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Polizza Incendio, Furto, RC ed Infortuni per la Parrocchia

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Academic year: 2022

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30/04/2021 20210430

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Polizza Incendio, Furto, RC ed Infortuni per la Parrocchia

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Clero Secolare - Parrocchia"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli Enti Parrocchia per i rischi Incendio, Furto, Responsabilità Civile ed Infortuni.

Che cosa è assicurato?

La Compagnia risponde nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Principali garanzie previste:

Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina

v Sono indennizzati i danni materiali e diretti, anche consequenziali, a cose anche di proprietà di terzi, purché utilizzate secondo le finalità istituzionali dell'Assicurato/Contraente e poste nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque sia La causa, anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Tra le garanzie prestate ci sono (a titolo esemplificativo):

v Acqua condotta, occlusione di condutture, accumulo esterno di acqua piovana, spese di ricerca del guasto

v Eventi atmosferici

v Eventi sociopolitici e atti di terrorismo

v Fenomeni elettrici (esclusa fulminazione diretta) su impianti, macchine ed apparecchiature

v Furto, Rapina, Estorsione v Ricorso terzi

v Danni indiretti Responsabilità Civile Fabbricati

v Si assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia dei fabbricati di pertinenza dell'Assicurato adibiti a usi religiosi o civili di pertinenza dell'Assicurato.

Gestione ed esercizio dell'attività, quali:

v l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico anche all'esterno dei fabbricati;

v l'esercizio di uffici Parrocchiali

v l'esercizio degli oratori e dei corsi di catechesi v i viaggi e i soggiorni in genere,

v responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei collaborator

v Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Che cosa non è assicurato?

Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina

x Non sono compresi nell'assicurazione (a titolo esemplificativo):

x a) i beni particolari, come definiti;

x b) i capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili baracche in legno o plastica;

x c) gli impianti di tipo elettrico funzionanti con energia solare (fotovoltaici) con annessi pannelli esterni ed apparecchiature elettriche (inverter, contatori di produzione, quadri elettrici di comando, controllo e misura e relativi collegamenti elettrici);

x d) i fabbricati e macchinari, in godimento del Contraente o dell'Assicurato, rientranti in contratti di

"leasing" qualora siano già coperti da apposita assicurazione;

x e) i boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;

x f) il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;

x g) gli aeromobili e natanti;

x h) i veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Responsabilità Civile

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

x il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue;

x i genitori del Parroco pro-tempore e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

x le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

x i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Infortuni

Non sono assicurabili le persone:

x con dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche)

x affette da infezioni da HIV;

x di età superiore ad 85 (ottantacinque) anni.

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Infortuni

v L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dalle persone che prestano la loro attività nell'ambito e nello spirito delle finalità istituzionali del Contraente, rientranti nelle categorie degli Oratoriani e Collaboratori volontari non identificati, per le coperture Morte, Invalidità Permanente, Gesso e Immobilizzo e Spese di cura.

Ci sono limitazioni alla copertura?

! Per alcune garanzie sono previsti limiti di indennizzo/risarcimento nonché franchigie o scoperti.

Principali esclusioni di garanzia.

! L'attività esercitata deve possedere i requisiti previsti dalla definizione di Parrocchia.

Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

! dolo del Contraente o dell'Assicurato, rapina, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari;

! appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;

! furto;

nonché i danni verificatisi in occasione di:

! atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;

! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;

! inondazione e alluvione;

! terremoto.

Responsabilità Civile

L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

! da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;

! alle opere in costruzione;

! alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

! da furto;

! a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

! alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

! da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

Infortuni

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

! guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

! guida di natanti a motore per uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;

! operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;

! azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;

! guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene.

(3)

Dove sono coperto dall'assicurazione?

v L'assicurazione vale per il mondo intero

Che obblighi ho?

l Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti comportare l'annullamento del contratto e/o limitazioni di indennizzo.

l Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza.

l Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento o diminuzione del rischio (relativamente alla garanzia infortuni). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto

Quando e come devo pagare?

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio avvenire con una delle seguenti modalità:

l Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;

l Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;

l Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (fino ad € 750).

Quando inizia e quando finisce la copertura?

l La durata del contratto viene determinata concordemente tra le Parti e vien indicata in polizza

l L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento

l Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Come posso disdire il contratto?

l In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

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30/06/2022 20220630

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Assicurazione Incendio, Furto, RC ed Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto:"CATTOLICA & CLERO SECOLARE - PARROCCHIA"

Data di aggiornamento: 06/2022 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

l del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);

l del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);

l del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;

l dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b);

l dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Ad es. per la garanzia della sezione Incendio "Onorari di periti e consulenti" l'assicurazione è operante fino ad un massimo del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, e comunque entro il limite previsto negli allegati alla Scheda Tecnica, a condizione che l'importo del danno denunciato alla Società sia superiore a € 30.000.

Nel caso in cui un unico sinistro Infortuni che interessi contemporaneamente più assicurati il limite massimo di indennizzo complessivo non potrà comunque superare l'importo di euro 3.000.000.

Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina L'assicurazione vale per:

Eventi sociopolitici e atti di terrorismo, Sovraccarico di neve, Fulminazione diretta, Onorari di periti e consulenti, Merci in refrigerazione, Perdita delle pigioni, Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

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Responsabilità Civile verso Terzi (Fabbricati e Attività)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, antenne radiotelevisive, e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte a condizione che risultino in buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione.

L'assicurazione comprende anche i danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento.

L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche od integrazioni e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

La garanzia è inoltre operante per:

- La sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività assicurate;

- L'organizzazione di concerti, riunioni e conferenze svolte in ambito diocesano;

- L'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro Parrocchiale e viceversa, anche a mezzo pulmini di terzi;

- Le attività sportive svolte in ambito diocesano, compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;

- L'esercizio e/o la gestione, in ambito diocesano, di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere. L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà di campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, tribune in muratura esistenti negli impianti sportivi di proprietà dell'Assicurato/Contraente;

- Le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;

- La proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore;

- L'inosservanza delle norme previste dal D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni cagionati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato/Contraente;

- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

- L'esercizio delle attività ricreative Parrocchiali, frequentate anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato/Contraente, per i danni arrecati a terzi, compresi gli associati e frequentatori;

- L'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente;

- I danni derivanti dall'esercizio di attività a scopi assistenziali, comprese quelle infermieristiche purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di Legge, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;

- I danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;

- La proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, anche installati su veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi relative all'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;

- La proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;

- La proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dello Assicurato/Contraente limitatamente ai danni corporali.

I Collaboratori Volontari non identificati sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.

Infortuni

Sono compresi in copertura:

- L'asfissia di origine non morbosa;

- Gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

- L'annegamento, assideramento o congelamento;

- I colpi di sole o di calore;

- Le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti, aracnidi, esclusa la malaria;

- Gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (a parziale deroga all'articolo 1900 del Codice Civile);

- Gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art 1912 del Codice Civile);

- Gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;

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- Gli infortuni che l'Assicurato subisce durante i viaggi in aereo turistici o di rasferimento, effettuati in qualità di passeggero;

- Gli infortuni derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in un paese straniero.

- Gli infortuni derivanti da qualsiasi sport praticato a livello ricreativo e uno qualsiasi dei seguenti sport, anche se svolti agonisticamente, purché non professionalmente: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Incendio - Aumento franchigie

Fermi gli scoperti e i relativi "minimi", riportati nelle rispettive Schede tecniche, afferenti le Garanzie Aggiuntive Inondazione/Alluvione, Terremoto e Valanga, Slavina, Smottamento, Franamento, Cedimento del terreno, gli importi relativi ai minimi di scoperto e alle franchigie previsti in polizza per ogni sinistro si intendono raddoppiati. Comporta una riduzione del premio del 10%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (qualora la Diocesi abbia sottoscritto una convenzione che preveda la possibilità di acquistare le garanzie catastrofali)

Incendio - Inondazione, alluvione

Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da inondazione o alluvione anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze.

Incendio - Terremoto Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto.

Incendio - Valanga, Slavina, Smottamento, Franamento, Cedimento

del terreno

Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale dei fabbricati assicurati, provocato da valanga e slavina, nonché da:

l Smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;

l Franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazione d'acqua;

l Cedimento del terreno.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano i seguenti rischi esclusi.

Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina

Non sono assicurati i danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. I danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza.

Responsabilità Civile

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Infortuni

Non sono assicurabili le persone affette da sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina Sono esclusi:

- I danni verificatisi in occasione di:

l Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno;

l Bradisismo, eruzione vulcanica;

l Maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;

l Trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico.

Purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

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- I danni causati da:

l Guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;

l Crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;

l Deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;

l Perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;

l Errori e/o omissioni di manovra o controllo.

Sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

- I danni causati da o dovuti a:

l Umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;

l Sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la fornitura di energia, gas, acqua;

l Ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;

l Inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;

l Difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

l Eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

l Errori di progettazione o calcolo;

l Mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;

l Anormale costruzione o demolizione di fabbricati;

l Urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

- I danni causati da o dovuti a:

l Mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;

l Fuoriuscita del fluido frigorigeno;

l Perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

l Responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita.

- I danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Relativamente alle garanzie Fulminazione diretta e Fenomeni elettrici (esclusa fulminazione diretta) su impianti, macchine ed apparecchiature la Società non indennizza i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità e manutenzione preventiva.

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINGOLO EVENTO DANNOSO E PER SINGOLO BENE INDICATO NELLA RISPETTIVA SCHEDA TECNICA DI POLIZZA

Eventi atmosferici escluso sovraccarico di neve Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Sovraccarico di neve in assenza di crollo totale o parziale delle strutture

portanti del fabbricato Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Sovraccarico di neve con crollo totale o parziale delle strutture portanti del

fabbricato Scoperto 10% con il minimo di

€5.000,00.

Allagamento Scoperto 10% con il minimo di

€2.000,00.

Eventi socio-politici Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Atti vandalici a fissi ed infissi e parti di fabbricato a seguito di furto o

tentato furto €500,00

(9)

Terrorismo Scoperto 10% con il minimo di

€5.000,00.

Fenomeni elettrici (esclusa fulminazione diretta) su impianti, macchine ed apparecchiature

Scoperto 10% con il minimo di

€300,00.

Fulminazione diretta Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Acqua condotta, occlusione di condutture, accumulo esterno di acqua

piovana, ricerca del guasto Scoperto 10% con il minimo di

€500,00.

Spese di demolizione e sgombero €200,00.

Cristalli e vetrate, escluse vetrate artistiche €500,00.

Opere d'arte e oggetti di antiquariato, comprese vetrate artistiche Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Preziosi e collezioni Scoperto 10% con il minimo di

€500,00.

Valori Scoperto 10% con il minimo di

€300,00.

Beni particolari €500,00.

Merci in refrigerazione €300,00.

Perdita delle pigioni €2.000,00.

Onorario periti e consulenti €2.000,00.

FURTO / RAPINA / ESTORSIONE

SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINGOLO EVENTO E PER SINGOLO BENE INDICATO NELLA RISPETTIVA SCHEDA TECNICA DI POLIZZA

Contenuto e Beni particolari Scoperto 10% con il minimo di

€500,00.

Valori non in cassaforte ovunque posti esclusi valori posti nelle cassette

delle elemosine Scoperto 10% con il minimo di

€500,00.

Valori posti in cassaforte Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Opere d'arte e oggetti di antiquariato Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Preziosi, collezioni Scoperto 10% con il minimo di

€1.000,00.

Valori trasportati Scoperto 10% con il minimo di

€300,00.

Guasti cagionati dai ladri €500,00.

Furto di fissi e infissi €500,00.

Responsabilità Civile verso Terzi - Fabbricati L'assicurazione non comprende i danni:

l Conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo i danni derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture;

l A cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

l Da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;

l A condutture e impianti sotterranei in genere;

l A fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

l Derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;

l Alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;

(10)

l Cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e /o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;

l Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;

l Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

l Derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);

l Derivanti da malattie professionali;

l Derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;

l Uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;

l Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;

l Provocati da campi elettromagnetici;

l Derivanti dall'esercizio di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali.

Responsabilità Civile verso Terzi - Attività L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- Da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alla Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere;

- Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alla Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere;

- Alle opere in costruzione;

- Alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Nonché i danni:

- Conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo i danni derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture;

- Da furto;

- A cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;

- Alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- Da proprietà dei fabbricati e da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

- Da insalubrità dei locali nei quali si svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;

- Da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;

- A condutture e impianti sotterranei in genere;

- A fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

- Derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;

- Alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;

- Cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e /o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;

- Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;

- Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

- Derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);

- Derivanti da malattie professionali;

- Derivanti da:

l Estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;

l Uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto.

- Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;

- Provocati da campi elettromagnetici;

- Derivanti dall'esercizio di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali.

L'assicurazione non vale per le attività Parrocchiali che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia.

(11)

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SCOPERTI E FRANCHIGIE PER OGNI SINISTRO

l La garanzia per danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00;

l La garanzia per danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, se derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture, è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00;

l La garanzia per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00;

l La garanzia per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato;

l La garanzia per I danni cagionati a terzi, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, da dipendenti, compresi eventuali prestatori di lavoro in:

- Regime di somministrazione (D.lgs n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;

- Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;

- In relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato/Contraente, dei dipendenti o dei prestatori di lavoro o agli stessi intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a loro locati è prestata con applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro.

Infortuni

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

l Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;

l Intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi, epilessia e sintomi epilettoidi, immunodeficienza acquisita (H.I.V.);

l Trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;

l Conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;

l Contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

l Atti di terrorismo.

FRANCHIGIA PER L'INVALIDITA' PERMANENTE

Le prestazioni per l'invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:

- Se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale non si fa luogo a indennizzo;

- Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Limitatamente agli assicurati con età superiore agli 80 anni, le prestazioni per invalidità permanente per infortunio, sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:

- Non si fa luogo a indennizzo quando l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale;

- Se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

l Denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza;

l La denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni;

l Presentare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

l Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;

(12)

l Dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Responsabilità Civile - Fabbricati

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Responsabilità Civile - Attività

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Infortuni

Entro 7 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se n'è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono fare denuncia per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa.

L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici richiesti dalla Società eventualmente chiedendo la collaborazione dei medici che lo hanno visitato e curato.

Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista.

Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.

Prescrizione:

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o

reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

RCT

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza.

Infortuni

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione dell'accertamento.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato potrà richiedere in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti dalla polizza un sistema rapido di indennizzo denominato pronta liquidazione.

La "Pronta Liquidazione", consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella specifica tabella prevista in polizza, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale. Inoltre, non avrà alcun rilievo la franchigia di polizza se pattuita.

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.

Rimborso In caso di recesso per sinistro la Società rimborsa al Contraente entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

(13)

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione Non prevista.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento

dopo la stipulazione Non previsto.

Risoluzione Non prevista.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Enti Parrocchia.

Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi 19,0 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Servizio Reclami

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354

Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;

- numero della polizza e nominativo del Contraente;

- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;

- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it . PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.

Negoziazione

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.

(14)

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

Infortuni

Per eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio, sul grado di invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione può essere demandata ad un collegio di tre medici. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico è designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Ciascuna parte si impegna ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea:

http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI

CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL

CONTRATTO MEDESIMO.

(15)

Cattolica&Clero Secolare - PARROCCHIA CATTLOGOJ.png CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.png 100 ESOCAUTOJ.jpg 30 01 CGA0000067001200067012303259000000030042021B Cattolica Cattolica Assicurazioni S.p.A. Lungadige Cangrande, n°16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni S.p.A. F90C0029J.bmp 100 C:\plain Dott. Ferraresi Carlo Dott. Milani Stefano Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/8372354EEPAR CATTLOGO50J.jpg Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. CATTLOGOBIGJ.jpg

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CCS PARR 2 - ED. 04/2021

sono parte integrante del Set Informativo

unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

l

DIP Danni - MOD. CCS PARR DIP - ED. 04/2021

l

DIP aggiuntivo Danni - MOD. CCS PARR DIP AGG - ED. 06/2022

(16)
(17)

DEFINIZIONI COMUNI

Nel testo si intende per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Chiesa

Fabbricato, o porzione di fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso cattolico.

Danno liquidabile

L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Diocesi / Arcidiocesi

Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo/dell'Arcivescovo.

Durata

Periodo di tempo determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni evento dannoso rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Oratorio

Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive ed ogni altra attività ad esse connessa.

Parrocchia

L'Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione pastorale del Vescovo/dell'Arcivescovo, avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

Parti

Il Contraente dell'assicurazione e la Società.

Cattolica&Clero Secolare - PARROCCHIA

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Polizza

il documento che prova l'assicurazione;

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.

Scoperto

La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Società

L'Impresa assicuratrice.

Cattolica&Clero Secolare - PARROCCHIA

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Operatività del contratto - Attività esercitata

Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati nella Scheda Tecnica di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che l'attività esercitata:

a) risponde ai requisiti previsti dalla definizione di Parrocchia;

b) si identifica con quella riportata sulla Scheda Tecnica di polizza.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempreché siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il pagamento del premio deve essere eseguito con una delle modalità previste dalle vigenti norme di Legge.

Art. 3 - Durata

La durata del contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed è indicata nella scheda di polizza.

Art. 4 - Proroga

In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

Art.6 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione di rischio

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Cattolica&Clero Secolare - PARROCCHIA

(20)

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.13 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Cattolica&Clero Secolare - PARROCCHIA

(21)

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Nel testo si intende per:

Acqua condotta

Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti costituenti la rete idrica di pertinenza del fabbricato assicurato, nonché delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, ivi comprese le rotture dei generatori di calore, dei radiatori termici e delle rotture delle connessioni tra le suddette apparecchiature e le tubazioni medesime.

Allagamenti

Qualsiasi riversamento o spargimento di acqua, diverso da inondazioni, da alluvioni e da acqua condotta.

Beni particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, dati e supporti di dati.

Collezione

Raccolta di oggetti congeneri, posti sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nelle Schede Tecniche, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o di pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby, di valore complessivo uguale o superiore a euro 15.000,00.

Contenuto

Tutti i beni mobili che si trovano sottotetto dei fabbricati in uso all'Assicurato, descritti nelle rispettive Schede Tecniche, compresi organi, nonché i beni mobili, anche all'aperto. Si intendono escluse opere d'arte, oggetti di antiquariato, collezioni, preziosi, valori.

L'assicurazione del Contenuto è operante a condizione che per i fabbricati cui il medesimo è sottotetto, le competenti Autorità non abbiano emanato specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità dei fabbricati per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione del Contenuto, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto.

Dal Contenuto sono comunque esclusi i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Corto circuito

Contatto accidentale anomalo tra parti di impianto normalmente isolate tra loro e funzionanti con tensione erogata da una sorgente di energia elettrica.

Danni di fenomeno elettrico

Guasti e deterioramento di impianti fissi ed apparecchiature mobili funzionanti con componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, per effetto di correnti e tensioni elettriche di livello superiore a quello di normale funzionamento, causate da imperizia, negligenza, errata manovra, corto circuito, scariche e sovratensioni indotte, anche correlate a fulminazioni di origine atmosferica di natura diretta sui fabbricati o di natura indiretta sulle linee esterne di fornitura dell'energia elettrica e/o di telecomunicazione.

Eventi atmosferici

Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

Eventi sociopolitici

Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e non dell'Assicurato/Contraente, incluse occupazioni locali.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Le opere edili di pertinenza dell'Assicurato/Contraente, descritti nelle Schede Tecniche, compresi infissi, impianti idrici, igienico sanitari, termici, elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico

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delle campane, campane e relativo castello, impianti d'organo, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato, considerati immobili per natura e destinazione, quali, a titolo esemplificativo: pensiline, tettoie, recinzioni in muratura, cancellate, cancelli.

Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici, statue ed opere d'arte facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato integrati stabilmente anche nelle facciate esterne dello stesso, compresi, a titolo esemplificativo, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e statue.

Si intendono escluse le lastre di vetro aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 2.500,00.

Se l'Assicurato/Contraente occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui detta porzione è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune. Se l'Assicurato/Contraente occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.

I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, o di proprietà di terzi, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.

L'assicurazione dei fabbricati è operante a condizione che per i medesimi le competenti Autorità non abbiano emanato specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità dei fabbricati per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto.

Fulminazione diretta

Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e suolo e che colpisce direttamente i beni immobili e mobili.

Fulminazione indiretta

Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e nube e/o tra nube e suolo i cui effetti interessano le linee elettriche e/o di telecomunicazione esterne e/o interne all'area di pertinenza dell'Ente assicurato nonché l'area esterna confinante con l'area di pertinenza dell'Ente medesimo.

Guasti alle apparecchiature elettroniche

Tutti i danni a personal computer, apparecchi audiovisivi ed apparecchiature elettroniche in genere, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali con relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, derivanti da rotture e/o guasti accidentali di natura meccanica, elettrica, elettromeccanica, originati da errori di manovra, errata manipolazione, imperizia e negligenza, fenomeno elettrico e da altri eventi non espressamente esclusi dalle condizioni della presente polizza.

Guasti alle macchine

Tutti i danni ai macchinari, esclusi i guasti alle apparecchiature elettroniche, derivanti da rotture e/o guasti accidentali di natura meccanica, elettrica, elettromeccanica, originati da errori di manovra, errata manipolazione, imperizia e negligenza, fenomeno elettrico e da altri eventi non espressamente esclusi dalle condizioni della presente polizza.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Inondazione, alluvione

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Opere d'arte e oggetti di antiquariato

a) Opere aventi particolare valore artistico, poste sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nelle Schede Tecniche, di valore singolo uguale o superiore a euro 15.000,00 come ad esempio: quadri, dipinti, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere.

b) Le lastre di vetro aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 2.500,00.

Partita

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Preziosi

Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura, comprese macchine od attrezzi o loro parti. Il tutto posto sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nella Scheda Tecnica.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità media dei danni che possono derivarne in rapporto alla media dei valori assicurati su Enti similari.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Supporti di dati

Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione di franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, come singolo sinistro.

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola), diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Valori

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere, il tutto posto sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nelle Schede Tecniche.

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Riferimenti

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