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Edilizia. Attività edilizie Ristrutturazione. Descrizione. Per ristrutturazione s intende:

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Academic year: 2022

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(1)

Edilizia

Attività edilizie › Ristrutturazione

Descrizione

Per ristrutturazione s’intende:

«interventi di ristrutturazione edilizia»,gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

singoli “interventi strutturali” ovvero non costituenti un “insieme sistematico” e quindi non qualificabili come opere di ristrutturazione edilizia.

Requisiti

Non presenti

Adempimenti

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RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Utilizzare il permesso di costruire per:

ristrutturazione urbanistica;

ristrutturazione edilizia se le opere porteranno ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comporteranno aumento di unità immobiliari, ampliamenti volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti e delle superfici.

Documentazione necessaria:

Domanda permesso di costruire

Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario)

Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo - professionista)

Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica

Copia versamento diritti di segreteria

Copia versamento del contributo di costruzione (se necessario) Copia di un documento d'identità valido

Elenco della documentazione da presentare

Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata nell'allegato "Documentazione da presentare"

Per interventi comportanti la trasformazione del bosco la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è della Comunità Montana Valle Seriana:

http://www.cmvalleseriana.bg.it/pagine/uffici_documenti/modulistica/

Prima dell'inizio dei lavori andrà altresì effettuato, qualora ne ricorrano i presupposti, il deposito denunce cementi armati e

sismico: http://www.cmvalleseriana.bg.it/pages/News/News.asp?Id=66820 PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

Per interventi soggetti a versamento del contributo di costruzione andrà compilato modello

"contributo di costruzione" (fogli di lavoro evidenziati in verde) presente nella sezione modulistica.

Si informa che in applicazione dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. 12/2005, del piano

naturalistico comunale (Documento di Piano del PGT) e delle dipsoizioni dell'amministrazione in

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ordine al recupero dei sottotetti, il contributo di costruzione potrà essere oggetto di maggiorazioni, in ottemperanza alle disposzioni normative richiamate.

L'importo dei diritti di segreteria è indicato nella presente

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente IBAN: IT 31 D 07601 03200 001059461614 indicando nella causale: nominativo richiedente, oggetto della pratica ed

ubicazione, tipologia della pratica, tipo di versamento. Andranno distinti i diritti di segreteria dal contributo di costruzione.

A partire dal 01.03.2021 anche mediante PagoPa. A seguito dell'invio della pratica al SUE (Sportello Unico Edilizia - pratiche di edilizia privata NON relative ad attività d'impresa) o al SUAP (portale impresa in un giorno - pratiche di edilizia privata relative ad attività d'impresa), il committente riceverà l'avviso di pagamento PagoPa per mezzo del quale potrà effettuare il versamento richiesto sul sito web del Comune (accreditandosi precedentemente all'Area Cittadino o all'Area Imprese), tramite app, c/o le tabaccherie o presso le Poste.

Permesso di costruire gratuito

Il contributo, che comprende oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, non è dovuto nei casi seguenti:

opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità

ristrutturazioni e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari

opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore

Sono previste riduzioni nel caso di interventi di edilizia abitativa convenzionata

SCIA O SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

Utilizzare la SCIA per:

ristrutturazione edilizia che non rientri nella casistica del permesso di costruire sopra descritta (ad esempio ristrutturazioni che non comportino variazioni nelle unità immobiliari o nella volumetria degli edifici, nella sagoma, etc.).

Utilizzare la SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE per tutti i casi consentiti.

Documentazione necessaria:

Modello SCIA

Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo - professionista)

Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario) Copia versamento diritti di segreteria

Copia versamento del contributo di costruzione Copia di un documento d'identità valido

Elenco della documentazione da presentare

Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata nell'allegato "Documentazione da presentare"

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Per interventi comportanti la trasformazione del bosco la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è della Comunità Montana Valle Seriana:

http://www.cmvalleseriana.bg.it/pagine/uffici_documenti/modulistica/

Prima dell'inizio dei lavori andrà altresì effettuato, qualora ne ricorrano i presupposti, il deposito denunce cementi armati e

sismico: http://www.cmvalleseriana.bg.it/pages/News/News.asp?Id=66820 PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

Per interventi soggetti a versamento del contributo di costruzione andrà compilato modello

"contributo di costruzione" (fogli di lavoro evidenziati in verde) presente nella sezione modulistica.

Si informa che in applicazione dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. 12/2005, del piano

naturalistico comunale (Documento di Piano del PGT) e delle dipsoizioni dell'amministrazione in ordine al recupero dei sottotetti, il contributo di costruzione potrà essere oggetto di

maggiorazioni, in ottemperanza alle disposzioni normative richiamate.

L'importo dei diritti di segreteria è indicato nella presente

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente IBAN: IT 31 D 07601 03200 001059461614 indicando nella causale: nominativo richiedente, oggetto della pratica ed

ubicazione, tipologia della pratica, tipo di versamento. Andranno distinti i diritti di segreteria dal contributo di costruzione.

A partire dal 01.03.2021 anche mediante PagoPa. A seguito dell'invio della pratica al SUE (Sportello Unico Edilizia - pratiche di edilizia privata NON relative ad attività d'impresa) o al SUAP (portale impresa in un giorno - pratiche di edilizia privata relative ad attività d'impresa), il committente riceverà l'avviso di pagamento PagoPa per mezzo del quale potrà effettuare il versamento richiesto sul sito web del Comune (accreditandosi precedentemente all'Area Cittadino o all'Area Imprese), tramite app, c/o le tabaccherie o presso le Poste.

SCIA

Utilizzare la SCIA per:

singoli “interventi strutturali”

Documentazione necessaria:

Modello SCIA

Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica

Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo - professionista)

Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario)

Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia

Copia versamento diritti di segreteria

Copia versamento del contributo di costruzione (se necessario) Copia di un documento d'identità valido

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Elenco della documentazione da presentare

Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata nell'allegato "Documentazione da presentare"

Per interventi comportanti la trasformazione del bosco la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è della Comunità Montana Valle Seriana:

http://www.cmvalleseriana.bg.it/pagine/uffici_documenti/modulistica/

Prima dell'inizio dei lavori andrà altresì effettuato, qualora ne ricorrano i presupposti, il deposito denunce cementi armati e

sismico: http://www.cmvalleseriana.bg.it/pages/News/News.asp?Id=66820 PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

Per interventi soggetti a versamento del contributo di costruzione andrà compilato modello

"contributo di costruzione" (fogli di lavoro evidenziati in verde) presente nella sezione modulistica.

Si informa che in applicazione dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. 12/2005, del piano

naturalistico comunale (Documento di Piano del PGT) e delle dipsoizioni dell'amministrazione in ordine al recupero dei sottotetti, il contributo di costruzione potrà essere oggetto di

maggiorazioni, in ottemperanza alle disposzioni normative richiamate.

L'importo dei diritti di segreteria è indicato nella presente

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente IBAN: IT 31 D 07601 03200 001059461614 indicando nella causale: nominativo richiedente, oggetto della pratica ed

ubicazione, tipologia della pratica, tipo di versamento. Andranno distinti i diritti di segreteria dal contributo di costruzione.

A partire dal 01.03.2021 anche mediante PagoPa. A seguito dell'invio della pratica al SUE (Sportello Unico Edilizia - pratiche di edilizia privata NON relative ad attività d'impresa) o al SUAP (portale impresa in un giorno - pratiche di edilizia privata relative ad attività d'impresa), il committente riceverà l'avviso di pagamento PagoPa per mezzo del quale potrà effettuare il versamento richiesto sul sito web del Comune (accreditandosi precedentemente all'Area Cittadino o all'Area Imprese), tramite app, c/o le tabaccherie o presso le Poste.

Caratteristiche ed efficacia del PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. É irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16 del T.U. edilizia.

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ed è, comunque, subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di

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ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri e gli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda; valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In tal caso il termine incomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario apportare piccole modifiche rispetto al progetto originario può, nello stesso termine di cui sopra (entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda), richiedere tali modifiche illustrandone le ragioni; il richiedente si pronuncia in merito e se accetta integra la documentazione entro 15gg (tale richiesta va gestita come una sospensione con proroga dei termini).

Il provvedimento finale va adottato entro 30gg dalla proposta; decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per il provvedimento finale fissato in 30gg dalla proposta decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi. Il termine per il provvedimento finale fissato in 30gg dalla proposta decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

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Caratteristiche della SCIA

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

La SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE va presentata almeno 30 giorni dall’inizio dei lavori dal proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo; e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento é subordinata a nuova denuncia.

L'interessato é comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per la conclusione del procedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi; Il termine di trenta giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Caratteristiche ed efficacia della SCIA

La Scia può essere inviata dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale

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compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.

La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, fatta eccezione per la SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE cui asi applica la tempistica indicata nel precedente paragrafo.

L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.

In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:

- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;

- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

SANZIONI

Sono previste soltanto sanzioni amministrative e non pecuniarie.

Normativa

REGOLAMENTO EDILIZIO, consultabile al link:

http://www.comune.pontenossa.bg.it/c016168/zf/index.php/atti-generali

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, consultabile al link: http://www.comune.pontenossa.b g.it/c016168/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/1

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, consultabile al link: http://www.comune.pontenossa.bg.i t/c016168/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/19

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Riferimenti

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