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n Iv. Pa. Müller Philipp. No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari

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(1)

C u s s e g l n a z i u n a l

08.428 n Iv. Pa. Müller Philipp. No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari

08.450 n Iv. Pa. Müller Philipp. Maggior margine di manovra per le autorità 10.485 n Iv. Pa. Müller Philipp. Uniformazione nel ricongiungimento familiare

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 1° settembre 2016

L’iniziativa parlamentare 08.428 depositata il 28 maggio 2008 dal consigliere nazionale Philipp Müller (RL, AG) si prefigge di modificare la legge sugli stranieri in modo che le persone di

cittadinanza straniera che percepiscono prestazioni complementari non possano più beneficiare del ricongiungimento familiare.

L’iniziativa 08.450 depositata il 22 settembre 2008 dallo stesso parlamentare chiede che le autorità siano autorizzate a revocare in qualsiasi momento il permesso di domicilio di uno straniero che dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e importante.

L’iniziativa parlamentare 10.485 depositata il 23 settembre 2010 altresì dal consigliere nazionale Philipp Müller chiede che i requisiti posti alle persone titolari di un permesso di domicilio che

intendono farsi raggiungere in Svizzera dai propri famigliari stranieri devono essere armonizzati con quelli posti ai titolari di permessi di dimora annuali.

A seguito dell’esito positivo dell’esame preliminare delle iniziative da parte delle due CIP, il Consiglio nazionale ha accolto favorevolmente, nelle sessioni primaverili 2011, 2013 e 2015, le richieste di prorogare in entrambi i casi di due anni il termine per l’elaborazione di un progetto per le iniziative 08.428 e 08.450. Su richiesta della propria Commissione ha inoltre prolungato di due anni il termine per l’attuazione dell’iniziativa 10.485 per la prima volta nella sessione primaverile 2013 e di ulteriori due anni nella sessione primaverile 2015.

Giusta l’articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento la Commissione deve proporre alla Camera di prorogare ulteriormente il termine o togliere dal ruolo l’iniziativa, se non presenta entro due anni un progetto di atto legislativo.

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Proposta della Commissione

La Commissione propone senza voti contrari di prorogare fino alla sessione autunnale 2018 il termine per l’elaborazione di un progetto concernente le iniziative parlamentari 08.428, 08.450 e 10.485.

In nome della Commissione:

Il presidente:

Heinz Brand

(3)

1 Testo e motivazione 1.1 Testo

[08.428]

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale sugli stranieri (LStr) è completata come segue:

Art. 44 ...

Lett. c (complemento)

non dipendono dall'aiuto sociale o dalle prestazioni complementari.

Art. 45 ...

Lett. c (complemento)

non dipendono dall'aiuto sociale o dalle prestazioni complementari.

Art. 51 ...

Cpv. 3 (nuovo)

I diritti giusta l'articolo 43 si estinguono se sono versate prestazioni complementari.

Art. 85 ...

Cpv. 7 ...

Lett. c (complemento)

la famiglia non dipende dall'aiuto sociale o dalle prestazioni complementari.

Art. 97 ...

Cpv. 3 ...

Lett. d (complemento)

il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale o delle prestazioni complementari.

[08.450]

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale sugli stranieri (LStr) è modificata come segue:

L'articolo 63 capoverso 2 è abrogato.

[10.485]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

I requisiti posti alle persone titolari di un permesso di domicilio che intendono farsi raggiungere in Svizzera dai propri famigliari stranieri devono essere armonizzati con quelli posti ai titolari di

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1.2 Motivazione

[08.428]

Con sentenza del 20 febbraio 2008 (2C 448/2007) il Tribunale federale ha deciso che ai fini

dell'esame dei necessari mezzi finanziari nell'ambito della procedura di ricongiungimento familiare le prestazioni complementari non devono essere equiparate all'aiuto sociale. Il diritto al versamento delle prestazioni complementari è sancito per legge. Secondo la legge sugli stranieri, il diritto al ricongiungimento familiare si estingue solo se i coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio straniero dipendono dall'"aiuto sociale". Le prestazioni complementari farebbero parte di quelle prestazioni straordinarie dell'assicurazione sociale che non sono contemplate nella nozione di

"assistenza pubblica" ai sensi della legge sugli stranieri (anteriormente art. 10 cpv. 1 LDDS).

Secondo questa prassi, le prestazioni complementari sono assimilate al reddito. Ne consegue che i titolari di una rendita AI che beneficiano di rendita completa nonché di prestazioni complementari sono favoriti rispetto a richiedenti che, pur svolgendo un'ordinaria attività dipendente o indipendente, non dispongono di reddito sufficiente ai fini del ricongiungimento familiare.

I servizi cantonali di migrazione devono esaminare un numero sempre crescente di domande di ricongiungimento familiare da parte di beneficiari di rendite AI: i loro familiari non sono mai vissuti in Svizzera e non hanno versato alcun contributo all'assicurazione sociale, in genere non parlano tedesco e sarebbero quindi difficilmente integrabili nel mercato del lavoro. In questi casi è irresponsabile oberare le nostre assicurazioni sociali con ulteriori prestazioni complementari autorizzando il ricongiungimento familiare.

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) deve quindi essere adeguata in maniera pertinente.

[08.450]

La dipendenza degli stranieri dall'aiuto sociale è causa di elevati costi per i diversi enti pubblici.

Proprio in questo ambito si verificano spesso abusi.

È incomprensibile che il permesso di domicilio non possa più essere revocato nonostante la dipendenza durevole e importante dall'aiuto sociale se gli stranieri soggiornano regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera. In casi del genere le autorità non hanno più nessuna possibilità di fare pressione.

Sapendo di non poter essere costretti a lasciare la Svizzera pur vivendo a spese della collettività, gli stranieri non sono più stimolati a cambiare il proprio comportamento. Il mantenimento dell'articolo 63 capoverso 2 si traduce de facto in una libertà assoluta garantita dalla legge di fare quello che si vuole. Contro questo potenziale di abuso ci si può opporre in modo efficace prevedendo la

possibilità di revocare in qualsiasi momento il permesso di domicilio in caso di dipendenza durevole e importante dall'aiuto sociale. Il capoverso 2 deve pertanto essere abrogato.

Dato che l'articolo 63 è una disposizione potestativa, le autorità competenti sono libere di rinunciare a revocare il permesso di domicilio nei casi giustificati di ricorso all'aiuto sociale - come separazione, divorzio o invalidità; secondo la prassi vigente, infatti, le autorità tengono comunque conto degli interessi privati degli stranieri che soggiornano da molto tempo in Svizzera nell'ambito della valutazione della proporzionalità.

Ricordiamo inoltre che l'avamprogetto di legge posto in consultazione non conteneva il passaggio contestato (Art. 62 Espulsione). I cantoni non hanno dunque potuto esprimersi in merito.

[10.485]

Non si riesce a capire perché le persone titolari di un permesso di domicilio possano farsi

raggiungere in Svizzera dai propri famigliari stranieri pur non disponendo di un alloggio adeguato o addirittura essendo al beneficio dell'assistenza sociale. Sebbene la legislazione pertinente stabilisca

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il requisito dell'abitazione conforme ai bisogni anche per gli stranieri domiciliati, la LStr dev'essere adeguata di conseguenza al fine di creare sufficiente chiarezza.

Questa modifica di legge è pure compatibile con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), il quale stabilisce che il ricongiungimento familiare può essere limitato se la legge lo prevede.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 24 ottobre 2008 la Commissione ha dato seguito all’iniziativa parlamentare 08.428 con 17 voti contro 8. Il 15 gennaio 2009 la Commissione omologa del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione con 8 voti contro 3.

Il 22 gennaio 2009 essa ha dato seguito all’iniziativa parlamentare 08.450 con 15 voti contro 7, mentre il 27 marzo 2009 la CIP del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione con 9 voti contro 2.

Il 23 settembre 2010 la Commissione ha dato infine seguito all’iniziativa 10.485 con 17 voti contro 7. Il 25 marzo 2011 la Commissione del Consiglio degli Stati ha accolto

favorevolmente l’esame preliminare positivo con 9 voti contro 1 e 2 astensioni.

In attesa del disegno di legge del Consiglio federale concernente una legislazione esecutiva dell’iniziativa popolare «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa espulsione)» accolta il 28 novembre 2010 da Popolo e Cantoni, il Consiglio nazionale, su proposta della sua CIP, nella sessione primaverile 2011 ha deciso di prorogare per la prima volta i termini delle iniziative 08.428 e 08.450.

Dato che nel maggio 2012 il Consiglio federale ha posto in consultazione i disegni di legge che proponevano un’attuazione dell’iniziativa nel diritto penale e non nel diritto degli

stranieri, la Commissione ha deciso di attuare le due iniziative parlamentari come anche l’iniziativa 10.485, nel frattempo esaminata in senso favorevole, nell’ambito dell’atteso disegno di legge del Consiglio federale per una revisione delle disposizioni della legge sugli stranieri concernenti il diritto in materia d’integrazione.

L’8 marzo 2013 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento per approvazione il pertinente disegno di legge sugli stranieri e sull’integrazione (13.030 s).

Dopo che il 9 febbraio 2014 Popolo e Cantoni hanno accolto l’iniziativa «contro

l’immigrazione di massa», entrambe le Camere hanno rinviato al Consiglio federale l’oggetto concernente l’integrazione con la richiesta di sottoporre proposte di modifica che tengano conto della nuova disposizione costituzionale concernente la reintroduzione di tetti massimi e contingenti.

Le Camere hanno corredato la loro decisione di rinvio con l’incarico di integrare in questo

nuovo disegno di atto legislativo proposte per attuare cinque iniziative parlamentari, tra cui

le iniziative 08.428 n, 08.450 n e 10.485 n. Il 20 marzo 2015, il Consiglio nazionale ha quindi

deciso, su proposta della sua CIP, di prorogare di ulteriori due anni, ossia fino alla sessione

primaverile 2017, il termine per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare.

(6)

Integrazione. Nell’ambito dello stesso messaggio si è altresì occupato dell’attuazione di diverse iniziative parlamentari la cui elaborazione spettava alla CIP del Consiglio nazionale, fra cui gli oggetti 08.428, 08.450 e 10.485. Con 11 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astensioni, la proposta relativa all’oggetto 13.030 non ha tuttavia ottenuto il consenso della

maggioranza nella votazione sul complesso. Conformemente all’articolo 113

capoverso 1 LParl, la Commissione propone pertanto di prolungare di ulteriori due anni,

ossia fino alla sessione autunnale 2018, il termine per l’elaborazione di un’iniziativa

parlamentare. Se l’oggetto 13.030 riuscirà comunque a trovare una maggioranza in

Parlamento, le iniziative parlamentari potranno essere tolte dal ruolo. In caso contrario

occorrerà elaborare un progetto separato per la loro attuazione.

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