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Gara TPL Toscana: ass. Ceccarelli risponde all'interrogazione urgente di Borghi (LN)

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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

Risposta all’Interrogazione Orale n. 444 del 28.11.2016, “Gara regionale per l'affidamento del servizio di Trasporto pubblico Locale e sentenza del TAR Toscana n. 1548 del 2016”, del Portavoce delle opposizioni Borghi.

Il Portavoce delle opposizioni interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere:

1.

La Regione Toscana ha necessariamente dato esecuzione alla sentenza del TAR n. 1548/2016 in quanto, come è stato in essa rilevato e come mi preme sottolineare ancora una volta, il giudice amministrativo ha fatto salvo gli atti di gara della Regione ed ha individuato il vizio nel documento che accompagna e supporta l'offerta presentata dai due concorrenti, ossia nel Piano Economico e Finanziaro (PEF).

Partendo da questa considerazione immediatamente rinvenibile dalla sentenza, la Giunta Regionale ha chiesto apposito parere tecnico al Direttore Generale della Regione, all'Avvocato generale e al direttore della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e TPL, per individuare la procedura giuridica più corretta e veloce per darne piena attuazione.

Partendo dal presupposto che l'illegittimità sanzionata dal TAR riguardo una fase specifica dell'intera procedura e non tutta la procedura, in applicazione del principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici, di quello di economicità e buon andamento dell'azione 1

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amministrativa, insieme all'esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico per assicurare nei tempi più veloci possibili un servizio pubblico di qualità per i cittadini e per l'ambiente, il parere dei direttori ha indicato al RUP della gara di rinnovare solo e soltanto il segmento procedurale relativo alla presentazione di un nuovo PEF (parere che è qui a disposizione dei consiglieri).

Il ricorso in appello presentato da entrambi i concorrenti in Consiglio di Stato, peraltro notificato successivamente alla seduta del Consiglio Regionale del 22 novembre scorso, è stato in quella sede indicato come previsione di un possibile, ulteriore filone di contenzioso che avrebbe potuto realizzarsi e riportato proprio per dare un quadro esaustivo dei possibili scenari sull'esito della gara, di cui in ogni caso se ne doveva e se ne dovrà seguire i futuri sviluppi.

Mentre, invece, le intenzioni della Giunta erano già chiare nella seduta del citato Consiglio Regionale, poiché già nella relazione a questa Assemblea indicammo chiaramente la volontà di dare esecuzione alla sentenza TAR e per la procedura è stato chiesto il già richiamato parere ai Direttori.

Per quanto riguarda i motivi della richiesta del rinnovo del solo segmento procedurale relativo alla presentazione del PEF, sono già stati indicati in larga parte.

Qui preme ribadire che proprio sulla base dei principi giuridici richiamati si mantengono in vita le fasi della procedura di gara non toccate dalla decisione di annullamento, permettendo così alla Regione di perseguire nei tempi più rapidi possibili verso la conclusione della riforma del TPL con l'aggiudicazione della gara.

La procedura richiede di ripresentare solo il PEF, redatto secondo le interpretazioni date dal giudice alle Linee Guida, fermo restando i valori rilevabili nelle offerte tecniche ed economiche in applicazione del principio di immodificabilità dell'offerta, proprio perché si tratta di documento a giustificazione della sostenibilità dell'offerta presentata e, infatti, proprio per questo, non è stato oggetto, in sede di gara, di valutazione in termini di assegnazione di punteggio come le offerte tecniche ed economiche.

Inoltre, la richiesta di presentare un nuovo PEF riguarda entrambi i concorrenti con le stesse indicazioni scaturite dall'interpretazione fatta dal giudice delle Linee Guida e, necessariamente, entrambi dovranno presentarlo nel rispetto di queste indicazioni fornite.

Ciò sta a significare che i nuovi PEF non andranno automaticamente a sostituire i precedenti, per cui l'Amministrazione, in tale ipotesi, procederebbe direttamente con la conferma dell'aggiudicazione precedente, ma saranno oggetto di attento esame e valutazione da parte della 2

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Commissione giudicatrice che dovrà verificare di nuovo la sostenibilità e bancabilità del progetto presentato da entrambi.

Da considerare inoltre che, se la Regione avesse richiesto una nuova offerta economica, mantenendo i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, si sarebbe sostanzialmente snaturato il criterio di aggiudicazione, perché i concorrenti sarebbero stati spinti a presentare ribassi, anche eccessivi, pur di aggiudicarsi la gara.

Ancora di più se si fosse prevista la presentazione di nuove offerte tecniche ed economiche, con i dati di riferimento ormai mutati. Questo avrebbe determinato una completa riformulazione del procedimento di gara, non rispettando la lex specialis di gara, mantenuta valida dalla sentenza, così come indicato anche nel citato parere dei direttori alla Giunta.

2.

Il vizio sanzionato dal giudice è rinvenibile nel PEF e non è relativo alle offerte tecniche o economiche quindi, in applicazione del principio di conservazione nella stessa sentenza richiamato, la Regione procede con il rinnovo della sola fase della procedura dove si è verificato l'illegittimità sanzionata.

L'interesse primario dell'Amministrazione è quello di individuare al più presto un aggiudicatario e garantire un servizio di qualità ai cittadini che non sarebbe perseguibile, in tempi brevi, andando a ripetere tutte le operazioni di gara, primo tra tutti il consistente rinnovo del parco autobus previsto con la gara.

3.

La domanda appare francamente strumentale alla polemica politica.

3

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Come noto a tutti non rientra nei compiti della Giunta Regionale occuparsi di sponsorizzazioni, né dell’azienda citata né di altre.

Pertanto non si rileva la necessità di dover far luce sugli aspetti indicati nell’interrogazione.

Anzi rivendichiamo di aver sempre agito, fin dall’inizio del processo di riforma, nell’esclusivo interesse pubblico e con la massima trasparenza, nel rispetto della legalità e dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

4.

La Responsabile della prevenzione della corruzione degli uffici della Giunta, avendo ricevuto solo per conoscenza l'esposto di Mobit citato nell’interrogazione, in quanto indirizzato all''Autorità Nazionale Anticorruzione, ha valutato che in proposito fosse opportuno un eventuale intervento di ANAC stessa, nel suo ruolo di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

In ogni caso è opportuno ricordare in questa sede come tutto il processo di riforma del TPL toscano su gomma, ed i conseguenti atti di gara, sia stato costantemente oggetto da parte della Giunta Regionale di confronto e costante dialogo con le Autorità nazionali più direttamente interessate:

dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), fino alla stessa ANAC.

Con quest’ultima c’è già stato un incontro nei mesi precedenti e ne è già programmato un altro proprio per dopo domani a Roma, giovedì 2 febbraio.

Vincenzo Ceccarelli

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