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Le novità in materia di personale degli Enti Locali

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Academic year: 2022

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(1)

Legge di Bilancio 2020 

Le novità in materia  di personale degli 

Enti Locali 

Le novità sulle graduatorie concorsuali tra validità ed idonei 

 

 

PersonaleEntiLocali.it 

Edizione 2020 

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Sommario 

 

Introduzione

Note sull’autore

La Legge di Bilancio 2020

La validità delle graduatorie concorsuali

Conclusioni 14 

Cosa fare - Consigli per prossime attività 17 

Appendice normativa 19 

Disclaimer e note legali 29 

   

 

   

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Introduzione 

A pochi giorni dall’uscita della ​legge di bilancio 2020​, in molti si chiedono: 

- Quali sono le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2020  in materia di pubblico impiego? 

- Cosa è cambiato in tema di graduatorie concorsuali? 

- Quali norme sono state abrogate e quali sono in vigore? 

- Cosa è cambiato per gli idonei e la validità delle graduatorie? 

Se ti interessa rispondere a tutte queste domande questa breve guida fa al  caso tuo. 

In questo approfondimento ci siamo soffermati sul tema delle​ graduatorie  concorsuali pubbliche​. 

Abbiamo cercato di strutturare questa mini guida inserendo la parte        normativa aggiornata ed abrogata al fine di facilitare la lettura della        normativa. 

La troverete sia nel testo che nella sezione “​Appendice normativa​” 

Buona lettura. 

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Note sull’autore 

Dott. Simone Salvi, Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti,        iscritto all’elenco dei revisori degli enti locali della Regione Abruzzo,        Funzionario responsabile di servizio di PA, Collaboratore de “IlSole24Ore”,        autore di numerosi articoli e riviste e documenti in tema di pubblico impiego. 

   

(6)

La Legge di Bilancio 2020 

E’ la    ​Legge n.160 del 27 dicembre 2019 la legge di bilancio 2020                pubblicata  in  gazzetta  ufficiale  in  data  30  dicembre  2019.

  Una delle novità che ha introdotto l legge di bilancio in tema di personale ed  Enti Locali riguarda la validità delle ​graduatorie concorsuali​

Vediamo le novità più in dettaglio nel prossimo paragrafo. 

   

(7)

La validità delle graduatorie concorsuali 

Partiamo subito con il dire che l’articolo 1 della legge di bilancio 2020        (n.160/2019), al comma n.148 ha previsto l’abrogazione delle norme        introdotte dalla precedente legge di bilancio 2019. 

 

 

In particolare quali norme sono state abrogate? 

Infatti, il richiamato comma 148 recita come segue: 

“148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della legge 30  dicembre 2018, n. 145, sono abrogati”, 

Ma cosa dicevano prevedevano questi commi da 361 a 362-ter ed il comma  365 della legge di bilancio dell’anno 2019? 

Lo vediamo subito. 

(8)

Comma 361 

“361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto                    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il                        reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui                  all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate                    esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonchè di quelli                        che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle                      graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel                      rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o                    dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati                    vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare,                  entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via                        prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12                    marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della                              medesima legge n. 68 del 1999, nonchè quelle dei soggetti titolari del diritto                          al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23                        novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi                          riservati nel concorso.” 

Comma 362 

“362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità        delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i        periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle        graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di        seguito indicati: 

a)   ​la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30        settembre 2020; 

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b)   ​la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31        marzo 2021; 

c)   ​la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31        dicembre 2021; 

d)   ​la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata        triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-      ​ter​, del decreto legislativo 30          marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna        graduatoria.” 

Comma 362-bis 

“362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei                        concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio                      2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza                                inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento                    delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro                        e non oltre il 30 settembre 2020.” 

 

Comma 362-ter 

“362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie                  approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i                            periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza                    obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di                      formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel                rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando                    le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte                      dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto                    a verificarne la perdurante idoneità.” 

(10)

 

Comma 365 

“365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle                          procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in                  vigore della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si                              applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico,                  tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti                  del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.” 

Come abbiamo avuto modo di vedere, la nuova legge di bilancio 2020 non        ha fatto altro che        ​abrogare   ​le norme sulla validità delle graduatorie          concorsuali che avevano creato, in quest’ultimo anno, non pochi problemi,        nonchè pochi interrogativi sulla funzionalità di certi meccanismi e di principi        di efficienza ed efficacia dell’azione legislativa. 

 

Ma vediamo adesso quali sono appunto le novità introdotte                   dalla nuova legge di bilancio in tema di validità delle                     graduatorie concorsuali pubbliche. 

Il passaggio interessato è l’art.1 comma 147 della Legge n.160/2019 che        prevede che: 

Comma 147 

“147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo                        30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi                      pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel                          rispetto dei seguenti limiti:  

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a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo                        2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle                    graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da                  ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità                  ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e                      previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la                      perdurante idoneità;  

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino                          al 30 settembre 2020;  

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre                          anni dalla loro approvazione.” 

Fermo restando l’eventuale vigenza di norme regionali (che stabilisca        periodi inferiori di validità delle graduatorie), questa norma guarda        sostanzialmente alle   ​graduatorie già approvate e si interessa dell’orizzonte          temporale compreso tra il 2011 ed il 2019 prevedendo appunto che: 

 

Data di approvazione  delle graduatorie  concorsuali 

Utilizzabilità / Validità  delle graduatorie  concorsuali (Legge di  bilancio 2020) 

Utilizzabilità / Validità  delle graduatorie 

concorsuali (normativa  abrogata

Anno 2011  Fino al 30/3/2020  (previa frequenza di  corsi di formazione e  aggiornamento 

obbligatori e 

superamento di esame  colloquio) 

Fino al 30/3/2020  (previa frequenza di  corsi di formazione e  aggiornamento 

obbligatori e 

superamento di esame  colloquio) 

Anno 2012  Fino al 30/9/2020  Fino al 30/9/2020 

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Anno 2013  Fino al 30/9/2020  Fino al 30/9/2020  Anno 2014  Fino al 30/9/2020  Fino al 30/9/2020  Anno 2015  Fino al 30/9/2020  Fino al 30/9/2020  Anno 2016  Fino al 30/9/2020  Fino al 30/9/2020  Anno 2017  Fino al 30/9/2020  Fino al 31/3/2021  Anno 2018  Entro 3 anni dalla loro 

approvazione  Fino al 31/12/2021  Anno 2019  Entro 3 anni dalla loro 

approvazione  Entro 3 anni dalla loro  approvazione 

 

Il legislatore è pertanto tornato, sostanzialmente, a regolare il tema della        validità delle graduatorie revisionando quanto era precedentemente        previsto nella precedente legge di bilancio 2019. 

 

Oltre alla diversa validità temporale delle graduatorie               concorsuali, quali sono le altre novità previste dalla legge di                     bilancio per le graduatorie concorsuali? 

La precedente normativa, come sopra ricordato, prevedeva che le        graduatorie potevano essere utilizzate “        ​esclusivamente per la copertura dei          posti messi a concorso ….. “ 

In buona sostanza, veniva meno il ruolo e l’utilità       ​degli ​idonei  ​...ovvero coloro    che nonostante avessero superato le prove concorsuali, si erano collocati                    in graduatorie dopo i posti messi a concorso. 

La normativa prevedeva anche dei casi in cui le PA potessero utilizzare le        graduatorie degli idonei, ma solamente in determinati casi specifici come       

(13)

quelli “  ​della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di                  lavoro con i candidati dichiarati vincitori” 

 

Questa previsione normativa aveva, in particolare, fatto emergere un        significativo malcontento da parte delle Pubbliche Amministrazioni nonchè        degli addetti ai lavori in quanto l’utilizzo di graduatorie di altri enti,        utilizzando il personale “      ​Idoneo​” ma non vincitore di dette graduatorie        costituisce una pratica molto diffusa tra gli Enti sia per ragioni di efficacia        che di efficienza. 

L’organizzazione di un concorso pubblico, infatti, rappresenta uno di quei        procedimenti complessi, che comporta un notevole dispendio di risorse da        parte degli Enti e tempi notevolmente elevati per la relativa conclusione. 

Su questo punto, il legislatore, abrogando l’art.1, comma 361 della legge        n.145/2018 ha in buona sostanza      ​rimosso questo vincolo​, salvando gli          idonei delle graduatorie pubbliche. 

 

Ad oggi è pertanto consentito alle pubbliche amministrazioni di attingere        dalle graduatorie degli altri enti il personale idoneo, nel rispetto del        termine di validità della stessa, previa adozione degli atti ed acquisizione        dei consenti previsti dalla procedura. 

     

(14)

Ma cosa prevede la legge di bilancio per le graduatorie                     approvate dal 2020 in poi

Un altro argomento interessante è rappresentato dalla validità delle        graduatorie approvate dal 2020 in poi. 

In questo caso il comma di riferimento è rappresentato dall’art.1, comma 149        della Legge 160/2019 che prevede che: 

Comma 149 

149. All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.                       

165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle                            seguenti: « due anni dalla data di approvazione » 

Quindi in buona sostanza il legislatore da un lato ha reintrodotto la        possibilità di attingere dalle graduatorie degli idonei, dall’altro ha però        limitato la validità delle stesse (a partire dal 2020 in poi) da tre anni a due        soli anni. 

Per completezza, ricordiamo che l’art.35, comma 5-ter del decreto        legislativo n.165/2001, prevede, ad oggi che:”​Le graduatorie dei concorsi              per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche                  rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione...” 

   

(15)

Conclusioni 

In sintesi ecco le principali novità della legge di bilancio 2020 in materia di        pubblico impiego e con particolare riferimento alle graduatorie concorsuali. 

Novità n.1 - Nuovi termini per la validità delle graduatorie                     concorsuali 

E’ cambiata la validità delle graduatorie concorsuali. Abbiamo predisposto        una tabella riassuntiva dove mettiamo in evidenza le nuove scadenze. 

Data di approvazione delle 

graduatorie concorsuali  Utilizzabilità / Validità delle 

graduatorie concorsuali (Legge di  bilancio 2020) 

Anno 2011  Fino al 30/3/2020 (previa frequenza 

di corsi di formazione e  aggiornamento obbligatori e  superamento di esame colloquio) 

Anno 2012  Fino al 30/9/2020 

Anno 2013  Fino al 30/9/2020 

Anno 2014  Fino al 30/9/2020 

Anno 2015  Fino al 30/9/2020 

Anno 2016  Fino al 30/9/2020 

Anno 2017  Fino al 30/9/2020 

Anno 2018  Entro 3 anni dalla loro approvazione 

Anno 2019  Entro 3 anni dalla loro approvazione 

Anno 2020  Entro 2 anni dalla loro approvazione 

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Novità n.2 - Sono tornati gli idonei 

E’ stata abrogata la previsione normativa prevista dall’art.1, comma 361 della        Legge di bilancio 2019 che prevedeva       ​che le graduatorie potevano essere          utilizzate “​esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso ….. “

 

Altre considerazioni

 

Oltre alle sopra citate novità, alcune altre considerazioni in materia di utilizzo        delle graduatorie concorsuali. 

- Gli Enti Locali, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le        graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,        previo accordo tra le amministrazioni interessate. In tal caso è        importante che tali graduatorie siano      ​valide secondo la normativa        attualmente vigente e che venga rispettata la      ​posizione occupata    nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo        indeterminato. 

- E’ ancora consentito alle PA ed agli Enti Locali, la possibilità prevista        dall’art.36, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001 relativa        all’utilizzo delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a        tempo indeterminato per la sottoscrizione di contratti a tempo        determinato con i vincitori e gli idonei. E’ importante, in tal caso che le        graduatorie concorsuali siano ancora       ​valide (ai sensi della normativa          vigente) e che siano ​proprie dell’Ente​

A seguire troverai un’appendice normativa inerente la tematica delle        graduatorie concorsuali, insieme ad alcuni consigli. 

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Cosa fare - Consigli per prossime attività 

 

Approfittiamo di queste ultime pagine per alcune comunicazioni importanti. 

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Appendice normativa 

 

Validità delle graduatorie 

Articolo 1, comma 147 della legge n.160/2019 

147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo        30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi        pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel        rispetto dei seguenti limiti:  

a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo        2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle        graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna        amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed        economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e        previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la        perdurante idoneità;  

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino        al 30 settembre 2020;  

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre        anni dalla loro approvazione. 

   

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Reclutamento di personale 

Articolo 35, del decreto legislativo n.165/2001 

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto        individuale di lavoro: 

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte        all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura        adeguata l’accesso dall’esterno; 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della        legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo        requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori        requisiti per specifiche professionalità. 

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,        aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,        avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai        sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della        invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli        del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo        nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale        deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo        e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e        successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per        chiamata diretta nominativa. 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si        conformano ai seguenti principi: 

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a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che        garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di        espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi        automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il        possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla        posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata        competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle        amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano        componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non        ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o        designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle        associazioni professionali. 

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero        degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti        messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando        quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile        1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;  

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli        di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve        comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del        concorso.   

(23)

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione        triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per        cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in        materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale,        secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica        e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di        cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante        concorso pubblico: 

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi,        a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato        che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di        servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando; 

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio,        l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di        coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre        anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il        bando.  

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il        Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17,        comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono        dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della        riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad        altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis        costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le        amministrazioni pubbliche.  

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono        adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale        dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del       

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Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro        dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure        concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello        Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici        non economici.  

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di        apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il        Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche        alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti        superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene        conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36.  

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del        decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla        legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le        restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie        procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione        pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di        Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto        interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle        Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di        personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.   

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un        contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del        decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella        legge 31 ottobre 2013, n. 125.   

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi        dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo        accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto       

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legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo        svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle        migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di        reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche        regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e        la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale,        anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto        con il Ministero della salute.   

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima        destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente        disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.  

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso                      le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due                    anni dalla data di approvazione        ​. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori        previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso        ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con        riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia        strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non        attuabili con identico risultato.  

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei        ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in        materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria,        amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il        disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive        modificazioni ed integrazioni. 

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali        disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i       

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requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi        fissati dai commi precedenti. 

 

Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile  Articolo 36 del decreto legislativo n.165/2001 

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche        amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro        subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento        previste dall’articolo 35. 

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro        subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti        di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonchè avvalersi delle        forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui        rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in        cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le        amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo        periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere        esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e        modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro        subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli        articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il        diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le        procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I        contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati        dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta        salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi        nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro        per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di       

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precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del        presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori        e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo        indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo        periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la        salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli        idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 

...omissis... 

 

Assunzioni 

Articolo 91 del TUEL 

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di        ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi        compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di        vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione        triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla        legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle        spese del personale. 

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle        assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai        principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per        nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del        decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili,        realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario        ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni        compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi        di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 

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3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie        possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,        solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da        una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente. 

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un        termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei        posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,       ​fatta  eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione                  del concorso medesimo. 

 

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il                        funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici 

Articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 

Comma 61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di        personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono        soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata        delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la        copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3        luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004.       

In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16        gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel        rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71,        possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici        concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le        amministrazioni interessate. 

 

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