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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Anime e Angeli O.N.L.U.S. È costituita fra i presenti, l associazione Anima e Angeli

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“Anime e Angeli” O.N.L.U.S.

Art. 1 - Costituzione

È costituita fra i presenti, l’associazione “Anima e Angeli Onlus E.T.S.” (da qui in avanti l’Associazione), in qualità di altri enti del terzo settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile con il Codice civile e la disciplina delle asso- ciazioni ONLUS (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).

L'acronimo E.T.S. sarà utilizzato in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo.

Art. 2 – Sede, Durata e Ambito Territoriale

L’Associazione ha sede legale ed operativa nel Comune di Bomba (Prov. di Chieti). Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede e deliberare una o più sedi opera- tive. L'ambito territoriale in cui l’Associazione opera corri- sponde all'intero territorio regionale e nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Oggetto e Scopo

L’Associazione, di natura democratica, apartitica e aconfes- sionale, non ha scopo di lucro, ed opera per l’esclusivo per- seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo Settore e in ottemperanza ai principi dell’art. 118 del-

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la Costituzione.

Le finalità dell’associazione possono essere identificate come a seguire.

L'Associazione svolgerà le proprie attività nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

sostenibilità Ambientale, attraverso la riqualificazione di beni immobili di proprietà o in comodato d’uso, usu- frutto e/o altro diritto reale di godimento; sviluppo di agricoltura sociale, biologica, medicale; Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico;

sostenibilità Sociale, attraverso la promozione e lo sviluppo di presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari accreditabili ai sensi della normativa vigente, con erogazione di servizi sociali e socio- assistenziali; sviluppo di attività di educazione, i- struzione e formazione ricerca scientifica di particola- re interesse sociale; formazione extra-scolastica, fina- lizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po- vertà educativa; attività assistenziali destinate a tut- te le categorie potenzialmente svantaggiate o fragili della società (anziani, minori, disabili, immigrati, donne in difficoltà, persone afflitte da dipendenza);

sostenibilità Naturalistica, attraverso Interventi e

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servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni di vita dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse na- turali.

L’Associazione intende svolgere, in via principale, servizi finalizzati al recupero, all’assistenza, all’inserimento e/o al reinserimento socio-lavorativo-scolastico di adulti e bam- bini vittime di violenza, di abbandono e di emarginazione, at- traverso l’istituzione del centro antiviolenza “LA CASA DI PA- OLA”, di case rifugio, di alloggi sociali (social housing di comunità), e servizi di sportello di prima accoglienza, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea, di- retta a soddisfare bisogni primari di sopravvivenza, di prote- zione, di assistenza socio-sanitaria, e di solidarietà socia- le.

L’Associazione orienta le proprie attività promuovendo anche i seguenti servizi:

organizzazione e gestione di centri diurni, case protet- te, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all’assistenza, al sostegno della domiciliarità e all’innalzamento della qualità della vi- ta delle persone vittime di violenza, in restrizione cautelativa, in difficoltà, ivi compresi soggiorni so- ciali e sportelli per il “dopo di noi”;

organizzazione e gestione di strutture adibite ad atti-

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vità educative e ricreative per bambini, giovani, anzia- ni, immigrati e soggetti in difficoltà e portatori di handicap;

organizzazione e gestione di attività culturali, arti- stiche o ricreative di interesse sociale, di attività sportive dilettantistiche, incluse attività, anche edi- toriali, di promozione e diffusione della cultura e del- la pratica del volontariato e delle attività di interes- se generale.

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

organizzazione e gestione di servizi socio- assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di ani- mazione a favore di singoli e della collettività, nonché di progetti per il recupero, l’assistenza e l’inserimento anche lavorativo di minori in età lavora- tiva in situazioni di difficoltà famigliare o di svan- taggio;

organizzazione e gestione di servizi per l’integrazione e reinserimento sociale di adulti e minori con fragilità e/o disabilità, sia in ambito scolastico che extrascola- stico, anche attraverso l’istituzione di sportelli di ascolto, di aiuto psicologico e psicoterapeutico, infor- mativi di pubblica utilità, per la promozione turistica, promozione sociale e prima accoglienza;

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la gestione di servizi territoriali integrati rivolti per l’assistenza, l’accompagnamento, l’animazione socia- le e culturale a soggetti vittime di abusi, in grave di- sagio e difficoltà, ivi compresi coloro che vivono in strutture di detenzione o di igiene mentale, compreso gli orfani o i minori allontanati dalle famiglie;

la gestione di attività complementari all’insegnamento, all’inclusione sociale, all’integrazione scolastica, a favore dell’integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, di minori stranieri non accompagnati, anche tramite azioni di mediazione familiare, interculturale, sociale al fine di ridurne conflitti e divario sociale;

la gestione di strutture e progetti di accoglienza, pro- tezione a favore di donne e uomini vittime di violenza, di richiedenti asilo e protezione internazionale, rifu- giati, titolari di permesso di soggiorno, provvedendo, se necessario, anche all’assistenza legale e amministra- tiva;

organizzazione e gestione di servizi di trasporto e ac- compagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati;

organizzazione e gestione di servizi socialmente utili, anche in accordo con amministrazioni locali, afferenti la riqualificazione terreni agricoli, il risanamento dell’ambiente naturalistico, di parchi naturali, del

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verde urbano, di aree turistiche attrezzate, di orti bo- tanici;

organizzazione e gestione di centri sperimentali dimo- strativi (es. orti sociali) per attività agro- alimentari, agro-forestali, per la tutela e valorizza- zione delle bellezze naturali e dei beni culturali arti- stici, della tutela di specie protette o in estinzione.

L’Associazione potrà organizzare e partecipare a tutte le ini- ziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffonde- re i principi di solidarietà e della responsabilità civile e sociale, dei diritti umani, per il miglioramento delle condi- zioni di vita in particolare delle persone con svantaggio, sia esso di natura psico-fisica o socio-culturale ed economica delle loro famiglie.

L’Associazione intende stimolare, facilitare e collaborare con iniziative che nelle varie realtà locali operano nei medesimi settori o affini e connessi, anche attraverso la collaborazio- ne con enti locali e/ gruppi associativi esistenti.

Le differenti attività di cui ai precedenti punti, anche ai fini della diretta applicazione delle agevolazioni concesse ai sensi di legge, avverranno con gestioni amministrative separa- te.

L’Associazione per conseguire gli scopi statutari e coprire le eventuali spese di gestione, potrà compiere tutte le operazio- ni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si renderanno ne-

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cessarie o utili per il perseguimento dei predetti scopi, nel rispetto dell’assenza di lucro.

Il consiglio direttivo potrà istituire aree di intervento e potrà nominare uno o più responsabili.

Tutti i responsabili nominati dal consiglio direttivo sono membri di un “tavolo operativo” con funzioni consultive, pre- sieduto di diritto dal Presidente dell’Associazione, che dovrà coordinare l’attività globale dell’associazione. Gli associati possono richiedere l’adesione volontaria ad una delle aree o- perative ed il consiglio direttivo ne valuterà l’ammissione.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e private, partecipare a procedure pubbliche e private per l’affidamento e la gestione di servizi e/o lo sviluppo di progetti attinenti allo scopo sociale.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni o contributi da parte di privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Esso rappresenta il fondo di dotazione o fondo comune dell'Associazione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a. contributi effettuati dagli associati, e da tutti co-

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loro che condividono le finalità dell'Associazione;

b. contributi di privati;

c. contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri Enti Locali, di Enti ed Istituzioni di natura pubblica o privata;

d. contributi dell’Unione europea e di organismi interna- zionali;

e. donazioni e lasciti testamentari;

f. entrate patrimoniali;

g. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

h. proventi delle cessioni di beni e servizi ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria comun- que finalizzate al raggiungimento degli obiettivi i- stituzionali;

i. beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;

j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci du-

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rante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scio- glimento.

3. I contributi effettuati sono a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo alla ri- chiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Più precisa- mente, le prestazioni fornite dagli aderenti sono assolu- tamente gratuite.

4. Il versamento non crea altri diritti di partecipa- zione e, segnatamente, non crea quote indivise di parte- cipazione trasmissibili a terzi, né per successione a ti- tolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 5 - Soci

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

2. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto all'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei re- golamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Asso- ciazione.

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3. L’associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o parte- cipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei re- golamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ciascun aderente, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Non è possi- bile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i so- ci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione. L'organizzazione è obbligata ad assi- curare gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgi- mento dell'attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 L. 266/91 e D.M.

Industria, Commercio e Artigianato 14.02.1992 modificato con D.M. 16/4/92.

4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la di- chiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

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5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ri- cevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescritto, si intende che essa è stata respinta: In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motiva- zione del diniego.

6. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero degli associati; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio di- rettivo riceve la notifica della volontà di recesso.

7. La qualità di socio si perde per decesso, per esclu- sione, per decadenza o per recesso.

Il Consiglio Direttivo può escludere l'associato il cui comportamento è contrario alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, o che comunque abbia commesso azioni riconosciute disonorevoli o che assuma un atteggiamento contrario agli interessi dell'associazione.

L'esclusione ha effetto dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Assemblea degli associati. In tal caso l'efficacia della delibera-

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zione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versa- mento della quota associativa per un anno.

Al socio è riconosciuto il diritto di recedere dall’associazione; il recesso deve essere comunicato me- diante modalità tracciabile (Telegramma, Raccomandata a.r., Mail, Pec, Fax ecc..) almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restitu- zione delle quote associative versate.

8. Tutti i soci sono obbligati a:

a. osservare il presente statuto, gli eventuali regola- menti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b. mantenere sempre un comportamento corretto nei con- fronti dell’associazione;

c. versare la quota associativa;

d. prestare la loro opera a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

9. Tutti i soci hanno diritto a:

a. partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;

b. partecipare all’assemblea con diritto di voto;

c. accedere alle cariche associative;

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d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - Organi dell'associazione 1. Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli associati;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il presidente;

4. Il collegio dei revisori (ove nominato);

5. Il collegio dei probiviri (ove nominato).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a cri- teri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite salvo il di- ritto al rimborso delle spese vive effettivamente soste- nute in ragione dell’incarico ricoperto.

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'As- sociazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stes- sa. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

a. approva il bilancio consuntivo e preventivo;

b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali collegio dei revisori e dei probiviri;

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c. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'As- sociazione;

d. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e. delibera sull'eventuale destinazione di utili di ge- stione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;

f. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzio- ne del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due Con- siglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convo- cata presso la sede sociale dell'Associazione.

4. La convocazione è fatta mediante modalità tracciabile (Telegramma, Raccomandata a.r., Mail, Pec, Fax ecc..), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli

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aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli asso- ciati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, al- meno dieci giorni prima dell'adunanza o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea.

In alternativa alle modalità sopra menzionate l'avviso di convocazione può essere consegnato direttamente all'asso- ciato almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza, purché vi sia prova documentale dell'avvenuta consegna.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deli- berare qualora in prima convocazione siano presenti alme- no la metà dei suoi Membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente co- stituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nel- lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni aderente ha diritto ad un voto, esercitatile an- che mediante delega apposta in calce all’avviso di convo- cazione. La delega può essere conferita solamente ad al- tro associato che non sia amministratore, o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi porta- tore di più di due deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole

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della maggioranza dei presenti; l'espressione di asten- sione si computa come voto negativo. Non è ammesso il vo- to per corrispondenza.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei rego- lamenti, le modifiche statutarie e la destinazione degli avanzi di gestione, riserve o fondi, occorre il voto fa- vorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presen- ti da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Diretti- vo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo e- legge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio Direttivo si intende

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decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostitu- zione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso resi- duo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compen- so, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a. La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto se- condo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b. L'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;

c. La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

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d. La nomina di Presidente, Vice-Presidente e Segretario.

7. Il Consiglio ha la facoltà di delegare le sue attribu- zioni al Presidente del Consiglio stesso.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fat- ta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante modalità tracciabile (Telegramma, Racco- mandata a.r., Mail, Pec, Fax ecc..), contenente l'indica- zione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai revisori dei Con- ti almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa alle modalità sopra menzionate l'avviso di convocazione può essere consegnato direttamente agli interessati alme- no tre giorni prima della data stabilita per la riunione, purché vi sia prova documentale dell'avvenuta consegna.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costitu- ito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle sud- dette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presiden- te; in mancanza, su designazione dei presenti, da un al- tro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qua-

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lora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I ver- bali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha pre- sieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. I Membri del Consiglio Direttivo, che non giustifi- chino con legittimo impedimento l'assenza a tre adunanze, saranno ritenuti dimissionari dalla carica.

14. Ai Membri del Consiglio Direttivo spetta la rappre- sentanza legale dell'Associazione stessa di fronte a ter- zi e anche in giudizio in pari misura con il Presidente.

Art. 9 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresen- tanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio in pari misura con il Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiu- ta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in ca- si eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione e anche di competenza del Consiglio Direttivo, in tal caso dovrà riferire del suo operato al Consiglio Direttivo per

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ratifica non appena possibile.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presen- ti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemble- a, corredandoli di idonee relazioni.

5. Il Presidente per gli incassi e i pagamenti sociali dovrà affiancare alla sua firma quella del Tesoriere. Il Presidente in caso di necessità ed urgenza potrà assumere liberamente e disgiuntamente proprie azioni e misure di competenza del comitato Direttivo al quale riferirà per ratifica non appena possibile.

6. Il Presidente cura e ed osserva la corrispondenza so- ciale, avvalendosi della collaborazione del segretario.

7. Dalla nomina a Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 10 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito

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all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

2. Dalla nomina a Vice Presidente non consegue alcun com- penso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenu- te per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 11 - Il segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'e- splicazione delle attività esecutive che si rendono ne- cessarie od opportune per il funzionamento dell'ammini- strazione dell'Associazione

2. Il Segretario cura la tenuta del libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Aderenti all'Associazione.

3. Dalla nomina a Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 12 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'As- sociazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le re- lative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabi- li, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

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2. Il tesoriere per gli incassi e i pagamenti sociali dovrà affiancare alla sua firma sempre quella del Presi- dente.

3. Dalla nomina a Tesoriere non consegue alcun compen- so, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 13 - Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Diret- tivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili fatta motivata istanza;

Art. 14 - Il collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri, ove costituito, è composto da 3 membri nominati dall’assemblea dei soci fra i soci stessi. Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo e all’assemblea.

IL collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle par-

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ti.

Art. 15 - Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti, ove costituito, è composto da 3 membri nominati dall’assemblea dei soci an- che fra i non soci. Il collegio nomina al proprio interno un presidente.

Il collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. L’Esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo di redigere il bilancio o ren- diconto annuale.

L’Assemblea ordinaria deve approvare il rendiconto econo- mico-finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Diret- tivo è convocato per la predisposizione del bilancio del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'As-

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semblea convocata per la loro approvazione, a disposizio- ne di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 17 - Avanzi di gestione

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiret- to, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato o ONLUS che per legge, statuto o regola- mento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituziona- li e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Scioglimento

1. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualun- que causa, ad altre organizzazioni non lucrative di uti- lità sociale, ad altre associazioni che perseguano fina- lità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa de- stinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della

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esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato amichevole compositore che giu- dicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale territoriale competente.

Art. 20 - Rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto applicabili e alla normativa speciale in materia di vo- lontariato.

Firmato in calce ed al margine dai signori:

F.to: ALIMONTI MAURO

Firmato MICHELE ALBERGO NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)

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ma delle adunanze o cagionerà rumori sarà richiamalo all' ordine dal Presidente, ed in ca- so di resistenza sarà invitalo dallo slesso ad uscire dalla sala, sotto pena della

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Di

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