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COMUNE DI GUASILA Provincia del Sud Sardegna
Bando di concorso, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico, Anno 2020 mensilità gennaio – aprile
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, Art. 11.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la legge 09.12.1998 n. 431, art. 11;
Vista la nota prot 11294 del 21.04.2020 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale;
Vista la deliberazione n. 20/1 del 17.04.2020 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Bando e criteri per l’individuazione dei destinatari. Stanziamento regionale di euro 5.000.000. Annualità 2020. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”;
Vista la Determinazione n. 11278/593 del 21.04.2020 della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei LL.PP. Direzione Generale Servizio Edilizia Residenziale;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 28/04/2020;
In esecuzione della propria determinazione n 179/94 del 24/04/2020;
RENDE NOTO
Che è indetto il bando di concorso, per l’assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione relativo alle mensilità gennaio – aprile 2020, di cui all’art. 11 della L. 431/1998;
Art. 1 Oggetto
Il presente bando ha come oggetto l’individuazione dei beneficiari, residenti nel Comune di Guasila, dei contributi a sostegno, totale o parziale, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione, sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico, mediante procedimento ad evidenza pubblica e la formazione di apposita graduatoria, secondo i criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020 e relativo allegato.
Art. 2 Destinatari e requisiti
Possono presentare domanda i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere residenti nel Comune di Guasila;
2. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. (Solo per gli immigrati extracomunitari): devono essere inoltre in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
4. Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata
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site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
5. Il contratto deve:
- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo (e se percepito deve essere restituito entro dieci giorni);
6. Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Guasila e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
7. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
8. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo famigliare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo famigliare è ammesso al contributo in caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
Per nucleo familiare si intende quello composto da:
- Richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica;
- Soggetti a carico IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica Si precisa che in caso di coabitazione di più nuclei familiari potrà essere presentata una sola domanda di contributo.
9. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
10. Requisiti reddituali di cui al successivo art. 3;
11. Essere in regola con i pagamenti dei canoni d’affitto mensili, per l’anno 2020;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell’erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. La mancanza di uno dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.
Art. 3 Requisiti reddituali
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:
Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
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L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.
Il nucleo familiare è quello del richiedente il contributo, così come risulta all’anagrafe del Comune, alla data di pubblicazione del presente bando.
Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il “reddito di cittadinanza” nel limite dell’importo del canone sostenuto.
Art. 4 Modalità per la determinazione della misura del contributo
Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2020 (o data successiva del contratto registrato) e sarà erogato nei limiti delle risorse che saranno assegnate al Comune dalla Regione Autonoma della Sardegna.
L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.
L’entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del nucleo familiare.
Canone sopportabile = ISEE del nucleo familiare x 14% (Fascia A) o 24% (Fascia B).
Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo:
ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00
canone annuo effettivo: € 3.600,00
canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile;
Quindi ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00) = € 2.200,00.
Il contributo annuo, determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.
Il contributo mensile si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero dei mesi di contratto dell’anno 2020.
Il contributo concedibile si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero dei mesi da gennaio a aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili (con invalidità superiori al 67%) o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320,00 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui all’art. 3 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).
L’erogazione del contributo è subordinato alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno richiesto dal Comune, il contributo sarà concesso sulla base delle modalità stabilite dalla Regione, con riduzione proporzionale del contributo di ogni richiedente inserito nelle fasce A e B.
Art. 5 Domanda e allegati
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Per l’ammissione al concorso i richiedenti devono far pervenire la domanda compilata sul modulo predisposto dal Comune, a cui deve essere allegata, pena esclusione dal contributo:
- Copia del contratto di affitto con attestazione di registrazione e copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso (modello F23)
- Copia certificazione ISEE 2020 rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
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- Copia delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione per le mensilità gennaio-aprile 2020 – regolarmente in bollo da € 2,00 se superiori a € 77,47
- Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare abbia in corso procedimento di separazione dovrà essere allegata copia della sentenza di separazione. Il richiedente autocertifica l’assoluta mancanza di redditi, anche nell’apposito spazio della domanda;
- Per i disabili portatori di handicap (con disabilità superiore al 67%) presentare verbale rilasciato da competente ufficio ASL/INPS;
La domanda di contributo, debitamente compilata e firmata, deve essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Guasila o a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., entro e non oltre il giorno 25 Maggio 2020
Art. 6 Graduatoria dei beneficiari
Il Responsabile del Procedimento provvede all’istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli, verificandone la completezza e regolarità e alla stesura e pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 15 giorni.
Entro detto termine è possibile presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati, presso il Responsabile del Procedimento.
La graduatoria verrà pubblicata sull’albo pretorio dell’Ente, sul sito internet http://www.comuneguasila.gov.it e affissa nella sede comunale. Dette pubblicazioni valgono come notifica agli interessati.
Art. 7 Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è subordinata alla concessione dell’eventuale finanziamento da parte della RAS.
Il comune provvederà al pagamento del contributo concesso in un’unica soluzione e solo successivamente all’acquisizione del finanziamento della RAS. Pertanto il pagamento dei contributi non potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.
Qualora le risorse assegnate al Comune di Guasila siano inferiori al fabbisogno previsto i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti.
I beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare al competente ufficio comunale le ricevute dei pagamenti effettuati. Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.
Art. 8 Attività di controllo e verifiche
Il Comune effettuerà dei controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata
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anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero segnalando il fatto all’autorità giudiziaria.
Si effettueranno inoltre controlli volti a verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.
Art. 9 Trasparenza Amministrativa
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Roberta Boi - Ufficio Segreteria.
Art. 10 Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale concessione dei benefici economici spettanti, anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 ed, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.
Il “titolare” del trattamento dei dati personali è il Comune di Guasila.
Art. 11 Pubblicità del bando
Copia del presente bando e dei moduli di domanda sono a disposizione dei cittadini sul Sito Internet del Comune di Guasila.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione L. 431/1998 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale citata.
Guasila, _29/04/2020_
Il Responsabile del Procedimento Responsabile dell’Area Amministrativa
R. Boi A. Pili