• Non ci sono risultati.

giudizi in materia civile ed alla

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "giudizi in materia civile ed alla "

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Proposta

di legge

n.

1191/C

d'iniziativa dei deputati Mannuzzu ed altri

riguardante cc

Norme relative aila

composizione del tribunale nei

giudizi in materia civile ed alla

soppressione

delle sezioni specia- lizzate per le controversie agrarie

S.

(Parere approvato dal Consiglio nella sedtita del 6 maggio).

A) h proposta ricalca una soluzione che fu adottata in via transitoria con la legge di riforma del processa del lavoro [(L. 11 agosto 1973, n. 533), che, neil'at- tribuire la competenza in materia di lavoro e previdenziale al pretore, stabili che il giudice istruttore trattenesse le cause affidategli (c.d. a stralcio*) e, senza rimetterle al collegio dopo la precisazione delle conclusioni, le decidesse (art. 20, comma 39 L. n. 533 cit.).

B) Viene mantenuta una riserva di collegialit8 in diverse materie, elencate all'art. 2.

La proposta non chiarisce perb se in dette materie il coHegio e competente anche per l'assunzione delle prove (come avviene per le cause di lavoro quando, in secondo grado, debba procedersi ad integrazioni istruttorie: cfr. art. 437 C.P.C.

come modificato dalla legge n. 533) o se invece l'istruttoria e lasciata al giu- dice istruttore secondo la normativa attualmente vigente per il rito civile ordi- nario.

L'orientamento favorevole ad un'asuunzione delle prove da parte del collegio direttamente emerge dalla relazione che rileva come vi sia necessariamente una compenetrazione tra fase istruttoria e fase decisionale

*.

La preferenza per una istruttoria tutta dibattimentale i3 evidente; la relazione infatti aggiunge che r la decisione inizia, spesso irrepetibilmente, cal primo atta di trattazione e di acqui- sizione della prova, sicchct h diversa soggettivita delle due fasi, monocratica la prima, rischia di turbare e snaturare la seconda, collegiale, spingendola verso esiti predeteminati

*.

Malgrado la simpatia che i predetti scrupoli garantistici meritano, non se ne deve tacere l'alto costo. Se si impegnasse il collegio nell'istruttoria si perde rebbero, almeno in parte, quei vantaggi di maggior celerita nella trattazione dei processi e di reperimenta di magistrati, cui pure il progetto mira. Si ricordi, poi, che nel processo del lavoro il tribunale giudica in secondo grado e l'assun- zione di prove rappresenta un'ipotesi eccezionale, laddove nelle altre controver- sie essa sarebbe la regola

Ad ogni modo, non B sufficiente la relazione, ma B necessario che il testo espliciti la scelta, qualunque essa sia, al fine di evitare incertezze.

L'incertezza nasce dalla stessa proposta, perche mentre la relazione contiene i predetti giudizi sul giudice collegiale e monocratico in un contesto generale, il testo e in s& ancor meno indicativo, anzi e decisamente ambiguo. Da esso potrebbe risultare che le cause sono affidate al giudice singolo perche le istmi-

(2)

sca: quest'interpretazione potrebbc ricavarsi dal rinvio agli artt. 487, 188, 189 C.P.C., contenuto nell'art. 3, c m m a lo; detti articoli riguardano i poteri istrut- tori attualmente demandati al giudice singolo, che poi rimette la causa al col- legio. Ma, parlando di rimessione della causa a l collegio, a in applicazione n dei suddetti articoli, puo anche pensarsi che si siano volute soltanto richiamare le modalith di tale rimessione e ohe la causa sia rimessa al collegio dal giudice singolo {(mi essa sia stata affidata anche per la decisione) nelle ipotesi in cui il giudice stesso ritenga sussistere una riserva di collegialith.

Anche la precisazione delle co:iclusioni avanti al giudice singolo (art. 3, com- ma

e),

non significa ncccssariamente che le due fasi, istruttoria e decisionale, siano affidate rispettivamente al giudice singolo e al collegio, posto che la pre- cisazione delle conclusioni e momento intermedio tra le due fasi anche quando la decisione spetti al giudice monocratico decidente.

Ulteriori ambiguita nascono al comma 2" e dal comma penultimo dell'art. 3.

L'uso del verbo a restituire B lascia pensare che la causa non sia avanti al col- legio ab initio, ma che essa sia stata affidata in un momento precedente al giu- dice singolo. Questo non vuol dire che il giudice singolo rimetta la causa al collegio dopo l'istruzione (secondo il vigente sistema), ma significa (come si ricava, piu che dal testo. dalla relazione, che parla anche di a conflitti negativi di competenza s) che il suddetto giudice rimetta la causa al collegio declinando la competenza.

Deve osservarsi che la relazione, non il testo, parla di a conflitti negativi a

sicche, isolatamente preso, il testo e suscettibile anche di diversa interpretazione:

se davvero si vuole parlare dei conflitti negativi, basterebbe far precedere il comma dalle parole: a quando il giudice singolo declini la competenza W .

Inoltre la soluzione del conflitto dovrebbe avvenire, secondo la relazione, quando la controversia venga rimessa al collegio a per prowedimenti di sua com- petenza a. Simile ampia e generica espressione non permette con sicurezza il rife- rimento esclusivo alla sola rimessione per declinatoria di competenza ai sensi del- l'art. 3 comma 4".

C) ,La proposta prevede, per lo smistamento delle cause tra giudice singolo e collegio, quanto segue:

1.

-

Sc la causa e stata rimessa al collegio la parte, che sia di contrario awiso, deve chiedere che il collegio la restituisca al giudice singolo perche la decida (art. 3, penultimo comma). L'istama deve essere presentata a prima di ogni altra difesa B e quindi con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica (art. 190 C.P.C.) o, qualora la parte non abbia presentato le suddette difese scritte, nella discussione. Sarebbe .bene che la legge chiarisse pert quanto sopra, evitando che la laconica espressione uprima di ogni altra difesa•â (che del resto e gia usata da! vigente codice di procedura civile a proposito dell'eo cezione di estinzione del processo: art. 307, ultimo comma, C.P.C.) si presti a dubbi interpretativi.

Ma la disposizione sembra tuttavia criticabile per una ben piu grave ragione, in quanto appare incoerente con il 2" comma dello stesso art. 3, che prevede che il collegio, d'ufficio, se ritenga che la causa non e compresa tra quelle indi- cate dall'art. 2, la restituisca al giudice singolo con ordinanza non Smpugnabile.

Se allora si tratta di un potere di uflicio, non si vede perche l'istanza della parte debba essere consentita soltanto nella prima difesa, dal momento che le parti potrebbero sempre segnalare a! collegio la violazione dell'art. 2 e solleci- tare l'cscrcizio del potere.

2.

-

L'istanza di rimessione al collegio non puo essere proposta dopo la precisazione delle conclusioni di oui all'art. 189 C.P.C.

art.

3, comma 4'). Si e

gia detto che tale disposizione non chiarisce se si tratti di precisazione delle conclusioni avanti a l giudice singolo decidente o istruttore.

Deve rilevarsi comunque una immotivata asimmetria rispetto al collegio:

perche questo potrebbe verificare di ufficio se la causa rientri oppur no tra le materie di cui all'art. 2, mentre il giudice singolo, assunta la causa in decisione, non potrebbe piu farlo? Non pare ragionevole che la competenza del collegio, nella quale rientrano materie ritenute meritevoli di maggiori garanzie, sia meno tutelata Qi quella del giudice singolo.

(3)

3.

-

L'appello e conoentito per la violazione dell'art. 2 soltanto alla parte c b !

con apposita istanza, {abbia soilevato la questione in primo grado. Si tratta cfi una norma opportuna e coerente con l'intento di mantenere alla nuilith proces-

suale un carattere relativo.

D) Per quanto riguarda ie contr~vcrsie agrarie appare meritevole di appr*

vazione la proposta di rimetterle al pretoregiudice del lavoro. Si unificherebbe cosi l'organo giudicante dopo l'unificazione del rito (che, secondo la prevalente dottrina, e scontata; per la giurispmdenza cfr. per tutte Cass., 17 gennaio 1981, n. 398).

Del resto, come ben rileva la proposta, la presenza di esperti negli organi giudicanti non attua una f o m a di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, ai sensi delllart. 102, ultimo comma, Cost., ma intende solo rispon- dere aila esigenza di integrare il collegio con elementi tecnici, ai sensi dell'art. 102, comma ZO, Cost.

A quest'esigenza peraltro gia risponde, oltre la possibilita di disporre consu- lenza tecnica, l'aintementow, su istanza di parte, delle associazioni sindacali (art. 425 C.P.C. nel nuovo testo di cui alla cit. legge n. 533).

E) In attesa di un'orgmica riforma, che preveda un unico giudice mon*

cratico, deve ritenersi preferibile che le cawz di competenza del tribunale siano distribuite (come fa la proposta in esame) tra ghdice singolo e collegio e che non sia invece ulteriomente dilatata la competenza del pretore. Adottando infatti questa seconda soluzione, molte p r e m e periferiche, attualmente con scarso carico di lavoro, si vedrebbero affidare un g a n numero di controversie civili e si creerebbero motivi di ulteriore resistenza Uabolizione di taluui uffici giudiziari, necessaria per potenziarne altri in una programmata politica di redistribuzione dei giudici sul territorio.

I1 Consiglia si richiama alle proposte di riforma vertenti sul giudice mone cratico e sulle riserve di collegialita, svolte nella Relazione ai Parlamento sullo stato della giustizia (anno 1980).

Riferimenti

Documenti correlati

Ad ogni data TEMPERATURA si ha che un liquido in equilibrio dinamico col proprio vapore esercita una PRESSIONE detta TENSIONE DI VAPORE. (VALE ANCHE PER I SOLIDI, ma la loro tensione

(h) in particolare, viene affermato che la presentazione dell’istanza di sospensione al giudice dell’opposizione a precetto inibisce la presentazione dell’istanza di

In altri termini, poichè l'unica causa che la parte è tenuta a coltivare è quella proposta per prima (l'opposizione a precetto), deve escludersi che l'opponente sia onerato

A vviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di una borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca dell’Università della Valle d’Aosta

A vviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di una borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca dell’Università della Valle d’Aosta

Ques to tipo di deli tto, infatti, ha subito a partire dal 1977 un decremento rispetto agli an ni precede nti che è da ritene rsi sol tanto a ppa­. rente in quanto

La prevalenza accordata dalla legge al provvedimento di adozione ordinaria rispetto al decreto che dichiara lo stato di adottabilita`, nel senso che il primo (secondo

La vinificazione prevede pressatura soffice per la conservazione delle caratteristiche floreali e fruttate con breve contatto delle bucce con il mosto per circa 10-12 ore,