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ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

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ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E’ istituita la tassa per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) del rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale.

2. La tassa annuale è applicata in base a tariffe secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

3. E’ pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all’art. 77 del D.Lgs. sopra citato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che sono rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa, secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie

per l'applicazione del tributo.

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ART. 4

PRESUPPOSTI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

2. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 del D. Lgs. 507/93 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nei casi dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

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3. Il tributo è altresì dovuto per gli immobili di proprietà del Comune adibiti a scuole statali come stabilito dalla sentenza n° 4944 del 18/04/2000

della Corte di Cassazione , sezione tributaria.

ART. 6

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile (lastrici solari, muri maestri, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, ascensori, pozzi, tetti portici, cisterne, e comunque tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune);

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); unità immobiliari di fatto non utilizzate (tale condizione dovrà essere verificata tramite sopralluogo da parte degli uffici competenti).

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

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Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti, ed in particolare:

- i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli di culto in senso stretto;

- i locali e le aree adibiti a servizi comunali per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) le aree a verde relative alle abitazioni ed ai condomini;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di

quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a

provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 7

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

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3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare

successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree , ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 8

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

ART. 9

LOCALI E AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato

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(rimesse, autorimesse, ecc. ) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe,a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi ( compresi quelli diurni e i bagni pubblici) , locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante il suolo;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economico e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, le associazioni di natura esclusivamente culturale, sportiva e ricreativa a carattere culturale, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ( sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc..);

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2. Si considerano inoltre tassabili, con sola esclusione delle aree di cui al precedente art. 6, tutte le aree comunque utilizzate ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa: aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di attività quali le aree adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi (in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni)

ART. 10

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d’uso, come dal seguente prospetto:

 Abitazione con unico occupante, pensionato, titolare di redditi imponibili fino a £.20.500.000

33%

 Abitazione con unico occupante 15%

 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato salvo accertamento da parte del Comune

20%

 Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

5%

 Utente che, versando nelle circostanze di cui al secondo punto, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale

20%

 Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale 5%

 Abitazioni di nuclei familiari con componente portatore di handicap 33%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.

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3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che a dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione dall’art. 76 del D.Lgs 507/93.

4. Nei casi di comprovata indigenza e su richiesta dell’interessato si provvede fino all’esonero e sgravio totale del tributo previa relazione fornita dal competente ufficio di assistenza sociale.

ART. 11

GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura ai sensi dell’art. 61 comma 1del D.Lgs n. 507/93 è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell’esercizio per l’anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell’esercizio medesimo e degli oneri di riscossione del tributo (compensi al concessionario) e comunque non può superare il costo del servizio né può essere inferiore al 50% del costo di esercizio. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

ART. 12

TARIFFE

1. L’Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs.

507/93 e successive modificazioni.

2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie, entro il 31 dicembre, salvo diversa disposizione di legge legata alla formazione del Bilancio di Previsione, da applicarsi nell’anno successivo.

3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore per l’anno in corso.

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4. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

5. Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede all’adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile.

ART. 13

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e utilizzando un unico modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs.

507/1993.

4. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

5. Per l'accertamento in rettifica o d’ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

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6. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente a quello della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs.

507/1993 e costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

ART. 14

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente Autorità Sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, della sola quota della tassa corrisponde al periodo di interruzione.

ART. 15

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune, su apposito modello da ritirarsi presso l'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, nonchè le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve contenere:

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a) cognome e nome,nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

b) l'indicazione del codice fiscale;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza anagrafica;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. E' fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di

spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 16

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per assicurare un efficace svolgimento del servizio, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

Dovrà assicurare la conservazione delle denuncie e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita “cartella del contribuente”; tale cartella dovrà essere conservata in apposito schedario in ordine alfabetico e dovrà riportare i dati principali relativi all’utenza.

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B) UFFICIO TECNICO

Dovrà assicurare all’Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme concordate con l’Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all’evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 17

ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio tributi del comune emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è facoltà del comune, ai sensi dell’art. 73 del suddetto decreto:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio tributi del Comune o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

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b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c) richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici, con i criteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 18

RISCOSSIONI

1. Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se superiore.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste; su istanza del contribuente iscritto nei ruoli, si può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme, il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi al

tasso legale in corso per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ai sensi dell’art. 36 della Legge 388/2000 il Comune, ferma restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, può prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’Ente Creditore dei dati del pagamento stesso.

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ART. 19

SGRAVI E RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l' ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, al tasso legale in corso a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART.20

SANZIONI

1. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di £. 100.000;

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2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di £. 100.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’art. 73 comma 3 bis del D.Lgs 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1) e 2) primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionale si applicano gli interessi al tasso legale in corso, per ritardata iscrizione a ruolo, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla Direzione Regionale delle Entrate nei quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette.

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al D. Lgs.

99/2000.

ART. 21 CONTENZIOSO

1. Ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso deve essere proposto alla:

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Via V. Monti 51 entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

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ART. 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del Funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 24 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(17)

ART. 25

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

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INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ART. 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO ART. 4 – PRESUPPOSTI DELLA TASSA

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART. 6 – ESCLUSIONI DALLA TASSA ART. 7 – DECORRENZA DELLA TASSA ART. 8 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA ART. 9 – LOCALI ED AREE TASSABILI

ART. 10 – ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 11 – GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO ART. 12 – TARIFFE

ART. 13 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO ART. 14 – INTERRUZIONE TEMPORANEA DELSERVIZIO ART. 15 – DENUNCE

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ART. 17 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO ART. 18 – RISCOSSIONI

ART. 19 – SGRAVI E RIMBORSI ART. 20 – SANZIONI

ART. 21 – CONTENZIOSO

ART. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 24 – ABROGAZIONI

ART. 25 – NORME DI RINVIO

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