• Non ci sono risultati.

DGR N. 806 del 06/10/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DGR N. 806 del 06/10/2017"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DGR N. 806 del 06/10/2017

VISTA la legge regionale 3 maggio 2016 n. 7 “Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche”, pubblicata sul BURL n. 9 del 11/05/2016;

CONSIDERATO che l’art. 3 della citata L.R. n. 7/2016 prevede:

1. l’istituzione del registro regionale delle confraternite enogastronomiche e loro associazioni;

2. che al suddetto registro possano iscriversi le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri, circoli e consimili aventi i requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettere a), b), c), d) della citata L.R. n. 7/2016 e che operino sul territorio regionale;

3. la pubblicazione di detto registro aggiornato sul sito internet regionale;

4. che la Giunta regionale definisca le modalità per l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del suddetto registro regionale;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- istituire il registro regionale delle confraternite enogastronomiche come previsto ai sensi dell’art. 3 della sopracitata legge regionale;

- stabilire le modalità per l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del suddetto registro;

VISTO il documento elaborato dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo denominato “Modalità per la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del registro regionale delle confraternite enogastronomiche”;

RITENUTO necessario approvare il documento di cui sopra, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parcchi e Biodiversità, Sviluppo dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati:

1. di istituire il registro regionale delle confraternite enogastronomiche, come previsto ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 7/2016;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2016, il documento denominato “Modalità per la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del registro regionale delle confraternite enogastronomiche”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione per intero del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web www.agriligurianet.it;

Avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

Riferimenti

Documenti correlati

Per dare continuità ai risultati di progetto, è prevista la sottoscrizione, da parte del GECT Euregio Senza Confini, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Land

La Regione Piemonte provvede, per il tramite di Finpiemonte, a comunicare per iscritto alle imprese (o alle sole imprese capofila in caso di progetto congiunto)

La presente legge riconosce e promuove l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del

7/2016, la “Domanda di iscrizione al registro regionale delle Confraternite Enogastronomiche” e il “Modello A1: Dichiarazione sostitutiva”, allegati al presente atto

- alla Giunta regionale, la quale provvede alla pubblicazione dei sopra citati atti nel Bollettino ufficiale della Regione. A seguito della costituzione, la Giunta regionale

g) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo

A sostegno di tale complesso processo di transizione verso un ambiente completamente digitalizzato per le dogane, il programma di lavoro per il CDU ha fissato

Garantire, fatto salvo quanto già avvenuto, le prescrizioni alla costruzione ed esercizio delle opere principali e secondarie contenute nel parere della