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SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO G. CARDUCCI BARI 12 GENNAIO 2021

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1 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“G. CARDUCCI”

BARI

12 GENNAIO 2021

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2 Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 16.00, presso la Scuola Secondaria di 1°

Grado “G. Carducci” di Bari, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Dr. Salvatore Roccella, e i Rappresentanti RSU Prof.ssa Giulia Fusilli della CISL Scuola e Prof.ssa Emma Prencipe della GILDA UNAMS e la Rappresentante TAS Prof.ssa Patrizia Sanvito della GILDA UNAMS, è sottoscritto il presente contratto integrativo di Istituto.

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell’Istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L’accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell’Istituto.

2. Il presente contrattosi applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto.

3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.

4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell’art. 22, comma 4, lettera c), del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016–2018 sottoscritto in via definitiva il 19.04.2018, di seguito denominato CCNL 2016-2018, in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto all’atto dell’elaborazione del PTOF e del suo aggiornamento. Ai sensi dell’art. 7 del CCNL 2016-2018, all’inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, il presente contratto conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2per definire consensualmente il significato della clausola contestata.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI Art. 3 - Bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente all’attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa, e precisamente nel locale antistante alla sala docenti.

2. La RSU ha diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.

3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.

4. Stampati e documenti da affiggere nella bacheca sindacale possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale.

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3 Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia all’interno dell’Istituto che all’esterno di esso, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente, e segnatamente dagli artt. 8, 9 e 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 4 dicembre 2017.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU dell’Istituto tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di 5 giorni.

3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente da essa nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico, che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale in servizio nell’Istituto per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.

2. La comunicazione interna può avvenire oralmente o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad esempio in sala docenti o in Segreteria.

3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l’uso gratuito del telefono fisso e della fotocopiatrice, nonché l’uso dei personal computer con accesso ad Internet presenti nel locale antistante alla sala docenti, oltre che di tutti gli strumenti e tutte le attrezzature presenti nell’Istituto, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del FIS viene consegnata alla RSU, nell’ambito dei diritti all’informazione ai sensi dell’art.5 del CCNL 2016-2018. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l’eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati Territoriali hanno diritto di accesso agli atti dell’Istituto sulle materie di informazione preventiva e successiva.

2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Assemblee sindacali e loro modalità di convocazione e svolgimento 1. Le assemblee sono convocate:

a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;

b. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;

c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Sino al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le assemblee sindacali possono essere svolte solamente con modalità a distanza.

2. La richiesta di assemblea va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 6 giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati: ordine del giorno, data, ora di inizio e fine ed eventuale presenza di persone esterne all’Istituto.

3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa tempestivamente e, comunque, in modo da poter avvisare le famiglie degli alunni in caso di sospensione delle lezioni almeno 3 giorni prima dell’assemblea.

4. Qualora non si dia luogo alla sospensione delle lezioni in tutte le classi e l’assemblea preveda la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico si atterrà all'intesa raggiunta con la RSU sull'individuazione del numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle

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4 attività indifferibili coincidenti con l'assemblea. Se l'adesione del personale ATA è totale, il Dirigente Scolastico e il DSGA verificano prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea. Si concorda già in questa sede la quota di 1 Assistente Amministrativo per la Segreteria, di 1 Collaboratore Scolastico per la sorveglianza dell’ingresso principale e il funzionamento del centralino telefonico e di 1 Collaboratore Scolastico per ciascuno degli altri piani, sempreché vi siano classi presenti negli stessi. I Collaboratori Scolastici in servizio saranno comunque rapportati all’esatto numero di classi presenti nell’Istituto. Nell’individuazione dei Collaboratori Scolastici in servizio si terrà conto della turnazione.

5. Le assemblee possono riguardare separatamente docenti e ATA. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello del personale docente, comprese le ore intermedie.

6. È obbligo dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio, dapprima apponendo un sì accanto alla propria firma per presa visione della circolare relativa all’indizione dell’assemblea, con l’evidenziazione che l’assenza della firma o del sì accanto ad essa entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e, quindi, si sarà considerati in servizio, e subito dopo compilando l’apposito modulo di adesione all’assemblea sindacale messo a disposizione dall’Istituto. La dichiarazione resa è irrevocabile.

7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli scrutini finali e dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché delle operazioni ad essi preliminari.

Art. 9 - Sistema delle relazioni sindacali di Istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.

2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

3. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, a norma dell’art.22 del CCNL 2016-2018, si articola in:

a) contrattazione integrativa (art. 22, comma 4, lettera c));

b) confronto (art. 22, comma 8, lettera b));

c) informazione (art. 22, comma 9, lettera b)).

Art. 10 - Materie oggetto di contrattazione di Istituto

1. Oggetto della contrattazione integrativa di Istituto, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera c), del CCNL 2016-2018, sono:

• l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

• i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto, ivi compresa quella relativa all’art.1, comma 126, della Legge n. 107/2015 (ex c.d. “bonus”), confluita nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione ai sensi della L. n. 160/2020, fermo restando che il tavolo negoziale possa decidere concordemente di destinare comunque in tutto o in parte la risorsa in questione alla valorizzazione del personale docente, individuando anche i relativi criteri;

• i criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);

• i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della L. n. 107/2015;

• i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L. n. 146/1990;

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• i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

• i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;

• i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione), evidenziando che nel caso in cui dalle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall’Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritta in data 25 ottobre 2020, ed in particolare all’art. 3, comma 3;

• i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.

3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU e si svolgono a distanza in caso di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza; al di fuori di tali casi la modalità a distanza può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

5. Il testo definitivo dell’accordo viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto entro5 giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all’atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 11 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di Istituto sono:

• l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA (nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per l’individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;

• i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l’assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell’istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;

• i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

• la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016-2018. L’incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all’invio delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre15 giorni.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 12 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016-2018, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da

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6 parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

2. Sono oggetto di informazione, a livello di Istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:

• la proposta di formazione delle classi e degli organici;

• i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l’informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016-2018 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’inizio dell’anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

CAPO III La comunità educante Art. 13 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.

2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docenteed il personale ATA, nonché le famiglie e gli alunni.

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritta in data 25 ottobre 2020, nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti.

CAPO IV

Disposizioni relative al personale Art. 14 - Personale docente - Utilizzazione in rapporto al PTOF

1. Il Dirigente Scolastico assegna i docenti ai posti dell’organico dell’autonomia, di cui all’art. 1, commi 5 e 63, della L. n. 107/2015, nel rispetto della normativa vigente e secondo le delibere degli Organi Collegiali, ed alle attività extracurricolari tenuto conto delle competenze professionali possedute e delle disponibilità offerte dagli stessi.

Riguardo ai posti dell’organico del potenziamento dell’offerta formativa, pari a 3 e relativi alle classi di concorso A001, A030 e AB25, in relazione ai commi 7 e 85 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 e alla nota del MIUR prot. n. 2852 del 05.09.2016, le modalità di utilizzazione per essi stabiliti sono le seguenti:

- affiancamento dei docenti di classi in cui sono presenti alunni che necessitano di supporto didattico, riguardante specificamente la Lingua inglese nel caso in cui il Docente facente parte dell’organico del potenziamento appartenga alla classe di concorso AB25, ai fini della prevenzione e del contrasto della dispersione scolastica e del potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

- per supplenze temporanee fino a dieci giorni, qualora esigenze di servizio lo richiedano, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 85, della L. n. 107/2015.

Art. 15 - Personale docente - Formazione e aggiornamento

1. La formazione si attua in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, e nel rispetto di quanto previsto:

- dagli artt. 63 e ss. del CCNL 2006-2009;

- dall’art. 1, comma 124, della L. n. 107/2015.

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7 2. L’autoaggiornamento sarà garantito anche con l’acquisto di riviste e testi che in tal caso saranno messi a disposizione di tutti nella biblioteca dell’Istituto.

3. Nel caso in cui siano avanzate più richieste di partecipazione ad uno stesso corso di formazione/aggiornamento, l’autorizzazione sarà concessa a un solo docente coerentemente con il proprio ambito disciplinare, possibilmente con precedenza per il personale più giovane e con minor frequenza di corsi.

Art. 16 - Personale docente - Sostituzione dei docenti assenti

La sostituzione di docenti assenti avviene secondo i seguenti criteri, da applicare nell’ordine in cui essi sono riportati:

a) utilizzazione di docenti risultanti a disposizione in quanto per un qualsiasi motivo non impegnati ad insegnare le rispettive materie nelle proprie classi o a svolgere attività sulle quali sono stati assegnati;

b) utilizzazione di docenti che hanno chiesto ed ottenuto di fruire dei permessi orari previsti dall’art. 16 del CCNL 2006-2009, secondo quanto espressamente stabilito da tale norma contrattuale tenuti a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio;

c) utilizzazione di docenti per 3 ore per sostituzioni di colleghi assenti delle proprie classi per realizzazione di attività didattiche inerenti alle materie insegnate, secondo quanto previsto dal Collegio dei docenti con delibera adottata nell’ambito della trattazione del punto 4 dell’ordine del giorno della riunione del 23 settembre 2020, in seguito all’attuazione dell’orario giornaliero 08.00 – 13.00 limitatamente ai 7 giorni iniziali e ai 5 giorni conclusivi di lezione del corrente anno scolastico, con conseguente recupero delle 6 ore di insegnamento non svolte;

d) utilizzazione di docenti appartenenti all’organico del potenziamento dell’offerta formativa in base all’art. 1, comma 85, della L. n. 107/2015;

e) utilizzazione di docenti resisi disponibili ad effettuare ore eccedenti a pagamento.

Art. 17 - Personale ATA - Incontro di inizio anno

1. Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del CCNL 2016-2018, all’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia dell’art. 53 del CCNL 2006-2009, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66/2017.

Art. 18 - Personale ATA – Settori di lavoro

1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.

2. L’assegnazione ai settori è suscettibile di variazione nel corso dell’anno scolastico.

3. Nell'assegnare i settori, si tiene conto delle diverse professionalità.

4. L'assegnazione ai settori è di competenza del DSGA nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico.

Art. 19 - Personale ATA – Orario di servizio e di lavoro

1. L’orario di servizio dell’Istituto, definito nel PTOF, è inteso come il periodo di tempo di apertura giornaliera necessaria ad assicurare la funzionalità del servizio e l’erogazione dello stesso agli utenti. Esso inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l’apertura dell’Istituto e termina con quelli di chiusura dello stesso, nonché con l’espletamento di tutte le attività amministrative scolastiche.

2. L’orario di lavoro è inteso come il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario di servizio, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa, in conformità all’orario di obbligo contrattuale.

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8 3. L’orario di lavoro, di norma stabilito per l’intero anno scolastico, può essere ordinario, flessibile,

assoggettato a turnazione, a programmazione plurisettimanale.

4. L’orario di lavoro di cui al comma precedente si intende definito e non modificabile in caso di assenze del dipendente: pertanto, il personale supplente temporaneo è tenuto ad adottare l’orario individuale del titolare che sostituisce.

5. L’orario normale di lavoro deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio dell’Istituto.

6. L’orario di lavoro del personale ATA, pari a 36 ore settimanali, si articola:

- dal 1° settembre al 30 giugno, su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per 7 ore e 12 minuti continuativi antimeridiani, dalle ore 07.08 alle ore 14.20, dalle ore 07.20 alle ore 14.32 o dalle ore 07.30 alle ore 14.42;

- dal 1° luglio al 31 agosto, invece, su 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, per 6 ore continuative, dalle ore 07.20 alle ore 13.20 o dalle ore 07.30alle ore 13.30.

7. L’orario di lavoro sarà rilevato attraverso marcatore di presenza elettronico impostato, riguardo all’orario d’ingresso, con flessibilità massima di 5 minuti di tolleranza. Dal 6° minuto in poi, il ritardo dovrà essere recuperato secondo le previste modalità.

8. Nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, il personale ammesso a prestare il proprio servizio in modalità agile sarà individuato con particolare riguardo alle situazioni di fragilità e alle altre situazioni tutelate dalle disposizioni ministeriali.

Art. 20 - Personale ATA – Definizione di turni, orari flessibili e plurisettimanali

1. Nei casi di funzionamento dell’Istituto oltre le ore 14.42, qualora il lavoro straordinario determinasse il superamento del limite massimo di 9 ore giornaliere previsto dall’art. 51, comma 3, del CCNL 2006-2009, l’orario ordinario potrà essere organizzato su turni, con inizio e termine differiti.

2. Nella definizione dell’orario si terrà conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei dipendenti.

3. Il personale sarà assegnato ai turni dal DSGA sulla base delle preferenze espresse e ruoterà sui turni indicati.

4. In relazione a particolari situazioni ed esigenze, si può disporre di aumentare o diminuire il numero degli addetti al turno di pomeriggio. Su richiesta motivata degli interessati, è ammesso lo scambio giornaliero del turno di lavoro a condizione che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio.

5. L’orario flessibile è permesso se favorisce l’erogazione del servizio e non lo contrasta.

6. Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi e per esigenze personali del lavoratore può essere adottato l’orario flessibile che consiste di norma nella posticipazione dell’orario d’entrata o nell’anticipazione dell’orario d’uscita o in entrambe le facoltà sempreché le esigenze del servizio lo consenta.

7. La flessibilità dell’orario può essere adottata tenendo conto dell’eventuale richiesta del personale ovvero della disponibilità del personale se richiesta per esigenze dell’Istituzione scolastica; una volta autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, essa va comunque definita a cura del DSGA. Qualora le disponibilità siano superiori alle necessità di servizio si farà ricorso alla rotazione tra il personale richiedente. L’eventuale periodo non lavorato sarà recuperato mediante rientri pomeridiani.

8. L’orario flessibile può coesistere con l’orario ordinario. Possono altresì coesistere tra loro diversi tipi di orari flessibili, a condizione che l’orario flessibile non costituisca un sistema al quale ciascun addetto può partecipare sporadicamente (ad esempio per giustificare ritardi, iniziando e finendo a proprio piacimento l’orario di servizio), ma esso rappresenti un sistema organicamente programmato e funzionalmente giustificato. In tali casi il Dirigente Scolastico, su proposta del D SGA, può revocare l’autorizzazione al ricorso dell’orario flessibile.

9. É possibile tuttavia, previa autorizzazione, l’immediato recupero nell’arco della stessa giornata lavorativa del ritardo per entrata posticipata.

10. Con riferimento all’art. 53 del CCNL 2006-2009, e al fine di dare una risposta ottimale alle esigenze di apertura all’utenza in occasione dei periodi dedicati a particolari momenti della vita

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9 scolastica (elezioni, iscrizioni etc.), l’orario individuale di lavoro potrà essere allungato fino a 42 ore settimanali per non più di 3 settimane continuative e nell’ambito delle 13 settimane annue. La compensazione avverrà tramite corrispondente riduzione del numero delle giornate lavorative annue.

Art. 21 - Personale ATA – Chiusure prefestive

1. Le ore di servizio non prestate dal personale ATA, per effetto delle chiusure dell’Istituto deliberate dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico e del DSGA (pari ad un numero di ore equivalente ai giorni 07.12.2020, 24.12.2020, 31.12.2020, 05.01.2021, 16.08.2021, 17.08.2021, 18.08.2021, 19.08.2021 e 20.08.2021), dovranno essere recuperate tramite rientri pomeridiani: in alternativa, a titolo di compensazione, sarà possibile fruire di giorni di assenza previsti dalla normativa vigente e/o effettuare ore di lavoro straordinario non retribuite.

2. Nei periodi di sospensione delle lezioni (natalizio, pasquale ed estivo), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutto il personale ATA il solo orario antimeridiano.

Art. 22 - Personale ATA – Prestazioni aggiuntive

1. Viene assicurata l’opportunità di un’equa distribuzione delle ore aggiuntive estensive a tutto il personale, fermo restando che dietro indisponibilità di alcuni, le ore possono essere assegnate ad altri.

2. Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, il cui effettivo svolgimento è sottoposto a verifica.

Art. 23 - Personale ATA – Modalità e periodi di fruizione di riposi compensativi e ferie

1. Il lavoro estensivo, autorizzato dal DSGA, può essere compensato da corrispondenti riposi, da fruire con permessi orari, o per giorni interi.

2. Le ore a recupero devono essere fruite entro l'anno scolastico di riferimento, privilegiando i periodi di sospensione delle attività didattiche.

3. Entro il 31 maggio il personale manifesta le richieste riguardo alle ferie estive.

4. Entro la prima decade di giugno il DSGA dispone il piano delle ferie estive. Nel caso in cui tutto il personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata dapprima la richiesta dei dipendenti disponibili al cambio e, in mancanza di disponibilità, si procederà d’ufficio avendo cura di aderire, almeno in parte, alle richieste avanzate e assicurando la rotazione sui periodi richiesti tenuto conto di quanto avvenuto nell' anno scolastico precedente.

Art. 24 - Personale ATA – Formazione e aggiornamento

1. La formazione si attuerà secondo quanto previsto circa la stessa dagli artt. 63 e ss. del CCNL 2006-2009 e dalla L. n. 107/2015.

2. L’aggiornamento professionale è un’attività che deve essere in ogni modo favorita per la crescita del personale. A tal fine, il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgano in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.

Art. 25 - Personale ATA - Individuazione e assegnazione degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico individua il personale cui affidare lo svolgimento delle attività sulla base della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità, con l’obiettivo di una opportuna e funzionale valorizzazione; per il personale ATA in base ai criteri stabiliti dal DSGA nel piano delle attività.

2. Il Dirigente Scolastico assegna al personale le ore da realizzare in relazione all’impegno programmato sulle relative schede di progetto, sulla base della compatibilità finanziaria e in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

3. Il Dirigente Scolastico attribuisce tutti gli incarichi relativi allo svolgimento di attività retribuite con il FIS con una lettera in cui sono indicati:

• il tipo di attività e gli impegni conseguenti, con il numero massimo di ore da effettuare;

(10)

10

• il compenso forfettario e/o orario, con riferimento al contratto integrativo di Istituto;

• le modalità di espletamento dell’attività;

• i termini e le modalità di pagamento. Il compenso è liquidato per intero, in parte o non verrà liquidato a consuntivo dell’attività svolta, sulla base delle verifiche effettuate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA per il personale ATA.

Art. 26 - Assenze a vario titolo

1. Per tutto ciò che concerne le assenze a vario titolo si fa riferimento:

• per il personale docente, agli artt. 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 del CCNL 2006-2009;

• per il personale ATA, agli artt. 14 – 17 – 18 – 20 del CCNL 2006-2009 e agli artt. 31 – 32 – 33 del CCNL 2016-2018;

• per il personale sia docente che ATA, a quanto disciplinato dall’art. 71 del D.L. n. 112, convertito in L. n. 133 del 6 agosto 2008, nonché alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 150/2009, e agli indirizzi applicativi di cui alla C.M. n.

7 del 13 maggio 2010, e alla normativa emanata in seguito all’emergenza sanitaria da Covid- 19.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro Art. 27 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’Istituto prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Ad essi sono equiparati tutti gli eventuali alunni impegnati in particolari attività didattiche che prevedano espressamente la frequenza e l’uso di ambienti con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli alunni presenti nell’unità scolastica in orario sia curriculare, che extracurriculare per attività complementari ivi realizzate.

4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l’Istituto, mentre essi sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d’emergenza.

5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che abbiano titolo a trovarsi all’interno dei locali dell’unità scolastica in veste di: familiari degli alunni, ospiti, ditte o lavoratori autonomi incaricati dell’esecuzione di lavori, docenti di altre istituzioni scolastiche, esperti esterni, operatori dell’ASL, fornitori, rappresentanti, pubblico in genere.

Art. 28 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. n. 292/1996, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

• adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;

• valutazione dei rischi esistenti;

• elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;

• designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;

• informazione e formazione rivolte a favore del personale scolastico e, ove necessario, degli alunni;

• assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del Medico Competente per l’effettuazione della

(11)

11 sorveglianza sanitaria obbligatoria; in questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del Medico Competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente Scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585 dell’11 settembre 2020);

• esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico - sanitarie (DPCM 3 novembre 2020, art.

5, comma 1, lettera d);

• mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

• rispettare tutte le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza nelle scuole” sottoscritto il 6 agosto 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. ed eventuali successivi aggiornamenti

• garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione, come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

• assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente nell’Istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall’autorità sanitaria al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 29 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti.

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’unità scolastica, possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.

Art. 30 - Documento di valutazione dei rischi e dei rischi interferenziali

1. Il documento di valutazione dei rischi è elaborato dal Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, nei casi di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Il documento è redatto secondo le indicazioni contenute negli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve essere revisionato in occasione di eventuali variazioni intervenute nell’Istituto.

3. Il Dirigente Scolastico procede, con il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e nel rispetto delle competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con le misure necessarie al contenimento dell’epidemia come indicato dal “Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali il 6 agosto 2020 e adottato in pari data con D.M. n. 87, e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 31 - Sorveglianza sanitaria

1. Nel caso in cui si accerti esservi lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, gli stessi devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria, effettuata mediante il Medico Competente, di cui all’art. 41 del D. Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute, quali, ad esempio: l’esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. n. 303/56, nel D. Lgs. n. 77/92 e nello stesso D. Lgs. n. 81/2008

(12)

12 e s.m.i.; la movimentazione manuale di carichi; l’uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Art. 32 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o per il tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano:

lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

a. il documento di valutazione dei rischi;

b. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha, altresì, luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

6. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

7. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte gli eventuali suggerimenti scaturiti nel corso della riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi.

Art. 33 - Rapporti con l’Ente Locale proprietario

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l’esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’Ente Locale. Quest’ultimo, a seguito del ricevimento di tale richiesta formale, diventa pienamente responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 34 - Informazione e formazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili deve essere assicurata ai lavoratori, nonché, ove necessario, agli alunni, adeguata informazione e formazione.

2. L’informazione e la formazione sono realizzate nei modi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.

Art. 35 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. Nell’Istituto si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico – fisico - biologici particolari prevista dal D.P.R. n. 577/1982, dal D.Lgs. n. 277/1971, dal D.M.

Interno 26 agosto 1982, dal D.P.R. n. 37/1998, dal D. M. Interno 10 marzo 1998, dal D.M. Interno 4 maggio 1998 e dalla C.M. Interno n. 9/1998.

Art. 36 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Nell’Istituto viene designato nell’ambito della RSU il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

(13)

13 2. Con riferimento alle proprie attribuzioni, disciplinate nell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le parti concordano su quanto segue:

a. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

b. la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla valutazione dei rischi e sulla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituto; è, altresì, consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c. il Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, alla certificazione relativa all’idoneità degli edifici scolastici, agli infortuni e alle malattie professionali;

d. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

e. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi; tale formazione deve avvenire nei modi previsti dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

f. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per la RSU;

g. per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro con le seguenti modalità: formale comunicazione al Dirigente Scolastico, di norma, entro 24 ore prima della fruizione del permesso orario.

Art. 37 – Referente scolastico per COVID-19

1. In applicazione del “Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali il 6 agosto 2020 e adottato in pari data con D.M. n.

87, e in particolare delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020), diffuse dal Ministero della Salute con circolare prot. n. 17167 del 21 agosto 2020, e richiamate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 ed integralmente allegate ad esso, viene disposta la nomina del Referente scolastico per COVID-19 di Istituto per il corrente anno scolastico, individuato nella persona del Dirigente Scolastico.

CAPO II

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 38 - Diritto di sciopero e servizi minimi da garantire

(14)

14 1. Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione a tutti i lavoratori, compresi quelli a tempo

determinato.

2. I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, senza possibilità di revoca.

3. Al fine di assicurare la tutela dei minori, nel caso in cui il Dirigente Scolastico abbia accertato preventivamente che non possono essere garantite le lezioni regolari, i docenti non scioperanti saranno invitati, con circolare interna, ad essere presenti sin dall’orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero, senza che ciò costituisca obbligo, per consentire un eventuale adattamento dell’orario delle lezioni, prestando un monte ore totale pari, in ogni caso, alle ore di servizio di quel giorno.

4. Il diritto allo sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l’art. 2 della L. n. 146/1990.

5. In caso di sciopero, coincidente con scrutini ed esami, è prevista la presenza di 1 Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa e di 2 collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati all'apertura e chiusura dell’Istituto e per la sorveglianza dell'ingresso principale.

6. Nel caso in cui azioni di sciopero coincidano con eventuali termini perentori, il cui mancato rispetto ritardi il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, è indispensabile la presenza del DSGA, di 1 Assistente Amministrativo e di 1 Collaboratore Scolastico per la sorveglianza dell'ingresso principale.

7. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie tramite i docenti le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio.

CAPO III

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa Art. 39 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono quelle costituite:

a. dalle risorse per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

b. dalle risorse per gli incarichi specifici del personale ATA;

c. dal Fondo per l’Istituzione Scolastica annualmente stabilito dal MIUR;

d. dalle risorse per le attività complementari di Educazione fisica;

e. dalle risorse per la valorizzazione del merito del personale docente (ex art.1, comma 126,della L. n.107/2015);

f. dalle risorse per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

g. dalle risorse per la formazione del personale;

h. dai finanziamenti per progetti nazionali e comunitari;

i. da eventuali residui relativi ad anni precedenti.

Art. 40 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l’anno scolastico 2020/2021 comunicate dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.

n. 23072 del 30.09.2020 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 1 punto di erogazione;

- 52 unità di personale docente in organico di diritto;

- 12 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

Con la medesima nota prot. n. 23072 del 30.09.2020, da parte del Ministero dell’Istruzione è stata comunicata la quota per il periodo settembre - dicembre 2020 e gennaio – agosto 2021, come evidenziato nella tabella seguente:

Voce di finanziamento Importo

Fondo Istituzione Scolastica € 17.530,95

Funzioni strumentali € 2.502,69

Incarichi specifici € 1.255,76

Ore eccedenti € 1.884,46

(15)

15

Attività complementari di Educazione fisica € 1.740,66

Aree a rischio € 148,39

Valorizzazione del personale scolastico € 6.948,53

2. Sono state registrate poi le seguenti economie sulle assegnazioni disposte al 31.08.2020:

Voce di finanziamento Importo

FIS, ore sostituzione docenti assenti, attività complementari di Educazione fisica

€ 6.195,61

Art. 41 - Funzioni strumentali (punto a)

1. Preso atto della delibera del Collegio dei docenti con la quale sono state individuate le funzioni strumentali in relazione alle esigenze dell’Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

Area Funzione strumentale Lordo dipendente

1 Piano triennale dell’offerta formativa € 340.00 x 2 doc. = € 680,00

3 Continuità e orientamento € 340.00 x 2 doc. = € 680,00

4 Alunni con bisogni educativi speciali (BES) € 340.00 x 2 doc. = € 680,00

6 Valutazione d’Istituto € 462,69 x 1 doc. = € 462,69

Art. 42 - Incarichi specifici del personale ATA (punto b)

1. I compiti del personale ATA sono costituiti (art. 47 sequenza contrattuale 29.11.2007):

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa.

Per i lavoratori appartenenti all’Area A saranno finalizzati prioritariamente all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso.

Tenuto conto della assenza in Istituto di unità di personale ATA assegnatario di posizioni economiche, gli incarichi specifici vengono distribuiti al personale, secondo la seguente tabella:

Tipo incarico specifico Numero unità Lordo dipendente Sostituzione del DSGA.

--- Inventario.

2

--- 2

€ 500,00 ---

€ 335,00 Assistenza agli alunni diversamente abili e in

situazione di difficoltà - Attività di primo soccorso.

--- Manutenzione.

--- Centralino – Sorveglianza ingresso – Rapporti con il pubblico - Collaborazione con la Segreteria – Svolgimento di servizi esterni - Acquisizione e controllo firme docenti su registro supplenze – Vigilanza alunni non prelevati all’uscita.

--- Fotocopie.

1

--- 1

--- 1

--- 2

€ 150,00

---

€ 330,00 ---

€ 430,00

---

€ 292,87

2. Qualora al personale assegnatario di incarico specifico venga attribuita entro il 31.08.2021 la posizione economica, le somme spettanti a titolo di incarico specifico non saranno corrisposte se confermata l’impossibilità di cumulare i due emolumenti.

Art. 43 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per l’Istituzione Scolastica

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16 1. Si stabilisce, in primo luogo, che le economie registrate al 31.08.2020 sulle assegnazioni disposte a titolo di FIS, ore eccedenti e attività complementari di Educazione fisica confluiscano nel Fondo per l’Istituzione Scolastica. Prima della divisione dello stanziamento disponibile tra le diverse categorie di personale, si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del Fondo per l’Istituzione Scolastica la parte variabile da destinare alla retribuzione dell’indennità di direzione al DSGA, pari a € 2.540,00, e l’importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA, pari a € 400,00.

La quota residua maggiorata del finanziamento assegnato per il corrente anno scolastico per Aree a rischio e attività complementari di educazione fisica e delle economie determinatesi al 31.08.2020 come sopra descritte risulta pari a € 22.675,61 viene così ripartita:

- 60,00 %, pari ad € 13.615,00, per il personale docente;

- 40,00 %, pari ad € 9.060,61, per il personale ATA.

2. Dalla quota spettante al personale docente, ammontante a € 13.615,00, si concorda di accantonare l’importo di € 3.000,00 per la retribuzione del primo collaboratore, di € 3.000,00 per la retribuzione del secondo collaboratore, di € 300,00 per la retribuzione della docente che ha sostituito il Dirigente Scolastico per la concomitante assenza delle due docenti collaboratrici. L’importo restante viene assegnato alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei docenti come indicato nella seguente tabella:

Attività N.

unità

Lordo dipendente

Coordinatori dei Consigli di classe 27 € 17,50 x 10 h x 27 doc. = € 4.725,00 Referente laboratorio informatico e linguistico,

con compiti anche di collaborazione con Animatore digitale per didattica digitale integrata

1 € 17,50 x 20 h x 1 doc. = € 350,00

Referente laboratorio artistico 1 € 17,50 x 3 h x 1 doc. = € 52,50 Referente laboratorio scientifico 1 € 17,50 x 3 h x 1 doc. = € 52,50 Responsabili dei Dipartimenti 7 € 17,50 x 3 h x 7 doc. = € 367,50 Referenti insegnamento Educazione civica 2 € 17,50 x 5 h x 2 doc. = € 175,00 Coordinatori insegnamento Educazione civica 27 € 17,50 x 3 h x 27 doc. = € 1.417,50

Animatore digitale 1 € 17,50 x 10 h x 1 doc. = € 175,00

3. Per quanto attiene al personale ATA, l'importo disponibile per il FIS, ammontante ad € 9.060,61 lordo dipendente, è utilizzato come indicato nella seguente tabella:

Attività N. unità Lordo dipendente

Intensificazione Assistenti Amministrativi 3 € 14,50 x 27 h x 3 dip . = € 1.174,50 Intensificazione Collaboratori Scolastici 10 € 12,50 x 15 h x 10 dip. = € 1.875,00 Lavoro straordinario Assistenti Amministrativi 3 € 14,50 x 34 h x 3 dip. = € 1.479,00 Lavoro straordinario Collaboratori Scolastici 10 € 12,50 x 30 h x 10 dip. = € 3.750,00 Incremento finanziamento incarichi specifici 9 € 782,11

Art. 44 - Valorizzazione del merito del personale docente (ex art. 1, comma 126, della L. n.

107/2015)

1. Come comunicato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020, l’ammontare della risorsa finanziaria relativa all’art.1, comma 126, della L. n. 107/2015 (ex c.d.

“bonus”), confluita nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione ai sensi della L. n. 160/2020, è pari a € 6.948,53 lordo dipendente.

2. Viene deciso concordemente di destinare comunque l’intera risorsa in questione alla valorizzazione del personale docente: al riguardo, si stabilisce come criterio quello che i compensi da corrispondere devono essere determinati tra € 500,00 quale valore massimo e € 170,00 quale valore minimo.

Art. 45 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

1. La liquidazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti avviene nei limiti del finanziamento assegnato determinato in € 1.884,46.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art.28, comma 1, del CCNL 2016-2018 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario alla nomina del supplente, e comunque

(17)

17 per, di norma, non più di 2 giorni, individua per l’effettuazione delle ore eccedenti i docenti dichiaratisi disponibili a prestarle.

Art. 46 - Formazione del personale

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) in proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto.

Art. 47 - Progetti comunitari e nazionali

1. Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art. 44.

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante, si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.

Nella assegnazione degli incarichi sono applicati, a seconda anche che gli incarichi richiedano o meno il possesso di specifiche competenze, criteri quali:

- per il personale docente:

• precedenza a coloro che possiedono specifiche competenze;

• possibilità per tutti di partecipare, senza esclusione alcuna, favorendo la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;

• evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone;

- per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, distribuzione degli incarichi in modo da coinvolgere:

- tutti coloro che hanno specifiche competenze;

- tutti gli interessati, favorendo la rotazione per agevolare la più ampia partecipazione.

Art. 48 - Accesso ed assegnazione degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti e di quello formulato dal DSGA, provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e ATA fissando un termine entro il quale devono manifestare l’interesse all’attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai docenti e dal personale ATA, il Dirigente Scolastico utilizza i criteri definiti nel confronto.

2. L’accesso alle attività da svolgere nell’Istituto può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

3. Nell’affidamento dell’incarico sono indicati:

a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti riguardo al personale docente;

b) l’attività da svolgere e la sua modalità di espletamento;

c) il compenso da corrispondere (orario o forfettario) con riferimento al contratto integrativo di Istituto.

4. Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dal Dirigente Scolastico per il personale docente e dal DSGA per il personale ATA.

CAPO IV

I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita

familiare Art. 49 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell’art.22, comma 4, lett. c6), del CCNL 2016-2018 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita a coloro che:

a) sono in possesso di certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992);

b) assistono familiari in condizione di handicap grave (art. 3, comma 3,della L. n. 104/1992);

(18)

18 c) hanno particolari esigenze personali o familiari.

2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell’istituto in questione entro il mese di settembre, o anche successivamente in caso di esigenze improvvisamente sopraggiunte.

3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell’Istituto, in modo da garantire, comunque, sempre l’assolvimento del servizio.

4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

Art. 50 - Fasce di oscillazione

1. In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà scegliere una delle seguenti modalità:

• far slittare il turno lavorativo nell’arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro collega resosi disponibile, dopo averne necessariamente data preventiva informazione al DSGA ed aver ottenuto il relativo permesso;

• completare l’orario antimeridiano con orario pomeridiano.

CAPO V

Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

(diritto alla disconnessione)

Art. 51 - Criteri, modalità e tempi di effettuazione di comunicazioni al personale

1. Attraverso lo strumento contrattuale del “diritto alla disconnessione”, previsto dall’art. 22, comma 4, lett. c9), del CCNL 2016-2018, si vuole garantire quanto più possibile la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, in modo da ridurre l’invasività del datore di lavoro ed evitare al lavoratore l’obbligo di rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Pertanto, si stabilisce che il personale può ricevere comunicazioni riguardanti la prestazione lavorativa mediante l’utilizzo o del telefono o della rete Internet, nell’ambito dell’orario di svolgimento delle attività scolastiche e non nelle ore notturne e nelle giornate del sabato e festive, salvo casi eccezionali di particolare necessità e urgenza.

2. Autorizzati ad effettuare comunicazioni con le modalità e nei tempi sopraindicati sono esclusivamente il Dirigente Scolastico, i suoi Collaboratori, il DSGA e gli Assistenti Amministrativi.

3. Nel caso in cui le autorità competenti, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, dispongano l’attivazione della DDI, vengono concordate le seguenti misure:

- le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno esclusivamente tramite posta elettronica e registro elettronico, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo non si renda necessario un preavviso di un numero inferiore di giorni per motivi di urgenza;

- le riunioni degli Organi Collegiali, secondo il Piano delle attività già deliberato dal Collegio dei docenti, potranno essere convocate dal lunedì al venerdì e non oltre le ore 19.00, salvo casi di necessità e urgenza;

- il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall’annuale piano delle attività del personale ATA.

CAPO VI

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività

scolastica.

Art. 52 - Riflessi delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione nelle attività amministrative

1. Il personale amministrativo è tenuto all’utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), e, in quanto appartenente alla categoria degli operatori videoterminalisti, ha diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Riferimenti

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