applicabili al caso concreto (in cui tutti gli aspiranti si collocano nell'ambito di una fascia di anzianità non superiore ad otto anni), desumibili dalla lettura sistematica dei diversi punti del paragrafo 41 della vigente circolare, porta invece alle seguenti considerazioni:

- il Dirigente deve sempre porre a base delle sue scelte “le esigenze di efficienza dell'ufficio” (par. 41.1), che costituiscono la cornice entro la quale applicare i criteri di valutazione indicati;

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- il par. 41.2 costituisce una specificazione, giustificata dalla particolarità delle materie indicate, del criterio delle attitudini, che vanno comunque desunte dagli indicatori fissati dal par.

41.1 lett. a); il che rende rilevante anche la valutazione del tempo di esercizio delle funzioni e dei risultati conseguiti, come indicatori di validazione della professionalità acquisita, spendibile nella comparazione con altri aspiranti che pure abbiano svolto in passato le medesime funzioni, e senza che ciò possa porsi in contrasto con il principio affermato dal CSM nella risposta a quesito del 30.7.2010 (richiamata dalla minoranza del Consiglio Giudiziario) che attiene, invero, ad altro aspetto, concernente l'irrilevanza della maggiore o minore distanza nel tempo del periodo di esercizio delle funzioni omologhe;

- non è dunque sufficiente, per il giudizio relativo alla “parità di requisiti attitudinali” di cui al par. 41.4, il mero dato dello svolgimento in passato di qualsivoglia funzione nell'ambito del settore (penale o civile) del posto messo a concorso, dal momento che, pur non dovendosi necessariamente ipotizzare percorsi professionali rigidi in funzione delle specializzazioni nelle varie materie, le esigenze di efficienza dell'ufficio possono indurre il Dirigente a far cadere la scelta su aspiranti in possesso di un bagaglio professionale maturato non solo nell'ambito del settore, ma anche nell'esercizio “delle funzioni inerenti al posto da coprire” (come desumibile dal par. 41.1 lett.

a);

- occorre sempre che il Dirigente dia puntuale, congrua e coerente motivazione delle scelte operate, dando conto del corretto esercizio di quella discrezionalità tecnica che deve necessariamente essergli riconosciuta in qualità di responsabile del raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto tabellare triennale.

- l'eventuale accertamento dell'erroneità, incongruità, incoerenza o insufficienza della motivazione può fondare un giudizio di disapprovazione della scelta operata, con obbligo del Dirigente di procedere a nuova comparazione nel rispetto dei criteri indicati dall'organo di autogoverno, senza che possa riconoscersi a quest'ultimo il potere di sostituirsi al Dirigente nell'assegnazione del posto messo a concorso e fatta salva l'ulteriore valutazione del nuovo provvedimento.

Nella specie la valutazione operata dal Presidente del Tribunale appare assolutamente rispettosa dei criteri sopra indicati e congruamente motivata.

Per il posto alla terza sezione penale (dibattimento penale e riesame), il Presidente del Tribunale ha proceduto all'assegnazione in favore della dott.ssa Quinta, in base alle seguenti considerazioni:

- tutti gli aspiranti vantano un curriculum caratterizzato dall'avvenuto svolgimento di attività nel settore penale per periodi di diversa durata ma comunque consistenti;

- i dottori Nono e Quarto possiedono attitudini specifiche minori non avendo mai svolto attività nel settore penale dibattimentale, ma, la prima, solo funzioni requirenti presso le Procure di Gamma ed Alpha dal 1991 al gennaio 2004 (data di trasferimento al Tribunale civile di Alpha) ed il secondo per 19 anni esclusivamente le funzioni di magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Alpha;

- la dott.ssa Sesta ha svolto per tre anni funzioni di pretore penale e per 11 anni funzioni di dibattimento penale al Tribunale di Delta, seppure in via promiscua

- la dott.ssa Settima ha svolto per 11 anni funzioni promiscue civili e penali;

- la dott.ssa Terza ha svolto per 8 anni le funzioni penali dibattimentali presso il Tribunale di Epsilon e per i successivi 5 anni quelle di GIP-GUP presso il Tribunale di Beta;

- la dott.ssa Quinta ha svolto funzioni dibattimentali penali per 6 anni presso la Pretura ed il Tribunale di Eta e per 4 anni presso il Tribunale di Teta; da settembre 2004 è magistrato distrettuale presso la Corte di Appello di Alpha, dove ha svolto funzioni prevalentemente penali;

La dott.ssa Quinta è stata preferita in considerazione dell'ampia specializzazione maturata nel settore penale dibattimentale, analogamente del resto alle dott.sse Sesta, Settima e Terza, ma con le caratteristiche specifiche di averla acquisita esercitando le relative funzioni in maniera esclusiva per molti anni in diversi uffici e realtà territoriali e dell'essere l'unica candidata che ha già svolto funzioni di riesame per un tempo consistente (1 anno) e recente nonchè proprio presso la III sezione penale del Tribunale di Alpha, ivi applicata in qualità di magistrato distrettuale.

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Sono state presentate osservazioni da parte di due Giudici (dottoresse Nona e Terza) in ordine alla loro esclusione dall'assegnazione del posto alla terza sezione penale.

In particolare la dott.ssa Nona ha osservato che nel valutare la rilevanza della "pregressa attività svolta" occorre fare riferimento esclusivamente all'esperienza specifica nel settore e non all'esperienza specifica nelle funzioni. Il Presidente avrebbe poi ingiustamente sottovalutato l'esperienza in procura.

La dott.ssa Terza ha sottolineato due errori nel decreto presidenziale su circostanze rilevanti (lo svolgimento di funzioni penali dibattimentali presso il Tribunale di Epsilon dal 1996 al 2005, e non dal 1997; la mancata indicazione dello svolgimento di tali funzioni in via esclusiva, circostanza, invece, espressamente sottolineata per altri candidati), nonché la valutazione erronea dello svolgimento delle funzioni di giudice del riesame quale titolo preferenziale.

Il Consiglio Giudiziario, a maggioranza dei suoi membri, ha espresso parere negativo, facendo propria la tesi, già in precedenza confutata, della sufficienza, ai fini della valutazione della parità di requisiti attitudinali, dello svolgimento di funzioni nell'ambito del settore di appartenenza del posto messo a concorso, senza che possano assumere rilievo la durata del periodo di svolgimento, la tipologia (più o meno omologa) delle funzioni svolte e la qualità dei risultati conseguiti, scomodando peraltro categorie interpretative (quali il divieto di interpretazione analogica di norme in deroga), che oltre a non avere appiglio nella lettura sistematica delle disposizioni di circolare, appaiono anche inconferenti.

Anche in tal caso, invece, la valutazione operata dal Presidente del Tribunale appare assolutamente rispettosa dei criteri sopra indicati e congruamente motivata, pur dovendosi sottolineare la fondatezza delle osservazioni avanzate dalla dott.ssa Terza in ordine allo svolgimento, da parte sua, di funzioni dibattimentali penali a far data dal 1996 e non dal 1997 nonché in via esclusiva e non promiscua come erroneamente indicato nel decreto presidenziale. Tali circostanze non inficiano tuttavia la correttezza delle valutazioni comparative, non potendosi, peraltro, considerare, ai fini del concorso interno, le funzioni GIP/GUP svolte dalla dott.ssa Terza omologhe a quelle del Tribunale del riesame, come già statuito dal CSM nella risposta a quesito del 14.5.2009.

Per i due posti alla settima sezione civile (fallimenti- esecuzioni), il Presidente del Tribunale ha assegnato uno dei due posti al dottor Decimo, il quale vanta un curriculum caratterizzato da una lunga esperienza di giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Iota.

Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, ha deliberato di esprimere sul punto parere favorevole.

Non così per l'attribuzione del secondo posto messo a concorso, avendo il Presidente omesso di effettuare la comparazione tra le dottoresse Settima e Undicesima sul presupposto, giudicato errato, che la dott.ssa Settima fosse già assegnataria del posto messo a concorso alla quarta sezione civile.

Ma anche in tal caso la valutazione operata dal Presidente appare immune dal vizio rilevato dall'organo di autogoverno locale, in quanto, con riferimento all'assegnazione dei due posti alla IV e X sezione civile, il Presidente del Tribunale ha assegnato i posti alle dott.sse Sesta e Settima svolgendo le seguenti osservazioni:

- la dott.ssa Sesta presenta una specifica competenza nella materia avendo la stessa attestato il pressochè ininterrotto svolgimento dal 1994 delle funzioni, sebbene promiscue, di giudice tutelare, presso la Pretura di Kappa prima ed il Tribunale di Delta poi;

- la dott.ssa. Settima ha svolto, seppure per un breve periodo (marzo-settembre 2008) le funzioni anche di presidente presso il Tribunale di Lambda occupandosi, quindi, anche della materia di separazioni e divorzi.

- il dott. Quarto ha sempre svolto solo le funzioni di magistrato di sorveglianza.

Il Consiglio Giudiziario, sul secondo posto messo a concorso, ha espresso a maggioranza parere sfavorevole, ritenendo non giustificata la pretermissione del dott. Quarto, non potendo la dott.ssa Settima vantare specifica esperienza superiore al biennio nella materia della famiglia (avendo trattato la materia della famiglia per un periodo limitato al marzo-settembre 2008), cosicchè si sarebbe dovuto passare alla diretta applicazione della regola di cui al par. 41.4 della maggiore anzianità nel ruolo e di servizio, applicando una tesi che è stata già in precedenza confutata.

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Anche in tal caso, invece, la valutazione comparativa operata dal Presidente appare corretta ed immune dai vizi lamentati,

Quanto all'assegnazione dei restanti posti di risulta, il Consiglio Giudiziario ha espresso, condivisibilmente ed all'unanimità, parere favorevole.

Per le motivazioni innanzi riportate, dunque, il decreto dell'8.7.2010 con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha ha assegnato i posti oggetto del concorso interno di cui all'interpello del 23.6.2010 deve essere integralmente confermato.

Tanto premesso

all’unanimità delibera

l'approvazione del decreto dell'8.7.2010 del Presidente del Tribunale di Alpha”.

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