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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 14

REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2016, n. 2

͞>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ĂƫǀŝƚăůŝďĞƌŽʹƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŝŶƚƌĂŵƵƌĂƌŝĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĞůůĂŝƌŝŐĞŶnjĂDĞĚŝĐĂ͕

sĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĞĚĞůZƵŽůŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůůĞnjŝĞŶĚĞĚĞů^͘^͘Z͘͘͟

/>WZ^/Ed>>'/hEdZ'/KE>͗

s/^dKl͛art. 121 della oƐƟtunjione, coƐŞ coŵe ŵodiĮcato dalla legge coƐƟtunjionale 22 noǀeŵbre 1ϵϵϵ n.

1, nella Ɖarte in cui aƩribuiƐce al PreƐidente della Giunta Regionale l͛eŵananjione dei regolaŵenƟ regionali͖

s/^dKl͛art. 42, coŵŵa 2, leƩ. cͿ L. R. 12 ŵaggio 2004, n. ϳ ͞^tatuto della Regione Puglia͖͟

s/^dKl͛art. 44, coŵŵa 1, L. R. 12 ŵaggio 2004, n. ϳ ͞^tatuto della Regione Puglia͖͟

s/^dla elibera di Giunta Regionale n. 1ϴ42 del 1ϵͬ10ͬ2015 di adonjione del Regolaŵento͖

s/^dK il d.l.gƐ ϯ0 diceŵbre 1ϵϵ2, n.502 e Ɛ.ŵ.i. - art. 15 ƋuinƋuieƐ͖

s/^d la legge 2ϯ.12.1ϵϵ4 n. ϳ24 ʹ art. ϯ, coŵŵi 6 e ϳ ͖ s/^dK il decreto del MiniƐtero della ^anită del ϯ1 luglio 1ϵϵϳ͖

s/^d la legge 2ϯ diceŵbre 1ϵϵϴ n. 44ϴ - art. ϳ2͖

s/^dK il d.lgƐ. 1ϳ agoƐto 1ϵϵϵ n. ϯ6ϴ ʹ art.40, coŵŵa 1͖

s/^d la legge 2ϯ diceŵbre 1ϵϵϵ n. 4ϴϴ - art. 2ϴ͖

s/^dK l͛aƩo di indirinjnjo e coordinaŵento concernente l͛aƫǀită libero ƉrofeƐƐionale intraŵuraria adoƩato con PM del 2ϳ ŵarnjo 2000͖

s/^d la legge 20 giugno 200ϯ n. 141͖

s/^d la legge ϯ agoƐto 200ϳ, n. 120͖

s/^dK il decreto legge 1ϯ ƐeƩeŵbre 2012 n.15ϴ, conǀerƟto in legge ϴ noǀeŵbre 2012, n. 1ϴϵ͖

s/^d la L.R. n. 1ϵͬ2010͖

s/^d/i ..NN.LL. delle aree della dirigennja del ^^N dell͛ϴͬ6ͬ2000 e Ɛ.ŵ.i͖

s/^d la GR n. 616 del 2ϴͬ5ͬ2002 di receƉiŵento del PM del 2ϳ ŵarnjo 2000͖

s/^dla GR n. 4ϴ0 del 1ϯͬϯͬ2012 di receƉiŵento dell͛Accordo Ɛulle ͞ƉreƐtanjioni aggiunƟǀe͖͟

s/^dK il Regolaŵento Regionale n.2ϯͬ201ϯ ͞Linee guida Ɖer l͛adonjione del Ɖrograŵŵa ƐƉeriŵentale Ɖer l͛eƐercinjio dell͛aƫǀită libero- ƉrofeƐƐionale intraŵuraria ƉreƐƐo lo Ɛtudio Ɖriǀato del ƉrofeƐƐioniƐta͟, aƉƉroǀato con GR n. 21ϳ0 del 26ͬ11ͬ201ϯ.

DE/>^'hEdZ'K>DEdK

ƌƚ͘ϭ͘WƌĞŵĞƐƐĂ͘

II PM del 2ϳ.ϯ.ϮϬϬϬ ͞ƩŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝnjnjŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ů͛Ăƫǀŝƚă ůŝďĞƌŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ŝŶƚƌĂŵƵƌĂƌŝĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶnjĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞů ^ĞƌǀŝnjŝŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ EĂnjŝŽŶĂůĞ͟, all͛art. 1, coŵŵa ϯ, ribadiƐce la coŵƉetennja delle regioni a diƐciƉlinare la ŵateria della libera ƉrofeƐƐione intraŵuraria, tenendo conto, liŵitataŵente al correƩo eƋuilibrio fra aƫǀită iƐƟtunjionale e corriƐƉondente aƫǀită libero-ƉrofeƐƐionale, delle norŵe dei ontraƫ olleƫǀi Nanjionali delle aree dirigennjiali del ^erǀinjio ^anitario Nanjionale.

La Legge ϯͬϴͬ200ϳ, n.120 ͞ŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ Ăƫǀŝƚă ůŝďĞƌŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ŝŶƚƌĂŵƵƌĂƌŝĂ Ğ ĂůƚƌĞ

ŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͟ Śa regolato la ŵateria dell͛aƫǀită libero-ƉrofeƐƐionale intraŵuraria ;denoŵinata ancŚe ALPIͿ con lo ƐcoƉo di aīrontare e riƐolǀere i ƉrinciƉali Ɖrobleŵi legaƟ alla Ɛua correƩa aƫǀanjione ƉreƐƐo le anjiende ƉubblicŚe aƉƉartenenƟ al ^erǀinjio ^anitario Nanjionale. La ƐtruƩura originaria della legge ğ Ɛtata ŵodiĮcata Ɛia da ƐucceƐƐiǀi ƉroǀǀediŵenƟ norŵaƟǀi cŚe dalla giuriƐƉrudennja ;Ɛentennja orte oƐƟtunjionale n. ϯϳ1ͬ200ϴͿ. Le ulƟŵe ǀarianjioni Śanno riguardato, in ƉarƟcolare, i terŵini Ɖer il ƉaƐƐaggio al regiŵe ordinario. L͛accordo ^tato ʹ Regioni del 1ϴͬ11ͬ2010 ƉreciƐa aƐƉeƫ giă ƐanciƟ dal legiƐlatore introducendo alcune innoǀanjioni Ƌuali͗

ͻ la deterŵinanjione dei ǀoluŵi di aƫǀită libero ƉrofeƐƐionale coŵƉleƐƐiǀaŵente erogabili Ɛia indiǀiduali cŚe di ĠƋƵŝƉĞ͖

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 15

ͻ la rileǀanjione oraria dell͛aƫǀită Ɛǀolta in regiŵe libero ƉrofeƐƐionale diƐƟnta da Ƌuella iƐƟtunjionale͖

ͻ il ŵonitoraggio ed il controllo dell͛ aƫǀită libero ƉrofeƐƐionale, in ŵodo da garanƟre cŚe il Ɛuo Ɛǀolgiŵento non ǀada a ƐcaƉito dell͛aƫǀită iƐƟtunjionale͖

ͻ la deĮninjione di ŵodalită di ǀeriĮca al Įne di rileǀare il ǀoluŵe di aƫǀită dedicato all͛aƫǀită iƐƟtunjionale e all͛aƫǀită libero ƉrofeƐƐionale, noncŚĠ l͛inƐorgennja di conŇiƫ di intereƐƐi o di forŵe di concorrennja Ɛleale͖

ͻ l͛iƐƟtunjione, nell͛aŵbito dell͛aƫǀită di ǀeriĮca Ɛuccitata, di aƉƉoƐiƟ organiƐŵi ƉariteƟci con le organinjnjanjioni Ɛindacali ŵaggiorŵente raƉƉreƐentaƟǀe e le organinjnjanjioni degli utenƟ e di tutela dei diriƫ.

Il ecreto legge 1ϯ ƐeƩeŵbre 2012, n.15ϴ conǀerƟto con ŵodiĮcanjioni dalla Legge ϴͬ11ͬ2012, n. 1ϴϵ

͞ŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶŝƵƌŐĞŶƟƉĞƌƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůWĂĞƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶƉŝƶĂůƚŽůŝǀĞůůŽĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͟

Śa ƉoƐto nuoǀaŵente al centro dell͛aƩennjione la ƉrobleŵaƟca dell͛ALPI, ridiƐegnando il ŵodo di oƉerare dei ƉrofeƐƐioniƐƟ cŚe Śanno oƉtato Ɖer il raƉƉorto eƐcluƐiǀo, dedicando ƉarƟcolare aƩennjione Ɛia ai nuoǀi

͞ƐtruŵenƟ di laǀoro͟ ;creanjione di reƟ inforŵaƟcŚe tra ƉrofeƐƐioniƐƟ ed anjiende di aƉƉartenennja Ɖer lo Ɛcaŵbio di daƟ Ɛanitari ed econoŵici, tracciabilită dei ƉagaŵenƟ da Ɖarte dei ƉanjienƟ ʹ utenƟͿ, Ɛia alla deĮninjione di una teŵƉiƐƟca cŚe tenga conto delle eƐigennje dei ƉrofeƐƐioniƐƟ e delle anjiende Ɛanitarie di aƉƉartenennja.

AncŚe le Ɛannjioni a carico dei ireƩori Generali inadeŵƉienƟ Ɛono ŵutate riƐƉeƩo alla Legge 120ͬ200ϳ, con la ƉreǀiƐione, oltre cŚe della ƉoƐƐibilită di interǀento della Regione, ŵediante Ɖoteri ƐoƐƟtuƟǀi, nei confronƟ del ireƩore Generale inadeŵƉiente, ancŚe della decurtanjione del 20й della retribunjione di riƐultato del ireƩore Generale Įno ad arriǀare alla deƐƟtunjione nell͛iƉoteƐi di graǀe inadeŵƉiennja.

Le nuoǀe norŵe, Ɖertanto, danno indicanjioni Ɖiƶ ƉreciƐe e iŵƉegnano in ŵiƐura ŵaggiore le Anjiende riƐƉeƩo alla correƩa aƫǀanjione dell͛iƐƟtuto in Ɖarola.

ƌƚ͘Ϯ͘WƌŝŶĐŝƉŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͘

Il ƉreƐente regolaŵento diƐciƉlina l͛eƐercinjio dell͛aƫǀită libero ƉrofeƐƐionale intraŵuraria, denoŵinata in Ɛeguito ancŚe ALPI, ƉreƐƐo le anjiende Ɛanitarie ed enƟ del ^^R, denoŵinate in Ɛeguito ancŚe Anjiende.

I dirigenƟ, noncŚĠ il ƉerƐonale uniǀerƐitario conferito all͛aƐƐiƐtennja cŚe oƉerano in regiŵe di ALPI garanƟƐcono traƩaŵenƟ iŵƉrontaƟ ad iŵƉarnjialită Ɛia ai ƉanjienƟ cŚe Ɛcelgono l͛eroganjione di ƉreƐtanjioni in regiŵe libero ƉrofeƐƐionale, Ɛia ai ƉanjienƟ cŚe Ɛcelgono l͛eroganjione di ƉreƐtanjioni in ǀia iƐƟtunjionale.

eǀe eƐƐere garanƟta, da Ɖarte del dirigente intereƐƐato, la Ɖreǀalennja dell͛aƫǀită iƐƟtunjionale deĮnita dai LEA Ɛull͛aƫǀită in regiŵe di ALPI Ɛia in terŵini di orario, cŚe di ǀoluŵe di ƉreƐtanjioni.

L͛ALPI non deǀe eƐƐere concorrennjiale nei confronƟ del ^^N e deǀe eƐƐere organinjnjata in ŵodo tale da aƐƐicurare l͛aƐƐolǀiŵento dei coŵƉiƟ iƐƟtunjionali e dei Ɛerǀinji, nel riƐƉeƩo della norŵaƟǀa cŚe diƐciƉlina la ŵateria, riƐƉeƩando gli ƐteƐƐi liǀelli tecnologici ed organinjnjaƟǀi dell͛aƫǀită iƐƟtunjionali.

^ono erogabili tuƩe le ƟƉologie di ƉreƐtanjioni eīeƩuate in ǀia ordinaria, Ɛalǀo Ƌuanto ƉreǀiƐto e indicato Ɖiƶ aǀanƟ.

L͛aƫǀită libero-ƉrofeƐƐionale intraŵuraria ğ ƉreƐtata nella diƐciƉlina di aƉƉartenennja.

Il ƉerƐonale cŚe, in ragione delle funnjioni Ɛǀolte o della diƐciƉlina di aƉƉartenennja non Ɖuž eƐercitare l͛aƫǀită nella ƉroƉria ƐtruƩura o nella ƉroƉria diƐciƉlina Ɖuž eƐƐere autorinjnjato dal ireƩore Generale, con il Ɖarere faǀoreǀole del ollegio di irenjione e delle OO.^^. ŵaggiorŵente raƉƉreƐentaƟǀe della dirigennja ŵedica, ǀeterinaria e Ɛanitaria ƉreƐente nell͛OrganiƐŵo PariteƟco di seriĮca e Proŵonjione dell͛ALPI, ad eƐercitare l͛aƫǀită in altra ƐtruƩura dell͛Anjienda o in diƐciƉlina eƋuiƉollente a Ƌuella di aƉƉartenennja, ƐeŵƉre cŚe Ɛia in ƉoƐƐeƐƐo della ƐƉecialinjnjanjione o di un͛annjianită di Ɛerǀinjio di 5 anni nella ƐteƐƐa diƐciƉlina eƋuiƉollente.

Il dirigente con raƉƉorto di laǀoro eƐcluƐiǀo Ɖuž fare ricŚieƐta, Ɛecondo le ŵodalită contenute nell͛aƩuale norŵaƟǀa, Ɖer il ƉaƐƐaggio al raƉƉorto di laǀoro non eƐcluƐiǀo ;edžtraŵoeniaͿ entro il ϯ0 noǀeŵbre di ogni anno, con eīeƩo dal 1Σ gennaio dell͛anno ƐucceƐƐiǀo.

L͛oƉnjione Ɖer il raƉƉorto di laǀoro eƐcluƐiǀo non conteŵƉla franjionaŵenƟ e Ɛi intende coŵƉleƐƐiǀaŵente reƐa Ɖer le ƉreƐtanjioni Ɛia in regiŵe aŵbulatoriale, di ricoǀero, di conƐulennja e conƐulto.

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 16

La reǀoca dell͛oƉnjione Ɖer l͛aƫǀită libero ƉrofeƐƐionale edžtraŵoenia Ɖuž eƐƐere cŚieƐta dal ƉrofeƐƐioniƐta entro il ϯ0 noǀeŵbre di ogni anno, con eīeƩo dal 1Σ gennaio dell͛anno ƐucceƐƐiǀo.

Nel caƐo in cui, l͛OrganiƐŵo PariteƟco di cui all͛art. 6 del ƉreƐente Regolaŵento, aƩraǀerƐo ǀeriĮcŚe ƉeriodicŚe, rileǀi un ƐuƉeraŵento dei liŵiƟ regionali deliberaƟ coŵe teŵƉi ŵaƐƐiŵi d͛aƩeƐa, il ireƩore Generale, adoƩa i ƉroǀǀediŵenƟ conƐeƋuennjiali neceƐƐari al riƉriƐƟno di teŵƉi di aƩeƐa Ɛiŵilari Ɖer le ŵedeƐiŵe ƉreƐtanjioni erogate in regiŵe iƐƟtunjionale. Il ƐuddeƩo OrganiƐŵo oŵŵiƐƐione PariteƟca inoltre Ɖrocede triŵeƐtralŵente ad una ǀeriĮca di congruită tra l͛aƫǀită iƐƟtunjionale e l͛aƫǀită intraŵuraria, Ɛǀolta dai ProfeƐƐioniƐƟ. Il ŵancato controllo del riƐƉeƩo dei ǀincoli, delle ŵodalită e delle Ɖrocedure indicate dalle norŵe e dal ƉreƐente Regolaŵento, coƐƟtuiƐce graǀe inadeŵƉiennja del ireƩore Generale con conƐeguente ǀalutanjione negaƟǀa ai ƐenƐi dell͛art. ϯbiƐ del .LgƐ. n. 502ͬϵ2 e Ɛ.ŵ.i., coŵe noǀellato dall͛art.2 della Legge n. 1ϴϵͬ2012.

ƌƚ͘ϯ͘DŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůů͛ĂƫǀŝƚăůŝďĞƌŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘

Ai Įni e Ɖer gli eīeƫ del ƉreƐente regolaŵento, Ɖer aƫǀită libero-ƉrofeƐƐionale intraŵuraria del ƉerƐonale ŵedico e delle altre ƉrofeƐƐionalită della dirigennja del ruolo Ɛanitario noncŚĠ dal ƉerƐonale uniǀerƐitario conferito all͛aƐƐiƐtennja Ɛi intende l͛aƫǀită cŚe deƩo ƉerƐonale eīeƩua fuori dall͛iŵƉegno di Ɛerǀinjio, indiǀidualŵente o in ĠƋuiƉe, in faǀore e Ɛu libera Ɛcelta dell͛aƐƐiƐƟto e con oneri a carico dello ƐteƐƐo o di aƐƐicuranjioni o di fondi integraƟǀi del ^erǀinjio Ɛanitario nanjionale di cui all͛art. ϵ, coŵŵa 4, leƩera bͿ del .lgƐ.

ϯ0 diceŵbre 1ϵϵ2 n. 502 e ƐucceƐƐiǀe ŵodiĮcŚe e integranjioni.

L͛aƫǀită libero-ƉrofeƐƐionale intraŵuraria Ɛi Ɛǀolge, ai ƐenƐi dell͛art. 55, coŵŵa 1, del NL ϴ.6.2000 e Ɛ.ŵ.i., nelle ƐeguenƟ forŵe͗

%a ricŚieƐta del Ɛingolo o di Ɛoggeƫ ternji ed eƐterni͖

%in faǀore e Ɛu libera Ɛcelta dell͛aƐƐiƐƟto con oneri a carico del beneĮciario͖

%in eƐito a ricŚieƐta a Ɖagaŵento da Ɛingoli utenƟ e Ɛǀolta indiǀidualŵente o in ĠƋƵŝƉĞ, in ƐtruƩure di altre anjiende del ^^N o altra ƐtruƩura Ɛanitaria non accreditata Ɖreǀia conǀennjione con le ƐteƐƐe͖

%coŵe aƫǀită di conƐulennja e di conƐulto aƫǀate dall͛anjienda͖

%coŵe ƉarteciƉanjione ai ƉroǀenƟ di aƫǀită ƉrofeƐƐionali a Ɖagaŵento ricŚieƐte da ternji ;utenƟ Ɛingoli, aƐƐocianjioni, anjiende ed enƟͿ all͛anjienda ancŚe al Įne di conƐenƟre la ridunjione dei teŵƉi di aƩeƐa, Ɛecondo Ɖrograŵŵi ƉrediƐƉoƐƟ dall͛anjienda ƐteƐƐa, d͛inteƐa con l͛ĠƋƵŝƉĞ dei Ɛerǀinji intereƐƐaƟ͖

%indiǀidualŵente o in ĠƋuiƉe͖

%in regiŵe aŵbulatoriale ;coŵƉreƐe le aƫǀită di diagnoƐƟca Ɛtruŵentale e di laboratorioͿ, iǀi coŵƉreƐe le aƫǀită in regiŵe di ĚĂLJͲƐĞƌǀŝĐĞ͖

%in regiŵe di ricoǀero ;ordinario, ĚĂLJŚŽƐƉŝƚĂů e ĚĂLJƐƵƌŐĞƌLJͿ͖

%nelle ƐtruƩure oƐƉedaliere e nelle ƐtruƩure territoriali͖

%in idonee ƐtruƩure Ɖriǀate non accreditate e non contraƩualinjnjate con il ^^N e con il ^^R͖

%negli Ɛtudi ƉriǀaƟ Ɛecondo ŵodalită ƉreǀiƐte dalle norŵe ǀigenƟ, coŵƉreƐo il regolaŵento regionale n.

2ϯͬ201ϯ adoƩato con GR n. 21ϳ0 del 26.11.201ϯ, di aƉƉroǀanjione delle ͞>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ĂĚŽnjŝŽŶĞĚĞů

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůů͛͘>͘W͘/͘ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞƉƌĞƐƐŽƐƚƵĚŝƉƌŝǀĂƟĂůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽ

ĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϯĂŐŽƐƚŽϮϬϬϳŶ͘ϭϮϬ͕ŵŽĚŝĮĐĂƚĂĚĂů͘>͘ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮŶ͘ϭϱϴĐŽŶǀĞƌƟƚŽĐŽŶŵŽĚŝĮĐĂnjŝŽŶŝ

ŶĞůůĂ>ĞŐŐĞϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮŶ͘ϭϴϵ͕͟ferŵo reƐtando l͛obbligo del ireƩore Generale, di Ɖroǀǀedere alla ƉrediƐƉoƐinjione degli ƐƉanji neceƐƐari e dell͛organinjnjanjione, riƐƉeƩoƐa ancŚe della norŵaƟǀa ǀigente Ɛulla ƉriǀacLJ, neceƐƐaria a ƉerŵeƩere il rientro in Anjienda dell͛ALPI e coŵunƋue entro il terŵine ŵaƐƐiŵo ƉreǀiƐto dall͛art. 2 della l. ϴ noǀeŵbre 2012 n. 1ϴϵ Ɛŵi͖

%Ɖer Ƌuelle diƐciƉline con liŵitata ƉoƐƐibilită di eƐercinjio della libera ƉrofeƐƐione intraŵuraria, ai ƐenƐi dell͛art. 55, coŵŵa 2, del NL ϴ.6.2000, ƉoƐƐono eƐƐere conƐiderate ƉreƐtanjioni erogate in regiŵe libero ƉrofeƐƐionale Ƌuelle ƉreƐtanjioni ricŚieƐte in ǀia eccenjionale e teŵƉoranea ad integranjione dell͛aƫǀită iƐƟtunjionale, dalle anjiende ai ƉroƉri dirigenƟ allo ƐcoƉo di ridurre le liƐte di aƩeƐa o di acƋuiƐire ƉreƐtanjioni aggiunƟǀe ƐoƉraƩuƩo in ƉreƐennja di carennja di organico ed iŵƉoƐƐibilită ancŚe ŵoŵentanea di coƉrire

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 17

i relaƟǀi ƉoƐƟ con ƉerƐonale in ƉoƐƐeƐƐo dei reƋuiƐiƟ di legge, noncŚĠ le aƫǀită ricŚieƐte al dirigente dall͛Anjienda ai ƐenƐi dell͛art. 55, coŵŵa 2 biƐ, del NL ϴͬ6ͬ2000 e Ɛ.ŵ.i.. YueƐte ulƟŵe ƉoƐƐono eƐƐere autorinjnjate entro i liŵiƟ di ƐƉeƐa ƉreǀiƐƟ da norŵaƟǀe e regolaŵenƟ in ǀigore.

%L͛ aƫǀită Ɛǀolta in Ƌualită di ƐƉecialiƐta in ŵedicina del laǀoro o ŵedico coŵƉetente nell͛aŵbito delle aƫǀită ƉreǀiƐte dal . LgƐ. ϴ1ͬ200ϴ e Ɛ.ŵ.i., con eƐcluƐione dei dirigenƟ cŚe ǀerƐino in condinjioni di incoŵƉaƟbilită in Ƌuanto direƩaŵente addeƫ alle aƫǀită di Ɖreǀennjione, coŵe diƐciƉlinato dall͛ art.ϵ coŵŵa ϯ .LgƐ.

ϴ1ͬ200ϴ e Ɛ.ŵ.i..

ƌƚ͘ϰ͘ĂƚĞŐŽƌŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘

L͛aƫǀită libero ƉrofeƐƐionale intraŵuraria ğ Ɛǀolta dai dirigenƟ, coŵƉreƐo il ƉerƐonale uniǀerƐitario conǀennjionato con ƋualiĮca di ŵedico cŚirurgo, odontoiatra, ǀeterinario, farŵaciƐta, biologo, cŚiŵico, ĮƐico e ƉƐicologo noncŚĠ, ai Ɛoli Įni dell͛aƩribunjione degli incenƟǀi econoŵici ,e ƉurcŚĠ lo Ɛǀolgiŵento dell͛aƫǀită aǀǀenga taƐƐaƟǀaŵente fuori dall͛orario di Ɛerǀinjio, dal reƐtante ƉerƐonale Ɛanitario dell͛ĠƋƵŝƉĞ e dal personale cŚe collabora, concretaŵente e speciĮcataŵente, per assicurare l͛esercinjio dell͛aƫǀită libero-professionale.

RelaƟǀaŵente ai ŵedici conǀennjionaƟ interni si rinǀia a Ƌuanto preǀisto dalla conǀennjione ǀigente sƟpulata a liǀello nanjionale.

Ai sensi dell͛art. 40, coŵŵa 1, del d.lgs. n. ϯ6ϴͬ1ϵϵϵ, l͛aƫǀită libero professionale puž essere sǀolta ancŚe dal ŵedico in forŵanjione specialisƟca, purcŚĠ resa all͛interno della struƩura assistennjiale in cui si eīeƩua la prestanjione. Tale aƫǀită doǀră essere eīeƩuata, coŵunƋue, in ĠƋƵŝƉĞ e con la presennja di un tutor. Nell͛aŵbito di tali indicanjioni, l͛aƫǀită libero professionale intraŵuraria del ŵedico in forŵanjione specialisƟca doǀră essere oggeƩo di speciĮca regolaŵentanjione da parte delle Anjiende sanitarie in cui si sǀolge la forŵanjione.

ƌƚ͘ϱ͘ƩŽĂnjŝĞŶĚĂůĞ͘

L͛aƩo anjiendale per deĮnire le ŵodalită organinjnjaƟǀe dell͛aƫǀită libero-professionale, adoƩato da ciascuna Anjienda con il concorso del ollegio di irenjione e con le procedure indicate dai ..NN.LL. ǀigenƟ, deǀe essere redaƩo sulla base delle seguenƟ indicanjioni e preǀio esaŵe con le organinjnjanjioni sindacali͗

aͿ deǀono essere indiǀiduate, nell͛aŵbito dell͛Anjienda, struƩure e spanji separaƟ e disƟnƟ per l͛aƫǀită libero- professionale intraŵuraria in regiŵe di ricoǀero, in nuŵero congruo e in possesso dei reƋuisiƟ struƩurali e tecnologici preǀisƟ dalla ǀigente norŵaƟǀa nanjionale e regionale. Per l͛aƫǀită clinica e diagnosƟca, aŵbulatoriale ed operatoria, gli spanji e le aƩrenjnjature dedicaƟ all͛aƫǀită isƟtunjionale possono essere uƟlinjnjaƟ ancŚe per l͛aƫǀită libero-professionale intraŵuraria, garantendo la separanjione delle aƫǀită in terŵini di orari, prenotanjioni e ŵodalită di riscossione dei pagaŵenƟ. eƫ spanji indiǀiduaƟ ancŚe coŵe disponibilită teŵporale, non possono essere inferiori al 10й e superiori al 20й di Ƌuelli desƟnaƟ all͛aƫǀită isƟtunjionale͖

bͿ indicanjione degli spanji aŵbulatoriali esterni anjiendali e pluridisciplinari per l͛esercinjio di aƫǀită sia isƟtunjionali sia libero-professionali, in nuŵero congruo ed in possesso dei reƋuisiƟ struƩurali e tecnologici preǀisƟ dalla ǀigente norŵaƟǀa nanjionale e regionale per l͛esercinjio delle stesse aƫǀită, eǀentualŵente acƋuisiƟ, traŵite l͛acƋuisto o la locanjione presso struƩure sanitarie non accreditate, noncŚĠ traŵite sƟpula di conǀennjioni con altri soggeƫ pubblici preǀio parere del ollegio di direnjione. L͛acƋuisinjione di tali spanji deǀe essere preǀiaŵente autorinjnjata dalla Regione oǀe ne sia diŵostrata la necessită sulla base della ricogninjione straordinaria degli spanji di cui all͛art.1, coŵŵa 4, della legge n.120ͬ200ϳ e s.ŵ.i, e la sostenibilită econoŵica, cŚe deǀe essere ǀalutata ŵediante apposita contabilită analiƟca separata cŚe ciascuna AnjiendaͬEnte ğ obbligata ad aƫǀare͖

cͿ indicanjione dell͛eǀentuale aǀǀenuta autorinjnjanjione da parte della Regione all͛adesione al prograŵŵa speriŵentale per lo sǀolgiŵento delle aƫǀită libero-professionali in ǀia residuale presso gli studi priǀaƟ dei professionisƟ collegaƟ in rete coŵe preǀisto all͛art.1, coŵŵa 4, leƩera a-bis della legge n.120ͬ200ϳ, noncŚĠ dal Regolaŵento regionale n.2ϯͬ201ϯ, di approǀanjione delle ͞>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ĂĚŽnjŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 18

ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůů͛͘>͘W͘/͘ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞƉƌĞƐƐŽƐƚƵĚŝƉƌŝǀĂƟĂůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂ

>ĞŐŐĞϯĂŐŽƐƚŽϮϬϬϳŶ͘ϭϮϬ͕ŵŽĚŝĮĐĂƚĂĚĂů͘>͘ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮŶ͘ϭϱϴĐŽŶǀĞƌƟƚŽĐŽŶŵŽĚŝĮĐĂnjŝŽŶŝŶĞůůĂ>ĞŐŐĞ

ϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮŶ͘ϭϴϵ͟, secondo le forŵe e le ŵodalită di cui al successiǀo art.ϳ ͞^panji uƟlinjnjabili͖͟

dͿ deǀe essere indicato il nuŵero dei irigenƟ a rapporto esclusiǀo cŚe operano nelle struƩure proprie dell͛Anjienda e Ƌuelli cŚe operano in struƩure esterne, disƟnto per proĮlo professionale, denoŵinanjione ai sensi dell’art.15 ƚĞƌĚĞĐŝĞƐ del .lgs. n.502ͬϵ2 e successiǀe ŵodiĮcŚe ed integranjioni di cui all’art. 1 del

.lgs. n.254ͬ2000, posinjione funnjionale e disciplina di appartenennja͖

eͿ deǀe essere indiǀiduato e ƋuanƟĮcato il personale dipendente di supporto a deƩa aƫǀită, disƟnto per categoria, proĮlo e Įgura professionale e, nelle anjiende in cui insiste la facoltă di Medicina e Śirurgia, il personale conǀennjionato. La scelta del personale da desƟnare all’aƫǀită di supporto ǀiene operata dal dirigente cŚe sǀolge l’aƫǀită libero professionale cŚe lo indiǀidua prioritariaŵente tra il personale dipendente cŚe Śa dicŚiarato la propria disponibilită a sǀolgere tale aƫǀită, Ƌuando possibile, secondo criteri di rotanjione al Įne di garanƟre una eƋua partecipanjione del personale alle aƫǀită. Per le ŵodalită operaƟǀe di indiǀiduanjione del personale di supporto si rinǀia al successiǀo art. ϴWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞ

ĂůƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŝŶǀŽůƚŽ ŶĞůů͛>W/͖

fͿ deǀono essere indicaƟ i criteri per la deterŵinanjione delle tariīe e le ŵodalită della loro riparƟnjione in conforŵită a Ƌuanto stabilito dai ..NN.LL. e dalle contraƩanjioni integraƟǀe. La tariīa deǀe essere necessariaŵente scoŵposta in ŵodo tale da eǀidennjiare le ǀoci relaƟǀe ai coŵpensi speƩanƟ al libero professionista e al personale di supporto noncŚĠ i cosƟ sostenuƟ dall’Anjienda. Per ŵaggiori deƩagli si rinǀia al successiǀo art.ϵ ͞riteri per la deterŵinanjione delle tariīe͟. Yualora ci siano discipline con liŵitate possibilită di sǀolgiŵento di aƫǀită libero professionale intraŵuraria, deǀe essere garanƟta, coŵunƋue, una percentuale non inferiore al 5й della ŵassa dei proǀenƟ, al neƩo delle Ƌuote di ritenuta anjiendale, Ƌuale fondo anjiendale da desƟnare a pereƋuanjione per Ƌuelle discipline ŵedicŚe e ǀeterinarie, indiǀiduate in sede di contraƩanjione integraƟǀa, cŚe abbiano una liŵitata possibilită di esercinjio dell’aƫǀită libero professionale intraŵuraria. Analogo e disƟnto fondo ğ cosƟtuito per le restanƟ categorie

;altre professionalită della dirigennja del ruolo sanitario͗ farŵacisƟ, biologi, cŚiŵici, Įsici, e psicologiͿ cŚe abbiano una liŵitata possibilită di esercinjio dell’aƫǀită libero professionale. alla riparƟnjione di tali fondi non puž deriǀare per i desƟnatari un beneĮcio econoŵico superiore a Ƌuello ŵedio percepito dai dirigenƟ cŚe espletano aƫǀită libero professionale, secondo i criteri stabiliƟ in sede anjiendale.

gͿ deǀe essere preǀista la traƩenuta da parte dell’anjienda di un’ulteriore Ƌuota pari al 5й del coŵpenso del libero professionista per essere ǀincolata ad interǀenƟ di preǀennjione, oǀǀero ǀolƟ alla ridunjione delle liste di aƩesa͖

ŚͿ deǀono essere indicate le ŵodalită di prenotanjione, con personale addeƩo, garantendo cŚe tale aƫǀită sia disƟnta in ciascuna struƩura, plesso o padiglione da Ƌuella obbligatoriaŵente preǀista in ǀia ordinaria.

Le anjiende garanƟscono la ŵassiŵa diīusione delle inforŵanjioni relaƟǀe all’aƫǀită libero professionale, sia all’interno delle struƩure cŚe sul territorio ;poliaŵbulatori, ordini e collegi professionali, farŵacie, ŵedici di base, etc.Ϳ al Įne di inforŵare in ŵodo cŚiaro e trasparente i ciƩadini circa le condinjioni per la fruinjione delle prestanjioni in regiŵe di aƫǀită libero professionale intraŵuraria. Per ulteriori deƩagli si rinǀia al successiǀo art. 10 ͞Modalită di prenotanjione e ŵodalită di pagaŵento͖͟

iͿ deǀono essere deterŵinaƟ i criteri e le ŵodalită per assicurare un correƩo ed eƋuilibrato rapporto tra aƫǀită isƟtunjionale e aƫǀită libero professionale intraŵuraria per ciascun dirigente, nel rispeƩo dei seguenƟ principi͗

- deǀe essere stabilito all’ininjio di ogni anno, per ogni serǀinjio, il ǀoluŵe delle prestanjioni erogabili in regiŵe isƟtunjionale, uƟlinjnjando apposito teŵpario ricaǀato da docuŵenƟ uĸciali delle associanjioni scienƟĮcŚe. Il ǀoluŵe delle prestanjioni erogate doǀră essere Ƌuello concordato in sede di aƩribunjione degli obieƫǀi, assegnaƟ nel rispeƩo del teŵpario͖

- l’aƫǀită libero professionale deǀe essere organinjnjata in orari diǀersi da Ƌuelli stabiliƟ per Ƌualsiasi Ɵpo di aƫǀită isƟtunjionale. Yualora per ragioni tecnico-organinjnjaƟǀe non sia possibile l’arƟcolanjione dell’aƫǀită

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 19

libero professionale in orari diīerennjiaƟ, doǀră essere stabilito un teŵpo standard, corrispondente al teŵpo ŵediaŵente necessario all’esecunjione delle ŵedesiŵe prestanjioni in regiŵe isƟtunjionale, da recuperare in relanjione al nuŵero delle prestanjioni eīeƩuate oǀǀero da indiǀiduare con apposita Ɵŵbratura. Nella organinjnjanjione degli orari di sǀolgiŵento della libera professione si Ɵene conto di Ƌuanto riportato nel successiǀo arƟcolo 11 ͞Orario sǀolgiŵento ALPI͖͟

- l’aƫǀită libero professionale non puž globalŵente coŵportare per ciascun dirigente e per ciascuna Ɵpologia di prestanjione un ǀoluŵe di prestanjioni superiore a Ƌuello prestato in aƫǀită isƟtunjionale, nĠ un iŵpegno orario superiore a Ƌuello eīeƩuato per l’aƫǀită isƟtunjionale. Per Ɵpologia di prestanjione si fa riferiŵento ai tariīari nanjionali per le prestanjioni erogate ordinariaŵente dal ^^N sia in regiŵe di ricoǀero sia in regiŵe aŵbulatoriale. Per ǀoluŵe di prestanjioni si intende il nuŵero di prestanjioni per Ɵpologia, per ciascuna delle Ƌuali ǀa singolarŵente rispeƩato il rapporto di cui sopra͖

- deǀono essere indiǀiduate le Ɵpologie di prestanjioni per le Ƌuali non ğ consenƟta l’aƫǀită libero professionale relaƟǀaŵente ai ricoǀeri, ferŵo restando il diǀieto di deƩa aƫǀită nei serǀinji di eŵergennja, terapia intensiǀa e rianiŵanjione, UTI, UTIN e UTIR͖

- nell’aŵbito dell’Area GesƟone Risorse Uŵane deǀe essere preǀista un’apposita arƟcolanjione cŚe͗ curi l’iter aŵŵinistraƟǀo ed autorinjnjaƟǀo per lo sǀolgiŵento dell’ALPI͖ l’interlocunjione con il ireƩore

^anitario͖ la gesƟone delle prenotanjioni dell’aƫǀită libero-professionale͖ il ŵonitoraggio ŵensile dei ǀoluŵi e dei teŵpi di aƩesa delle prestanjioni erogate in ALPI͖ la correƩa tenuta di tuƩa la docuŵentanjione relaƟǀa all’ALPI͖

- deǀe essere preǀisto un organisŵo di proŵonjione e ǀeriĮca dell’aƫǀită libero professionale intraŵuraria.

La coŵposinjione del suddeƩo organisŵo ğ cosƟtuita in forŵa pariteƟca da rappresentanƟ delle organinjnjanjioni sindacali ŵaggiorŵente rappresentaƟǀe della dirigennja ŵedica, ǀeterinaria, sanitaria e da rappresentanƟ dell’anjienda. Per ulteriori deƩagli si rinǀia al successiǀo art. 6 ͞Organisŵo PariteƟco di Proŵonjione e seriĮca dell’ALPI͟.

lͿ i teŵpi di eroganjione delle prestanjioni stabiliƟ nel teŵpario adoƩato dall’Anjienda, non deǀono essere inferiori a Ƌuelli per Ɵpologia stabiliƟ per l’aƫǀită isƟtunjionale, sulla base di Ƌuanto preǀisto dalle societă scienƟĮcŚe di seƩore, e da eǀentuali docuŵenƟ del Ministero della ^alute eͬo dell’IsƟtuto ^uperiore della

^anită͖

ŵͿ la rileǀanjione dell’aƫǀită deǀe essere eīeƩuata traŵite apposito sisteŵa inforŵaƟnjnjato ed i dirigenƟ, cŚe sǀolgono aƫǀită libero professionale, ed il personale di supporto, deǀono ŵarcare l’ininjio e la Įne dell’aƫǀită con apposito codice di rileǀanjione presennje͖

nͿ deǀono essere disciplinaƟ i teŵpi e le ŵodalită di eroganjione dei coŵpensi ai professionisƟ riportando nel liŵite di ϯ0 giorni il pagaŵento delle speƩannje, preǀia ǀeriĮca, dell’orario di serǀinjio e di Ƌuanto indicato nel successiǀo paragrafo.

ƌƚ͘ϲ͘KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂƌŝƚĞƟĐŽĚŝWƌŽŵŽnjŝŽŶĞĞsĞƌŝĮĐĂĚĞůů͛>W/͘

Allo scopo di garanƟre il correƩo esercinjio dell’ALPI, noncŚĠ di ǀeriĮcare le eǀentuali condinjioni di incoŵpaƟbilită dei singoli professionisƟ o delle ĠƋƵŝƉĞƐ di professionisƟ ğ cosƟtuito l’Organisŵo PariteƟco di Proŵonjione e seriĮca dell’ALPI. Tale Organisŵo Śa il coŵpito di͗

%controllare e ǀalutare i daƟ relaƟǀi all’ALPI e i suoi eīeƫ sull’organinjnjanjione coŵplessiǀa, con parƟcolare riguardo al controllo del rispeƩo dei ǀoluŵi di aƫǀită libero professionale precedenteŵente concordaƟ, cŚe tassaƟǀaŵente non possono superare i ǀoluŵi di aƫǀită isƟtunjionale assicuraƟ͖

%segnalare al ireƩore Generale i casi in cui si ŵanifesƟno ǀarianjioni ƋuanƟtaƟǀe tra le prestanjioni isƟtunjionali e Ƌuelle rese in regiŵe di ALPI, oǀǀero ǀarianjioni ƋualitaƟǀe ingiusƟĮcate͖

%proporre al ireƩore Generale proǀǀediŵenƟ ŵiglioraƟǀi o ŵodiĮcaƟǀi dell’organinjnjanjione dell’ALPI e del suo regolaŵento͖

%espriŵere parere preǀenƟǀo al ireƩore Generale in ŵerito all’irroganjione di eǀentuali sannjioni agli operatori sanitari, in ordine all’ALPI͖

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 ϮϬ

%diriŵere, in assennja del ollegio di irenjione, le ǀertennje riguardanƟ gli operatori sanitari in ordine all’ALPI.

L’Organisŵo PariteƟco di Proŵonjione e seriĮca ǀiene conǀocato dal coordinatore, con un preaǀǀiso ŵiniŵo di 10 giorni, alŵeno ogni due ŵesi e ogni Ƌualǀolta se ne raǀǀisi la necessită o su ricŚiesta di alŵeno tre coŵponenƟ l’Organisŵo, e fornisce una relanjione a cadennja annuale al ireƩore Generale sull’aƫǀită sǀolta͖

E’ coŵposto da͗

- II ireƩore ^anitario o un suo delegato indiǀiduato tra i dirigenƟ ŵedici appartenenƟ alle discipline

͞organinjnjanjione dei serǀinji sanitari di base͟ e ͞direnjione ŵedica di presidio ospedaliero͟ Ƌuale responsabile sanitario dell’organinjnjanjione dell’aƫǀită libero professionale intraŵuraria con funnjioni di coordinatore͖

- II ireƩore AŵŵinistraƟǀo o un suo delegato Ƌuale responsabile aŵŵinistraƟǀo dell’aƫǀită libero- professionale͖

- II irigente responsabile del ontrollo di gesƟone o suo delegato͖

- Il irigente responsabile della struƩura di ^taƟsƟca ed Epideŵiologia o suo delegato͖

- Il irigente Responsabile della struƩura G.R.U. o un suo delegato͖

- n. 5 rappresentanƟ delle organinjnjanjioni sindacali Įrŵatarie del NL, di cui tre dell’Area ŵedica e ǀeterinaria, uno della irigennja ^anitaria dell’Area ^PTA, uno del oŵparto.

Per ciascuna delle suddeƩe Aree, la designanjione dei rappresentanƟ deǀe aǀǀenire entro il terŵine perentorio di 10 giorni dalla ricŚiesta da parte dell’Anjienda. Le organinjnjanjioni sindacali, di cui sopra, designano unitariaŵente i 5 rappresentanƟ. In caso di ŵancata designanjione unitaria, l’Anjienda, entro un ulteriore terŵine perentorio di 10 giorni, ricŚiede a ciascuna delle suddeƩe organinjnjanjioni sindacali la designanjione di un rappresentante. Entreranno a far parte dell’organisŵo i 5 rappresentanƟ designaƟ singolarŵente, o congiuntaŵente da uno o piƶ organinjnjanjioni sindacali i cui iscriƫ risultano piƶ nuŵerosi a liǀello anjiendale. Le OO.^^ di cui sopra possono designare un solo rappresentante, sia singolarŵente cŚe congiuntaŵente. In caso di parită di nuŵero di iscriƫ si indiǀidua il coŵponente con etă anagraĮca ŵinore.

Partecipano alle riunioni dell’Organisŵo due rappresentanƟ delle organinjnjanjioni dei ciƩadini, designaƟ dal coŵitato ŵisto consulƟǀo.

ƌƚ͘ϳ͘^ƉĂnjŝƵƟůŝnjnjĂďŝůŝ͘

Gli spanji dedicaƟ all’ALPI deǀono conserǀare una prioritaria desƟnanjione all’aƫǀită isƟtunjionale anjiendale e il loro uƟlinjnjo non puž realinjnjarsi a detriŵento di Ƌuest’ulƟŵa.

Yuanto eǀidennjiato nel presente arƟcolo Śa ǀalore per ogni Ɵpo di libera professione intraŵuraria, salǀo cŚe per Ƌuella cŚe si espleta coŵe consulennja aƩraǀerso conǀennjione o soƩo forŵa di consulto, per la cui speciĮca traƩanjione si riŵanda piƶ aǀanƟ.

L’Anjienda ŵeƩe a disposinjione dei professionisƟ, ai Įni dell’espletaŵento dell’aƫǀită libero-professionale intraŵuraria, spanji interni all’Anjienda ŵedesiŵa dotaƟ dei reƋuisiƟ struƩurali e tecnologici preǀisƟ dalla ǀigente norŵaƟǀa nanjionale e regionale e soǀrapponibili agli standard registraƟ negli spanji desƟnaƟ ad aƫǀită isƟtunjionale.

La collocanjione degli spanji per l’ALPI e gli orari di uƟlinjnjo degli stessi deǀono consenƟre la disƟnnjione del Ňusso degli utenƟ cŚe Śanno optato per l’ALPI da Ƌuello degli utenƟ cŚe Śanno optato per l’aƫǀită isƟtunjionale.

L’insieŵe degli spanji uƟlinjnjabili per l’aƫǀită libero professionale intraŵuraria, indiǀiduaƟ ancŚe coŵe disponibilită teŵporale, non puž essere inferiore al 10й e superiore al 20й di Ƌuelli desƟnaƟ all’aƫǀită isƟtunjionale.

Ai sensi di Ƌuanto preǀisto dalla legge n. 1ϴϵͬ2012, le anjiende sanitarie locali, le anjiende ospedaliero- uniǀersitarie e gli IR^ di diriƩo pubblico, oǀe non risulƟno disponibili gli spanji per l’esercinjio dell’aƫǀită libero professionale, laddoǀe abbiano cŚiesto alla Regione l’adesione al prograŵŵa speriŵentale per lo sǀolgiŵento, in ǀia residuale, dell’ALPI presso gli studi priǀaƟ dei professionisƟ, possono autorinjnjare gli stessi allo sǀolgiŵento dell’ALPI presso i propri studi priǀaƟ, sulla base della sƟpula di una conǀennjione annuale tra il professionista interessato e l’anjienda sanitaria di appartenennja, conforŵe allo scŚeŵa Ɵpo di conǀennjione

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 Ϯϭ

di cui all’Accordo tra lo ^tato e le Regioni e le Proǀince autonoŵe del 1ϯ ŵarnjo 201ϯ ;allegato al Regolaŵento regionale n. 2ϯͬϮϬϭϯ  ͞>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƐƵůů͛ĂĚŽnjŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ ĚĞůů͛͘>͘W͘/͘

ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞƉƌĞƐƐŽƐƚƵĚŝƉƌŝǀĂƟĂůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϯĂŐŽƐƚŽϮϬϬϳŶ͘ϭϮϬ͕ŵŽĚŝĮĐĂƚĂ

ĚĂů͘>͘ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮŶ͘ϭϱϴĐŽŶǀĞƌƟƚŽĐŽŶŵŽĚŝĮĐĂnjŝŽŶŝŶĞůůĂ>ĞŐŐĞϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮŶ͘ϭϴϵ͟Ϳ.

In ogni caso, l’aƫǀită libero professionale intraŵuraria negli studi professionali proǀǀisoriaŵente autorinjnjaƟ con le ŵodalită di cui sopra puž essere sǀolta in unica sede in aŵbito regionale e deǀe essere faƩa rientrare in Anjienda entro il terŵine ŵassiŵo preǀisto dalla l. ϴ noǀeŵbre 2012 n. 1ϴϵ sŵi.

Ai sensi dell’arƟcolo 1, coŵŵa 4, leƩera fͿ della legge n.120ͬ200ϳ, coŵe ŵodiĮcata dalla legge n. 1ϴϵͬ2012, ğ esclusa la possibilită di sǀolgiŵento dell’ALPI presso studi professionali collegaƟ in rete nei Ƌuali, accanto a professionisƟ dipendenƟ in regiŵe di esclusiǀită o conǀennjionaƟ del ^^N, operino ancŚe professionisƟ non dipendenƟ o non conǀennjionaƟ del ^^N, oǀǀero dipendenƟ non in regiŵe di esclusiǀită.

I professionisƟ autorinjnjaƟ e conǀennjionaƟ con l’anjienda di appartenennja allo sǀolgiŵento dell’ALPI presso studi priǀaƟ deǀono rispeƩare le preǀisioni del Regolaŵento regionale n.2ϯͬ201ϯ, ed in parƟcolare deǀono͗

ͻ GaranƟre il collegaŵento operaƟǀo all’infrastruƩura di rete di cui all’arƟcolo 1, coŵŵa 4, leƩera a-bis della legge n.120ͬ200ϳ e s.ŵ.i. conforŵe alle ŵodalită tecnicŚe deƩate e deterŵinate con decreto del Ministero della salute 21 febbraio 201ϯ͖

ͻ GaranƟre la tracciabilită delle prestanjioni, secondo Ƌuanto preǀisto all’arƟcolo 1, coŵŵa 4, leƩera a-bis della legge n.120ͬ200ϳ e s.ŵ.i, e dei relaƟǀi pagaŵenƟ, secondo Ƌuanto preǀisto all’arƟcolo 1, coŵŵa 4, leƩera bͿ della stessa legge͖

ͻ GaranƟre cŚe gli oneri per l’acƋuisinjione della necessaria struŵentanjione per il predeƩo collegaŵento siano a carico del Ɵtolare dello studio.

ƌƚ͘ϴ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞĂůƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŝŶǀŽůƚŽŶĞůů͛>W/͘

All’aƫǀită libero professionale partecipa in forŵa ǀolontaria il personale inferŵierisƟco, ostetrico, tecnico e di riabilitanjione norŵalŵente dedicato all’assistennja direƩa al panjiente.

Il personale appartenente alle ƋualiĮcŚe di cui sopra deǀe essere ƋuanƟĮcato per ruoli e ƋualiĮcŚe dal

ireƩore sanitario delle anjiende sanitarie ed IR^ pubblici, a norŵa dell’art.5 coŵŵa 2 leƩ. dͿ del PM del 2ϳ ŵarnjo 2000.

Il personale di cui al precedente coŵŵa cŚe presƟ la propria opera a supporto di aƫǀită libero-professionali indiǀiduali o partecipi ad aƫǀită libero-professionali di ĠƋuipe deǀe prestare la propria collaboranjione fuori dall’orario di laǀoro isƟtunjionale, coŵpresi i turni di reperibilită, Ɵŵbrando per deƩa aƫǀită l’orario di ininjio e terŵine, con apposito codice di rileǀanjione presennja.

Il personale interessato inoltra al ireƩore o Responsabile della propria ^truƩura, una dicŚiaranjione di disponibilită. Il ireƩore o Responsabile, oǀe non sussistano ŵoƟǀi ostaƟǀi, inserisce il noŵinaƟǀo in apposito elenco, suddiǀiso per ƋualiĮcŚe, cŚe ğ portato alla conoscennja del ireƩore ^anitario. Il ireƩore ^anitario, approǀaƟ gli elencŚi, li pubblicinjnja e ŵeƩe a disposinjione di tuƫ i dirigenƟ cŚe esercitano aƫǀită libero professionale il personale di supporto riportato nell’elenco generale. I dirigenƟ sanitari aƫngono dall’elenco il personale necessario, cŚe abbia dato la propria disponibilită e cŚe sia abitualŵente assegnato ai ŵedesiŵi coŵpiƟ ancŚe nell’aƫǀită isƟtunjionale, garantendo, oǀe possibile, criteri di rotanjione tra gli stessi.

^ono escluse dai criteri di rotanjione del personale Ƌuelle aƫǀită cŚe ricŚiedono una speciĮca funnjione professionale del personale di supporto.

II personale dipendente cŚe presta la propria opera nelle struƩure di degennja ğ coŵunƋue tenuto a sǀolgere aƫǀită di supporto nell’aŵbito del debito orario contraƩualŵente doǀuto, in Ƌuanto l’aƫǀită libero professionale ğ assiŵilata all’aƫǀită isƟtunjionale, ancorcŚĠ non abbia dicŚiarato la propria disponibilită.

Il personale del coŵparto dei ruoli diǀersi da Ƌuello sanitario, non coinǀolto isƟtunjionalŵente nell’aƫǀită legata all’ALPI, cŚe collabori per assicurare l’esercinjio dell’aƫǀită libero professionale fuori dall’orario di laǀoro, puž accedere, sulla base di accordi colleƫǀi anjiendali, ad un fondo non superiore all’1й degli onorari riconosciuƟ ai professionisƟ cŚe sǀolgono direƩaŵente tale aƫǀită. Ad essi ǀa riconosciuta, per l’aƫǀită di

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 ϮϮ

supporto resa, una reŵuneranjione oraria, per un iŵporto unitario ŵassiŵo pari al ǀalore delle prestanjioni di cui all’art.14, coŵŵa 6, del NL ϯ1.11.2005 priŵo biennio econoŵico e di cui all’Accordo sulle prestanjioni aggiunƟǀe recepito dalla Giunta regionale con deliberanjione n.4ϴ6 del 1ϯ.ϯ.2012.

I irigenƟ dei ruoli PTA cŚe non si occupino per ŵoƟǀi isƟtunjionali e cŚe non abbiano nelle loro coŵpetennje isƟtunjionali la gesƟone ed il controllo dell’ ALPI, e cŚe collaborino in ŵaniera concreta e speciĮca alla realinjnjanjione dell’aƫǀită libero professionale, accedono al ŵedesiŵo fondo su speciĮcato e possono essere desƟnatari di coŵpensi non superiori al 50й del coŵpenso ŵedio annuo dei irigenƟ ^anitari cŚe abbiano una liŵitata possibilită di esercinjio della libera professione intraŵuraria.

ƌƚ͘ϵ͘ƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂnjŝŽŶĞĚĞůůĞƚĂƌŝīĞ͘

La libera professione intraŵuraria ğ oggeƩo di contabilită separata di cui all’art.1ϳ del presente regolaŵento. Le singole tariīe deǀono essere indiǀiduate dal ireƩore Generale in ŵisura tale da garanƟre cŚe la contabilită analiƟca separata non presenƟ disaǀannjo in conforŵită a Ƌuanto stabilito dall’art. ϯ, coŵŵa ϳ, della L. ϳ24ͬϵ4.

 faƩo obbligo all’Anjienda di deterŵinare i cosƟ analiƟci e la relaƟǀa aƩribunjione delle tariīe in ŵodo cŚe la sessa Anjienda possa traƩenere per ciascuna prestanjione, gli eīeƫǀi cosƟ direƫ ed indireƫ, iǀi coŵpresa la Ƌuota del 5й prescriƩa dall’art. 2 della Legge n. 1ϴϵͬ2012 oǀǀero Ƌuelle preǀiste da successiǀe norŵaƟǀe di seƩore, coŵe rileǀaƟ dalla su ŵennjionata contabilită analiƟca separata.

Ϳ WƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ. Le tariīe delle prestanjioni aŵbulatoriali ǀengono deĮnite d’intesa con il professionista interessato preǀio accordo in sede di contraƩanjione integraƟǀa anjiendale e deǀono essere idonee per ogni prestanjione a reŵunerare i coŵpensi del professionista stesso, delle ĠƋƵŝƉĞƐ͕ del personale di supporto, arƟcolaƟ secondo criteri di riconosciŵento della professionalită, i cosƟ pro Ƌuota per l’aŵŵortaŵento, la ŵanutennjione delle appareccŚiature ed ogni altro costo sostenuto dall’Anjienda.

Le tariīe deǀono assicurare la copertura di tuƫ i cosƟ direƫ e indireƫ sostenuƟ dalle anjiende ed iŵputabili all’ALPI, iǀi coŵpresi Ƌuelli connessi all’aƫǀită di prenotanjione e di riscossione degli onorari e Ƌuelli relaƟǀi alla realinjnjanjione dell’infrastruƩura di rete di cui all’arƟcolo 1, coŵŵa 4, leƩera a-bis della legge n.120ͬ200ϳ e s.ŵ.i.. e secondo Ƌuanto preǀisto dal Regolaŵento regionale n. 2ϯͬ201ϯ.

Inoltre deǀe essere preǀista la traƩenuta da parte dell’anjienda di un’ulteriore Ƌuota pari al 5й del coŵpenso del libero professionista, o altra Ƌuota preǀista da successiǀe norŵaƟǀe di seƩore, per essere ǀincolata ad interǀenƟ di preǀennjione oǀǀero ǀolƟ alla ridunjione delle liste di aƩesa.

Ϳ ZŝĐŽǀĞƌŝĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ La tariīa coŵplessiǀa per ciascun episodio di ricoǀero in ALPI ğ cosƟtuita dalle seguenƟ ǀoci͗

1. onorario ŵedici, iǀi coŵpresi gli anestesisƟ ;nel caso di procedure cŚe ricŚiedano l’anestesiaͿ͖

2. onorario di eǀentuali consulenƟ ͖

3. coŵpenso personale delle professioni sanitarie e altro personale di supporto͖

4. tuƫ i cosƟ sostenuƟ dall’Anjienda coŵe rileǀaƟ dalla contabilită analiƟca separata detraƩo il 50й del

RG riŵborsato dal ^^N.

Ϳ ŽŵĨŽƌƚ ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽ͘ L’utente puž ricŚiedere a suo totale carico, in caso di ricoǀero, l’uƟlinjnjo di una stannja a pagaŵento. L’uƟlinjnjo della stannja a pagaŵento deterŵina il solo diriƩo a prestanjioni albergŚiere diīerennjiate. Le prestanjioni sanitarie ed assistennjiali sono le stesse riconosciute e fornite agli utenƟ non paganƟ, ;le tariīe per le stannje a pagaŵento sono deterŵinate sulla base degli eīeƫǀi cosƟ sostenuƟ dalle singole Anjiende per le prestanjioni diīerennjiate erogateͿ.

Le tariīe sono introitate direƩaŵente dalle Anjiende traŵite il serǀinjio cassa.

La gesƟone di tale aƫǀită ğ controllata ŵediante la contabilită separata, obbligatoria per tuƩa l’ALPI.

ƌƚ͘ϭϬ͘DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞŶŽƚĂnjŝŽŶĞĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

Le Anjiende sanitarie garanƟscono una deƩagliata e cŚiara inforŵanjione all’utennja circa l’accesso alle

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 Ϯϯ

prestanjioni libero professionali, le ŵodalită di prenotanjione e le tariīe, al Įne di creare un percorso ispirato a criteri di seŵplicită, praƟcită e trasparennja.

Il serǀinjio di prenotanjione a ciž desƟnato ğ aĸdato al personale anjiendale o coŵunƋue dall’anjienda, sennja ulteriori oneri aggiunƟǀi.

Il pagaŵento delle prestanjioni di libera professione, di Ƌualsiasi iŵporto, doǀră aǀǀenire direƩaŵente alle anjiende sanitarie ŵediante ŵenjnji di pagaŵento cŚe, assicurino la tracciabilită della corresponsione di Ƌualsiasi iŵporto. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria struŵentanjione ğ acƋuisita, a suo carico, dal Ɵtolare dello studio cŚe ğ, altresŞ, tenuto al rispeƩo delle ŵodalită di pagaŵento stabilite dal Regolaŵento regionale n. 23ͬ2013 concernente le ͞>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ĂĚŽnjŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ

ƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůů͛͘>͘W͘/͘ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞƉƌĞƐƐŽƐƚƵĚŝƉƌŝǀĂƟĂůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϯĂŐŽƐƚŽ

ϮϬϬϳŶ͘ϭϮϬ͕ŵŽĚŝĮĐĂƚĂĚĂů͘>͘ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮŶ͘ϭϱϴĐŽŶǀĞƌƟƚŽĐŽŶŵŽĚŝĮĐĂnjŝŽŶŝŶĞůůĂ>ĞŐŐĞϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ

Ŷ͘ϭϴϵ͘͟

Le Anjiende ^anitarie assicurano una adeguata inforŵanjione agli utenƟ in ŵerito a͗

1. Accesso alle prestanjioni libero professionali intraŵurarie ancŚe con riferiŵento alla scelta del professionista e dell’ĠƋƵŝƉĞ͖

2. Inforŵanjioni sull’allocanjione degli spanji dedicaƟ alla libera professione intraŵuraria͖

3. Modalită di prenotanjione͖

4. Tariīe e preǀenƟǀi di spesa.

ƌƚ͘ϭϭ͘KƌĂƌŝŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛>W/͘

In relanjione al debito orario del professionista cŚe esercita l’aƫǀită aŵbulatoriale in regiŵe di libera professione intraŵuraria deǀe essere precisato cŚe͗

a. l’aƫǀită libero professionale deǀe essere sǀolta in orario non coŵpreso nella fascia oraria per l’espletaŵento dell’aƫǀită isƟtunjionale di serǀinjio, coŵpreso i turni di pronta disponibilită e di guardia, i periodi di ŵalaƫa o infortunio, di astensione obbligatoria e facoltaƟǀa per ŵaternită e di congedi parentali, di perŵesso preǀisto dalla L. n. 104ͬ1ϵϵ2, di assennje dal laǀoro per aspeƩaƟǀa e in tuƩe le altre assennje cŚe inibiscono la norŵale aƫǀită laǀoraƟǀa, il part ʹ Ɵŵe, noncŚĠ durante il congedo ordinario. Tali disposinjioni si applicano ancŚe per il personale di supporto͖

b. il professionista, fuori dall’orario di serǀinjio, puž esercitare la libera professione intraŵuraria nelle struƩure anjiendali solo negli orari in cui la struƩura ğ libera da aƫǀită isƟtunjionale͖

c. l’aƫǀită libero professionale intraŵuraria non puž coŵportare, ai sensi della l. n.1ϴϵͬ2012, per ciascun dirigente un ǀoluŵe di prestanjioni superiore a Ƌuello prestato in aƫǀită isƟtunjionale, nĠ un iŵpegno orario superiore a Ƌuello eīeƩuato per l’aƫǀită isƟtunjionale. L’aƫǀită libero professionale deǀe essere organinjnjata in ŵodo da consenƟre a ciascun dirigente ŵedico il ristoro psico-Įsico, coŵe da Accordo siglato tra la Regione e le O.O.^.^. il 1ϳ.11.200ϵ con GR n. 2163.

d. L’aƫǀită libero professionale intraŵuraria sǀolta dal personale dipendente autorinjnjato e dal personale uniǀersitario deǀe essere obbligatoriaŵente rileǀata, traŵite apposito codice di Ɵŵbratura della presennja, in entrata ed in uscita.

ƌƚ͘ϭϮ͘&ŽƌŵĞĚŝĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůů͛ĂƫǀŝƚăůŝďĞƌŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŝŶƚƌĂŵƵƌĂƌŝĂ L’ aƫǀită libero professionale puž essere esercitata͗

%in regiŵe aŵbulatoriale ;coŵpresa la diagnosƟca struŵentale e di laboratorioͿ͖

%in regiŵe di ricoǀero͗ ordinario e di ĚĂLJŚŽƐƉŝƚĂů ;coŵprensiǀo di ĚĂLJƐƵƌŐĞƌLJͿ.

Entraŵbe possono essere sǀolte nelle seguenƟ ŵodalită͗

%indiǀiduale͗ ğ caraƩerinjnjata dalla speciĮca scelta, da parte dell’utente, dei dirigenƟ del ruolo sanitario cui si ricŚiede l’eroganjione della prestanjione libero professionale.

%di ĠƋuipe͗ ğ caraƩerinjnjata dalla ricŚiesta, da parte dell’utente, di una prestanjione libero professionale riǀolta all’ĠƋuipe dell’unită operaƟǀa, sennja scelta noŵinaƟǀa del dirigente ŵedico erogatore. L’ALPI di ĠƋƵŝƉĞğ

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il risultato della partecipanjione all’aƫǀită di diǀerse Įgure professionali e Ƌuindi la sua organinjnjanjione ğ subordinata al raggiungiŵento di un accordo fra tuƫ gli operatori coinǀolƟ.

%Indiǀiduale, con uƟlinjnjo di personale di supporto ; forŵa ŵista tra l’ALPI indiǀiduale e Ƌuella di ĠƋuipeͿ͗

Ġ indiǀiduale in Ƌuanto riŵane la scelta da parte dell’utente dei ŵedici cui si ricŚiede l’eroganjione della prestanjione, i Ƌuali laǀorano in ĠƋuipe con il personale di supporto selenjionato secondo le ŵodalită di cui ai precedenƟ arƟcoli.

A. ƫǀŝƚăŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞ͘

Puž essere sǀolta in forŵa indiǀiduale, in ĠƋuipe e indiǀiduale con l’uƟlinjnjo di personale di supporto.

Per aƫǀită libero professionale di ĠƋuipe si intende un’aƫǀită eīeƩuata dal personale appartenente alla stessa struƩura oǀǀero a diǀerse struƩure, in Ƌuest’ulƟŵo caso in grado di fornire le prestanjioni ancŚe in forŵa integrata. Nell’ipotesi cŚe tale aƫǀită ǀenga resa in ĠƋuipe, i criteri di riparto delle soŵŵe tra gli operatori coinǀolƟ saranno idenƟci a Ƌuelli eǀidennjiaƟ per gli altri Ɵpi di aƫǀită erogata in ĠƋuipe.

L’aƫǀită aŵbulatoriale coŵprende Ƌuindi͗

•sisita specialisƟca.

• Prestanjioni diagnosƟco ʹ terapeuƟcŚe, di laboratorio eͬo struŵentali.

• InterǀenƟ di cŚirurgia aŵbulatoriale.

^ono erogabili in regiŵe di libera professione tuƫ i Ɵpi di prestanjioni aŵbulatoriali cŚe rientrano nei tariīari nanjionali, i ĚĂLJƐĞƌǀŝĐĞ, o nelle prestanjioni tariīate dalle anjiende incluse nei LEA, ad eccenjione di Ƌuelle di pronto soccorso.

B. ƫǀŝƚăĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽ

Nelle AnjiendeͬEnƟ del ^^R il ricoǀero in regiŵe libero-professionale ğ garanƟto in idonee struƩure e spanji separaƟ e disƟnƟ. L’idoneită della struƩura ğ deterŵinata con riferiŵento ai reƋuisiƟ struƩurali e tecnologici preǀisƟ dalla ǀigente norŵaƟǀa nanjionale e regionale ed alle condinjioni logisƟcŚe cŚe deǀono consenƟre l’aƫǀită in spanji disƟnƟ rispeƩo a Ƌuelli delle aƫǀită isƟtunjionali.

La Ƌuota di posƟ leƩo da uƟlinjnjare per l’aƫǀită libero-professionale non puž essere inferiore al 5й e, in relanjione alla eīeƫǀa ricŚiesta, superiore al 10й dei posƟ leƩo della struƩura, ferŵo restando cŚe il ŵancato uƟlinjnjo dei predeƫ posƟ leƩo consente l’iŵpiego degli stessi per l’aƫǀită isƟtunjionale d’urgennja Ƌualora siano occupaƟ i posƟ leƩo per il ricoǀero nella struƩura di perƟnennja, oǀǀero nelle rispeƫǀe aree diparƟŵentali.

In carennja nell’anjienda di proprie struƩure e spanji disƟnƟ per l’aƫǀită libero-professionale intraŵuraria in regiŵe di ricoǀero, e Įno alla loro realinjnjanjione, e, coŵunƋue non oltre il terŵine ŵassiŵo preǀisto dall’art.2 della l. ϴ noǀeŵbre 2012 n. 1ϴϵ sŵi, le Anjiende reperiscono la disponibilită di spanji esterni sosƟtuƟǀi con le ŵodalită di cui alla leƩera bͿ dell’art.5 ͞AƩo Anjiendale͟.

In relanjione ai liŵiƟ struƩurali ed organinjnjaƟǀi ed in rapporto alle speciĮcŚe esigennje deriǀanƟ dalle diǀerse discipline nelle Ƌuali aƫǀare l’aƫǀită libero-professionale, noncŚĠ alle diŵensioni dell’anjienda ed al nuŵero del personale interessato, gli spanji assistennjiali esterni sono reperiƟ alŵeno nel nuŵero di uno per ciascuna area diparƟŵentale, in un’unica struƩura. Nella stessa struƩura possono, se necessario, essere indiǀiduaƟ e aƫǀaƟ ancŚe gli spanji per l’aƫǀită libero-professionale intraŵuraria in regiŵe aŵbulatoriale, seŵpre con le ŵodalită di cui alla leƩera bͿ dell’art. 5 ͞AƩo Anjiendale͟ e con le ŵodalită di cui all’art. ϳ ͞^panji uƟlinjnjabili͟.

Le tariīe delle prestanjioni libero-professionali erogate in regiŵe di ricoǀero ordinario o di daLJ Śospital

;coŵprensiǀo di daLJ surgerLJͿ ǀanno deĮnite tenendo conto della relaƟǀa tariīa RG secondo Ƌuanto deƩo nell’art. ϵ ͞riteri per la deterŵinanjione delle tariīe͟.

^ono erogabili in regiŵe di libera professione tuƫ i Ɵpi di prestanjioni in regiŵe di ricoǀero, ordinario e in daLJ Śospital ;coŵprensiǀo di daLJ surgerLJͿ coŵprese nei tariīari nanjionali e regionali incluse nei LEA, ad eccenjione di Ƌuelle riportate nel successiǀo arƟcolo 14 ͞Prestanjioni non erogabili in ALPI͟.

I posƟ leƩo indiǀiduaƟ per l’aƫǀită libero-professionale concorrono ai Įni dello standard dei posƟ leƩo per ŵille abitanƟ preǀisto dall’art. 15, coŵŵa 13,leƩ.cͿ del decreto legge n.ϵ5ͬ2012 conǀerƟto dalla legge n.135ͬ2012.

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La gesƟone dell’aƫǀită ğ soggeƩa alle norŵe di cui all’art. 3, coŵŵi 6 e ϳ, della L. n. ϳ24ͬϵ4, L. n. 120ͬ0ϳ e s.ŵ.i. in ŵateria di obbligo di separata ed analiƟca contabilinjnjanjione, al Įne di deterŵinare i cosƟ direƫ ed indireƫ sostenuƟ dall’Anjienda, cŚe deǀono essere ricoŵpresi nelle tariīe e Ƌuindi nella Ƌuota desƟnata all’Anjienda.

I ŵedici cŚe sǀolgono aƫǀită libero professionale in regiŵe di ricoǀero ordinario e in .,. ;coŵprensiǀo dei ĚĂLJƐƵƌŐĞƌLJͿ doǀranno rispeƩare i teŵpi di aƩesa preǀisƟ dalla norŵaƟǀa regionale cŚe regolaŵenta i teŵpi dell’aƫǀită e secondo l’urgennja e la graǀită delle condinjioni del panjiente. In ogni caso l’aƫǀită di intraŵuraria doǀră essere prograŵŵata in coda all’aƫǀită isƟtunjionale, nei teŵpi necessari a sŵalƟre prioritariaŵente l’aƫǀită isƟtunjionale non erogabile nei teŵpi sopra citaƟ.

Il ireƩore ^anitario dell’Anjienda e il ireƩore di Presidio-istreƩo sono responsabili del ŵancato rispeƩo di Ƌuanto sopra riportato.

C. ŽŶƐƵůĞŶnjĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶƌŝĐŽǀĞƌŽĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

Il panjiente ricoǀerato in regiŵe di ALPI Śa diriƩo ad usufruire, alla stessa stregua di ogni degente e sennja alcun onere aggiunƟǀo, di tuƩe le prestanjioni e di tuƫ i seǀinji ospedalieri forniƟ agli altri ricoǀeraƟ in regiŵe isƟtunjionale, iǀi coŵpresi gli accertaŵenƟ diagnosƟci ;clinici, struŵentali e di laboratorioͿ, i traƩaŵenƟ terapeuƟci, le consulennje specialisƟcŚe sia ordinarie, sia urgenƟ e ritenute necessarie dal ŵedico cŚe Śa in cura il panjiente

D. >ŝďĞƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĂůĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƟƚŽ

Nel rispeƩo delle disposinjioni norŵaƟǀe e della contraƩanjione colleƫǀa nanjionale, l’assisƟto, in relanjione alle parƟcolari prestanjioni assistennjiali ricŚieste o al caraƩere occasionale e straordinario delle prestanjioni stesse, o al rapporto Įduciario giă esistente, puž cŚiedere al ŵedico cŚe la prestanjione libero-professionale sia resa direƩaŵente al proprio doŵicilio. Le prestanjioni doŵiciliari deǀono essere sǀolte al di fuori dell’orario di serǀinjio, con le stesse ŵodalită di prenotanjione e pagaŵento delle altre forŵe di ALPI.

La libera professione sǀolta al doŵicilio dell’assisƟto concorre al raggiungiŵento dei ǀoluŵi ŵassiŵi di aƫǀită libero professionale.

Il dirigente non deǀe riscuotere direƩaŵente la tariīa professionale, e doǀră uƟlinjnjare un collegaŵento ŵobile all’infrastruƩura di rete per la registranjione della prestanjione, e per la tracciabilită del pagaŵento.

Il pagaŵento della prestanjione doǀră essere eīeƩuato aƩraǀerso i canali autorinjnjaƟ anjiendali oǀǀero ŵediante pagaŵento online o con ŵodalită tracciabili ;PO^ o altri disposiƟǀi di pagaŵentoͿ.

Le tariīe per le prestanjioni doŵiciliari sono stabilite preǀenƟǀaŵente nel tariīario anjiendale.

E. ƫǀŝƚăĂnjŝĞŶĚĂůĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂƚĞƌnjŝ

L’aƫǀită professionale ricŚiesta a pagaŵento da ternji all’anjienda, di cui all’art.55, coŵŵa 1, leƩera dͿ del

NL ϴ.06.2000 e s.ŵ.i. ğ sǀolta fuori dall’orario di laǀoro, sia all’interno cŚe all’esterno delle struƩure anjiendali e, a ricŚiesta del irigente interessato, puž essere considerata aƫǀită libero-professionale intraŵuraria e regolaŵentata coŵe le altre aƫǀită libero-professionali il cui Įnannjiaŵento ǀerră deĮnito con accordi colleƫǀi anjiendali.

L’aƫǀită resa per conto dell’anjienda all’esterno della struƩura, se sǀolta in regiŵe di aƫǀită libero- professionale, deǀe garanƟre, coŵunƋue il rispeƩo dei principi della fungibilită e della rotanjione di tuƩo il personale cŚe eroga le prestanjioni.

La regolaŵentanjione anjiendale, deǀe deĮnire per le aƫǀită sǀolte, per conto dell’anjienda in regiŵe libero- professionale i seguenƟ punƟ͗

%i liŵiƟ orari ŵiniŵi e ŵassiŵi di ciascun irigente coŵprensiǀi ancŚe degli eǀentuali teŵpi di raggiungiŵento delle sedi di serǀinjio coŵpaƟbili con l’arƟcolanjione dell’orario di laǀoro͖

%l’enƟtă del coŵpenso doǀuto al irigente cŚe Śa eīeƩuato la prestanjione oǀe l’aƫǀită abbia luogo fuori dall’orario di laǀoro e l’eǀentuale riŵborso spese dallo stesso sostenute oǀe l’aƫǀită abbia luogo nell’orario di laǀoro ŵa fuori della struƩura di appartenennja͖

%le ŵodalită di aƩribunjione dei coŵpensi e riŵborsi spese͖ i coŵpensi e le ŵodalită di aƩribunjione sono stabiliƟ dai ontraƫ olleƫǀi Nanjionali di Laǀoro͖

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%conŇiƩo d’interessi.

I proǀenƟ per tali aƫǀită ǀengono ǀersaƟ nelle casse dell’anjienda cŚe accredita al irigente stesso il coŵpenso doǀuto con la retribunjione del ŵese successiǀo, al neƩo dei cosƟ anjiendali nei terŵini innannji speciĮcaƟ, degli oneri Įscali e preǀidennjiali a carico dell’Anjienda.

Rientra nel regiŵe libero-professionale, l’aƫǀită di cerƟĮcanjione ŵedico-legale ;preǀista nell’art.55 coŵŵa 3Ϳ resa dall’anjienda per conto dell’IsƟtuto Nanjionale degli Infortuni sul Laǀoro ;I.N.A.I.L.Ϳ a faǀore degli infortunaƟ sul laǀoro e tecnopaƟci seŵprecŚĠ sia possibile assicurare concretaŵente il rispeƩo dei principi della fungibilită e della rotanjione.

F. ƫǀŝƚăůŝďĞƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐǀŽůƚĂŝŶĂůƚƌĞĂnjŝĞŶĚĞĚĞů^^EŽŝŶƐƚƌƵƩƵƌĞŶŽŶĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞ

Le aƫǀită professionali ricŚieste a pagaŵento da singoli utenƟ e sǀolte indiǀidualŵente o in ĠƋuipe, in struƩure di altra anjienda del ^^N o di altra struƩura sanitaria non accreditata, ai sensi dell’art. 55, coŵŵa 1, leƩera cͿ e dell’art.5ϴ, coŵŵa 2, leƩera aͿ del NL ϴͬ6ͬ2000, sono disciplinate da apposita conǀennjione tra l’anjienda e le struƩure interessate sulla base di uno scŚeŵa Ɵpo indicato nell’aƩo anjiendale. Il disciplinare di conǀennjione deǀe deĮnire͗

%il liŵite ŵassiŵo di aƫǀită di ciascun irigente tenuto ancŚe conto delle altre aƫǀită sǀolte͖

%l’enƟtă del coŵpenso doǀuto al irigente eͬo all’ĠƋƵŝƉĞ cŚe Śa eīeƩuato la prestanjione͖

%riscossione con ŵodalită tracciabili e aƩribunjione dei coŵpensi͖

%la Ƌuota della tariīa speƩante all’anjienda conforŵeŵente all’art. 5ϴ coŵŵa 3 del NL.

Yualora l’ALPI ǀenga sǀolta presso isƟtunjioni pubblicŚe non sanitarie o isƟtunjioni socio-sanitarie sennja scopo di lucro ai sensi dell’art. 5ϴ, coŵŵa 2, leƩera bͿ del NL ϴͬ6ͬ2000, i soggeƫ isƟtunjionali deǀono soƩoscriǀere apposita conǀennjione cŚe aƩesƟ cŚe l’aƫǀită non ğ in contrasto con le Įnalită ed i coŵpiƟ isƟtunjionali del ^^N e disciplini͗

%la durata della conǀennjione

%la natura della prestanjione, cŚe non puž conĮgurare un rapporto di laǀoro subordinato e deǀe essere a caraƩere occasionale͖

%i liŵiƟ di orario dell’iŵpegno, coŵpaƟbili con l’arƟcolanjione dell’orario di laǀoro͖

%riscossione con ŵodalită tracciabili e aƩribunjione dei coŵpensi͖

%ŵoƟǀanjioni e Įni della consulennja, al Įne di accertarne la coŵpaƟbilită con l’aƫǀită di isƟtuto G. ŝƌŝŐĞŶƟDĞĚŝĐŝsĞƚĞƌŝŶĂƌŝ

Per i irigenƟ Medici seterinari ǀalgono i ŵedesiŵi principi e criteri deĮniƟ in Ƌueste Linee Guida.

Per la loro peculiarită, tuƩaǀia, le aƫǀită dei irigenƟ Medici seterinari riǀolte ͞ai grossi aniŵali͟ possono essere rese fuori dalle struƩure ǀeterinarie anjiendali oǀǀero presso le stalle dei ricŚiedenƟ, e ǀalgono le stesse regole preǀiste al precedente coŵŵa Ϳ. In ƋuesƟ casi il collegaŵento all’infrastruƩura di rete noncŚĠ l’onere di tracciabilită della prestanjione ǀengono garanƟƟ aƩraǀerso postanjioni ŵobili. Il pagaŵento della prestanjione doǀră essere eīeƩuato aƩraǀerso i canali autorinjnjaƟ anjiendali iǀi coŵpreso eǀentuale pagaŵento online o con carte prepagate.

Le Anjiende doǀranno tener conto, nella deterŵinanjione delle tariīe, cŚe le prestanjioni Medico seterinarie, in alcuni casi, possono coŵportare l’uƟlinjnjo di farŵaci, presidi ŵedico cŚirurgici e altro ŵateriale cŚe incidono in ŵaniera rileǀante sul costo delle prestanjioni erogate o sulle spese sostenute dal professionista.

Il ŵedico ǀeterinario cŚe sǀolge aƫǀită libero professionale non deǀe troǀarsi in situanjioni di oggeƫǀa incoŵpaƟbilită isƟtunjionale di controllo Ɵpicaŵente oggeƩo delle funnjioni assegnate ai serǀinji ǀeterinari.

i conseguennja, i dirigenƟ ǀeterinari sono tenuƟ, all’aƩo della ricŚiesta di autorinjnjanjione, a rendere preǀenƟǀa dicŚiaranjione cŚe aƩesƟ cŚe lo sǀolgiŵento dell’aƫǀită libero-professionale ricŚiesta non deterŵineră situanjioni di incoŵpaƟbilită eͬo di conŇiƩo d’interessi con l’Anjienda. Le Anjiende, in sede di contraƩanjione anjiendale per la deĮninjione del regolaŵento ALPI preǀederanno, altresŞ, gli aƫ sannjionatori deriǀanƟ dalla ǀiolanjione del suddeƩo principio di incoŵpaƟbilită.

H. ƫǀŝƚăůŝďĞƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůů͛njŝĞŶĚĂĂŝĮŶŝĚĞůůĂƌŝĚƵnjŝŽŶĞĚĞůůĞůŝƐƚĞĚŝĂƩĞƐĂ

Il ireƩore Generale puž ricŚiedere ai propri irigenƟ, ancŚe in aƩuanjione delle disposinjioni di cui

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 Ϯϳ

all’art.3, coŵŵa 12, del .lgs n. 124ͬϵϴ, Ƌuale integranjione delle aƫǀită isƟtunjionale, ai sensi dell’art.

55, coŵŵa 2, del NL ϴ.6.2000, l’eīeƩuanjione di prestanjioni in regiŵe di aƫǀită libero professionale intraŵuraria, allo scopo di ridurre le liste di aƩesa, concordando i ǀoluŵi di aƫǀită libero-professionale con parƟcolare riferiŵento alle prestanjioni non diīeribili in ragione della graǀită e coŵplessită della patologia. Per tali aƫǀită ǀalgono le regole deƩate per la dirigennja ŵedica e ǀeterinaria con GR n. 4ϴ0 del 13.3.2012, per la dirigennja sanitaria con GR n. 4ϴϳ del 13.3.2012 e per il personale di coŵparto con DGR n.486 del 13.3.2012.

Per la progressiǀa ridunjione delle liste di aƩesa, il DireƩore Generale, aǀǀalendosi del collegio di direnjione e senƟta la oŵŵissione PariteƟca anjiendale͗

%prograŵŵa e ǀeriĮca le liste di aƩesa con l’obieƫǀo di perǀenire a solunjioni organinjnjaƟǀe, tecnologicŚe e struŵentali cŚe ne consentano la ridunjione͖

%assuŵe le necessarie ininjiaƟǀe per la ranjionalinjnjanjione della doŵanda͖

%assuŵe interǀenƟ direƫ ad auŵentare i teŵpi di uƟlinjnjo delle appareccŚiature e ad increŵentare la capacită di oīerta dell’anjienda͖

%autorinjnja, Ƌualora ricorrano le condinjioni, lo sǀolgiŵento da parte dei DirigenƟ di aƫǀită libero- professionali per conto dell’anjienda tenendo conto dell’apporto dato dal singolo Dirigente all’aƫǀită isƟtunjionale e le concrete possibilită di incidere sui teŵpi di aƩesa͖

%indiǀidua nell’aŵbito della contraƩanjione anjiendale speciĮci incenƟǀi di caraƩere econoŵico per il personale di supporto.

I. ƫǀŝƚăůŝďĞƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƟĚĞŝŝƉĂƌƟŵĞŶƟĚŝWƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞ

Per il personale ŵedico ǀeterinario e delle altre professionalită della dirigennja del ruolo sanitario appartenente ai ^erǀinji del DiparƟŵento di Preǀennjione cŚe sǀolge coŵpiƟ isƟtunjionali di ǀigilannja e controllo sul rispeƩo della norŵaƟǀa nella ŵateria di coŵpetennja, e Ƌuello cŚe coŵunƋue assuŵe in relanjione all’espletaŵento delle funnjioni ispeƫǀe e di controllo esercitate con la ƋualiĮca di Uĸciale di Polinjia Giudinjiaria, si preǀede l’incoŵpaƟbilită ad esercitare la libera professione intraŵuraria, nell’aŵbito del territorio di coŵpetennja del ^erǀinjio DiparƟŵentale di appartenennja e a faǀore di soggeƫ pubblici e priǀaƟ nei cui confronƟ per eīeƩo di leggi o regolaŵenƟ Śanno obbligŚi isƟtunjionali di ǀigilannja e controllo.

J. ůƚƌĞĂƫǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

sisite ed esaŵi docuŵentali ĮnalinjnjaƟ a rendere consulennje tecnicŚe, possono essere sǀolƟ in regiŵe di ALPI, al di fuori dell’orario di serǀinjio, dal dirigente sanitario Ɵtolare del relaƟǀo diriƩo. Le tariīe per le prestanjioni sono stabilite preǀenƟǀaŵente nel tariīario anjiendale. Nel caso in cui il ŵedico ricŚiesto non sǀolga la prestanjione in regiŵe di ALPI la prestanjione puž essere erogata solo all’interno dell’orario di serǀinjio ed il relaƟǀo coŵpenso speƩeră esclusiǀaŵente all’Anjienda.

ƌƚ͘ϭϯ͘ZĞǀŽĐĂĞƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůů͛͘>͘W͘/͘

Il DireƩore Generale delle Anjiende, senƟta la oŵŵissione pariteƟca puž sospendere o reǀocare dall’esercinjio dell’ALPI i singoli operatori sanitari͗

aͿ Yuando siano accertate a carico del Dirigente sanitario inadeŵpiennje signiĮcaƟǀe rispeƩo alle indicanjioni contenute nel presente aƩo regolaŵentare e alle disposinjioni anjiendali, con parƟcolare riferiŵento alle ŵodalită organinjnjaƟǀe dei liŵiƟ di esercinjio.

bͿ Yualora in sede di ǀeriĮca eŵerga uno sƋuilibrio a faǀore dell’ALPI, rispeƩo ai ǀoluŵi ed ai teŵpi dell’aƫǀită isƟtunjionale, non riconducibili a cause organinjnjaƟǀe dell’Anjienda.

cͿ L’ALPI presso gli studi priǀaƟ, autorinjnjata in ǀia residuale e rientrante nell’apposito prograŵŵa speriŵentale, puž essere reǀocata o sospesa Ƌualora ǀengano ŵeno i presupposƟ cŚe Śanno deterŵinato tale autorinjnjanjione da parte dell’Anjienda di appartenennja.

ƌƚ͘ϭϰ͘WƌĞƐƚĂnjŝŽŶŝŶŽŶĞƌŽŐĂďŝůŝŝŶ>W/͘

Non possono essere erogate in regiŵe di ALPI͗

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 suppl. del 15-2-2016 Ϯϴ

1. le prestanjioni di Pronto ^occorso, i cicli terapeuƟci oncologici e radioterapici͖

2. i ricoǀeri nei serǀinji di eŵergennja e di terapia intensiǀa,

3. le prestanjioni di ricoǀero erogate per aƫǀită di trapianto e di eŵodialisi͖

4. le prestanjioni ad alƟssiŵa specialinjnjanjione ad eleǀato riscŚio e con alƟ cosƟ di gesƟone͖

5. le prestanjioni cŚe non Śanno un riconosciŵento uĸciale circa la loro ǀalidită dal punto di ǀista diagnosƟco e terapeuƟco͖

6. altre speciĮcŚe prestanjioni indiǀiduate dal DireƩore Generale͖

Di conseguennja, riŵangono esclusi dal regiŵe di ricoǀero in libera professione͗

1. ricoǀeri di panjienƟ in condinjioni di eŵergennja ʹ urgennja͖

2. ricoǀeri di panjienƟ cŚe ricŚiedono liǀelli di assistennja intensiǀa non erogabili presso le unită di ricoǀero a pagaŵento͖

3. ricoǀeri presso le seguenƟ unită operaƟǀe͗ Rianiŵanjione, Medicina di Urgennja, Neonatologia, Malaƫe Infeƫǀe e diīusiǀe, Terapia Intensiǀa di ardiologia, Pneuŵologica, Neurologia, e le Terapie Intensiǀe post- operatorie.

ƌƚ͘ϭϱ͘ƫǀŝƚăŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƟŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝ>W/͘

Non rientrano fra le aƫǀită libero professionali intraŵuraria, ancorcŚĠ possano coŵportare la corresponsione di eŵoluŵenƟ ed indennită le seguenƟ aƫǀită͗

1. partecipanjione ai corsi di forŵanjione, diploŵi uniǀersitari e scuole di specialinjnjanjione e diploŵa in Ƌualită di docente͖

2. collaboranjione a riǀiste e periodici scienƟĮci e professionali͖

3. partecipanjioni a coŵŵissioni di concorso o altre coŵŵissioni presso EnƟ e Ministeri ;ad eseŵpio partecipanjione a coŵŵissioni per accertaŵento staƟ di inǀalidită ciǀileͿ͖

4. relanjione a onǀegni e pubblicanjioni dei relaƟǀi interǀenƟ͖

5. partecipanjione ai coŵitaƟ scienƟĮci͖

6. partecipanjione ad organisŵi isƟtunjionali della propria categoria professionale o sindacale non in ǀeste di dirigenƟ sindacali͖

ϳ. aƫǀită professionale sanitaria, resa a Ɵtolo gratuito o con riŵborso spese sostenute, a faǀore di organinjnjanjione non lucraƟǀe di uƟlită sociale, organinjnjanjioni e associanjioni di ǀolontariato o altre organinjnjanjioni sennja Įni di lucro, preǀia coŵunicanjione all’Anjienda della dicŚiaranjione da parte dell’organinjnjanjione o dell’interessato in ŵerito alla totale gratuită delle prestanjioni.

ƌƚ͘ϭϲ͘ŽŶƐƵůĞŶnjĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝhĸĐŝŽ͘

L’aƫǀită di consulennja tecnica d’uĸcio ;TUͿ, espletata in conseguennja di un incarico conferito dall’Autorită Giudinjiaria per le ŵoƟǀanjioni e con le ŵodalită preǀiste nella ircolare della Direnjione Generale degli Aīari

iǀili e delle Libere Professioni del Ministero dei Granjia e GiusƟnjia del 4 gennaio 1ϵϵϵ, non rientra nelle forŵe di aƫǀită libero-professionale intraŵuraria.

ƌƚ͘ϭϳ͘ŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞƉĂƌĂƚĂ͘

Per la gesƟone dell’aƫǀită libero-professionale intraŵuraria, l’Anjienda proǀǀede alla tenuta di una contabilită analiƟca separata cŚe deǀe tenere conto di tuƫ i cosƟ direƫ ed indireƫ noncŚğ, per Ƌuanto concerne l’aƫǀită in regiŵe di ricoǀero, delle spese albergŚiere.

In tale contabilită saranno eǀidennjiate in ŵodo separato le gesƟoni relaƟǀe alle seguenƟ aƫǀită͗

aͿ aƫǀită sǀolta traŵite l’isƟtuto dell’ALPI, sia aŵbulatoriale cŚe in costannja di ricoǀero, sia coŵe esercinjio direƩo del dirigente, cŚe coŵe aƫǀită anjiendale a pagaŵento͖

bͿ aƫǀită anjiendale a pagaŵento͖

cͿ gesƟone delle caŵere a pagaŵento, coŵe disposto dalla Legge ϳ24ͬϵ4, art. 3, coŵŵi 6, ϳ͖

Tale contabilită non deǀe presentare disaǀannjo.

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