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con sede legale a Carbonia in Via Mazzini 39, codice fiscale denominata anche “Affidatario” nel corpo del presente atto, PREMETTONO QUANTO SEGUE

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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE PRATICHE - PERSONE E PORTIERATO AL SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.

I sottoscritti signori:

- Anna Maria Congiu, nata a Cagliari il giorno 22 settembre 1967, domiciliata per la carica a Carbonia nella sede dell’ente che rappresenta,

la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell’Area “Servizi Amministrativi, Finanziari e Presidenza del Consiglio” - tale nominata con Decreto Presidenziale n. 4 del 04.08.2010, che trovasi depositato agli atti di questa Provincia - e quindi in rappresentanza della:

- Provincia di Carbonia Iglesias, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Fertilia n. 40, codice fiscale 92121570920,

denominata anche “Provincia” o “Amministrazione” nel corpo del presente atto,

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello statuto provinciale;

- Putzulu Palmiro, nato a Bolotana il giorno 12 settembre 1950 domiciliato per la carica a Carbonia nella sede dell’ente che rappresenta,

il quale interviene nella sua qualità di amministratore unico - tale nominato con atto del 18/10/2010, che trovasi depositato agli atti di questa Provincia - e quindi in rappresentanza della:

- “SI SERVIZI S.r.l.”, con sede legale a Carbonia in Via Mazzini 39, codice fiscale 03167550924,

denominata anche “Affidatario” nel corpo del presente atto,

PREMETTONO QUANTO SEGUE:

- con atto notarile del 19 marzo 2008 a rogito del notaio Giuseppe Werther Romagno è stata costituita una società di servizi denominata SI SERVIZI S.R.L., a totale partecipazione della Provincia di Carbonia Iglesias;

- la Provincia, per lo svolgimento delle attività che rientrano nelle sue finalità istituzionali può avvalersi della SI SERVIZI S.R.L., secondo le funzioni ad essa attribuite ed individuate dall’atto costitutivo (oggetto sociale);

DATO ATTO che con delibera di Giunta Provinciale n. dell’Amministrazione Provinciale, nella persona del dirigente dei servizi generali e finanziari è stata autorizzata alla firma del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

ART. 1. OGGETTO

La Provincia di Carbonia Iglesias, come sopra rappresentata, conferisce con ogni obbligo di legge alla SI SERVIZI S.R.L. che, come sopra costituito, accetta, l’esecuzione dei servizi di FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE PRATICHE - PERSONE E PORTIERATO AL SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.

L’Affidatario conferma di:

• aver esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione;

• accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l’affidamento dei servizi;

• aver effettuato uno studio delle prestazioni, di ritenerle eseguibili e di non avere al riguardo da formulare nessuna riserva.

ART. 2. DURATA

L’affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è affidato per la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipula del presente contratto.

3. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano i termini maggiormente utilizzati nel presente documento ed il significato ad essi attribuito.

Supervisore: la persona nominata dalla Provincia, facente capo all’ufficio degli affari generali, come interfaccia con l’Affidatario.

Responsabile del servizio: la persona nominata dall’Affidatario come interfaccia della Provincia.

Scheda di movimentazione beni: scheda nella quale vengono indicati i materiali da movimentare, il loro stato, il luogo di prelievo e quello di consegna.

Facchinaggio interno: smontaggio, rimontaggio, imballaggio e spostamento di beni e materiali all’interno di uno degli immobili in uso all’Amministrazione provinciale.

Facchinaggio esterno: servizi di facchinaggio (come definiti per il facchinaggio interno), di trasporto e di trasloco di arredi e dotazioni d’ufficio tra le diverse sedi, o presso i luoghi che la Provincia dovesse indicare.

Movimentazione pratiche: servizio di trasporto e di trasloco di documentazione tra le diverse sedi, o presso altri luoghi che la Provincia dovesse indicare.

Servizio di presidio fisso: gestione delle attività di facchinaggio e movimentazione pratiche, secondo le esigenze definite dalla Provincia, prevalentemente presso gli immobili siti in Carbonia e Iglesias.

Servizio per interventi speciali: interventi non continuativi caratterizzati anche da complessità organizzativa, per lo più di facchinaggio esterno, e che possono prevedere l’utilizzo di mezzi di trasporto e/o speciali adeguati, da effettuarsi presso tutte le sedi sul territorio provinciale.

ART. 4. ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E RUOLI PROFESSIONALI L’ Affidatario ha l’obbligo di:

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- nominare un Responsabile del servizio, al quale dovranno essere delegati tutti i poteri necessari alla gestione del rapporto con la Provincia, che sarà pertanto il referente e coordinatore del servizio nei confronti della Provincia stessa ed al quale saranno delegate, in particolare, le seguenti funzioni:

 coordinamento delle attività svolte dagli operatori;

 coordinamento delle richieste di intervento e ricevimento delle segnalazioni da parte della Provincia;

 controllo delle attività effettivamente svolte;

 corretta rendicontazione e fatturazione;

Il nominativo ed i recapiti del Responsabile del servizio devono essere comunicati formalmente alla Provincia all’atto della stipula del contratto.

In generale, inoltre, tutti gli operatori e i responsabili operativi devono indossare divise e cartellini di riconoscimento che consentano, nel rispetto della normativa vigente, l’identificazione della società di appartenenza e del ruolo professionale.

La Provincia nominerà uno o più Supervisori con il compito di regolare i rapporti con l’ Affidatario.

Il Supervisore avrà il compito di:

- fornire al Responsabile del servizio le indicazioni specifiche relative agli immobili oggetto del servizio;

- monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio secondo quanto previsto nell’articolo 5

“Monitoraggio del servizio”;

- verificare e quantificare eventuali danni arrecati dagli operatori durante la prestazione del servizio.

In casi particolari, per la quantificazione di detti danni, il Supervisore potrà avvalersi di esperti nominati dalla Provincia.

ART. 5. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Supervisore ha la responsabilità di monitorare la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dallo stesso e di approvare le “relazioni mensili” che il Responsabile del servizio deve presentare entro 10 (dieci) giorni dal termine del mese di riferimento.

Le relazioni mensili, da inviare a ciascun Supervisore per gli immobili/aree di competenza, devono attestare:

- la corretta esecuzione delle attività periodiche, continuative o di presidio fisso relativamente ai servizi oggetto di affidamento, con i relativi corrispettivi mensili;

- la corretta esecuzione degli interventi a richiesta e servizi personalizzati e il relativo rendiconto con dettaglio delle diverse componenti di prezzo (mq, ore/uomo etc.);

- eventuali condizioni di anomalia o attività di ripristino effettuate a seguito di segnalazione di inadempienza da parte del Supervisore.

Il Supervisore approva la relazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, ovvero può richiedere all’Affidatario l’integrazione della documentazione.

L’Affidatario è tenuto a soddisfare le richieste del Supervisore, che deve approvare la relazione entro 7 giorni dal ricevimento di tale integrazione.

L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate nelle modalità descritte dal presente Contratto all’art.15 “Penali”.

L’Affidatario, per la redazione delle relazioni mensili, sarà tenuto ad utilizzare un modulo specifico da concordarsi all’attivazione del servizio e dovrà garantire, se richiesto, la disponibilità a fornirne copia su supporto elettronico.

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ART. 6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento al servizio oggetto di affidamento, all’atto della stipula del contratto l’Affidatario, dopo aver concordato le scelte con la Provincia, deve consegnare:

• l’elenco del personale addetto al presidio fisso o all’espletamento di attività continuative e relative qualifiche;

• l’eventuale elenco degli automezzi e delle attrezzature messe a disposizione della Provincia.

ART. 7 . SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE PRATICHE - PERSONE

Oggetto è la fornitura del servizio di facchinaggio e movimentazione pratiche - persone da prestare a favore dell’Amministrazione presso le sedi dislocate sul territorio provinciale.

Il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori dovrà essere idoneo e munito delle necessarie qualifiche professionali per l’espletamento del servizio cui è destinato.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO Per lo svolgimento del servizio, l’Affidatario si impegna a:

 utilizzare macchine ed attrezzature adeguate ai servizi da espletare, di sua proprietà o nella sua disponibilità;

 fornire attrezzi e macchine impiegate rispondenti alle norme di buona tecnica (norme CEI o altre) ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni;

 fornire attrezzature e macchine tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni nonché provvedere alla loro sostituzione se obsolete o malfunzionanti.

L’Affidatario dovrà disporre di tutti i materiali occorrenti per l’espletamento del servizio e materiali di consumo e quanto altro necessario per effettuare le operazioni di carico, scarico e trasporto, salvaguardando l'integrità dei beni trasportati, il cui utilizzo si intende incluso nel corrispettivo.

Inoltre, per l’espletamento del servizio, l’Affidatario dovrà garantire la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto e mezzi speciali adeguati.

L’Affidatario dovrà comunque dotarsi di tutti i mezzi effettivamente necessari all’uopo. È vietato avvalersi, per l’espletamento del servizio, di mezzi della Provincia e/o di conducenti alle sue dipendenze.

È fatto obbligo all’Affidatario di verificare le modalità di accesso ai luoghi di esecuzione degli interventi e munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie.

Il Supervisore può consegnare all’Affidatario una scheda definita “di movimentazione beni”, nella quale vengono indicati i materiali da movimentare, il loro stato, il luogo di prelievo e quello di consegna, al fine di verificare, al termine del servizio, la corrispondenza tra le quantità e lo stato dei beni iniziali e finali, e garantirne la corretta ricollocazione.

L’Affidatario ha il diritto di rilevare la presenza di danni o difetti in taluni beni, prima della loro movimentazione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Supervisore.

Sono oggetto del servizio le seguenti attività:

• facchinaggio interno - nello smontaggio, rimontaggio, imballaggio e spostamenti di beni e materiali di volta in volta richiesti dal Supervisore o suo delegato all’interno di uno degli immobili dell’Amministrazione Provinciale;

• facchinaggio esterno - espletamento dei servizi di facchinaggio (come definiti per il facchinaggio interno), di trasporto e di trasloco di arredi e dotazioni d’ufficio tra le diverse sedi, o presso i luoghi che la Provincia dovesse indicare;

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• movimentazione pratiche - prelievo corrispondenza da e per l’Ufficio Postale; confezione di pacchi e plichi; giro posta tra le sedi, secondo le procedure vigenti e prelievo, trasporto e consegna di fascicoli e documentazione amministrativa, all’interno del territorio provinciale con automezzo messo a disposizione dalla Provincia.

• movimentazione persone – trasporto di persone all’interno della provincia o della regione con autovettura di proprietà della provincia.

Si riporta di seguito, un elenco non esaustivo delle attività che potranno essere richieste come prestazioni di facchinaggio:

 movimentazione di archivi cartacei;

 trasloco di arredi, suppellettili e attrezzature;

 imballo del contenuto degli arredi;

 smontaggio e rimontaggio arredi;

 carico e scarico dei materiali per il trasloco;

 riallocazione degli arredi e del loro contenuto nella sede di destinazione;

 ritiro dei residui della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, nel rispetto delle disposizione di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Il servizio si divide in:

• servizio di presidio fisso, nell’ambito del quale l’Affidatario garantisce la disponibilità di squadre di operatori, presso gli immobili siti nella Provincia, per la gestione delle attività “di routine” di portierato, di facchinaggio e movimentazione pratiche - persone, secondo le esigenze definite dai Supervisori;

• servizio per interventi speciali, nell’ambito del quale, con riferimento a tutto il territorio provinciale, l’Affidatario garantisce, secondo le modalità più avanti descritte, la disponibilità a gestire interventi non continuativi caratterizzati anche da complessità organizzativa, per lo più di facchinaggio esterno, e che possono prevedere l’utilizzo di mezzi di trasporto e/o speciali adeguati.

ART. 9 SERVIZIO DI PRESIDIO FISSO

Il servizio di presidio fisso dovrà assicurare il soddisfacimento delle necessità dell’Amministrazione di carattere continuativo riguardanti le attività di facchinaggio, sia interno che esterno, e di movimentazione pratiche presso gli immobili siti a Carbonia o Iglesias o in altre località e di portierato. Resta inteso che, seppure in misura minoritaria, nell’ambito del servizio di presidio fisso potranno essere richieste agli operatori, durante il normale orario di lavoro, attività che prevedono mobilità sull’intero territorio provinciale e regionale.

Al fine di assicurare un tempestivo svolgimento delle attività “di routine” di facchinaggio e movimentazione pratiche oltre che di presidio di portierato, richieste dalla Provincia, l’Affidatario dovrà provvedere all’organizzazione del lavoro in modo tale da assicurare la presenza di operai dotati di attrezzatura idonea ed impegnati in modo continuativo, per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, indicativamente all’interno della fascia oraria dalle 7,00 alle 20,00, nell’ambito del coordinamento svolto dai Supervisori o loro delegati.

In particolare, in considerazione delle attività richieste, si definisce il fabbisogno per il presidio fisso in numero di n° 2 (due) operatori impegnati in modo continuativo durante tutto l’arco dell’anno.

La Provincia si riserva inoltre la possibilità di richiedere all’Affidatario una variazione del numero di operatori impegnati nel servizio di presidio fisso. In tal caso la Provincia potrà richiedere, con un preavviso di un mese e a valere per un periodo di almeno 3 (tre) mesi, la suddetta variazione che comunque non potrà determinare una diminuzione al di sotto del minimo definito di n°1 (uno) operatore.

Oggetto del servizio di portierato è la fornitura delle attività di seguito indicate (a fini esemplificativi e non esaustivi):

- servizio di apertura e mantenimento postazioni di accesso delle sedi della Provincia ;

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- messa in azione e disattivazione degli impianti di sicurezza con l’attuazione delle misure minime ed essenziali a supporto degli uffici provinciali incaricati di tale attività;

- sorveglianza e custodia degli accessi con identificazione dei soggetti e contestuale registrazione su supporto informatico già predisposto (il personale dovrà essere adeguatamente informato sulle regole e sui principi previsti dalla normativa sulla “privacy” in particolare in merito alla corretta conservazione dei documenti personali dei visitatori; assistenza/accompagnamento al piano dei visitatori e dei fornitori);

- ispezione dei locali al momento della chiusura e verifica della chiusura di porte e finestre e spegnimento dell’illuminazione;

- sussidio al centralino con relativo trasferimento di chiamate in orario non lavorativo e/o in situazioni di criticità;

- intervento di primo livello per la predisposizione delle Sale riunioni (ad esempio accensione e spegnimento illuminazione, condizionamento, microfoni, videoproiettori, ecc.);

- supporto all’Ufficio Protocollo in caso di criticità derivante da improvvise e temporanee esigenze, con eventuale personale affiancato alle strutture provinciali;

- il Referente dovrà segnalare giornalmente agli uffici preposti, anche attraverso canali informatici, guasti a impianti/attrezzature presenti nelle sedi, con particolare riguardo alle inefficienze inerenti la sicurezza delle persone e degli edifici.

L’Affidatario si impegna a gestire eventuali sostituzioni temporanee degli operatori per assenze non prevedibili entro 24 ore in modo da garantire il ripristino immediato delle squadre dedicate al presidio fisso.

ART. 10. SERVIZIO PER INTERVENTI SPECIALI

Oltre agli interventi “di routine”, prima descritti, la Provincia potrà richiedere all’Affidatario interventi speciali, che possono comportare, oltre ad una organizzazione complessa, l’intervento di ulteriore forza lavoro (ore/uomo) rispetto a quella disponibile in forma di presidio fisso e di mezzi speciali e per il trasporto.

Le attività potranno svolgersi sia durante l’ordinario orario di lavoro che in ore straordinarie (serali, prefestive e festive).

L’Affidatario dovrà quindi assicurare un’organizzazione in grado di far fronte ad esigenze particolari, per lo più identificate in attività di facchinaggio esterno.

Tali attività potranno essere richieste sull’intero territorio provinciale o regionale e dovranno essere espletate secondo le modalità di seguito definite.

Il Supervisore contatterà il Responsabile del servizio illustrando le informazioni base relative all’intervento necessario.

Entro 2 (due) giorni lavorativi il Responsabile del servizio comunicherà il preventivo dei costi. L’

Affidatario darà inizio all’esecuzione dell’intervento richiesto entro due giorni dall’autorizzazione della Provincia.

ART. 11 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di presidio fisso è remunerato mediante un canone mensile, pari ad euro 5.137,33 (cinquemilacentotrentasette virgola trentatre) oltre IVA ai sensi di legge, calcolato sulla base delle ore/uomo lavorate per le giornate di impiego previste.

In particolare il canone remunera l’utilizzo di 16 (sedici) ore uomo al giorno per il periodo di 52 (cinquantadue) settimane.

Le eventuali ore aggiuntive, riconducibili ad interventi speciali, saranno remunerate sulla base del costo orario della manodopera.

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Per costo della manodopera si intende la tariffa ufficiale in vigore nella Provincia di Carbonia Iglesias, in ottemperanza alla contrattazione collettiva e/o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Nel caso in cui le attività fossero svolte in orario notturno o festivo, le tariffe orarie saranno incrementate delle maggiorazioni previste dal CCNL di settore.

Gli Interventi speciali sono remunerati secondo le componenti di prezzo indicate nell’elenco seguente (oltre IVA):

INTERVENTO UNITÀ DI MISURA

ora/uomo per interventi speciali (al di fuori del presidio fisso)

12 €/ora lavoro ordinario

14€/ ora lavoro straordinario o festivo o notturno 16€/ora lavoro festivo notturno

ora/autocarro con conducente Maggiorazione del 15% sul costo orario manodopera

ART. 12 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell’Affidatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Gli addetti al servizio devono mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza. E’ facoltà dell’Ente chiedere all’Affidatario di allontanare dal servizio i propri dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.

L’Affidatario prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare all’Ente l’elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio; ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicato all’Ente prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio.

13. SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione individuale

L’Affidatario, nel rispetto di quanto disposto nel D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si impegna a fornire agli operatori una adeguata informazione e formazione sui rischi propri dell’attività, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, e a dotarli degli adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi propri delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Contratto.

Informazioni sui rischi specifici

La Provincia, anche mediante i Supervisori, si impegna a fornire preventivamente all’Affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare al fine di consentirgli l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività da svolgere.

L’Affidatario si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori.

Coordinamento e cooperazione per l’applicazione delle misure di sicurezza La Provincia e l’Affidatario :

1. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del servizio;

2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del committente e quella espletata dall’impresa appaltatrice.

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14. SCIOPERO DEL PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

In caso di sciopero l’Affidatario deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Contratto.

In caso di inottemperanza la Provincia potrà procedere all’esecuzione degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Affidatario il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso la detrazione dell’importo dalla prima fattura utile.

In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall’Affidatario alla Provincia con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.

Le fatture del mese nel quale si sono verificate le giornate di sciopero saranno decurtate di 1/22 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

15. PENALI

Le penali di seguito elencate verranno applicate dalla Provincia all’Affidatario nel caso di accertata inadempienza nell’esecuzione delle attività.

1. Per ogni giorno lavorativo di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste, ad insindacabile giudizio della Provincia verrà applicata all’Affidatario una penale massima pari al 1% del canone mensile per ogni inadempienza.

2. Le penali non saranno applicate nel solo caso in cui l’Affidatario provveda a svolgere, per le attività previste tutti gli interventi di ripristino richiesti dal Supervisore entro e non oltre il giorno immediatamente successivo alla richiesta/contestazione della Provincia.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’Affidatario dalla Provincia entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’accertamento dell’inadempimento; l’Affidatario dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

4. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’

Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

16. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO L’Affidatario si obbliga a:

a) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli operatori, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

b) far divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti, ad eccezione di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività di facchinaggio. L’Affidatario istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;

c) verificare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;

d) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o

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disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili/e. A tal fine l’Affidatario si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008, e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli operatori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;

f) dotare gli operatori sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, sia di camici con l’indicazione del nome dell’

Affidatario, tali da consentire il riconoscimento dell’addetto/a;

g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

h) mantenere, nel corso della durata del contratto i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Provincia.

Si precisa inoltre che la Provincia si riserva il diritto di richiedere al Affidatario l'allontanamento di quegli operatori o responsabili che, a suo insindacabile giudizio, non siano di gradimento o non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività. In tal caso l’Affidatario si impegna ad effettuare la sostituzione richiesta entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni.

Carbonia, lì

Per la Provincia di Carbonia Iglesias

Per la SI SERVIZI S.r.l.

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