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DELIBERAZIONE N XI / 6372 Seduta del 16/05/2022

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DELIBERAZIONE N° XI / 6372 Seduta del 16/05/2022

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente GUIDO GUIDESI

STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI

DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI

RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI

RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA

PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI

STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo Il Dirigente Cesare Giovanni Meletti

L'atto si compone di 16 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELL’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI MILANO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ I.N.P.S. SITUATO NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - VIA FRIULI, N. 3

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VISTO l’art. 8, comma 2, lett. c) del Decreto Legge 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, come modificato dall’art. 38, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in L. 96/2017, il quale prevede che l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) provvede “alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.";

VISTO l’art. 3 comma 17 bis del D.L. 351/2001, come recentemente modificato dall’art. 164 del D.L. 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, dall’art. 1 comma 153 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede quanto segue: “17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari ad uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell’ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle Entrate”;

VISTO che I.N.P.S. ha approvato i Piani di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare di cui di cui alle Determinazioni Presidenziali n. 97 del 7 giugno 2017, n. 120 del 18 luglio 2017, n.

154 dell'11 ottobre 2017, n. 54 del 16 maggio 2018, n. 131 del 24 ottobre 2018, n. 62 del 19 giugno 2019, n. 121 del 6 novembre 2019, n. 85 del 25 novembre 2020 e, con Determinazione Presidenziale n. 131 del 2· agosto 2017, ha adottato il

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Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari poi modificato con Deliberazione n. 58 del 30 settembre 2020 e ha riavviato le procedure di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, all'interno del quale è incluso l’intero stabile sito in Cinisello Balsamo, via Friuli n. 3 gestito da Aler Milano;

DATO ATTO che le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale sono state istituite con L.r. 10 giugno 1996 n. 13 “Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R)”, che è stata successivamente abrogata dall'art. 51, comma 1, lett. t) della L.r. 4 dicembre 2009, n. 27 e che quest’ultima è stata a sua volta abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della L.r. 8 luglio 2016, n. 16, tuttora vigente e che in particolare all’art. 7 comma 1 individua le Aziende lombarde per l’edilizia residenziale;

VISTA la Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 recante lo “Statuto d'autonomia della Lombardia” che, all’art. 48, stabilisce quanto segue: “Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati.”;

PRESO ATTO che la L.r. 27 dicembre 2006 n. 30 e successive modifiche, all’art. 1 comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n.

14, secondo cui “In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2” e che, in particolare nell’allegato A1 sezione II della medesima Legge, tra gli enti pubblici, sono indicate le Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.);

VISTO inoltre il comma 1 dell’art. 8 – “Attività delle A.L.E.R.” della sopracitata L.r. 8 luglio 2016, n. 16, il quale, tra l'altro, prevede che le aziende:

- lettera a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare ai servizi abitativi pubblici, utilizzando risorse rese disponibili anche da altri soggetti pubblici;

- lettera c) gestiscono il proprio patrimonio di edilizia residenziale e, se delegate, quello degli altri soggetti pubblici, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza;

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- lettera e) acquisiscono nuovo patrimonio, valorizzano e dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale proprio, ai sensi delle leggi di settore e dei programmi di valorizzazione approvati dalla Giunta regionale;

VISTO altresì l’art. 2, comma 2 della sopracitata L.r. che prevede: “La Regione promuove, in attuazione del principio di uso razionale del suolo, il riutilizzo del patrimonio residenziale pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, l'integrazione delle politiche abitative con le politiche di rigenerazione urbana, incentivando, nel caso di nuovi interventi relativi al sistema regionale dei servizi abitativi, gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti”;

PREMESSO che:

lo stabile in oggetto, originariamente di proprietà della Cassa Speciale dell’A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi), composto da n. 154 unità immobiliari, di cui n. 136 alloggi, 17 box ed un magazzino, era stato concesso in locazione già dal 1964 all’allora I.A.C.P. di Milano. Tale locazione era conseguente ad accordi intervenuti con i Comuni di Milano e Cinisello Balsamo che, a fronte della destinazione dell’immobile per la locazione a canone sociale, si impegnavano a compartecipare alla quota di canone dovuto;

I.N.P.S., nel 1994, subentrava al precedente proprietario attraverso la propria società di gestione INPS-IGEI S.p.a., apriva una lunghissima controversia attinente la determinazione del canone di locazione conclusa con una definizione transattiva (recepita con delibera del Consiglio di Amministrazione di Aler Milano n. MI/214/12 del 12 novembre 2012) che tra le varie condizioni prevedeva la stipula di un nuovo contratto quadriennale di locazione dello stabile per le finalità istituzionali di cui all’allora Legge Regionale 27/2009 che prevedeva la possibilità di cedere in sublocazione gli alloggi ai cittadini non abbienti, individuati mediante apposite graduatorie di legge, secondo la normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;

il contratto di locazione è stato stipulato tra la società “INPS GESTIONE IMMOBILIARE – I.G.E.I. S.p.a. in liquidazione” e l’A.L.E.R. di Milano con inizio il 1° gennaio 2013 e termine il 31 dicembre 2016 per un canone annuo di locazione stabilito in € 246.525,51;

“INPS GESTIONE IMMOBILIARE – I.G.E.I. S.p.a. in liquidazione” in data 16 novembre 2016 trasmetteva ad A.L.E.R. disdetta con decorrenza dal 1°

gennaio 2017 e pertanto non è stato possibile assegnare gli alloggi che nel frattempo si erano resi disponibili in quanto l’A.L.E.R. non era più titolare del

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contratto di locazione;

PRESO ATTO in particolare che tali assegnazioni, ancorché destinate ad una specifica categoria, si configuravano come quello che oggi viene definito servizio abitativo pubblico (SAP), secondo le specificazioni della L.r. 16/2016;

PRESO ATTO altresì che:

- l’I.N.P.S., in data 4 giugno 2018, proponeva ad A.L.E.R. Milano la cessione dell’immobile in oggetto sulla base della stima del valore di mercato commissionata all’Agenzia delle Entrate con accordo del 13 novembre 2017 prot. n. 257240 producendo anche una relazione riepilogativa delle caratteristiche dell’edificio, degli aspetti urbanistici di rilievo ed un’analisi del mercato immobiliare di contesto, determinando il valore complessivo, sulla base anche del riesame richiesto dall’I.N.P.S. all’Agenzia delle Entrate, pari ad € 13.694.600,00 sul quale si consideravano applicabili i coefficienti di sconto valutati complessivamente pari al 32% che tenevano conto dello stato di occupazione (15%), del minus reddito (2%) e dell’economia di scala per la vendita in blocco (15%), determinando quindi un valore finale di vendita pari ad € 9.300.000,00;

VISTA la comunicazione di I.N.P.S. del 2 febbraio 2022, con la quale l’Istituto, nel quadro della normativa sopra citata, trasmette ad A.L.E.R. Milano una nuova proposta di vendita del complesso immobiliare in oggetto, i cui contenuti sono così sintetizzabili:

l'I.N.P.S. offre con opzione di acquisto ad A.L.E.R. le suddette unità immobiliari, il cui valore di mercato complessivamente è stato determinato in € 14.011.290,00 sulla base di una nuova perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate trasmessa ad I.N.P.S. il 13.01.2022, relativa all’Accordo stipulato tra i due Enti in data 18 ottobre 2021 con prot. N° 49716, che evidenzia l’attuale contesto di estrema instabilità dei prezzi dovuto alla prolungata stasi del mercato immobiliare dovuta principalmente alla pandemia COVID 19;

sulla base delle determinazioni dell'art. 3 comma 17 bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 il prezzo finale di offerta proposto da I.N.P.S. ad ALER Milano è rideterminato in € 8.468.055,00, a seguito dell’applicazione degli sconti previsti dalla circolare IV/PS/30800/bis del 10 aprile 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che definisce principi e modalità di attuazione della vendita in blocco o frazionata nei Piani di dismissione ordinari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 104/96 per unità immobiliari ad uso residenziale e ad uso diverso. In particolare per le unità immobiliari

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residenziali è previsto uno sconto del 30% sul prezzo di mercato per lo stato di occupazione e, sul prezzo risultante da tale riduzione, un ulteriore coefficiente di sconto del 15% per la vendita in blocco. Il sopracitato prezzo finale pari a € € 8.468.055,00 risulta inferiore rispetto a quello proposto in precedenza in base alla stima originaria elaborata dall’Agenzia delle Entrate;

l'offerta deve essere accettata da A.L.E.R. entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di I.N.P.S. ed il contratto di compravendita dell’immobile dovrà essere stipulato entro il termine di 90 giorni dall'accettazione da parte dal rappresentante legale di A.L.E.R. Milano con il contestuale ed integrale pagamento del prezzo, in unica soluzione;

gli oneri e le spese notarili e fiscali connessi all’atto di trasferimento, nonché ogni altro onere, costo e spesa derivante dallo stesso, saranno integralmente a carico della parte acquirente;

l’immobile viene offerto e verrà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto esistente, come “visto e piaciuto”, con l’accettazione integrale della situazione edilizia ed urbanistica in essere del bene e l’assunzione di tutti gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da condoni già richiesti o da richiedere ai sensi dell’art. 2, comma 59, della legge 662/1996 nei 120 giorni dalla data di acquisto;

PRESO ATTO che la relazione di stima della valutazione immobiliare richiesta da INPS e trasmessa da Agenzia delle Entrate in data 13/1/2022 riporta, tra l’altro, quanto segue nella sezione 2 “descrizione tecnico-legale del bene” e nelle conclusioni finali:

- non risulta pervenuto alcun documento attestante che l’immobile sia assoggettato a vincoli storici, ambientali, paesaggistici, culturali, artistici o monumentali;

- non risultano in essere allo stato attuale comunicazioni, ordinanze o deliberazioni relative all’utilizzo dei beni;

- l’Agenzia non ha compiuto verifiche documentali in merito alle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d’igiene, etc.). Tuttavia, ai soli fini valutativi, lo scrivente Ufficio, non assume alcuna responsabilità in ordine ad autorizzazioni/certificazioni considerando le stesse come perfettamente regolari;

- l’immobile in esame è stato valutato in normale stato manutentivo e conservativo in relazione alla vetustà, non gravato da vincoli legali e ipotecari;

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PRESO ATTO della comunicazione Protocollo Regionale n° U1.2022.0016844 del 21 marzo 2022 di ALER Milano, con la quale l’Azienda richiede a Regione Lombardia un finanziamento a fondo perduto di € 8.468.055,00 oltre imposte di legge per l’acquisto del complesso immobiliare sito in via Friuli, n. 3 in Cinisello Balsamo (MI);

RICHIAMATA la nota prot. n. U1.2022.0023067 del 6 aprile 2022 con la quale la DG Casa e Housing Sociale chiede ad A.L.E.R. Milano di trasmettere la documentazione inerente l’immobile di cui all’oggetto al fine di valutare la richiesta formulata con la nota sopra richiamata;

VISTA la Delibera Presidenziale di A.L.E.R. Milano n. MI/087/22 dell’11 aprile 2022 che ripercorre le fasi salienti a partire dal 1964, espone alcune considerazioni in merito alle motivazioni di contesto che gravitano sull’immobile e delibera di approvare l’acquisizione del complesso immobiliare sito in Cinisello Balsamo, via Friuli 3 di proprietà dell’I.N.P.S., secondo la proposta di vendita formulata dall’I.N.P.S. con nota del 2 febbraio 2022 al prezzo di acquisto di € 8.468.055,00, subordinando la suddetta acquisizione all’ottenimento da parte di Regione Lombardia di un finanziamento a fondo perduto di pari importo oltre ad imposte di legge;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. U1.2022.0025331 del 13 aprile 2022 pervenuta da ALER Milano e contenente la documentazione richiesta con nota sopracitata del 6 aprile 2022 ed in particolare una relazione riepilogativa che illustra il contesto storico, i principali passaggi intercorsi ed alcuni dati ed informazioni utili al fine di fornire un quadro dell’operazione in fase di definizione inerente l’esercizio dell’opzione di acquisto dello stabile sopracitato e riepilogati nei punti precedenti;

VISTI:

il Decreto Regione Lombardia n. 295 del 18 gennaio 2021 “Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”, in attuazione della DGR 4151/2020, con il quale è stata promossa la relativa manifestazione di interesse, determinando i requisiti per la partecipazione, le modalità di partecipazione e di definizione di proposte di strategia di sviluppo urbano sostenibile da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di valutazione delle proposte di strategia;

la Deliberazione della Giunta del Comune di Cinisello Balsamo del 13/1/2022, con la quale:

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- si evidenzia che il Comune ha risposto alla manifestazione di interesse sopracitata, presentando il progetto denominato “Entangled”, ottenendo con Decreto Regione Lombardia n. 5183 del 16 aprile 2021 il massimo del finanziamento richiedibile;

- si evidenzia che uno degli interventi previsti nell'ambito del sopracitato progetto “Entangled” riguarda l'immobile SAP ubicato in via Friuli 3, di proprietà di INPS e gestito da Aler Milano e che per tale intervento la quota di finanziamento prevista dal progetto è pari ad € 1.500.000,00;

- si approva lo schema di “Accordo di Programma” con A.L.E.R. Milano per l'attuazione dell'intervento di riqualificazione dell'immobile SAP di via Friuli 3, previsto nel sopracitato progetto “Entangled”;

l’Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune di Cinisello Balsamo ed A.L.E.R. Milano per l’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente e con il quale l’Azienda si è impegnata a raggiungere con I.N.P.S. qualunque forma di rapporto atto a consentire il pieno e continuativo utilizzo dell’immobile come S.A.P. per un periodo pari ad almeno 25 anni e, nell’ipotesi di acquisto dell’immobile, a porsi come soggetto attuatore dell’intervento di riqualificazione dello stabile;

CONSIDERATO che:

il contratto risulta ormai scaduto dal 1 gennaio 2017, come da disdetta da parte di I.N.P.S. Gestione Immobiliare I.G.E.I. S.p.A.;

lo stabile risulta al momento solo parzialmente locato (n. 103 alloggi e n. 11 box assegnati su un totale di n. 154 unità immobiliari compreso un magazzino) e quindi con la presenza di molte unità sfitte;

il contratto non risultava conveniente, dal momento che i canoni di locazione mediamente riscossi da A.L.E.R. Milano non compensavano il canone di locazione pagato dall’Azienda stessa ad I.N.P.S. stabilito dal contratto in € 246.525,51 annui, anche a causa di una significativa morosità annua;

lo stabile necessita di interventi di riqualificazione e pertanto non giova la situazione venutasi a creare tra il contratto ormai scaduto con A.L.E.R.

Milano e la volontà di I.N.P.S. di dismissione, che non favorisce investimenti sul patrimonio;

A.L.E.R. Milano, come riportato nella nota aziendale del 13 aprile 2022, è tenuta ad esercitare il diritto di opzione per l’acquisto dell’immobile entro e non oltre il 1 giugno 2022;

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VALUTATO quindi che:

il decreto n. 5183 del 16 aprile 2021 e l’Accordo di Programma sopracitati consentono, tra l’altro, di dare copertura per l’attuazione di un intervento di riqualificazione dell'immobile S.A.P. di via Friuli 3 in Cinisello Balsamo, previsto nel progetto “Entangled”, per un importo pari ad € 1.500.000,00;

le recenti normative in tema di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero e alla ristrutturazione di immobili consentirebbero di attivare risorse statali a beneficio della conservazione dell’immobile;

l’attuale situazione non consente di effettuare nuove assegnazioni e mantiene quindi inutilizzati alloggi che incrementerebbe l’offerta abitativa di alloggi sociali;

la cessazione definitiva del rapporto locativo con I.N.P.S. comporterebbe la necessità di ricollocare gli assegnatari con regolari requisiti ora residenti nel complesso immobiliare in altrettanti alloggi S.A.P. con le difficoltà che ne derivano;

rispetto al prezzo proposto da I.N.P.S. nel 2018, pari ad € 9.300.000,00, lo stesso, in data 2 febbraio 2022, trasmette nuova proposta di vendita al prezzo ridotto di € 8.468.055,00 sulla base della perizia di stima dell’Agenzia delle Entrate trasmessa all’Ente, in data 13 gennaio 2022;

VALUTATA anche la presenza di forti motivazioni sociali all’effettuazione dell’operazione di acquisto da parte di ALER Milano, che permetterebbe di incrementare l’offerta abitativa di alloggi S.A.P. in un contesto territoriale caratterizzato da una significativa domanda;

RAVVISATO pertanto l’interesse pubblico, nonché le condizioni economiche di maggior favore per A.L.E.R. Milano rispetto alla situazione previgente in cui il costo di locazione per l’azienda non risultava coperto dai canoni riscossi;

RICHIAMATA la Delibera Presidenziale di A.L.E.R. Milano n. MI/087/22 dell’11 aprile 2022 sopra riportata con la quale l’Azienda stessa:

approva l’acquisizione dell’immobile secondo la proposta di vendita formulata dall’INPS al presso di acquisto di euro 8.468.055,00 determinato sulla base della perizia di stima dell’Agenzia delle Entrate trasmessa a I.N.P.S.

in data 13/01/2022 di euro 14.011.290,00 decurtata dall’applicazione degli sconti previsti dalla circolare IV/PS/30800/bis del 10 aprile 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, subordinando la suddetta acquisizione all’ottenimento da parte di Regione Lombardia di un finanziamento a fondo perduto di uguale importo pari ad euro 8.468.055,00

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oltre imposte di legge;

evidenzia l’interesse pubblico di porre fine all’annosa situazione venutasi a creare, considerato peraltro che la cessazione definitiva del rapporto locativo con I.N.P.S. comporterebbe la necessità di ricollocare le 103 famiglie residente nel complesso immobiliare in altrettanti alloggi S.A.P.

attualmente non disponibili nel Comune di Cinisello Balsamo e che tale contesto provocherebbe una grave situazione di ordine pubblico, considerato il clima di tensione che si andrebbe a creare con l’attuazione di un piano di mobilità per le sopra richiamate famiglie, nonché per le tempistiche necessarie alla sua attuazione;

CONSIDERATO che in relazione a quanto riportato nella stima dell’Agenzia delle Entrate, nel paragrafo delle conclusioni, in particolare nella sezione relativa ai limiti della valutazione “…alla luce delle premesse e dei limiti sopra indicati, della valutazione e conteggi eseguiti, la scrivente Agenzia ritiene che il più probabile valore di mercato del complesso immobiliare in stima possa configurarsi in euro 14.000.000. Riguardo al valore così determinato, si deve tenere in debito conto che la pandemia del Covid 19 sta avendo un impatto negativo sulle attività economiche-produttive, sui redditi delle famiglie e conseguentemente anche sui mercati immobiliari in generale…si ritiene opportuno raccomandare una certa cautela nell’uso dei risultati della stima…”;

VISTA la lettera della DG Casa e Housing Sociale Prot. U1.2022.0036261 del 09 maggio 2022 con la quale viene richiesto ad A.L.E.R. Milano di specificare la tipologia e quantificazione delle imposte e tasse di legge che saranno applicate a tale compravendita e se prevista l’eventuale applicazione dell’I.V.A. in regime di detraibilità o indetraibilità, precisando inoltre che, sulla base delle considerazioni riportate nella perizia dell’Agenzia delle Entrate, rimane di responsabilità di A.L.E.R.

Milano la verifica della congruità del prezzo proposto da I.N.P.S.;

VISTO il riscontro di A.L.E.R. Milano pervenuto con nota del 10 maggio 2022 Prot.

regionale n. U1.2022.0036424 con la quale viene confermato che la compravendita dell’immobile, ai fini fiscali, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’I.V.A., come da Risoluzione del 23 maggio 2000, n. 67 del Ministero delle Finanze e che è pertanto soggetta ad imposta di registro del 9% del corrispettivo di vendita pari ad € 762.125,00 oltre ad imposte ipotecarie e catastali fisse per € 100,00;

RITENUTO pertanto di riconoscere ad A.L.E.R. Milano un contributo a fondo

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perduto per l’esercizio dell’opzione di acquisto di detto immobile, che deve essere formalizzato da parte di A.L.E.R. Milano a I.N.P.S. entro e non oltre il 1 giugno 2022, quantificato in € 8.468.055,00 oltre alle imposte ed oneri di legge pari complessivamente ad € 762.225,00, capitalizzabili in quanto oneri accessori, per un importo complessivo di € 9.230.280,00, che trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 8.02.203.15505 dell’esercizio finanziario 2022;

VISTE:

la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle decisioni dell’art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);

il d.m. 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”;

la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, ed in particolare l’art. 1 “Sistema regionale dei servizi abitativi” e l’art. 8 “Attività delle ALER”;

la l.r. 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", e in particolare l’art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";

la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della l.r. 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";

RITENUTO che restano fermi gli adempimenti della sopra citata DGR del 19 dicembre 2016 n. 6002, da porre in attuazione da parte di ALER Milano quale beneficiario del contributo, al fine di calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio, in applicazione della Decisione della Commissione Europea n.

2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale, precisando che qualora in fase di verifica si rilevi la presenza di sovracompensazione, Regione Lombardia determinerà la quota di agevolazioni che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall’obbligo di servizio pubblico più il margine di utile ragionevole; tale quota verrà decurtata

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dalle agevolazioni concesse per l’anno successivo, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6 “Controllo della sovracompensazione”, al comma 2) della Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011;

RITENUTO di demandare:

alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;

alla Unità Organizzativa Strumenti finanziari per la casa, in qualità di Soggetto concedente, la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun finanziamento;

ad ALER Milano tutte le verifiche di carattere urbanistico, edilizio, fiscale e attuare tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acquisto e gestione dell’immobile, anche in ordine alla congruità del prezzo proposto da INPS;

RITENUTO inoltre di prevedere che ALER Milano:

a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto comunichi e trasmetta a Regione Lombardia gli atti propedeutici predisposti per tale operazione con l’indicazione della data in cui verrà rogitato l’acquisto dell’immobile e la quantificazione delle imposte di legge definita dal Notaio, anche al fine dell’erogazione del contributo;

trasmetta a Regione Lombardia, entro 60 gg. dalla stipula, l’atto formale definitivo con quale il Notaio ha proceduto a rogitare il passaggio di proprietà dell’immobile con evidenza delle imposte di legge applicate;

produca, entro sei mesi dall’atto di acquisto, una relazione riepilogativa delle azioni poste in essere successivamente all’acquisto e la programmazione di quelle future, sia sotto il profilo degli interventi manutentivi/riqualificativi dell’immobile, sia sotto il profilo della gestione degli alloggi rilevando la regolarità dei requisiti di occupazione delle unità immobiliari alle famiglie attualmente residenti, l’assegnazione degli alloggi sfitti e i dati principali collegati alla gestione del complesso immobiliare con l’evidenza dei canoni di locazione fatturabili, delle spese di servizi e della stima della eventuale morosità, oltre ad altri elementi significativi che si ritiene utile riportare;

rilevi correttamente, nel proprio bilancio aziendale, l’incremento del patrimonio, coerentemente con la natura delle risorse regionali traferite nel quadro della presente operazione;

RITENUTO altresì di prevedere la restituzione, da parte di ALER Milano, del

(13)

contributo erogato da Regione Lombardia, indipendentemente dalle cause o motivazioni rilevate, nell’ipotesi in cui:

non vada a buon fine l’acquisizione dell’immobile;

si rilevi la mancata trasmissione del rogito notarile di acquisto entro la scadenza prevista di 60 gg.;

venga accertata l’impossibilità di utilizzo dello stesso immobile per finalità di edilizia residenziale pubblica;

venga accertata l’impossibilità al pieno e continuativo utilizzo dell’immobile da parte di ALER Milano come Servizi Abitativi Pubblici per un periodo pari almeno a 25 anni dalla data del relativo rogito di compravendita;

RITENUTO infine di prevedere la restituzione di una eventuale quota, qualora venga accertata e sostenuta da parte di A.L.E.R. una minore spesa rispetto a quanto già erogato da Regione Lombardia;

PRESO ATTO che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento ad ALER Milano;

RICHIAMATA la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26, “Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

RICHIAMATA la legge regionale n. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

1. di riconoscere, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle valutazioni espresse in premessa, al fine di consentire l’esercizio dell’opzione di acquisto da parte di A.L.E.R. Milano sull’immobile sito in Via Friuli n.3 in Cinisello Balsamo di proprietà dell’I.N.P.S., un contributo regionale a fondo perduto definito in € 8.468.055,00 oltre alle imposte ed oneri di legge quantificate in

€ 762.225,00 e capitalizzabili in quanto oneri accessori, per un importo

(14)

complessivo pari ad € 9.230.280,00, che trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 8.02.203.15505 dell’esercizio finanziario 2022;

2. di prevedere che Aler Milano svolga i seguenti adempimenti:

a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto comunichi e trasmetta a Regione Lombardia gli atti propedeutici predisposti per tale operazione con l’indicazione della data in cui verrà rogitato l’acquisto dell’immobile e la quantificazione delle imposte di legge definita dal Notaio, anche al fine dell’erogazione del contributo;

trasmetta a Regione Lombardia, entro 60 gg. dalla stipula, l’atto formale definitivo con quale il Notaio ha proceduto a rogitare il passaggio di proprietà dell’immobile con evidenza delle imposte di legge applicate;

produca, entro sei mesi dall’atto di acquisto, una relazione riepilogativa delle azioni poste in essere successivamente all’acquisto e la programmazione di quelle future, sia sotto il profilo degli interventi manutentivi/riqualificativi dell’immobile, sia sotto il profilo della gestione degli alloggi rilevando la regolarità dei requisiti di occupazione delle unità immobiliari alle famiglie attualmente residenti, l’assegnazione degli alloggi sfitti e i dati principali collegati alla gestione del complesso immobiliare con l’evidenza dei canoni di locazione fatturabili, delle spese di servizi e della stima della eventuale morosità, oltre ad altri elementi significativi che si ritiene utile riportare;

rilevi correttamente, nel proprio bilancio aziendale, l’incremento del patrimonio, coerentemente con la natura delle risorse regionali trasferite nel quadro della presente operazione;

3. prevedere la restituzione del contributo erogato da Regione Lombardia, indipendentemente dalle cause o motivazioni rilevate, nell’ipotesi in cui:

non vada a buon fine l’acquisizione dell’immobile;

si rilevi la mancata trasmissione del rogito notarile di acquisto entro la scadenza prevista di 60 gg.;

venga accertata l’impossibilità di utilizzo dello stesso immobile per finalità di edilizia residenziale pubblica;

venga accertata l’impossibilità al pieno e continuativo utilizzo dell’immobile da parte di ALER Milano come Servizi Abitativi Pubblici per un periodo pari almeno a 25 anni dalla data del relativo rogito di compravendita;

venga accertata e sostenuta da parte di A.L.E.R. una eventuale minore spesa, sulla base della quale verrà restituita la sola differenza rispetto alla

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quota già erogata da Regione Lombardia;

4. di inquadrare i contributi previsti nell’ambito della decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle decisioni dell’art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);

5. di disporre che ALER Milano nella sua qualità di soggetto beneficiario del contributo si impegni ad attuare gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002, al fine di evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale, precisando che qualora in fase di verifica si rilevi la presenza di sovracompensazione, Regione Lombardia determinerà la quota di agevolazioni che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall’obbligo di servizio pubblico più il margine di utile ragionevole;

tale quota verrà decurtata dalle agevolazioni concesse per l’anno successivo, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6 “Controllo della sovracompensazione”, al comma 2) della Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011;

6. di demandare:

alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;

alla Unità organizzativa Strumenti finanziari per la Casa, in qualità di soggetto concedente, la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun finanziamento;

ad A.L.E.R. Milano tutte le verifiche di carattere urbanistico, edilizio, fiscale e comunque di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acquisto e gestione dell’immobile, anche in ordine alla congruità del prezzo proposto da I.N.P.S.;

7. di demandare al Dirigente competente l’assunzione degli atti amministrativi necessari al perfezionamento dell’erogazione di detto contributo;

(16)

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

9. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.;

10.di trasmettere il presente provvedimento ad ALER Milano.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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