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COMUNE DI VARESE SPORTELLO UNICO EDILIZIA VADEMECUM

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Academic year: 2022

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COMUNE DI VARESE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

VADEMECUM

per l'esercizio del diritto di accesso documentale ex art. 22 e segg. della L. 241 del 1990

attraverso CPORTAL dal 1.3.2021

Al fine di semplificare e ottimizzare i tempi della procedura di accesso alla documentazione amministrativa in materia edilizia, soprattutto in un momento cosi delicato come quello dell'emergenza sanitaria dove semplificazione, autocertificazione e digitalizzazione diventano quanto mai obiettivi primari da perseguire, viste le disposizioni di cui alla L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e tenuto conto delle misure emergenziali che impongono comunque ingressi contingentati agli Uffici, lo SPORTELLO UNICO EDILIZIA ha provveduto ad implementare la funzione dell'ACCESSO AGLI ATTI all'interno di CPORTAL.

Dal 1.3.2021, TALE MODALITA' DOVRA' ESSERE UTILIZZATA DAI TECNICI CHE NORMALMENTE USANO CPORTAL PER INSERIRE LE PRATICHE EDILIZIE, MA ANCHE DAL CITTADINO CHE NON E' ASSISTITO DALL'OPERATORE CHE PUO' ACCEDERE AL CPORTAL CON SPID, CNS E CIE.

Poichè la compilazione dell'istanza avverrà attraverso il modulo digitale, al fine di agevolarne una corretta compilazione, si provvede ad aggiornare il Vademecum precedentemente pubblicato, fornendo al Cittadino/Utente/Professionista ulteriori e semplici indicazioni indispensabili al fine della corretta compilazione della modulistica, per consentire all'Ufficio preposto di istruire ancor più velocemente l'istanza presentata; e ciò soprattutto al fine di venire incontro alle esigenze dei Cittadini/Porfessionisti che in vigenza dei nuovi benefici fiscali del c.d. SUPER BONUS 110% e di altre agevolazioni minori introdotte dal Legislatore necessitano di una celere ma attenta verifica di tutta la documentazione tecnica dell'immobile da allegare alle richieste del beneficio fiscale.

1. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA ?

La domanda può essere presentata da “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22 della L. 241 del 1990). Quanto alla materia edilizia, tali soggetti possono essere:

i proprietari/comproprietari degli immobili (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) OPPURE

A)i promissari acquirenti (poi diremo a quali condizioni);

B)i conduttori o possessori/detentori ad altro titolo (poi diremo a quali condizioni) C)i chiamati all'eredità e/o eredi legittimi dell'immobile (e poi diremo a quali condizioni);

i confinanti (poi diremo a quali condizioni);

i Condomìni in persona dell'Amministratore di Condominio (poi diremo a quali condizioni);

i Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) o di appartenenti alla Polizia Giudiziaria incaricati dal Giudice nel corso di un contenzioso civile anche esecutivo, penale e/o contabile attinente l'immobile;

periti e/o Società di perizie incaricati da Istituti Bancari (poi diremo a quali condizioni);

i soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi (Associazioni, Enti, Comitati, …. poi diremo a quali condizioni);

altri soggetti privati che ne dimostrino un interesse qualificato (studenti universitari laureandi per tesi di ricerca, ricercatori per statistiche, Organismi certificati di Attestazioni, etc... (poi diremo a quali condizioni);

2. COME VANNO PRESENTATI DOMANDA ED ALLEGATI?

DAL 1 MARZO 2021:

SE I SOGGETTI DI CUI SOPRA HANNO DELEGATO/INCARICATO UN TECNICO

(operatore) PER LA COMPILAZIONE, LA VISIONE E L'ESTRAZIONE della domanda,

QUEST'ULTIMO DEVE UTILIZZARE INDEROGABILMENTE CPORTAL CHE

NORMALMENTE UTILIZZA PER L'INSERIMENTO della PRATICA EDILIZIA

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SE I SOGGETTI DI CUI SOPRA NON HANNO DELEGATO/INCARICATO UN TECNICO (operatore) E, QUINDI, PRESENTANO L'ISTANZA PERSONALMENTE, HANNO TRE OPZIONI:

A) possono parimenti utilizzare Cportal Varese entrandovi con SPID, CNE O CIE;

B) possono presentare la domanda direttamente allo sportello previo appuntamento per rispetto delle misure COVID- 19;

C) possono inviare la domanda VIA PEC:edilizia@comune.varese.legalmail.it o via mail a segreteria.sue@comune.varese.it

In questi casi, devono compilare la modulistica messa a disposizione dell'Ufficio:

a) modello di richiesta di accesso formale;

b) modello di autocertificazione della proprietà o altro titolo di detenzione dell'immobile.

A tali modelli vanno sempre allegati il documento di identità del richiedente (dell'eventuale cointeressato con firma autografa).

3. CON QUALI MODALITA' SI ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO?

Il “diritto di accesso” consiste nel diritto degli interessati “di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (art. 22, comma 1, lett. a).

Prendere visione ed estrarre copia sono strettamente connesse e, dunque, è illegittimo concedere solo la visione del documento amministrativo e non il diritto di copia.

Soprattutto di recente, con l'uso di applicazioni di SCANNER sugli apparecchi telefonici cellulari, ci si pone il problema se sia legittima la facoltà di esercitare il diritto di accesso fotografando il documento con il proprio cellulare presso archivi o uffici pubblici al fine di estrarne copia.

La Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi (cfr. Seduta del 24 febbraio 2009) ha deciso che le modalità di accesso previste dalla Legge 241/1990 (att. 25, c. 1 e 22, c. 1, lett. a) e dal DPR 184/2006 (art. 7, commi 5 e 6) fanno riferimento esclusivamente alla “visione” o “copia” dello stesso. Se è pur vero che l'evoluzione della digitalizzazione nell'ultimo decennio ha introdotto opportunità di applicazioni di copia digitale di uso ormai quotidiano, è altrettanto vero che trattandosi di documenti amministrativi di cui si garantisce l'autenticità, la possibilità di farne copia attraverso il cellulare sarà consentita solo se prevista da disposizioni dell’Amministrazione e/o se all'uopo autorizzata e sorvegliata.

4. CHE COSA SI INTENDE PER INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE?

L’interesse che giustifica l’accesso al documento amministrativo può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e l'atto di cui si chiede l’ostensione.

DIRETTO: deve sussistere un rapporto di strumentalità tra la posizione soggettiva del richiedente e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. E' escluso che l’interesse possa essere generico, oppure confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo, ovvero che possa essere riconducibile ad una mera curiosità od interpretato come un comune interesse alla trasparenza dell’azione, oppure come strumento di controllo generalizzato da parte dei cittadini sul buon andamento dell’attività dell’amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 24/4/2012, n.7).

CONCRETO: è necessario che il richiedente intenda difendere una situazione, di cui è portatore, qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela. Occorre che venga dimostrato che il documento richiesto possa dispiegare effetti, diretti o indiretti, nei confronti del richiedente, indipendentemente anche da una lesione giuridica dello stesso (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 23/11/2000, n. 5930).

ATTUALE: è necessario che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata. L’interesse non deve cioè essere meramente storico od a fini documentativi (Cons. Stato, sez. IV, 29 gennaio 2014, n.461).

Il Consiglio di Stato, chiarendo i requisiti sopra indicati, ha evidenziato che l’interesse legittimante il diritto d’accesso deve essere anche “personale”, cioè immediatamente riferibile al soggetto che pretende di essere ammesso alla conoscenza dei documenti e non ad altri (Cons. Stato, sez. VI, 19/10/1995, n. 1190).

5. COSA SI INTENDE PER SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA?

La giurisprudenza ha chiarito tale concetto precisando che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8/3/2011, n. 2083).

GLI ELEMENTI SOPRA INDICATI debbono trovare esplicazione dettagliata nella parte dedicata alla

“MOTIVAZIONE” DELLA RICHIESTA di ACCESSO AGLI ATTI (art. 25, comma 2, della L. n. 242/1990).

La mancanza della motivazione rende la domanda non procedibile.

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6. CHI SONO I SOGGETTI CONTROINTERESSATI?

Sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (art. 22, comma 1, lett. C della L. n.

242/1990). La posizione di “controinteressato” non va individuata solo in base al dato formale della sua menzione negli atti e nei documenti cui si riferisce l’accesso, oppure al dato estrinseco che gli atti ed i documenti riguardino tale soggetto.

Deve essere individuato in quel soggetto nei confronti del quale, da un punto di vista sostanziale, la conoscenza della documentazione richiesta dall'istante sia idonea ad arrecargli un pregiudizio giuridicamente apprezzabile e che, sotto il profilo procedimentale, possa comunque utilmente partecipare al procedimento di accesso (vedasi sul punto il parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 29 aprile 2015). La norma prevede che i “controinteressati” siano già “individuati” oppure siano “facilmente individuabili”.

A titolo esemplificativo, qualora l'istanza venga presentata da un confinante o comunque da un soggetto terzo alla proprietà dell'immobile non avente alcun titolo che autorizzi la visione e la copia del documento, il proprietario dell'immobile costituisce il controinteressato.

Nel caso in cui dall'esame dell'istanza emerga la presenza di un controinteressato anche se non espressamente segnalato dall'istante medesimo, sarà necessario un differimento ovvero l'avvio della procedura di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, la quale prevede che l'Amministrazione, istruita l'istanza, invii al controinteressato (e per conoscenza all'istante) la comunicazione che un determinato soggetto ha interesse ad accedere alla documentazione amministrativa che lo riguarda in quanto riferita ad un immobile di sua proprieta' (permesso di costruire. SCIA, Parere, ….). Dal ricevimento di tale comunicazione il controinteressato ha tempo 10 gg per presentare al Responsabile del Procedimento motivata opposizione. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Esaminate le argomentazioni dell'opponente eventualmente pervenute, il Responsabile del Procedimento concluderà il procedimento con un provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza di accesso.

7. CHI SONO I COINTERESSATI?

Il comproprietario di un bene indiviso (fratello, coniuge, coerede, socio se trattasi di una persona giuridica...) assume la veste di cointeressato in quanto ha la stessa qualificazione giuridica dell'istante. Per esigenze di semplificazione, avendo tali soggetti lo stesso titolo idoneo in quanto trattasi di una proprietà solidalmente condivisa con un altro soggetto, si ritiene sufficiente al momento dell'istanza l'allegazione da parte dell'istante della copia di un valido documento di identità del cointeressato con apposizione di firma autografa.

8. COME SI INDIVIDUA IL DOCUMENTO A CUI ACCEDERE?

Fermo restando l'inammissibilità di domande generiche, in materia edilizia solitamente si ha interesse ad accedere ai titoli edilizi anche in sanatoria e condoni, dichiarazioni di conformità, planimetrie e progetti allegati, verbali di visite tecniche, pareri, autorizzazioni, ….

Più è dettagliata la richiesta, più si rende veloce ed agevole il lavoro degli Uffici preposti alla ricerca. E' indispensabile individuare il bene almeno con indirizzo completo e anno di costruzione . E' consigliabile allegare tutto ciò che può servire all'Ufficio per agevolare la ricerca dei fascicoli edilizi a volte risalenti nel tempo e dunque magari archiviati sotto indirizzi diversi, etc...

9. QUANTO DURA IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI?

L'art. 25, comma 2, dellla L. n. 242/1990 fissa il termine di 30 giorni (salvo sospensione per comunicazione ai controinteressati o differimento motivato) decorrenti dalla ricezione della richiesta di accesso entro i quali l’Amministrazione che detiene il documento deve assentire.

In caso di assenso, il richiedente o eventuale suo delegato riceveranno via mail o pec una comunicazione formale di assenso all'accesso che determinerà la chiusura della procedura di accesso documentale di cui agli artt. 22 e segg. Della L. n. 241/1990. Se i documenti richiesti o parte di essi sono disponibili in forma digitale, verranno direttamente allegati alla detta mail di accoglimento. Se non sono disponibili in forma digitale o debbono essere consultati preliminarmente dal richiedente che ne valuta la necessità di estrazione, lo stesso o suo delegato verranno dovranno prendere contatti con l'Ufficio per ingresso allo Sportello Unico Edilizia.

Il giorno del ritiro, che deve avvenire inderogabilmente su appuntamento ed entro il termine indicato pena l'archiviazione della pratica, il soggetto presente sottoscriverà una nota di ritiro dei documenti che verrà archiviata dall'Amministrazione.

In caso di silenzio oltre 30 gg, l'accesso di intende negato (SILENZIO-RIFIUTO) e l’interessato ha a disposizione alcuni rimedi per fare valere, laddove sia fondato, il suo diritto.

Tali rimedi sono:

– il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale avverso il provvedimento di diniego (o di differimento o di limitazione);

– il riesame del provvedimento di diniego (o di differimento o di limitazione) da parte del Difensore civico (attualmente solo regionale);

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– il riesame del provvedimento di diniego (o di differimento o di limitazione) da parte della Commissione per l’accesso, che siede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (della quale infra), emesso da Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato;

– il ricorso (deduzioni difensive) non meglio definito alla norma avanti l’Amministrazione negante.

10. QUANTO COSTA ACCEDERE AI DOCUMENTI RICHIESTI?

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L. n. 241/1990 l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Con Deliberazione della Giunta comunale in data 27.11.2018, N. 305 sono state stabilite le seguenti misure di contribuzione:

• gratuità per le istanze di accesso pervenute digitalmente, tramite pec o portale web, ed aventi ad oggetto pratiche edilizie già digitalizzate (indicativamente relative agli anni 2007/2018) a condizione che le stesse possano essere evase in formato digitale, con trasmissione a mezzo pec;

• € 10,00 per gli atti disponibili in formato digitale, per le quali sia richiesta l'estrazione in formato cartaceo, applicando alle stesse le spese di riproduzione fotostatica già vigenti, fissate con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2012 così come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 26/04/2016;

• € 25,00 per le istanze di accesso relative a pratiche che comportano ricerche di archivio.

PAGAMENTO CON PAGOPA

Su indicazione dell'importo da pagare da parte dell'Ufficio che rilascia/invia il documento, il pagamento deve essere effettuato attraverso la Piattaforma PagoPa collegandosi al sito https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa poi selezionando INIZIA PAGAMENTO, poi scegliere ENTE : VARESE, poi selezionare PAGAMENTO SPONTANEO poi ATTIVITA' EDILIZIA, infine compilando i campi informativi richiesti dal modulo online.

Codice fiscale del soggetto richiedente (non dell'operatore)

nome e cognome o ragione sociale del richiedente (non dell'operatore9 e mail: inserire e mail inserita nell'istanza

n. pratica: inserire il n. istanza dato dall'ufficio

descrizione pratica: inserire ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI SUE Importo: inserire importo richiesto dall'UFFICIO

Proseguire poi confermando il pagamento la cui ricevuta dovrà essere caricata su CPORTAL o inviata via mail a luca.giove@comune.va.it

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA da CPORTAL Dal 1.3.2021, per entrare in CPORTAL utilizzare SPID, CNS o CIE.

Gli utenti già registrati potranno usare le vecchie credenziali sino al 30.9.2021.

ENTRARE IN PRATICHE EDILIZIE E ALL'INTERNO DI RICHIESTE, CERTIFICAZIONI E DEPOSITI SELEZIONARE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.

Nella prima parte occorre inserire

I DATI PRATICA che sono:

Titolo abilitativo: “Richiesta di accesso agli atti”

Tipo di intervento: “Richiesta di accesso agli atti”

Descrizione: inserire gli atti che si richiedono ed ogni altra informazione utile all'identificazione del documento richiesto Destinazione d'uso: inserire la destinazione d'uso dell'immobile di cui si chiede l'accesso agli atti

NOTE: inserire LA MOTIVAZIONE DELL'ISTANZA E SE VI SONO CONTROINTERESSATI Nei campi successivi

DATI ANAGRAFICI DEI RICHIEDENTI inserire i dati richiesti

DATI DELL'OPERATORE INCARICATO inserire i dati richiesti

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DATI TERRITORIALI inserire i dati richiesti

ASSEVERAZIONI (non inserire nulla) DOCUMENTAZIONE da allegare:

Se trattasi del proprietario, occorre compilare allegare modello di AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA' con i documenti di identità di tutti i proprietari con estremi atto di acquisto/dichiarazione di successione

Se trattasi di promissario acquirente, occorrerà allegare copia del compromesso con autorizzazione espressa all'accesso sottoscritta da proprietario dell'immobile con relativo documento di identità;

Se trattasi di conduttori o possessori/detentori ad altro titolo (locazione, comodato, ….), occorrerà allegare l'atto e autorizzazione espressa all'accesso sottoscritta dal proprietario dell'immobile con relativo documento di identità.

Se trattasi di confinanti, bisognerà compilare in tutte le sue parti solo la richiesta di accesso allegando i documenti di identità.

Se trattasi di Amministratori condominiali per istanze di accesso ai titoli edilizi di immobili amministrati, occorrerà allegare sempre copia del Verbale di nomina dell'Assemblea condominiale e se trattasi di titoli edilizi di parti anche private delle singole unità abitative facenti parte dell'immobile amministrato occorrerà compilare per ciascuna unità abitativa una separata richiesta di accesso con autorizzazione e delega del singolo proprietario, trattandosi di numerosi e separati fascicoli edilizi rispetto al fascicolo edilizio unico di costruzione dell'immobile.

N.B.: Poichè al fine dell'ammissione al super bonus 110% stanno pervenendo all'Ufficio con un'unica istanza sottoscritta dall'Amministratore condominiale richieste aventi ad oggetto il/i fascicolo/i edilizio/i del condominio e anche delle singole unità abitative, si prega gli Amministratori condominiali di attenersi alle predette indicazioni, onde facilitare il lavoro degli Uffici nella ricerca dei fascicoli e delle istruttorie delle istanze.

Se trattasi di consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) o di Polizia Giudiziaria incaricati dal Giudice nel corso di un contenzioso attinente l'immobile, occorrerà allegare copia del verbale di nomina del Giudice nell'ambito del contenzioso per cui deve rendere la perizia (per la Polizia Giudiziaria l'estrazione è gratuita).

Se trattasi di periti e/o Società di perizie incaricati da Istituti Bancari, occorrerà allegare copia del

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provvedimento di incarico al CTU da parte dell'Istituto Bancario e estremi della procedura per la quale la Banca avvia la perizia.

Se trattasi di soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi (Associazioni, Enti, Comitati, …. poi diremo a quali condizioni) occorrerà allegare copia Statuto dell'Associazione dal quale emerga l'interesse pubblico e diffuso per cui il soggetto agisce e la connessione rispetto all'interesse all'accesso.

Se trattasi di altri soggetti privati richiedenti ad altro titolo occorrerà sempre allegare copia dei documenti di identità ed ogni altro documento utile che dimostri un interesse qualificato all'accesso (studenti universitari laureandi per tesi di ricerca, ricercatori per statistiche, Organismi certificati di Attestazioni, etc...).

Il richiedente dovrà attendere la ricezione di una comunicazione formale di assenso/diniego/comunicazione ai controinteressati alla mail/pec registrata nell'istanza.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.

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