Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti – C.R. Lombardia
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
Via Bazoli 6 (Centro Sportivo San Filippo) - 25127 BRESCIA Tel. 030 310491- Fax 030 310470 - Fax Giustizia Sportiva 030 3730716
e-mail: del.brescia@lnd.it
Giudice Sportivo Provinciale: giudicebrescia@pec.comitatoregionalelombardia.it
ORARIO APERTURA
Lunedì-Mercoledì 10:30-16:00 Martedì-Venerdì 10:30-18:00 Giovedì CHIUSO
Stagione Sportiva 2021/2022
Comunicato Ufficiale N° 43 BIS del 27/04/2022
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 3
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3
2.1 C
OMUNICATIU
FFICIALIL.N.D. 3
2.2 C
IRCOLARIU
FFICIALIL.N.D. 3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 3
3.1 C
ONSIGLIOD
IRETTIVO3
3.2 S
EGRETERIA3
3.3 C
AMPIONATOFE
MMINILE3
3.4 C
AMPIONATOC
ALCIO A CINQUE3
3.5 C
AMPIONATOPARALIMPICO
1°LIVELLO,2°LIVELLO,3°LIVELLO3
3.5.1 P
UBBLICAZIONECOMUNICATO UFFICIALE 3
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 3
4.1 A
TTIVITÀS.G.S.
DI COMPETENZAL.N.D. 3
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 4
6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 4
GIUDICE SPORTIVO 4
7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 5
7.1 C
ORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL5
7.2 T
RIBUNALEF
EDERALET
ERRITORIALE DELCRL 5
8. RETTIFICHE 5
9. LEGENDA 5
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Nessuna comunicazione
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Nessuna comunicazione
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO Nessuna comunicazione 3.2 SEGRETERIA Nessuna comunicazione
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE Nessuna comunicazione
3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE Nessuna comunicazione
3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1°LIVELLO,
2°LIVELLO, 3°LIVELLO3.5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE
Nessuna comunicazione
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
Nessuna comunicazione.
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE Nessuna comunicazione.
6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
GIOVANIS PROV UNDER 14 PRIM-BS
GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Francesco Valente assistito da Avv. Monica Sarabelli e coadiuvato dal Rappresentante AIA Claudio Brangi ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 21/ 4/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/ 4/2022 SAN BARTOLOMEO - USO UNITED
RECLAMO PROPOSTO IN DATA 21 APRILE 2022 DALLA SOCIET USO UNITED AVVERSO
L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA PARTITA SAN BARTOLOMEO USO UNITED, CATEGORIA GIOVAN PROV. UNDER14 PRIM. -BS, CONCLUSA CON IL PUNTEGGIO DI 4-3.
Con il reclamo in epigrafe, presentato ritualmente entro i termini e le modalità di cui all'art. 67 CGS e al C.U.
n. 69/CS della LND Stagione Sportiva 2021/2022, la società USO UNITED ha reclamato contro
l'omologazione del risultato della gara SAN BARTOLOMEO USO UNITED, CATEGORIA GIOVAN PROV.
UNDER14 PRIM.-BS, conclusa con il punteggio di 4-3.
La Società reclamante contesta che il direttore di gara abbia commesso un errore tecnico nel corso della gara in discussione, consistito nell'aver assegnato un rigore a favore della squadra SAN BARTOLOMEO anziché un calcio di punizione indiretto in area di rigore in occasione di una presa con le mani da parte del portiere dell'USO UNITED a seguito di un retropassaggio intenzionale da parte di un proprio giocatore.
Entro i termini abbreviati di cui al C.U. n. 69/CS LND, la società SAN BARTOLOMEO non ha presentato memorie o documenti.
Dall'esame del referto arbitrale, il Direttore di gara espressamente dà atto della circostanza di essere incorso in un errore tecnico consistito nella violazione della Regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, avendo assegnato un calcio di rigore anziché un calcio di punizione indiretto per la situazione di gioco sopra descritta.
A tal proposito si rileva il carattere pacifico e non contestato dell'errore tecnico del Direttore di gara.
Atteso che dall'assegnazione del calcio di rigore è derivata la segnatura della squadra SAN BARTOLOMEO, è evidente che tale errore ha inciso sul regolare svolgimento della gara ed ha potenzialmente influito sul risultato finale della gara.
Il reclamo proposto dalla società USO UNITED va pertanto accolto.
Visti gli artt. 4, 10, comma 5, lett. c), 65 del CGS. P.Q.S.
DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società USO UNITED; b) di dichiarare l'irregolarità della gara con conseguente annullamento della stessa, anche per gli effetti di cui all'art. 21 CGS per l'esecuzione delle sanzioni dei calciatori squalificati, e se ne ordina la ripetizione; c) di trasmettere gli atti alla Delegazione Provinciale di Brescia per quanto di competenza.
Il contributo, se versato, va restituito o, se prenotato, non deve essere versato.