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Consiglio Superiore della Magistratura Pratica num. 158/CN/2017.

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Consiglio Superiore della Magistratura

Pratica num. 158/CN/2017. Nota n. 10067 in data 28.6.2018 del Presidente della Corte di Appello di … con la quale si trasmette richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dello svolgimento del tirocinio formativo per la dott.ssa ….

(Delibera di Plenum in data 12 dicembre 2018)

“- rilevato che la dott.ssa …, tirocinante presso il Tribunale di … ex art. 73 del decreto legge n.

69/2013 (convertito con modifiche con la legge n. 98/2013), in data 27 marzo 2018 ha riferito al presidente del Tribunale di …. che avrebbe preso servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di …. in data 26 aprile 2018, come assistente giudiziario, ed ha chiesto a tal fine “di essere autorizzata alla prosecuzione del tirocinio fuori dall’orario lavorativo e… continuare a svolgere da casa, nelle ore pomeridiane libere dall’attività lavorativa, il lavoro di redazione delle minute delle sentenze assegnate dal magistrato affidatario e nella giornata del sabato l’attività di preparazione alle udienze”;

- rilevato che il presidente del Tribunale ha autorizzato la richiesta della dott.ssa ….;

- che il Consiglio giudiziario di …, nella seduta del 24 maggio 2018, ha espresso parere favorevole

“in ragione dell’avanzato stato del tirocinio formativo della dott.ssa …., iniziato il 23.01.2017 e che avrà termine il 23.07.2018… dovendosi in specie ritenere che la predetta stagista abbia già maturato una sufficiente esperienza tratta dalla sua partecipazione diretta all’attività di udienza (…), così da consentire di rimodulare il tirocinio, nei termini prospettati nell’istanza, per l’ultimo breve periodo (dal 26 aprile al 23 luglio del 2018), prima della conclusione della formazione presso l’ufficio giudiziario del Tribunale di …”;

- considerato che la Settima Commissione, nella seduta del 10 settembre 2018, ha chiesto in proposito un parere all’Ufficio studi del Consiglio, in ordine (per quanto qui interessa), “alla possibilità di poter continuare il tirocinio dopo essere stati assunti da una p.a. a tempo indeterminato nonché sulla possibilità, richiesta dalla tirocinante …, di svolgere a distanza la parte finale del tirocinio, senza essere più presente nella sede di lavoro a causa dell’assunzione a tempo indeterminato in un altro distretto”;

- considerato che l’Ufficio studi ha reso sul punto il parere n. 287/2018, in data 26 novembre 2018;

- che in tale parere, per quanto qui interessa, dopo un’articolata ed approfondita ricostruzione giuridica dell’istituto, si afferma quanto segue: <<… Occorre a questo punto esaminare la compatibilità del tirocinio con l’assunzione da parte di una pubblica amministrazione a tempo indeterminato (nella specie il ministero della giustizia). In ordine alla compatibilità del tirocinio con il rapporto di lavoro dal lato del datore, il ministero si è già pronunciato con l’allegata nota del 19 aprile 2018 la quale ha ammesso che non sussistono ipotesi di incompatibilità purché l’attività del tirocinio sia espletata al di fuori dell’orario di lavoro e senza pregiudicare le esigenze del servizio. Al Consiglio interessa, piuttosto e specularmente, dal lato degli uffici giudiziari, la possibilità che un tirocinante svolga contemporaneamente attività lavorativa. Sul punto l’art. 73, co. 10, afferma chiaramente che il tirocinio è compatibile con altre attività; del resto il d.m. 58 del 2016, art. 8, co. 2, prevede, per l’affine istituto del praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, che “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. Può, pertanto,

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affermarsi che, dal lato degli uffici giudiziari, non sussiste in astratto incompatibilità con l’espletamento di attività lavorativa da parte del tirocinante. In concreto, però, dovrà essere il capo dell’ufficio giudiziario, sotto il profilo delle esigenze organizzative, a dover valutare se la prestazione del tirocinante continui a fornire un’utilità all’ufficio essendo, in caso contrario, possibile l’interruzione del tirocinio stesso in base al disposto dell’art. 73, co. 9, cit.; inoltre il magistrato formatore, sotto il profilo delle esigenze formative, dovrà valutare se la prestazione del giovane laureato sia o meno sufficiente per garantire un percorso idoneo alla luce dell’attività che questo sarà in grado di espletare.

In relazione al quesito avente ad oggetto la possibilità che il tirocinante svolga a distanza la parte finale del tirocinio senza presenza nella sede di lavoro occorre sottolineare come la normativa non osti esplicitamente a tale possibilità organizzativa. Sono possibili, pertanto, differenti letture. In concreto, infatti, occorre considerare che l’apporto del tirocinante non può limitarsi solo allo studio delle questioni giuridiche e dei fascicoli ed alla redazione di bozze di provvedimenti; il comma 6 dell’art. 73 cit, infatti, prevede che gli ammessi allo stage abbiano accesso ai fascicoli processuali, partecipino alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio. È, quindi, possibile ritenere che la modalità di tirocinio ‘a distanza’ sia incompatibile con la necessità della partecipazione alle indicate attività. La norma, però, può anche essere letta nel senso che la tipologia dell’attività che comporta la presenza fisica in ufficio possa essere modulata nell’ambito del progetto formativo. In tale eventualità, però, occorre sottolineare che, nell’autorizzare tale peculiare modalità, il capo dell’ufficio dovrà, sotto il profilo delle esigenze organizzative, valutare (riportando le argomentazioni nella parte motiva del provvedimento di autorizzazione) se la prestazione del tirocinante continui a fornire un’utilità all’ufficio essendo, in caso contrario, possibile l’interruzione del tirocinio stesso in base al disposto dell’art. 73, co. 9, cit.; inoltre il magistrato formatore, sotto il profilo delle esigenze formative, dovrà valutare se la prestazione del giovane laureato, alla luce del percorso già fatto all’interno dell’ufficio giudiziario, sia o meno sufficiente a garantire un percorso idoneo alla luce dell’attività che questo sarà in grado di espletare”;

- ritenute pienamente condivisibili le valutazioni svolte dall’Ufficio studi in ordine alla compatibilità giuridica tra l’espletamento del tirocinio ed il contestuale svolgimento di attività lavorativa;

- ritenuto poi, quanto alla possibilità di svolgere il tirocinio a distanza, che, in assenza di preclusioni normative, vada verificato in concreto se, in relazione alle circostanze offerte dal caso concreto, la prestazione svolta dal tirocinante si riveli utile per l’ufficio;

- osservato nel caso di specie che la dott.ssa … doveva svolgere (e si presume che abbia poi svolto) a distanza soltanto gli ultimi tre mesi del proprio percorso di tirocinio formativo, potendo quindi fruire dell’esperienza e della formazione già conseguite in oltre quindici mesi di attività presso il Tribunale di …;

- che, stante tale premessa in fatto, non appare decisiva la circostanza che nei tre mesi finali di svolgimento del tirocinio la dott.ssa … non potrà partecipare alle attività di udienza, comunque svolte nei precedenti quindici mesi;

- che, pertanto, le modalità assicurate dall’interessata circa il prosieguo della propria attività di tirocinio appaiono in concreto idonee a fornire un adeguato apporto nell’interesse dell’ufficio, così come ritenuto dal presidente del Tribunale;

- ritenute quindi condivisibili le valutazioni e le conclusioni svolte in proposito dal Presidente del Tribunale.

Pertanto, si

delibera

di autorizzare la dott.ssa … a svolgere il periodo finale del proprio tirocinio formativo presso il Tribunale di … nei termini da essa indicati nella propria istanza del 27 marzo 2018.”

Riferimenti

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