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Regol@mento progettazione tecnica interna

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Comune di Spoleto

Direzione Progettazione Ambiente e Territorio

Regol@mento

progettazione tecnica interna

Il “Regolamento progettazione tecnica interna” è stato adottato dalla

Giunta Comunale con la deliberazione n° 171 del 29 maggio 2007.

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Regolamento

progettazione tecnica interna

Il “Regolamento progettazione tecnica interna” è stato adottato dalla Giunta comunale con la deliberazione n° 171 del 29 maggio 2007, in esecuzione agli articoli 90 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

Il dieci settembre 2007 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunale - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

L’ufficio coordinamento normativo Paola Marini

Titolo I – Norme Generali...4

Art. 1 - OGGETTO...4

Titolo II: Progettazione e realizzazione di opere pubbliche o lavori ...5

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE...5

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI PROGETTI...5

Art. 4 - DESTINATARI DEL FONDO...6

Art. 5 - DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI PROGETTO ...6

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL’INCENTIVO ...6

Art. 7 - RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ...7

Art. 8 - MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ...7

Titolo III: Redazione degli atti di pianificazione...9

Art. 9 - CARATTERISTICHE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE...9

Art. 10 - DESTINATARI DEL FONDO...9

Art. 11 - DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI PIANIFICAZIONE ...10

Art. 12 - RIPARTIZIONE DELL’ INCENTIVO ...10

Art. 13 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI...10

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Titolo IV: Disposizioni finali... 12

Art. 14 – ASSICURAZIONE...12

Allegato A2: Individuazione della tipologia di opere o lavori in semplici, articolate e complesse ... 13

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Titolo I – Norme Generali

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di ripartizione e di liquidazione delle risorse che costituiscono l’incentivo di cui all’articolo 92 – comma 5 – del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni.

2. La somma non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività necessarie per la realizzazione di progetti e degli atti di pianificazione svolte dai tecnici dipendenti del comune.

Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici tecnici del comune, riconoscendo a tale attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità e perseguendo altresì l’obiettivo di riequilibrare il ricorso a professionisti esterni.

3. Gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori e degli atti di pianificazione generale comprenderanno la quota per il fondo incentivante, in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale.

4. Le attività di cui all’articolo 2 e all’articolo 9, rese anche per strutture diverse di quella di appartenenza, costituiscono normale compito di ufficio da svolgersi durante l’orario di lavoro e da incentivare secondo le modalità previste dal presente regolamento.

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Titolo II: Progettazione e realizzazione di opere pubbliche o lavori

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L’incentivo riguarda sia la progettazione e le attività connesse di opere e lavori pubblici come di seguito specificato:

a) attività di progettazione di opere pubbliche o di lavori in appalto volte alla elaborazione di progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di tipo architettonico, strutturale, impiantistico, gestionale nonché in materia di beni culturali e ambientali;

b) progettazioni della sicurezza;

c) varianti ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni;

d) direzioni, contabilizzazioni e liquidazioni dei lavori;

e) collaudi, certificati di regolare esecuzione dei lavori;

f) stime per espropri, verbali di occupazione e restituzione area con i relativi atti propedeutici e conseguenti, piani particellari;

g) frazionamenti legati a progetti di lavori pubblici;

h) opere e programmi di infrastrutturazione del territorio di interesse dell’amministrazione realizzati da soggetti esterni (quali concessionari, convenzionati, società delle quali è presente capitale dell’amministrazione comunale; ecc. alla cui progettazione urbanistica ed edilizia e realizzazione partecipano dipendenti dell’amministrazione comunale);

i) e tutto ciò che concorre alla progettazione e realizzazione dell’opera pubblica come individuato dal responsabile unico del procedimento.

2. L’incentivo si applica ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si è resa necessaria l’elaborazione di un progetto (con esclusione di quei lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o per i quali è occorsa la sola predisposizione del modulo offerta prezzi).

3. Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con redazione del solo capitolato speciale d’appalto e elenco prezzi saranno riconosciute le aliquote relative a: progetto esecutivo, direzione lavori, responsabile del procedimento, coordinatore sicurezza, attività tecnico- amministrativa di supporto e collaudatore dei lavori qualora queste prestazioni siano effettuate da dipendenti dell’ufficio tecnico comunale.

4. Si evidenzia, inoltre, che l’incentivo per la progettazione di opere pubbliche è attribuito quale che sia il grado di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) richiesta. Pertanto il compenso verrà assegnato anche nel caso in cui si proceda alla redazione di uno solo dei tre livelli secondo quanto definito nel relativo allegato B2.

5. E’ prevista, inoltre, l’applicazione dell’incentivo anche nel caso di perizie suppletive e di variante qualora si renda necessaria la riprogettazione delle opere e nei limiti ovviamente dell’importo di perizia.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

1. L’incentivo per la progettazione di opere pubbliche è attribuito quale che sia la tipologia (nuove opere, stralci successivi, completamenti, manutenzioni, restauri, ristrutturazioni).

2. I progetti da ammettere all’incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall’articolo 93 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni.

3. Il responsabile del procedimento, ai fini dell’approvazione del progetto, dovrà procedere alla redazione del verbale di validazione nel caso di progetto definitivo o esecutivo, mentre per il

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progetto preliminare dovranno essere effettuare le verifiche di cui all’articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 554/99.

4. Qualora trattasi di lotto il responsabile del procedimento dovrà produrre la certificazione in ordine alla funzionalità, fruibilità e fattibilità dello stesso ai sensi dell’articolo 128, comma 7, del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni.

Art. 4 - DESTINATARI DEL FONDO 1. Hanno titolo a concorrere alla ripartizione le seguenti figure:

a) il responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori;

b) gli incaricati della redazione del progetto e loro collaboratori;

c) gli incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro collaboratori;

d) gli incaricati della direzione lavori e loro collaboratori;

e) gli incaricati del collaudo e loro collaboratori.

2. Il personale addetto alla redazione dei piani particellari di esproprio, acquisizione di aree, rilievi topografici e catastali s’intende incluso nell’ambito dei collaboratori non firmatari della progettazione.

3. Qualora il progetto sia affidato all’esterno, spetterà comunque sia al responsabile unico del procedimento che ai suoi collaboratori la percentuale relativa come definita nel presente regolamento e nelle tabelle ad esso allegate.

4. La partecipazione di ciascun dipendente ai progetti oggetto di incentivazione dovrà garantire la maggiore equità possibile nella ripartizione dei lavori tra profili professionali simili all’interno dello stesso servizio, tenuto conto del lavoro e degli incarichi svolti negli anni precedenti.

Art. 5 - DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI PROGETTO

1. Al fine di predisporre i progetti preliminari da inserire nel Programma Triennale di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 163/2006 per la sua approvazione e adozione, i responsabili di procedimento, prima dell’avvio dell’attività di progettazione preliminare, individuano e comunicano formalmente al Dirigente, per ciascun progetto:

a) il nominativo dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, redazione piano di sicurezza, coordinamento sicurezza, collaudo;

b) il nominativo dei collaboratori coinvolti nelle varie attività, compreso quello di coloro collocati al di fuori della direzione Progettazione Ambiente e Territorio;

c) l’individuazione delle figure professionali non ricoperte dal gruppo di progettazione e per le quali è pertanto necessario l’affidamento di incarichi esterni.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL’INCENTIVO

1. L’ammontare dell’incentivo di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n°350 del 24 dicembre 2003, è pari ad una percentuale variabile fino al 2% lordo dell’importo posto a base di gara delle opere o dei lavori pubblici di cui all’articolo 2.

2. La percentuale variabile di cui al comma precedente è determinata in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera o del lavoro secondo quanto definito agli allegati “A1” e “A2” del presente regolamento.

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Art. 7 - RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO

1. L’incentivo di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni, determinato in applicazione all’articolo 6, è ripartito per ogni singola opera o lavoro secondo le percentuali indicate nelle tabelle “B” e “C”, riportate in allegato al presente regolamento, che tengono conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Nel caso in cui per la realizzazione di un’opera o di un lavoro di cui all’allegato “A1”, si ricorra a soggetti esterni all’amministrazione comunale, anche limitatamente a prestazioni professionali parziali, l’ammontare dell’incentivo non corrisposto in relazione alle prestazioni non effettuate dal personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

3. La ripartizione delle quote di incentivo ai dipendenti dei vari gruppi, è determinata tenendo conto della professionalità ed esperienza acquisiti nella specifica disciplina e categoria di lavori nonché al tempo necessario occorrente per quella determinata fase ed è stimata all’atto della formalizzazione dell’incarico sia per i componenti interni che per le collaborazioni esterne.

4. E’ da evidenziare inoltre, che anche nel caso di progettazioni interne, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006 per le attività affidate a professionisti esterni, dovrà essere individuato un responsabile coordinatore della progettazione risultando pertanto gli altri progettisti firmatari suoi collaboratori.

5. Per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche complesse e di alta specializzazione che comportano l’effettuazione di prestazioni affidate all’esterno, la quota parte dell’incentivo spettante al responsabile unico del procedimento ed ai suoi collaboratori subirà un incremento del 25%.

Art. 8 - MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Contestualmente alla consegna del progetto esecutivo per la sua approvazione il responsabile unico del procedimento, ai fini della liquidazione dei compensi, trasmette al dirigente una scheda, redatta sulla base delle tabelle allegate, relativa alle attività svolte da ciascun soggetto per le prestazioni effettuate; una seconda scheda verrà consegnata successivamente alla approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il dirigente decide in ordine ad eventuali situazioni di contrasto.

2. Ad aggiudicazione avvenuta il dirigente provvede con proprio atto alla liquidazione degli incentivi relativi alle prestazioni effettuate con le modalità di seguito indicate. Analoga procedura verrà seguita dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. I pagamenti degli incentivi avverranno come segue:

a) per il gruppo di progettazione e collaboratori: 100% ad aggiudicazione avvenuta;

b) per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 100% ad aggiudicazione avvenuta;

c) per il responsabile unico del procedimento e collaboratori: 60% successivamente all’aggiudicazione e 40% successivamente all’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; nel caso di lavori o opere pubbliche di durata pluriennale, il pagamento del 40% avverrà con cadenza annuale in misura proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori emessi durante l’anno; analoga procedura verrà eseguita nel caso di opere pubbliche complesse e alta specializzazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 7 per le quali è prevista l’effettuazioni di prestazioni parziali;

e) per il gruppo di direzione lavori e collaboratori: 100% successivamente all’approvazione del collaudo dell’opera o del certificato di regolare esecuzione; nel caso di lavori di durata pluriennale, il pagamento del 100% avverrà con cadenza annuale in misura proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori emessi durante l’anno.

3. Le incentivazioni, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, sono comprensive degli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dal lavoratore dipendente nonché degli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi a carico del datore di lavoro.

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4. La liquidazione dei compensi dovrà avvenire entro i 90 giorni successivi alla trasmissione della relativa documentazione all’ufficio competente.

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Titolo III: Redazione degli atti di pianificazione

Art. 9 - CARATTERISTICHE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Gli atti di pianificazione dovranno avere i caratteri e i contenuti ed essere completi degli elaborati previsti dalla circolare Ministero Lavori Pubblici n° 6679/69 e successive modificazioni e dalla specifica normativa di riferimento. Il piano è costituito di norma da tre elaborati consistenti in una parte normativa/prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.

2. Ai fini di cui al presente regolamento, per atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva si intendono i piani definiti da disposizioni legislative nazionali, regionali o comunali, comunque denominati, quali a titolo esemplificativo:

a) il piano regolatore generale e le relative varianti;

b) la pianificazione di settore (infrastrutturale, dei trasporti, del verde, ecc.) di competenza del consiglio e della giunta;

c) i piani particolareggiati esecutivi;

d) i piani di zona di edilizia residenziale pubblica;

e) i piani per insediamenti produttivi;

f) i piani esecutivi di interventi del Peep;

g) i piani di recupero;

h) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale;

i) il piano energetico delle fonti rinnovabili;

l) il piano di disinquinamento acustico;

m) il piano di intervento operativo per l’inquinamento atmosferico;

n) il piano regolatore cimiteriale;

o) il regolamento edilizio e conseguenti piani (del colore, dell’arredo urbano, ecc.);

p) i piani particellari di esproprio (facenti parte di atti di pianificazione urbanistica);

q) il piano per il superamento delle barriere architettoniche;

r) il programma urbano dei parcheggi e relative varianti;

s) altri piani o programmi di attuazione e di intervento la cui approvazione compete al consiglio o alla giunta comunale.

Art. 10 - DESTINATARI DEL FONDO 1. Hanno titolo a concorrere alla ripartizione le seguenti figure:

a) i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione (nominati dal dirigente e in assenza di nomina è lo stesso dirigente);

b) i progettisti;

c) i collaboratori tecnici e amministrativi del procedimento di pianificazione.

2. La partecipazione di ciascun dipendente ai progetti oggetto di incentivazione dovrà garantire la maggiore equità possibile nella ripartizione dei lavori tra profili professionali simili

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all’interno dello stesso servizio, tenuto conto del lavoro e degli incarichi svolti negli anni precedenti.

Art. 11 - DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI PIANIFICAZIONE

1. Il responsabile di procedimento, prima dell’avvio delle attività di pianificazione di cui all’articolo 9, comunica formalmente al Dirigente, per ciascun progetto:

a) il nominativo dei dipendenti facenti parte del gruppo tecnico;

b) il nominativo dei collaboratori coinvolti nelle attività progettuali;

c) il nominativo dei collaboratori, anche collocati al di fuori dell’ufficio pianificazione urbanistica;

d) l’individuazione delle figure professionali non ricoperte dal gruppo di progettazione e per le quali è pertanto necessario l’affidamento di incarichi esterni.

Art. 12 - RIPARTIZIONE DELL’ INCENTIVO

1. L’incentivo di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni relativo alla redazione di atti di pianificazione è costituito da una somma pari al 30%

della relativa tariffa professionale.

2. Nel caso in cui si ricorra a soggetti esterni all’amministrazione comunale, anche limitatamente a prestazioni professionali parziali, l’ammontare dell’incentivo non corrisposto in relazione alle prestazioni non effettuate dal personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

3. La ripartizione delle quote di incentivo ai dipendenti dei vari gruppi, è determinata tenendo conto della professionalità ed esperienza acquisiti nella specifica disciplina e categoria di lavori nonché al tempo necessario occorrente per quella determinata fase ed è stimata all’atto della formalizzazione dell’incarico sia per i componenti interni che per le collaborazioni esterne.

4. Nel caso in cui la redazione del piano regolatore generale sia completamente affidata a professioni esterni, e pertanto l’unica attività interna all’amministrazione comunale è quella del responsabile del procedimento, la quota parte dell’incentivo spettante a quest’ultimo ed ai suoi collaboratori subirà un incremento del 25%.

5. L’importo complessivo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata viene così ripartito:

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori 20%

b) gruppo di progettazione o progettista e collaboratori 80%

6. La ripartizione dell’incentivo relativo alla redazione di sole varianti urbanistiche viene determinata secondo quanto definito nella Tabella “C”.

7. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali è rimessa al dirigente/responsabile del procedimento.

Art. 13 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il responsabile unico del procedimento, ai fini della liquidazione dei compensi, trasmette al dirigente una scheda relativa alle attività svolte da ciascun soggetto per le prestazioni effettuate.

Il dirigente decide in ordine ad eventuali situazioni di contrasto.

2. Il dirigente provvede con proprio atto alla liquidazione degli incentivi relativi alle prestazioni effettuate con le modalità di seguito indicate:

a) per la adozione del piano 50%

b) per la redazione di eventuali controdeduzioni 30%

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c) ad avvenuta approvazione del piano da parte del consiglio comunale 20%

3. Il diritto alla liquidazione per la progettazione di atti di pianificazione, matura con la trasmissione dell’atto, completo di tutti gli elaborati e pareri prescritti, all’organo competente per la sua adozione.

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Titolo IV: Disposizioni finali

Art. 14 – ASSICURAZIONE

1. Quando, ai sensi del presente regolamento, la progettazione di un’opera pubblica venga affidata dall’amministrazione ad un proprio dipendente questi, ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R.

21 dicembre 1999 n° 554, ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, per la copertura dei rischi professionali derivanti dall’incarico ricevuto.

2. Conseguentemente l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, si impegna a rimborsare al dipendente un importo pari ai due terzi del premio corrisposto.

3. L’assicurazione dovrà garantire l’amministrazione comunale:

a) per i maggiori costi necessari per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, necessitate in corso di esecuzione dell’opera o della parte progettata e sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista;

b) per un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.

4. Il dipendente, all’atto della stipulazione della polizza, dovrà accertarsi che:

a) sia redatta in conformità allo schema tipo 2.1 previsto del D.M. 12 marzo 2004, n° 123 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004 n° 109);

b) siano coperti tutti i rischi di cui al comma che precede per ogni opera affidata in progettazione;

c) sia previsto un periodo di copertura compatibile con i tempi di realizzazione dell’opera medesima.

5. L’amministrazione provvederà entro giorni trenta dalla richiesta del dipendente al rimborso di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni di garanzia del presente articolo.

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Allegato A2: Individuazione della tipologia di opere o lavori in semplici, articolate e complesse

Gruppo Categoria Oggetto

Gruppo I Costruzioni rurali, industriali civili,artistiche e decorative semplice a Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali,

magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

articolato b Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

complesso c Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

complesso d Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

complesso e Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti.

Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

complesso f Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

Complesso g Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.

Gruppo II Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento

dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi

industriali.

complesso a Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

complesso b Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine, meccaniche, cantieri navali,

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fabbriche dì cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche impianti per le industrie della fermentazione, chimico- alimentari e tintorie.

complesso c Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e la e coltivazione delle cave e miniere.

Gruppo III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e

cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere

complessivamente considerate nelle precedenti classi.

complesso a Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

complesso b Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

complesso c Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

Gruppo IV Impianti elettrici

articolato a Impianti termoelettrici, impianti dell'elettro chimica e dell'elettrometallurgia.

complesso b Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

articolato c Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

complesso d Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

Gruppo V / a Macchine isolate e loro parti

Gruppo VI Ferrovie e strade

articolato a Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

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complesso b Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici o funicolari.

Gruppo VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza

da computarsi a parte.

articolato a Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

complesso b Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.

/ c Opere di navigazione interna e portuali.

Gruppo VIII articolato a Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua.

Fognature urbane.

Gruppo IX Ponti,manufatti isolati, strutture speciali

articolato a Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tubi ordinari.

complesso b Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

complesso c Gallerie, opere sotterranee o subacquee, fondazioni speciali.

Gruppo X semplice Opere di manutenzione varia

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