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Borsa di studio: ultime sentenze

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Borsa di studio: ultime sentenze

Autore: Redazione | 21/01/2022

Stanziamento di fondi per l’erogazione di borse di studio; compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari.

Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, conserva il diritto a percepire il trattamento economico.

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Università: borse di studio

Non può configurarsi inadempimento delle direttive comunitarie l’omesso adeguamento annuale della borsa di studio al tasso programmato d’inflazione previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 257/1991, iscrivendosi tale blocco in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.

Corte appello Roma sez. III, 23/04/2021, n.1540

Borsa di studio: perdita del beneficio

La borsa di studio a favore di soggetto iscritto al corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, pur essendo pagata in ratei continui e periodici, non ha natura retributiva ma assistenziale, in quanto non viene attribuita all’interessato come sinallagmatico corrispettivo di un servizio da costui svolto nell’interesse dell’istituto erogatore, bensì all’esclusivo e dichiarato scopo di aiutare economicamente il beneficiario durante lo svolgimento di un’attività di studio e di ricerca scientifica.

Inoltre, condizione per il conferimento della borsa di studio non è il conseguimento del dottorato di ricerca, bensì la frequenza e l’attività di studio e di ricerca. Atteso il carattere assistenziale riconoscibile alla loro erogazione deve escludersi ogni obbligo di restituzione delle somme già percepite a titolo di borsa di studio per il corso di dottorato regolarmente e proficuamente frequentato; in caso di perdita del beneficio lo stesso deve essere limitato a quella parte non ancora erogata, posto che la decadenza dal godimento della borsa non può operare ex tunc né con riguardo all’intera sua misura.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 20/04/2021, n.300

Incremento della borsa di studio

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal

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1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. n.

384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n.9104

Borse di studio e scuola di specializzazione

In tema di riconoscimento di borse di studio a medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una università , nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alla norme comunitarie – previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 257 del 1991 – non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.

Corte appello Bari sez. III, 22/03/2021, n.546

Diritto alla borsa di studio

Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.

Tribunale Roma sez. II, 20/01/2020, n.1166

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Conseguimento di una borsa di studio per un dottorato di ricerca

Il genitore separato è tenuto a concorrere al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica di questo. In tale prospettiva, il conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, “sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”, non è in grado di integrare il requisito della indipendenza economica.

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, n.1448

Vincitori di borsa di studio

I medici militari in formazione specialistica, qualora vincitori di borsa di studio, possono essere ammessi alla fruizione del congedo straordinario senza assegni per la frequenza dei relativi corsi di specializzazione.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 25/09/2019, n.725

L’importo della borsa di studio

Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 (nella specie: 1987-1991) derivanti dal tardivo adempimento delle direttive Ce n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lg. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto a individuare – secondo la discrezionalità del legislatore interno – la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.

La obbligazione scaturente dalla mancata attuazione delle direttive, invece, non ha natura retributiva, né risarcitoria, e non può dare luogo a una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del decreto legislativo sopracitato. La suddetta obbligazione, invece, ha natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.

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Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere a un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee alla acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere compresi nel d.lg.

n. 257 del 1991.

Cassazione civile sez. III, 10/01/2019, n.458

Concorsi universitari: il diritto alla borsa di studio

Il diritto alla borsa di studio per i soggetti ammessi a frequentare il corso triennale di medicina generale trova riconoscimento a livello di normazione primaria, non solo nelle numerose disposizioni di rango legislativo che prevedono lo stanziamento di fondi per l’erogazione di borse di studio ai soggetti ammessi ai corsi di medicina generale, ma soprattutto nella previsione dell’art. 24, comma 6, d.lg. n. 368 del 1999, a norma del quale « non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio ».

La norma in questione contiene, dunque, un espresso riferimento al diritto dei partecipanti al corso di medicina generale a percepire la borsa di studio, anche in caso di assenze autorizzate.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 24/09/2019, n.11291

Conseguimento del dottorato privo di borsa di studio

Il dipendente pubblico, in aspettativa retribuita per il conseguimento del dottorato privo di borsa di studio, non può pretendere di percepire lo stipendio anche per il periodo di proroga eventualmente concesso al fine del completamento del

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percorso universitario.

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2019, n.432

Ammissione a dottorato di ricerca senza borsa di studio

Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, conserva, ai sensi dell’art. 2 della l.

n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, con esclusione dei soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perchè subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2019, n.15173

Ostacolo al riconoscimento del diritto alla borsa di studio

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti ad una scuola di specializzazione in “Igiene mentale” sul rilievo della equipollenza di detta scuola a quella in psichiatria stabilita, seppur ai fini degli esami di idoneità del personale di ruolo sanitario, dal d.m. 27 luglio 1990).

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, n.19730

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Medici specializzandi: qualificazione del rapporto e compenso

Nessun vincolo nasce dalla Direttiva comunitaria 93/16/CEE per il legislatore nazionale nel senso di configurare necessariamente l’attività svolta dai medici iscritti a scuole di specializzazione nell’ambito delle strutture nelle quali la specializzazione viene effettuata come di lavoro subordinato (o parasubordinato).

Pertanto, si configura come conforme alla direttiva l’art. 46 del D.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, che prevede soltanto una borsa di studio di importo determinato, senza alcun aggancio a prestazioni rese da soggetti del tutto diversi (medici del servizio sanitario nazionale) nell’ambito di un rapporto giuridico del tutto diverso (pubblico impiego, oppure convenzionamento con medici cc.dd. parasubordinati).

Tribunale Bari sez. lav., 09/05/2019, n.2020

Borsa di studio: è idonea a dare luogo a un rapporto di pubblico impiego?

La borsa di studio è inidonea a dare luogo a un rapporto di pubblico impiego, sia perché le prestazioni connesse al suo godimento non comportano un rapporto di subordinazione tra l’ente concedente e il beneficiario della concessione, sia perché neppure sussiste l’esercizio di una vera e propria attività lavorativa. Anche se l’esercizio dell’attività del borsista comporta l’esecuzione di prestazioni, queste, infatti, per loro natura, non possono configurarsi come lavorative, in quanto la causa della concessione (somministrazione finanziaria intesa a consentire di attendere con una certa tranquillità all’esercizio dell’attività borsistica a chi non espleta attività lavorativa) è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto d’impiego.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 12/07/2019, n.1863

L’esercizio dell’attività del borsista

La borsa di studio – anche secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa – è inidonea a dare luogo non solo ad un rapporto di pubblico

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impiego, ma anche ad un rapporto di lavoro autonomo, sia perché le prestazioni connesse al godimento di una borsa di studio o di specializzazione non comportano un rapporto di lavoro subordinato tra l’Ente concedente ed il beneficiario della concessione sia perché neppure sussiste nei casi anzidetti l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo; anche se l’esercizio dell’attività del borsista comporta l’esecuzione di prestazioni queste, per la natura dell’attività svolta, non possono configurarsi come prestazioni lavorative perché la causa della concessione (somministrazione finanziaria intesa a consentire di attendere con una certa tranquillità all’esercizio dell’attività borsistica a chi non espleta attività lavorativa) è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto di lavoro.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 29/03/2018, n.204

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