Legge di Bilancio 2020
Le novità in materia di personale degli
Enti Locali
Le novità sulle graduatorie concorsuali tra validità ed idonei
PersonaleEntiLocali.it
Edizione 2020
Sommario
Introduzione 3
Note sull’autore 4
La Legge di Bilancio 2020 5
La validità delle graduatorie concorsuali 6
Conclusioni 14
Cosa fare - Consigli per prossime attività 17
Appendice normativa 19
Disclaimer e note legali 29
Introduzione
A pochi giorni dall’uscita della legge di bilancio 2020, in molti si chiedono:
- Quali sono le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 in materia di pubblico impiego?
- Cosa è cambiato in tema di graduatorie concorsuali?
- Quali norme sono state abrogate e quali sono in vigore?
- Cosa è cambiato per gli idonei e la validità delle graduatorie?
Se ti interessa rispondere a tutte queste domande questa breve guida fa al caso tuo.
In questo approfondimento ci siamo soffermati sul tema delle graduatorie concorsuali pubbliche.
Abbiamo cercato di strutturare questa mini guida inserendo la parte normativa aggiornata ed abrogata al fine di facilitare la lettura della normativa.
La troverete sia nel testo che nella sezione “Appendice normativa”
Buona lettura.
PersonaleEntiLocali.it
Iscriviti alle nostre news gratuite Visita http://personaleentilocali.it/
Hai bisogno di aiuto. Contattaci
http://personaleentilocali.it/contatti/
Note sull’autore
Dott. Simone Salvi, Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, iscritto all’elenco dei revisori degli enti locali della Regione Abruzzo, Funzionario responsabile di servizio di PA, Collaboratore de “IlSole24Ore”, autore di numerosi articoli e riviste e documenti in tema di pubblico impiego.
La Legge di Bilancio 2020
E’ la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 la legge di bilancio 2020 pubblicata in gazzetta ufficiale in data 30 dicembre 2019.
Una delle novità che ha introdotto l legge di bilancio in tema di personale ed Enti Locali riguarda la validità delle graduatorie concorsuali.
Vediamo le novità più in dettaglio nel prossimo paragrafo.
La validità delle graduatorie concorsuali
Partiamo subito con il dire che l’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (n.160/2019), al comma n.148 ha previsto l’abrogazione delle norme introdotte dalla precedente legge di bilancio 2019.
In particolare quali norme sono state abrogate?
Infatti, il richiamato comma 148 recita come segue:
“148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati”,
Ma cosa dicevano prevedevano questi commi da 361 a 362-ter ed il comma 365 della legge di bilancio dell’anno 2019?
Lo vediamo subito.
Comma 361
“361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonchè di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonchè quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.”
Comma 362
“362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5- ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.”
Comma 362-bis
“362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.”
Comma 362-ter
“362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.”
Comma 365
“365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.”
Come abbiamo avuto modo di vedere, la nuova legge di bilancio 2020 non ha fatto altro che abrogare le norme sulla validità delle graduatorie concorsuali che avevano creato, in quest’ultimo anno, non pochi problemi, nonchè pochi interrogativi sulla funzionalità di certi meccanismi e di principi di efficienza ed efficacia dell’azione legislativa.
Ma vediamo adesso quali sono appunto le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio in tema di validità delle graduatorie concorsuali pubbliche.
Il passaggio interessato è l’art.1 comma 147 della Legge n.160/2019 che prevede che:
Comma 147
“147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.”
Fermo restando l’eventuale vigenza di norme regionali (che stabilisca periodi inferiori di validità delle graduatorie), questa norma guarda sostanzialmente alle graduatorie già approvate e si interessa dell’orizzonte temporale compreso tra il 2011 ed il 2019 prevedendo appunto che:
Data di approvazione delle graduatorie concorsuali
Utilizzabilità / Validità delle graduatorie concorsuali (Legge di bilancio 2020)
Utilizzabilità / Validità delle graduatorie
concorsuali (normativa abrogata)
Anno 2011 Fino al 30/3/2020 (previa frequenza di corsi di formazione e aggiornamento
obbligatori e
superamento di esame colloquio)
Fino al 30/3/2020 (previa frequenza di corsi di formazione e aggiornamento
obbligatori e
superamento di esame colloquio)
Anno 2012 Fino al 30/9/2020 Fino al 30/9/2020
Anno 2013 Fino al 30/9/2020 Fino al 30/9/2020 Anno 2014 Fino al 30/9/2020 Fino al 30/9/2020 Anno 2015 Fino al 30/9/2020 Fino al 30/9/2020 Anno 2016 Fino al 30/9/2020 Fino al 30/9/2020 Anno 2017 Fino al 30/9/2020 Fino al 31/3/2021 Anno 2018 Entro 3 anni dalla loro
approvazione Fino al 31/12/2021 Anno 2019 Entro 3 anni dalla loro
approvazione Entro 3 anni dalla loro approvazione
Il legislatore è pertanto tornato, sostanzialmente, a regolare il tema della validità delle graduatorie revisionando quanto era precedentemente previsto nella precedente legge di bilancio 2019.
Oltre alla diversa validità temporale delle graduatorie concorsuali, quali sono le altre novità previste dalla legge di bilancio per le graduatorie concorsuali?
La precedente normativa, come sopra ricordato, prevedeva che le graduatorie potevano essere utilizzate “ esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso ….. “
In buona sostanza, veniva meno il ruolo e l’utilità degli idonei ...ovvero coloro che nonostante avessero superato le prove concorsuali, si erano collocati in graduatorie dopo i posti messi a concorso.
La normativa prevedeva anche dei casi in cui le PA potessero utilizzare le graduatorie degli idonei, ma solamente in determinati casi specifici come
quelli “ della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”
Questa previsione normativa aveva, in particolare, fatto emergere un significativo malcontento da parte delle Pubbliche Amministrazioni nonchè degli addetti ai lavori in quanto l’utilizzo di graduatorie di altri enti, utilizzando il personale “ Idoneo” ma non vincitore di dette graduatorie costituisce una pratica molto diffusa tra gli Enti sia per ragioni di efficacia che di efficienza.
L’organizzazione di un concorso pubblico, infatti, rappresenta uno di quei procedimenti complessi, che comporta un notevole dispendio di risorse da parte degli Enti e tempi notevolmente elevati per la relativa conclusione.
Su questo punto, il legislatore, abrogando l’art.1, comma 361 della legge n.145/2018 ha in buona sostanza rimosso questo vincolo, salvando gli idonei delle graduatorie pubbliche.
Ad oggi è pertanto consentito alle pubbliche amministrazioni di attingere dalle graduatorie degli altri enti il personale idoneo, nel rispetto del termine di validità della stessa, previa adozione degli atti ed acquisizione dei consenti previsti dalla procedura.
Ma cosa prevede la legge di bilancio per le graduatorie approvate dal 2020 in poi ?
Un altro argomento interessante è rappresentato dalla validità delle graduatorie approvate dal 2020 in poi.
In questo caso il comma di riferimento è rappresentato dall’art.1, comma 149 della Legge 160/2019 che prevede che:
Comma 149
149. All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione »
Quindi in buona sostanza il legislatore da un lato ha reintrodotto la possibilità di attingere dalle graduatorie degli idonei, dall’altro ha però limitato la validità delle stesse (a partire dal 2020 in poi) da tre anni a due soli anni.
Per completezza, ricordiamo che l’art.35, comma 5-ter del decreto legislativo n.165/2001, prevede, ad oggi che:”Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione...”
Conclusioni
In sintesi ecco le principali novità della legge di bilancio 2020 in materia di pubblico impiego e con particolare riferimento alle graduatorie concorsuali.
Novità n.1 - Nuovi termini per la validità delle graduatorie concorsuali
E’ cambiata la validità delle graduatorie concorsuali. Abbiamo predisposto una tabella riassuntiva dove mettiamo in evidenza le nuove scadenze.
Data di approvazione delle
graduatorie concorsuali Utilizzabilità / Validità delle
graduatorie concorsuali (Legge di bilancio 2020)
Anno 2011 Fino al 30/3/2020 (previa frequenza
di corsi di formazione e aggiornamento obbligatori e superamento di esame colloquio)
Anno 2012 Fino al 30/9/2020
Anno 2013 Fino al 30/9/2020
Anno 2014 Fino al 30/9/2020
Anno 2015 Fino al 30/9/2020
Anno 2016 Fino al 30/9/2020
Anno 2017 Fino al 30/9/2020
Anno 2018 Entro 3 anni dalla loro approvazione
Anno 2019 Entro 3 anni dalla loro approvazione
Anno 2020 Entro 2 anni dalla loro approvazione
Novità n.2 - Sono tornati gli idonei
E’ stata abrogata la previsione normativa prevista dall’art.1, comma 361 della Legge di bilancio 2019 che prevedeva che le graduatorie potevano essere utilizzate “esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso ….. “.
Altre considerazioni
Oltre alle sopra citate novità, alcune altre considerazioni in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali.
- Gli Enti Locali, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. In tal caso è importante che tali graduatorie siano valide secondo la normativa attualmente vigente e che venga rispettata la posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
- E’ ancora consentito alle PA ed agli Enti Locali, la possibilità prevista dall’art.36, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001 relativa all’utilizzo delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei. E’ importante, in tal caso che le graduatorie concorsuali siano ancora valide (ai sensi della normativa vigente) e che siano proprie dell’Ente.
A seguire troverai un’appendice normativa inerente la tematica delle graduatorie concorsuali, insieme ad alcuni consigli.
Cosa fare - Consigli per prossime attività
Approfittiamo di queste ultime pagine per alcune comunicazioni importanti.
PersonaleEntiLocali.it è un portale di informazione sulle tematiche inerenti la gestione del personale negli Enti locali sia con riferimento alla parte giuridica che economica del personale.
Se sei soddisfatto dei contenuti di questa mini-guida, ti chiediamo di visitare il nostro sito internet http://personaleentilocali.it per approfondimenti e tematiche che possono essere di aiuto per chi opera nel Settore.
Attenzione però!
Non tutti i contenuti e gli approfondimenti tematici che vengono realizzati sono poi pubblicati sul sito internet.
Infatti molti contenuti sono riservati agli iscritti alla nostra area riservata gratuita.
Per accedere all’area riservata e gratuita del sito e più in particolare per essere aggiornato con contenuti esclusivi, ti invitiamo pertanto ad iscriverti compilando il form che trovi nell’home page del nostro sito internet.
E’ tutto gratuito e potrai cancellarti in qualsiasi momento.
Odiamo lo spam quanto te quindi non preoccuparti!
Abbiamo anche un gruppo di discussione su Linkedin. In questo modo avrai la possibilità di conoscere dei colleghi che si occupano di personale e che lavorano anche presso altri Enti Locali
Clicca qui per accedere al Gruppo Linkedin
Se invece stai cercando di risolvere problemi più concreti sempre in tema di gestione del personale negli Enti Locali, allora contattaci visitando la sezione del nostro sito internet all’indirizzo:
http://personaleentilocali.it/contatti/
Troverai le informazioni per inviarci un’email e sarai ricontattato quanto prima.
Appendice normativa
Validità delle graduatorie
Articolo 1, comma 147 della legge n.160/2019
147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
Reclutamento di personale
Articolo 35, del decreto legislativo n.165/2001
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione . Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile Articolo 36 del decreto legislativo n.165/2001
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonchè avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di
precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
...omissis...
Assunzioni
Articolo 91 del TUEL
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
Articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Comma 61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004.
In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
Disclaimer e note legali
Molte informazioni contenute in questo libro provengono da conoscenze personali da parte dell’autore e da fonti legislative che al momento della lettura del documento potrebbero non essere corrette.
L’autore e PersonaleEntiLocali.it non si assumono alcuna responsabilità derivanti dall’utilizzo e/o dall’impiego delle informazioni riportate nel presente libro, anche con riferimento all’attualità, alla correttezza, alla completezza o alla qualità delle informazioni messe a disposizione. È esclusa qualunque azione di responsabilità nei confronti dell’autore per danni materiali o ideali, derivanti dall’utilizzo o dal non utilizzo delle informazioni fornite ovvero dall’utilizzo d’informazioni errate o incomplete.
Se si intende utilizzare le informazioni e le nozioni riportate nel presente libro al fine di porre in essere attività amministrativa, consulenziale e/o altra attività produttiva di effetti giuridici nei confronti di qualsiasi soggetti (es.
privati e/o pubblici, etc…), occorre essere consapevoli che è responsabilità del lettore verificare in modo del tutto indipendente ed autonomo tutte le informazioni riportate nel presente testo.