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Messaggio concernente l approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza

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16.039 Messaggio

concernente l’approvazione dell’Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza

del 18 maggio 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l’Accordo del 12 novembre 2015 tra la Confederazione Sviz- zera e il Regno di Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

18 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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L’Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurez- za abroga l’obbligo di predichiarazione nel traffico delle merci tra le Parti con- traenti e sancisce il riconoscimento reciproco della qualifica di operatore econo- mico autorizzato (qualifica di AEO) introdotta dalla Svizzera e dalla Norvegia.

Situazione iniziale

A seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la libera circolazione delle merci tra gli USA e gli altri Paesi è stata limitata. Ciò ha indotto la Commissione europea a completare il codice doganale comunitario con una nuova sezione sulle misure delle amministrazioni doganali relative alla sicurez- za della catena delle merci commerciabili (cosiddetto «Security Amendment»). A decorrere dal 1° gennaio 2011, in linea di massima tutte le importazioni di merci nell’Unione europea (UE) e tutte le esportazioni di merci dall’UE sono assoggettate all’obbligo di predichiarazione. Senza un accordo bilaterale, le nuove misure si sarebbero ripercosse negativamente sul traffico delle merci tra la Svizzera e l’UE poiché avrebbero rallentato l’imposizione doganale, limitato il numero di uffici doganali utilizzabili e quindi incrementato le congestioni stradali e il traffico di aggiramento.

L’Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro- pea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, permette di evitare i problemi citati e abroga l’obbligo di predichiarazione nel traffico delle merci tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. L’equivalenza dei rispettivi stan- dard di sicurezza e la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO) sono riconosciuti reciprocamente. Ciò permette di garantire anche in futuro la fluidità degli scambi di merci con l’UE.

Per contro, il traffico di merci tra la Svizzera e gli Stati che non fanno parte dell’UE è soggetto alle nuove prescrizioni di sicurezza dell’UE (predichiarazione, analisi dei rischi e controlli di sicurezza).

Ciò significa che, nell’ottica della sicurezza della catena internazionale di fornitura, la Svizzera considera la Norvegia, Paese partner dell’AELS, uno Stato terzo e che deve assoggettare all’obbligo di predichiarazione gli invii in provenienza e a desti- nazione della Norvegia. Inoltre, la qualifica di operatore economico autorizzato introdotta da entrambi i Paesi non viene riconosciuta reciprocamente poiché manca la base giuridica.

Dal canto suo, la Norvegia ha concluso con l’UE un accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale praticamente uguale a quello svizzero. Ne consegue che anche la Norvegia considera la Svizzera un Paese terzo per quanto riguarda la sicurezza della catena internazionale di fornitura.

Per continuare a garantire la fluidità degli scambi di merci tra la Svizzera e la Norvegia, il 4 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso di avviare negoziati sul

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il 12 novembre 2015.

Contenuto del progetto

Le Parti contraenti hanno convenuto di applicare tra loro le stesse disposizioni in materia di misure doganali di sicurezza in vigore tra la Svizzera, la Norvegia e l’UE («trilateralizzazione» degli accordi esistenti).

Il nuovo accordo permette di evitare i problemi citati in precedenza. Prevede l’abro- gazione dell’obbligo di predichiarazione nel traffico delle merci con la Norvegia e il riconoscimento reciproco dell’equivalenza dei rispettivi standard di sicurezza e della qualifica di AEO, assicurando quindi anche in futuro la fluidità degli scambi di merci.

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Messaggio

1 Punti essenziali dell’accordo 1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Sviluppi internazionali

Negli ultimi anni, le discussioni sulla sicurezza lungo la catena del commercio internazionale di merci e sulle prescrizioni legali disciplinanti tale traffico transfron- taliero sono sensibilmente aumentate. Dopo gli Stati Uniti, anche l’UE ha emanato disposizioni volte a garantire la sicurezza della catena delle merci commerciabili e completato il proprio codice doganale1 con il cosiddetto Security Amendment2. Queste misure – in particolare l’obbligo di effettuare una dichiarazione sommaria di importazione o di esportazione per via elettronica degli invii transfrontalieri nonché la richiesta di ulteriori dati di sicurezza – riguardano l’importazione, l’esportazione e il transito di merci e avrebbero dovuto valere a priori anche per la Svizzera.

1.1.2 Accordo con l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale

L’introduzione dell’obbligo di predichiarazione all’importazione, all’esportazione e al transito di merci avrebbe creato numerosi nuovi ostacoli nel traffico delle merci tra la Svizzera e l’UE, in particolare nel traffico commerciale tra l’UE e la Svizzera nonché nei transiti attraverso i loro territori. Come noto, la Svizzera e l’UE sono strettamente legate sia a livello economico sia per quanto riguarda la situazione della viabilità. La libera circolazione delle merci in Europa e una rapida imposizione doganale rivestono enorme importanza per entrambe le Parti. Le nuove disposizioni dell’UE comporterebbero congestioni stradali supplementari e un traffico di aggira- mento pregiudizievole per l’ambiente. L’UE ha inoltre introdotto la qualifica di

«operatore economico autorizzato» (Authorized Economic Operator, AEO), che consente alle imprese certificate di beneficiare di agevolazioni durante i controlli doganali di sicurezza nel commercio con Paesi non membri dell’UE. Anche la Svizzera avrebbe potuto introdurre una simile qualifica che però, senza una base giuridica, non sarebbe stata riconosciuta dall’UE, a tutto svantaggio delle imprese svizzere che commerciano indirettamente con Paesi non membri dell’UE attraverso il territorio dell’UE.

Per i motivi suesposti, il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha deciso di avviare negoziati con l’UE. Il nuovo accordo del 25 giugno 20093 tra la Confederazione

1 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2 Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 riguardante la modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doga- nale comunitario, GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

3 RS 0.631.242.05

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Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza («accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale»), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fornisce una soluzione ai summenzionati problemi per quanto concerne l’UE.

L’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale prevede che, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove prescrizioni da parte dell’UE, nel traffico delle merci tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE non sarà necessaria alcuna predi- chiarazione. Prevede inoltre il riconoscimento reciproco dell’equivalenza dei rispet- tivi standard di sicurezza e della qualifica di AEO garantendo quindi anche in futuro la fluidità degli scambi di merci con l’UE.

Per contro, il traffico di merci tra la Svizzera e gli Stati non membri dell’UE è as- soggettato alle nuove prescrizioni di sicurezza dell’UE (predichiarazione, analisi dei rischi e controlli di sicurezza).

Ciò significa che, nell’ottica della sicurezza della catena internazionale di fornitura, la Svizzera considera la Norvegia, Paese partner dell’AELS, uno Stato terzo e che deve assoggettare all’obbligo di predichiarazione gli invii in provenienza e a desti- nazione della Norvegia. Inoltre, la qualifica di AEO introdotta da entrambi i Paesi non viene riconosciuta reciprocamente poiché manca la base giuridica.

1.1.3 Accordo con la Norvegia sulle misure doganali di sicurezza

Come la Svizzera, anche la Norvegia ha concluso con l’UE un accordo sulle agevo- lazioni doganali e sulla sicurezza doganale in base al quale si rinuncia all’obbligo della predichiarazione nel traffico bilaterale delle merci. Ne consegue che anche la Norvegia considera la Svizzera un Paese terzo nell’ottica della sicurezza della catena internazionale di fornitura.

Per garantire anche in futuro la fluidità degli scambi di merci tra la Svizzera e la Norvegia, il 4 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso di avviare negoziati sul riconoscimento reciproco delle misure di sicurezza. Il 1° maggio 2013 ha approvato la firma dell’accordo. Il nuovo Accordo tra la Svizzera e la Norvegia sulle misure doganali di sicurezza è stato firmato il 12 novembre 2015.

Dopo la sua entrata in vigore, il nuovo accordo permetterà di abolire l’obbligo della predichiarazione nel traffico delle merci con la Norvegia e assicurerà il riconosci- mento reciproco dell’equivalenza dei rispettivi standard di sicurezza e della qualifica di AEO, assicurando quindi anche in futuro la fluidità degli scambi di merci tra le Parti contraenti.

Vista la sua posizione geografica, l’Islanda, altro partner AELS, ha finora rinunciato a concludere con l’UE un accordo analogo a quello tra la Svizzera e l’UE e la Nor- vegia e l’UE. È ancora troppo presto per stipulare con l’Islanda un accordo come il presente. Fino a nuovo avviso la Svizzera considererà quindi l’Islanda un Paese terzo nell’ottica della sicurezza della catena internazionale di fornitura.

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1.2 Svolgimento dei negoziati

I negoziati tra la Svizzera e la Norvegia sono stati avviati il 15 ottobre 2010 a Zuri- go, sono proseguiti in forma scritta e si sono conclusi il 28 febbraio 2012. Le tratta- tive sono state precedute da colloqui tecnici durante i quali sono state elaborate e discusse possibili soluzioni.

Al centro delle riflessioni di entrambe le Parti vi era l’impegno a garantire anche in futuro un’imposizione doganale possibilmente efficace. Si trattava di trovare solu- zioni che evitassero ulteriori complicazioni per il commercio, tenendo conto del fatto che le Parti contraenti – pur considerandosi reciprocamente Paesi terzi e man- tenendo in linea di principio la propria sovranità nell’emanazione di misure – non costituiscono una potenziale lacuna nel dispositivo di sicurezza della catena di merci della controparte.

Sulla base degli accordi sottoscritti con l’UE, la ricerca di una soluzione soddisfa- cente per entrambe le Parti non ha posto difficoltà. Le Parti contraenti hanno conve- nuto che i rispettivi standard di sicurezza hanno lo stesso livello e possono essere considerati equivalenti. Entrambe le Parti hanno infine ritenuto significativi i van- taggi del riconoscimento della reciprocità.

1.3 Esito dei negoziati

Già all’inizio dei negoziati si è giunti a una soluzione consensuale: nell’ambito del traffico delle merci tra la Svizzera e la Norvegia, le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a chiedere una dichiarazione sommaria di entrata e uscita. Ciò rappresenta un’importante agevolazione per lo 0,2 per cento delle importazioni e lo 0,4 per cento delle esportazioni della Svizzera.

Per quanto riguarda la sicurezza della catena di merci, tra le Parti contraenti trovano applicazione le disposizioni in vigore tra dette Parti e l’UE («trilateralizzazione»

degli accordi esistenti).

Si rinuncia pertanto alla predichiarazione a condizione che le Parti contraenti si impegnino a garantire un livello di sicurezza equivalente nel proprio territorio doga- nale mediante l’adozione di misure basate sul diritto dell’UE in vigore. Le analisi dei rischi e gli operatori economici autorizzati sono riconosciuti reciprocamente.

Oltre a dover fornire meno dati e ad avere la priorità durante i controlli, gli operatori economici certificati beneficiano di facilitazioni nell’ambito dei controlli doganali di sicurezza.

1.4 Procedura di consultazione

Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20054 sulla procedura di consultazione (LCo), la procedura di consultazione in merito a trattati internazionali è indetta in particolare se questi ultimi prevedono l’adesione a orga-

4 RS 172.061

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nizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali (referendum obbliga- torio; art. 140 cpv. 1 lett. b della Costituzione federale5, Cost.) o comprendono im- portanti disposizioni che contengono norme di diritto o la cui attuazione implica l’emanazione di leggi federali (referendum facoltativo; art. 141 cpv. 1 lett. d nume- ro 3 Cost.).

Si può rinunciare alla procedura di consultazione se non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note (cfr.

art. 3a cpv. 1 lett. b LCo). Il presente accordo mira unicamente ad applicare, anche tra le Parti contraenti, le disposizioni in materia di sicurezza della catena di merci già in vigore con l’UE («trilateralizzazione» degli accordi esistenti). Non si tratta di addossare nuovi obblighi agli operatori economici, ma semplicemente di introdurre ulteriori semplificazioni. Si è rinunciato alla procedura di consultazione poiché non avrebbe fatto altro che confermare il consenso dell’economia e della politica.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Scopo

Scopo dell’accordo è garantire anche in futuro la fluidità degli scambi di merci tra la Svizzera e la Norvegia nonché migliorare la collaborazione tra le Parti contraenti in materia di misure doganali di sicurezza.

Art. 2 e 3 Campo di applicazione e territori interessati

Gli articoli 2 e 3 descrivono il campo di applicazione specifico e geografico. I con- trolli previsti sono prima di tutto controlli doganali rilevanti per la sicurezza. Si tratta di evitare che, in relazione all’importazione, all’esportazione, all’invio, al trasporto o all’utilizzazione finale di merci si verifichi un evento che costituisca una minaccia per la sicurezza della Norvegia o della Svizzera, per la salute pubblica, per l’ambiente o per i consumatori.

L’accordo vale anche per il Principato del Liechtenstein, l’enclave di Büsingen e le valli di Samnaun e Sampuoir (affinché la qualifica di AEO possa essere concessa, su domanda, anche agli operatori economici residenti in quelle valli).

Art. 4 Disposizioni generali in materia di sicurezza

Le Parti contraenti hanno convenuto che fra loro valgono le stesse disposizioni in materia di misure doganali di sicurezza che hanno adottato con l’UE («trilateralizza- zione» degli accordi esistenti). Garantendo lo stesso livello di sicurezza in Svizzera, in Norvegia e negli Stati membri dell’UE e applicando le misure doganali di sicu- rezza definite nei rispettivi accordi con l’UE nei confronti di Stati terzi (diversi dalla Norvegia e dagli Stati membri dell’UE) è possibile rinunciare a tali misure nel traffico bilaterale delle merci tra la Svizzera e la Norvegia.

5 RS 101

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Inoltre le Parti contraenti riconoscono reciprocamente la qualifica di AEO a condi- zione che siano adempiute le norme e le condizioni dei rispettivi accordi conclusi con l’UE. Nell’ambito dei controlli doganali rilevanti per la sicurezza, agli AEO vengono accordate le stesse agevolazioni di quelle previste dagli accordi firmati dalle Parti contraenti con l’UE.

Art. 5 Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate tra le Parti contraenti soggiacciono al segreto professio- nale e alla protezione dei dati personali conformemente alle pertinenti disposizioni delle Parti contraenti.

Art. 6 Comitato misto

Le Parti contraenti istituiscono un comitato misto in cui sono rappresentate entram- be. Il comitato si riunisce secondo necessità e delibera di comune accordo. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

Art. 7 Competenze del comitato misto

Il comitato misto, cui è affidata la gestione dell’accordo, formula raccomandazioni e può apportare modifiche mediante decisione. L’equivalenza del livello di sicurezza tra la Svizzera e la Norvegia è garantita dal fatto che le Parti contraenti recepiscono progressivamente le evoluzioni del diritto dell’UE in materia di misure doganali di sicurezza nei loro accordi con l’UE conformemente alla procedura ivi contemplata.

Ai sensi dell’articolo 2 queste modifiche trovano direttamente applicazione anche tra la Svizzera e la Norvegia.

La competenza per l’approvazione delle modifiche dell’accordo risulta dalla riparti- zione costituzionale delle competenze. Ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., in linea di massima l’approvazione di trattati internazionali o di relative modifiche compete all’Assemblea federale. Qualora una modifica preveda disposizioni impor- tanti che contengono norme di diritto o la sua attuazione richieda l’emanazione di leggi federali, il decreto di approvazione dell’Assemblea federale sottostà a referen- dum facoltativo. Se ritiene necessario applicare a titolo provvisorio una modifica dell’accordo la cui approvazione compete all’Assemblea federale, il Consiglio fede- rale consulta le competenti commissioni parlamentari, conformemente alle disposi- zioni della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento (LParl). In caso di progetti essenziali, il Consiglio federale informa tempestivamente le Commissioni della politica estera secondo l’articolo 152 capoverso 3 LParl.

Pertanto il comitato misto decide sempre dopo l’esecuzione o, nel caso di un’even- tuale applicazione provvisoria, su riserva dell’approvazione in conformità alle pro- cedure legislative interne delle Parti contraenti.

6 RS 171.10

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Art. 8 Clausola arbitrale

Le controversie sorte tra le Parti contraenti riguardanti l’interpretazione e l’applica- zione delle disposizioni dell’accordo vengono trattate in seno al comitato misto, che si adopera ai fini di una composizione amichevole.

Le controversie che non possono essere composte in seno al comitato misto per via diplomatica entro tre mesi dal momento in cui vengono presentate con nota diploma- tica a una Parte contraente possono essere sottoposte a procedura d’arbitrato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente.

Sono fatte salve misure compensative di cui all’articolo 11 (v. sotto).

Art. 10 Evoluzione del diritto

Al fine di mantenere lo stesso livello di sicurezza tra la Svizzera e la Norvegia nonché tra le Parti contraenti e l’UE, le evoluzioni del pertinente acquis dell’UE vengono recepite regolarmente negli accordi convenuti dalle Parti contraenti con l’UE. Entrambe le Parti contraenti devono integrare contemporaneamente le evolu- zioni del diritto rispettando le procedure interne per l’approvazione di nuove prescri- zioni giuridiche. Le modifiche previste dei rispettivi accordi tra le Parti contraenti e l’UE ma anche tra la Svizzera e la Norvegia devono quindi essere coordinate sia sul piano materiale sia su quello temporale, motivo per il quale le Parti contraenti devo- no condurre consultazioni informali a questo proposito nel comitato misto.

Dato che, ai sensi dell’articolo 2, le Parti contraenti si sono dichiarate disposte ad applicare anche fra loro le disposizioni in materia di misure doganali di sicurezza contemplate dai rispettivi accordi con l’UE, il presente accordo viene di fatto ag- giornato automaticamente.

L’accordo tra la Svizzera e la Norvegia deve essere modificato solo nei casi confor- mi alla procedura di cui all’articolo 10, se il pertinente acquis dell’UE e, di riflesso, gli accordi conclusi dalla Svizzera e dalla Norvegia con l’UE sono completati o sviluppati con elementi che esulano dal presente accordo.

Art. 11 Misure di protezione e sospensione delle disposizioni dell’articolo 4 Qualora una Parte contraente ritenga che l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più garantita, può ricorrere, previa consultazione del comitato misto, a misure compensative. Tali misure devono essere proporzionate alla situa- zione e limitarsi allo stretto necessario. Possono tradursi in un divieto d’importa- zione per un determinato prodotto e arrivare fino alla sospensione delle disposizioni di cui all’articolo 4 dell’accordo. In caso di contestazione e con il consenso di en- trambe le Parti, il comitato misto può sottoporre la controversia ad arbitrato, al fine di decidere in merito alla proporzionalità della misura adottata.

Art. 12 Divieti e restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci

I divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci (p. es. embarghi) non contravvengono alle disposizioni dell’accordo.

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Art. 13 Denuncia

L’accordo ha durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante notifica all’altra Parte contraente rispettando un preavviso di 12 mesi.

Cessa inoltre di avere effetto lo stesso giorno in cui non è più in vigore uno degli accordi conclusi con l’UE di cui all’articolo 2.

Art. 14 Ratifica

L’accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

Ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale è autorizzato a ratificare trattati internazionali. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secon- do mese dopo che la seconda delle due Parti contraenti ha depositato il proprio strumento di ratifica. Per la Svizzera ciò significa, al più presto, dopo la scadenza del termine di referendum o dopo l’accettazione in votazione popolare.

Art. 15 Lingue

La versione originale dell’accordo è stata redatta in tre lingue, segnatamente tedesco, inglese e norvegese. In caso di divergenze nell’interpretazione fa fede la versione inglese.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’accordo semplifica le procedure nel traffico bilaterale delle merci tra la Svizzera e la Norvegia. I risparmi che ne conseguono sono trascurabili. L’accordo non avrà ripercussioni per il personale della Confederazione. Gli adeguamenti necessari a livello di sistemi informatici sono già stati apportati nell’ambito dell’attuazione dell’accordo con l’UE riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni L’accordo non ha alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni.

3.3 Ripercussioni per l’economia

L’accordo permette di sopprimere i controlli di sicurezza nel traffico bilaterale delle merci tra la Svizzera e la Norvegia. La sua conclusione garantirà notevoli vantaggi per i partner commerciali interessati. Per l’economia svizzera nel suo insieme, invece, l’accordo avrà ripercussioni irrilevanti.

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Nel traffico delle merci tra la Svizzera e Paesi terzi (diversi dalla Norvegia e dagli Stati membri dell’UE) non sono attesi cambiamenti diversi da quelli derivanti dalle misure previste dall’accordo con l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale (predichiarazione elettronica, AEO).

4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 20167 sul program- ma di legislatura 2015–2019.

L’approvazione dell’accordo è tuttavia opportuna per garantire anche in futuro la fluidità dello scambio di merci con la Norvegia ed evitare che il partner AELS sia sfavorito rispetto agli Stati membri dell’UE.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Benché non sia stato annunciato negli obiettivi del Consiglio federale per il 2016 né nel rapporto sulla politica di crescita 2012–2015, il progetto sostiene le misure contemplate dall’ambito di intervento in materia di apertura internazionale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e forma dell’atto

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost., la conclusione di accordi internazionali rientra nelle competenze generali della Confederazione nell’ambito degli affari esteri. Ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale è competen- te per la firma e la ratifica di trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capover- so 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali ad esclusione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl, art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione). In questo caso il Consiglio federale non dispone di una simile competenza di approvazione, motivo per il quale l’accordo è trasmesso all’Assemblea federale.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sono sottoposti al voto del Popolo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’ade- sione a un’organizzazione internazionale e comprendenti disposizioni importanti che

7 FF 2016 909

8 RS 172.010

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contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

L’accordo tra la Svizzera e l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doga- nale è stato sottoposto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali, poiché contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto e implica modifiche della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane. Siccome, in virtù del rinvio all’articolo 2 dell’accordo sottoposto ad approvazione, la Svizzera e la Norvegia hanno deciso di applicare le disposizioni dell’accordo concluso con l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale nelle loro relazioni bilaterali (trila- teralizzazione) e l’accordo con l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto, le dispo- sizioni del presente accordo devono essere considerate altrettanto importanti e di carattere legislativo. Le condizioni per il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono soddisfatte.

Il decreto federale che approva l’accordo è pertanto sottoposto a referendum facolta- tivo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

L’accordo è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e con il diritto europeo, segnatamente con l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Non esclude accordi con Paesi terzi. L’accordo non concerne altri impegni della Svizzera.

9 RS 631.0

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Decreto federale

Disegno

che approva l’Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20162, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo del 12 novembre 20153 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101

2 FF 2016 3783

3 RS …; FF 2016 3797

(14)
(15)

Traduzione1

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza

Firmato a Berna, il 12 novembre 2015 Approvato dall’Assemblea federale il …2 Entrato in vigore il …

La Confederazione Svizzera, da una parte,

e

il Regno di Norvegia, dall’altra,

di seguito denominate rispettivamente «Svizzera» e «Norvegia» e, insieme, «Parti contraenti»,

considerando la Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione euro- pea di libero scambio (AELS);

considerando l’Accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 19724 tra la Confe- derazione Svizzera e la Comunità economica europea;

considerando la Dichiarazione comune adottata dai ministri dei Paesi dell’AELS, dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, nonché la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell’AELS e dei ministri degli Stati membri della Comunità fatta a Bruxelles il 2 febbraio 1988, intese a creare uno spazio economico europeo dinamico, che vada a vantaggio dei rispettivi Paesi;

considerando l’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato «accordo SEE»);

considerando che le Parti contraenti hanno ratificato la Convenzione internazionale per l’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere5;

visti il capitolo III e gli allegati I e II dell’Accordo del 25 giugno 20096 tra la Confe- derazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e

1 Dal testo originale tedesco.

2 FF 2016 3795

3 RS 0.632.31

4 RS 0.632.401

5 RS 0.631.122

6 RS 0.631.242.05

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delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito denominato «accordo Svizzera-CE»);

considerando che l’accordo Svizzera-CE definisce l’equivalenza nell’ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Svizzera e l’Unione europea (di seguito «UE»);

visti il capitolo IIa e gli allegati I e II del Protocollo 10 dell’Accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (di seguito denominato «accordo Norvegia-CE»);

considerando che l’accordo Norvegia-CE definisce l’equivalenza nell’ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Norvegia e l’UE;

considerando che le Parti contraenti si sono dichiarate disposte a introdurre e appli- care alle merci che entrano o escono dal loro territorio doganale in provenienza o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza disciplinate nel rispettivo accordo con l’UE, allo scopo di garantire in tal modo un livello di sicurezza equiva- lente alle frontiere esterne;

considerando che le Parti contraenti hanno deciso di applicare l’accordo Svizzera- CE e l’accordo Norvegia-CE per mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra la Svizzera e la Norvegia e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due Parti contraenti;

considerando che una tale agevolazione dovrebbe avvenire gradualmente;

riconoscendo che è possibile armonizzare in ampia misura le condizioni per l’espletamento dei controlli e delle formalità, senza con ciò nuocere alla loro finalità nonché alla loro buona esecuzione ed efficacia;

considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in senso tale da esentare le Parti contraenti dagli obblighi assunti nell’ambito di altri accordi internazionali;

considerando che le Parti contraenti si impegnano a garantire, nel rispettivo territorio doganale, un livello di sicurezza equivalente mediante misure fondate su quelle applicate dagli Stati membri dell’UE;

considerando che le Parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio doganale senza ostacolare la fluidità di tali scambi;

considerando che è opportuno, nell’interesse delle Parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a desti- nazione di Paesi con i quali non è stato concluso un accordo sulle misure doganali di sicurezza;

considerando che le misure doganali di sicurezza in questione riguardano la dichia- razione di dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata o uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l’attribuzione della qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicu- rezza riconosciuta reciprocamente;

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considerando che la Svizzera e la Norvegia dispongono di un livello di protezione adeguato dei dati personali;

considerando che, trattandosi di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure compensative appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni pertinenti, qualora l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata, hanno deciso di concludere il presente accordo:

Art. 1 Scopo

Il presente accordo è inteso ad agevolare il traffico merci tra la Svizzera e la Norve- gia attraverso la creazione di un meccanismo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure doganali di sicurezza mantenute dalle Parti contraenti nonché a miglio- rare la comunicazione e la collaborazione in materia di misure doganali di sicurezza.

Art. 2 Campo di applicazione

1. A prescindere dalle disposizioni specifiche del presente accordo, per garantire reciprocamente un livello equivalente per il trattamento delle misure doganali di sicurezza, le Parti contraenti applicano i seguenti accordi conclusi dalla Svizzera e dalla Norvegia con l’UE:

– capitolo III e allegati I e II dell’Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei con- trolli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito denominato «accordo Svizzera-CE»);

– capitolo IIa e allegati I e II del Protocollo 10 dell’Accordo SEE sulla sempli- ficazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (di seguito denominato «accordo Norvegia-CE»).

2. I diritti e gli obblighi per le Parti contraenti derivanti dagli accordi succitati con l’UE sussistono anche nelle relazioni tra le Parti contraenti, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con l’UE.

Art. 3 Territori interessati

1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi doganali e, dall’altra, al territorio doganale norvegese.

2. Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein finché esso rimane vincolato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 19237.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. Le Parti contraenti non applicano le misure doganali di sicurezza definite negli accordi con l’UE di cui all’articolo 2 ai trasporti di merci fra i rispettivi territori

7 RS 0.631.112.514

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doganali. Questo vale anche per i trasporti di merci fra i territori doganali delle Parti contraenti attraverso il territorio doganale dell’UE.

2. La qualifica di operatore economico autorizzato riconosciuta da una Parte con- traente è riconosciuta anche dall’altra Parte, sempre che siano adempiute le disposi- zioni e le condizioni in vigore a tenore del rispettivo accordo con l’UE. Nell’ambito dei controlli doganali rilevanti per la sicurezza, agli operatori economici autorizzati sono concesse le stesse agevolazioni di quelle contemplate dai rispettivi accordi che le Parti contraenti hanno concluso con l’UE.

3. Prima di concludere un accordo con Paesi terzi nei settori disciplinati dal presente accordo, le Parti contraenti si concertano per garantire la coerenza di un tale accordo con le disposizioni del presente accordo, in particolare se l’accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate dal presente accordo.

Art. 5 Protezione del segreto professionale e dei dati personali

1. Le Parti contraenti si scambiano lo stesso tipo di informazioni come stabilito nel rispettivo accordo con l’UE.

2. Tali informazioni godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi vigenti nel territorio della Parte contraente che le riceve.

3. Le informazioni non possono essere rese accessibili a persone diverse dalle autorità competenti della Parte contraente né essere utilizzate da queste ultime per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Art. 6 Comitato misto

1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti.

2. Il comitato misto delibera di comune accordo.

3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.

5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 7 Competenze del comitato misto

1. Il comitato misto ha il compito di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni.

2. Se desidera modificare il presente accordo, una Parte contraente sottopone una proposta in tal senso al comitato misto. Attraverso le proprie decisioni il comitato

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misto può modificare il presente accordo dopo che le Parti contraenti hanno espleta- to le rispettive procedure nazionali.

3. Le Parti contraenti applicano le decisioni in conformità con le proprie prescri- zioni giuridiche nazionali.

4. Ai fini di una corretta esecuzione dell’accordo, il comitato misto è regolarmente informato dalle Parti contraenti sull’esperienza acquisita nell’applicazione del pre- sente accordo; le Parti contraenti, su richiesta di una di esse, si consultano nell’am- bito del comitato misto.

5. Il comitato misto si adopera per risolvere tutte le questioni derivanti dagli impe- gni correlati al presente accordo, se del caso in stretta collaborazione con l’UE.

6. Il comitato misto compone per via diplomatica le controversie tra le Parti con- traenti riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo.

Art. 8 Clausola arbitrale

1. Le controversie riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione delle disposizioni del presente accordo che non possono essere composte in seno al comitato misto per via diplomatica entro tre mesi dal momento in cui vengono presentate con nota diploma- tica a una Parte contraente sono sottoposte a procedura di arbitrato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri, nominati conformemente alle norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato (di seguito denominate «norme opzionali»). Se del caso, il segretario gene- rale della Corte Permanente di Arbitrato funge da istanza tecnica associata.

3. Salvo diversamente stabilito nel presente accordo o convenuto dalle parti, la procedura di arbitrato è retta dalle norme opzionali.

4. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti.

Art. 9 Esecuzione dell’accordo

Ciascuna Parte contraente adotta le misure atte a garantire un’applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possono manifestarsi nell’applicazione di dette disposizioni.

Art. 10 Evoluzione del diritto

1. Se l’UE introduce nuove norme giuridiche che rientrano nel campo di applica- zione dell’accordo secondo l’articolo 2, le Parti contraenti possono condurre consul- tazioni informali in seno al comitato misto sul recepimento di disposizioni analoghe nel presente accordo.

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2. Le Parti contraenti collaborano affinché le modifiche del presente accordo tro- vino applicazione contemporaneamente alle nuove prescrizioni dell’UE nel rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.

3. Qualora non fosse possibile garantire un’applicazione contemporanea, le modifi- che previste nel progetto di decisione sottoposto all’approvazione delle Parti con- traenti sono applicate in via provvisoria, ove possibile nel rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.

Art. 11 Misure di protezione e sospensione delle disposizioni dell’articolo 4 1. Se una parte contraente non rispetta le disposizioni definite nell’accordo con l’UE o se non è più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle Parti contraenti, previa consultazione in seno al comitato misto e solo per la portata e la durata assolutamente necessarie per chiarire il caso, l’altra Parte può sospendere, del tutto o in parte, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 o adottare misure adeguate.

2. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l’efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni in seno al comitato misto dopo l’adozione di dette misure.

3. Le Parti contraenti possono chiedere al comitato misto di condurre consultazioni sulla proporzionalità di tali misure e, se del caso, invitarlo a decidere di sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui all’articolo 8.

Art. 12 Divieti e restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci

Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contra- enti e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

Art. 13 Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra Parte. L’accordo cessa di avere effetto 12 mesi dopo la data di tale notifica.

2. Se uno degli accordi citati all’articolo 2 cessa di avere effetto, il presente accordo cessa di avere effetto lo stesso giorno in cui non è più in vigore l’accordo con l’UE.

Art. 14 Ratifica

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle proce- dure necessarie. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.

(21)

Art. 15 Lingue

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue tedesca, norvegese e inglese.

2. In caso di divergenze nell’interpretazione fa fede la versione inglese.

Fatto a Berna, il 12 novembre 2015

Per la

Confederazione Svizzera:

Rudolf Dietrich

Per il

Regno di Norvegia:

Thomas Hauff

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