PROVINCIA DI GROSSETO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4648 del 23/12/20 08
OGGETTO: D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” – Ditta: Slia Technologies S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi, sita in loc. Tafone nel Comune di Manciano - Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale.
ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA Da pubblicare all’Albo Pretorio. Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96). Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93). Altro(specificare) ________________________________________Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla: _____________________
Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6.4 del vigente Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data __________________ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.
Grosseto, _________________ IL MESSO NOTIFICATORE
CR 00047 SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE Classifica 11.3.1.4./6/2005
I.P. n. 5364/2008
Prot. n. 218680 del 23/12/2008 Tipol. 010 Autorizzazioni o pareri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE
RICHIAMATA la Direttiva Europea 2008/1/CE, versione codificata della Direttiva Europea 96/61/CE, denominata anche “Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)”, che ha introdotto una nuova disciplina di controllo dell’inquinamento, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento generato da varie categorie di impianti;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005
“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
DATO ATTO che la suddetta Direttiva Europea è stata integralmente recepita, a livello nazionale, dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’allegato 1 al D.Lgs. stesso, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
DATO ATTO, altresì, che con il sopra richiamato D.Lgs. n. 59/2005, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, è stato abrogato il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto Legge 30 ottobre 2007, n. 180 “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 19 dicembre 2007, n. 243, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299);
VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
VISTA la Legge 28 febbraio 2008, n. 31 “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga nei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”;
RICHIAMATO l’art. 32-bis della suddetta L. n. 31/2008 “Modifiche all’art. 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, art. 1, lett.
a)”, articolo introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31;
VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
VISTO Il D.M. 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità in discarica”;
DATO ATTO che, così come disposto dall’art. 6, comma 3, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con Legge 26 febbraio 2007, n. 17, a partire dalla data del 31 dicembre 2008 non potranno più essere ammessi in discarica i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg,;
DATO ATTO, altresì, che, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2003, potranno essere smaltiti nella discarica rifiuti anche “tal quali” fino al 31 Dicembre 2008, termine di proroga disposto dall’art. 1, comma 166, lett. b), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Dopo tale data dovranno essere conferiti in discarica solamente rifiuti aventi i requisiti previsti dal D.Lgs. n.
36/2003;
VISTO Il Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 6 giugno 2008, n. 101 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee” ed in particolare l’art. 6 recante disposizioni in materia di piani di adeguamento;
RICHIAMATA la L.R.T. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
VISTO, pertanto, il vigente Piano Provinciale di Gestione Rifiuti Urbani della Provincia di Grosseto approvato, ai sensi dell’art. 12, comma 9, della LRT 25/98 sopra citata, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 16/12/2002;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R
“Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;
VISTA la L.R.T. n. 61 del 22/11/2007 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del 30/11/2007;
DATO ATTO che l’art. 24 comma 4 della sopra citata L.R.T. n. 61/2007 dispone che “[...]entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province approvano il piano interprovinciale dei rifiuti relativamente all’ATO di appartenenza [...]”;
RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 403 del 27/06/2008, con la quale è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena (ATO Toscana Sud);
RICHIAMATI, inoltre, i sotto elencati provvedimenti emanati dalla Regione Toscana in materia ambientale, relativamente alla matrice Emissioni in atmosfera:
• D.C.R.T. 19/02/1991, n.33 “Adozione modelli e schede per la predisposizione dei progetti di adeguamento per gli impianti esistenti e per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi artt. 6 e 15 D.P.R. 24-05-1988 n. 203 e dei certificati di analisi alle missioni”;
• L.R.T. 05/05/1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”;
• L.R.T. 03/02/1995, n. 19 “Modifica della L.R. 05.05.94, n. 33 (“Norme per la tutela della qualità dell’aria”)”;
• Documento tecnico “Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88”, approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all’art. 18 della LRT 5 maggio 1994, n. 33 nella seduta del 23 marzo 1995 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;
• Circolare della Regione Toscana, Direzione Genrale delle Politiche Territoriali e Ambientali, prot.
A00GRT/149615/124.02.02 del 24.05.2006 avente per oggetto: “Entrata in vigore del D.Lgs.
152/06 “Norme in materia ambientale – Allocazione delle competenze”, con la quale, relativamente alle funzioni già trasferite agli Enti Locali con leggi regionali anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo sopra citato, si comunica la conferma dell’assetto delle competenze attualmente vigenti in capo ai medesimi, senza che si renda necessaria una nuova manifestazione di volontà da parte della Regione;
VISTA la Legge Regionale Toscana 22 dicembre 2003, n. 61 “Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)” che individua, quale Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata dallo svolgimento delle attività, oggi elencate nell’allegato I al D.Lgs. 59/2005;
DATO ATTO, altresì, che la suddetta L.R.T. n. 61/2003, tra l’altro, all’art. 3 ha stabilito che la Provincia può avvalersi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.), nelle forme e con le modalità prevista dalla L.R.T. n. 66/95;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 229 del 15/03/2004
“Determinazione anticipi per spese di istruttoria relative alla domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 372/1999 e della L.R. n. 61/2003”, con la quale sono state fissate le spese relative alla sola istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale, da versare alle Tesorerie delle Amministrazioni provinciali, contestualmente alla presentazione della domanda o entro 30 giorni dalla data della comunicazione al gestore di avvio del procedimento, a titolo di
"acconto", da devolversi, con vincolo di destinazione d'uso, alla copertura delle spese di istruttoria;
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 2758 del 07/07/2005 è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico di Coordinamento IPPC Regione Toscana – Province nella seduta del 15/07/2005 ha approvato tutta la modulistica attinente l’Autorizzazione Integrata Ambientale (schemi di: domanda, relazione tecnica e schede tecniche);
DATO ATTO che annualmente viene stipulata apposita convenzione avente come oggetto:
“Collaborazione con A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) – Dipartimento di Grosseto, per attività di monitoraggio e controllo matrici ambientali, di istruttoria finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e controllo impianti provinciali sottoposti ad A.I.A.”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222;
DATO ATTO che, a seguito dell’emanazione del suddetto Decreto Ministeriale, si sono tenuti appositi incontri, di cui uno interregionale in data 6 ottobre 2008 ed uno specifico per la Regione Toscana in data 22 ottobre 2008, al fine del recepimento regionale del Decreto medesimo in virtù di quanto disposto dall’art. 9, comma 4, dello stesso;
PREMESSO che:
con Determinazione Dirigenziale n. 5341 del 30/12/2005 è stato approvato il piano di adeguamento, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc.
Tafone nel Comune di Manciano, nonché autorizzata, la Società Slia S.p.A. con sede legale in Malcontenta (VE), Via della Chimica n. 4, rappresentata dal Sig. Vittorio Iaderosa, quale Amministratore Delegato della società medesima, all’esercizio della discarica, relativamente al III modulo fino ad esaurimento dello stesso e comunque non oltre la data del 31/01/2006 e, per la successiva fase di “sormonto”, per un volume di mc. 50.519 pari a circa 37.889 tonnellate, a partire dalla data del 01/02/2006 fino al 31/12/2006;
con la suddetta Determinazione n. 5341/05 era stato, inoltre, autorizzato, a seguito dell’esaurimento della discarica sita in loc. Poggio Golino nel Comune di Sorano e previo accordo
tra le Amministrazioni Comunali interessate, il conferimento di rifiuti, al suddetto modulo III e successivo “sormonto”, dei Comuni che ne avrebbero fatto richiesta;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 5221 del 29/12/2006 è stata prorogata fino ad esaurimento e, comunque, non oltre la data del 28/02/2007, a favore del Sig. Vittorio Iaderosa, in qualità di Amministratore Delegato della Società Slia S.p.A. con sede legale in Malcontenta (VE), Via della Chimica n. 4, l’autorizzazione all’esercizio relativamente alla fase di “sormonto”, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 5341 del 30/12/2005, per una capacità volumetrica residua pari a circa 5.000 m3, corrispondente a circa 4.100 tonnellate;
a seguito della presentazione da parte del Comune di Manciano del progetto di ampliamento della discarica, con nota del 18/01/2007, prot. n. 11947, l’U.O.C. Valutazione Impatto Ambientale del Settore Pianificazione Territoriale dichiarava al Comune di Manciano, oltre che agli altri Enti competenti in materia, che il progetto per la realizzazione del 4° modulo da 165.000 m3 della discarica del Tafone “[...] in applicazione dell’art. 11 L.R. 79/98, a seguito della nota di Arpat, sulla base del parere legale fornito da questo Ente, infine sentita la Regione Toscana, si comunica che l’opera in progetto, in applicazione dell’art. 5, comma 4 punto a) [...] rientra tra le opere di cui all’allegato A2 punto f), e quindi assoggettata a Valutazione di Impatto ambientale di competenza della Provincia. Per quanto sopra si invita Codesto Ente ad attivare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L.R. 79/98 [...]”;
in data 08/02/2007, presso gli uffici dell’Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità, in via Cavour n.
16, si era tenuto un incontro tra l’Assessore all’Ambiente, il Dipartimento Arpat di Grosseto, i Dirigenti ed i tecnici della Provincia di Grosseto, il progettista ed i Sindaci dei Comuni di Manciano e di Magliano in Toscana sulla situazione emergenziale della discarica in questione, dal quale era emerso quanto segue:
- la volumetria di cui alla sopra citata Determinazione n. 5221/2006 sarebbe risultata esaurita entro le prime settimane del mese di marzo;
- il modulo 4 della discarica, per essere realizzato, doveva essere sottoposto, come sopra evidenziato, alla procedura di V.I.A. della durata prevista di alcuni mesi. Per risolvere tale situazione di emergenza, si era convenuto sulla necessità di prevedere, all’interno del perimetro della discarica, così come individuato dal vigente Piano Provinciale dei Rifiuti, un’area di stoccaggio dei rifiuti conferibili per un periodo di circa 6 mesi per una capacità complessiva di circa 25.000 tonnellate, in attesa della eventuale realizzazione e conseguente disponibilità del suddetto modulo;
- l’autorizzazione alla realizzazione dell’area di cui sopra doveva essere adottata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, con Ordinanza Presidenziale;
in data 19/02/2007 è stata convocata apposita Conferenza Provinciale per la gestione dei Rifiuti (C.P.R.) e la stessa aveva espresso, in merito alle argomentazioni di cui al punto precedente, parere favorevole;
con Determinazione Dirigenziale n. 715 del 27/02/2007 è stata prorogata fino ad esaurimento e comunque non oltre la data del 31/03/2007, a favore del Sig. Vittorio Iaderosa, in qualità di Amministratore Delegato della Società Slia S.p.A. con sede legale in Malcontenta (VE), via della Chimica n. 4, l’autorizzazione all’esercizio della discarica Tafone sita in Comune di Manciano, relativamente alla fase di “sormonto” rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 5341 del 30/12/2005, nel rispetto delle quote altimetriche di conferimento dei rifiuti indicate nel progetto approvato;
con Ordinanza Presidenziale n. 49 del 02/03/2007, in virtù di quanto disposto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, è stata autorizzata la realizzazione di un’area, all’interno del perimetro della discarica sita in loc. Tafone nel Comune di Manciano, al fine di consentire lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) a servizio dei Comuni compresi nel III bacino, nonché dei Comuni di Sorano, Pitigliano e Semproniano, per una capacità complessiva di mc. 25.000, pari a circa 25.000 tonnellate;
con Ordinanza Presidenziale n. 165 del 03/09/2007 è stata reiterata, in virtù di quanto disposto dall’art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e nelle more dell’approvazione del progetto di realizzazione del IV modulo, l’Ordinanza Presidenziale n. 49 del 02/03/2007 per ulteriori 6 mesi con scadenza quindi al 02/03/2008, autorizzando il conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti nei territori dei Comuni compresi nel III bacino, nonché dei Comuni di Sorano, Pitigliano e Semproniano, per una capacità complessiva di mc. 25.000, pari a circa 25.000 tonnellate ed
utilizzando a tal fine la volumetria disponibile nell’area già realizzata e di quella in corso di realizzazione, all’interno del perimetro della discarica sita in loc. Tafone nel Comune di Manciano;
con Determinazione Dirigenziale n. 4635 del 20/11/2007 è stato dato atto, che, a seguito della scissione societaria della Soc. SLIA S.p.A., la Soc. Slia Technologies S.r.l., con sede legale in Malcontenta (VE), Via della Chimica n. 4, rappresentata dal Sig. Stefano Gavioli in qualità di Amministratore Unico, subentrava in tutti i rapporti e attività connesse alla gestione della discarica sita in loc. Tafone nel Comune di Manciano, precedentemente affidate alla Soc. SLIA S.p.A.;
con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 4635/2007 veniva, altresì, disposto che la Soc.
Slia Technologies S.r.l. avrebbe dovuto presentare idonea documentazione, rilasciata dalla compagnia assicuratrice S.I.A.C. S.p.A. – Agenzia generale di Lecce, dalla quale la società medesima risultasse la nuova intestataria della polizza fidejussoria n. 202459/PU/01-05;
con Ordinanza Presidenziale n. 201 del 23/11/2007 è stata integrato esclusivamente il punto 1) del dispositivo dell’Ordinanza Presidenziale n. 165 del 03/09/2007 così come di seguito riportato:
“[...] autorizzando il conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti nei territori dei Comuni compresi nel III bacino, nonché dei Comuni di Sorano, Pitigliano, Semproniano e Castell’Azzara, per una capacità complessiva di mc. 25.000, pari a circa 25.000 tonnellate [...]”, dando contestualmente atto che restavano ferme tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella suddetta Ordinanza Presidenziale n. 165/2007;
con Ordinanza Presidenziale n. 34 del 03/03/2008 è stata reiterata per la seconda volta, in virtù di quanto disposto dall’art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e nelle more dell’approvazione del progetto di realizzazione del IV modulo, l’Ordinanza Presidenziale n. 49 del 02/03/2007 per ulteriori 6 mesi con scadenza quindi al 02/09/2008, autorizzando il conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti nei territori dei Comuni compresi nel III bacino, nonché dei Comuni di Sorano, Pitigliano, Semproniano e Castell’Azzara, per una capacità complessiva di mc. 25.000, pari a circa 25.000 tonnellate ed utilizzando a tal fine la volumetria disponibile nell’area già realizzata e di quella in corso di realizzazione, all’interno del perimetro della discarica sita in loc.
Tafone nel Comune di Manciano;
con Determinazione Dirigenziale n. 1995 del 30/05/2008, il competente Settore Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione Provinciale ha espresso “[…] la Compatibilità Ambientale del progetto Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Tafone nel Comune di Manciano: “Progetto di ampliamento – Realizzazione IV modulo ", in quanto si rileva che le azioni indotte dal progetto sulle componenti ambientali determinano impatti comunque mitigabili secondo le prescrizioni, mitigazioni e monitoraggi individuati nel paragrafo 5.1 del Rapporto stesso.[…]”;
con nota del 12/06/2008, pervenuta a questo Ente in data 17/06/2008, prot. n. 92895, la Soc. Slia Technologies S.r.l. aveva presentato la documentazione, denominata “Appendice n. 001”, inerente la voltura della polizza fidejussoria di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n.
4635/2007;
a seguito di specifica informativa dell’Avvocatura Provinciale inerente i requisiti delle garanzie finanziarie in materia ambientale, questo Settore con nota raccomandata del 16/07/2008, prot. n.
111774, comunicava alla Soc. Slia Technologies S.r.l. che la polizza fidejussoria n.
202459/PU/01-05, unitamente alla relativa Appendice n. 001, non poteva essere ritenuta valida in quanto la Soc. S.I.A.C. S.p.A. non risultava in possesso dei requisiti di cui alla L. 348/1982, necessari per poter rilasciare garanzie finanziarie in materia ambientale e, pertanto, si invitava la Soc. Slia Technologies S.r.l. a ripresentare tale documentazione;
con Ordinanza Presidenziale n. 154 del 02/09/2008 è stata reiterata per l’ultima volta, in virtù di quanto disposto dall’art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal comma 8 dell’art. 9 del D.L. 23/05/2008, n. 90, convertito in Legge 14/07/2008, n. 123 e nelle more del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale comprensiva anche del IV modulo, l’Ordinanza Presidenziale n. 49 del 02/03/2007 fino al 31/01/2009, autorizzando il conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti nei territori dei Comuni compresi nel III bacino, nonché dei Comuni di Sorano, Pitigliano, Semproniano e Castell’Azzara, per una capacità di mc. 25.000, pari a circa 25.000 tonnellate ed utilizzando a tal fine la volumetria disponibile nell’area già realizzata e di quella in corso di realizzazione, all’interno del perimetro della discarica sita in loc. Tafone nel Comune di Manciano;
VISTA la domanda, presentata, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005, dal Comune di Manciano, con sede in Manciano, Piazza Magenta, n. 1, in data 30/11/2005, prot. n. 22786, pervenuta a questo Ente in data 01/12/2006, prot. n. 116432, al fine del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’impianto di “Discarica di rifiuti, non pericolosi, solidi urbani ed assimilati agli urbani, sita in loc.
Tafone nel Comune di Manciano”, in quanto l’attività IPPC esercitata nello stesso è individuata nell’Allegato 1, punto 5.4 del D.Lgs. n. 59/2005 (“Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”);
PRESO ATTO che la suddetta istanza è pervenuta entro i termini previsti dal sopra richiamato calendario;
DATO ATTO che il suddetto impianto, gestito dalla ditta Soc. Slia Technologies S.r.l., deve considerarsi “impianto esistente” ai sensi della definizione di cui all’art, 2, comma 1, lett. d) del citato D.Lgs. 59/2005, in quanto già in possesso delle autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, anteriormente al 10 novembre 1999;
CONSIDERATO che la Soc. Slia Technologies S.r.l. effettua, nella discarica in questione, l’attività di smaltimento dei rifiuti, non pericolosi, solidi urbani ed assimilati agli urbani (individuati con la famiglia del codice CER 20 “Rifiuti Urbani – rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni – inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”), consistente in un processo che può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
1. interramento sanitario dei rifiuti;
2. realizzazione della copertura provvisoria e definitiva del cumulo dei rifiuti;
3. mineralizzazione del rifiuto;
4. trattamento del percolato e del biogas;
5. trattamento o recupero del biogas
CONSIDERATO, altresì, che la Soc. Slia Technologies S.r.l. è attualmente titolare esclusivamente della sotto elencata autorizzazione:
Estremi atto Oggetto Data rilascio Ente
Determinazione Dirigenziale n. 5341 del 30/12/2005
Discarica per Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U) in loc. Tafone del Comune di Manciano –
Approvazione piano di adeguamento ed autorizzazione al sormonto
30/12/2005
Provincia di Grosseto – Settore Ambiente – Servizio Ingegneria Ambientale
DATO ATTO che con nota raccomandata del 13/03/2007, prot. n. 47522, questo Settore, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 59/2005, aveva richiesto le sotto elencata documentazione integrativa, necessaria per poter dare avvio al procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale:
1) relazione tecnica;
2) estratto topografico in scala adeguata;
3) stralcio dello strumento urbanistico comunale vigente;
4) lay-out dell’impianto in scala adeguata;
5) planimetria dell’impianto (emissioni in atmosfera);
6) planimetria dell’impianto (rete idrica);
7) valutazione impatto acustico;
8) planimetria delle aree di deposito temporaneo/stoccaggio rifiuti;
9) sintesi non tecnica;
10) aggiornamento all’anno 2006 dei dati relativi all’impianto da riportare secondo le nuove schede tecniche.
PRESO ATTO che con nota del 29/08/2007, prot. n. 15579, pervenuta a questo Ente in data 30/08/2007, prot. n. 138228, il Comune di Manciano aveva trasmesso la suddetta documentazione integrativa;
DATO ATTO che con nota raccomandata del 29/10/2007, prot. n. 181810, rettificata con successiva raccomandata del 31/10/2007, prot. n. 184685, questo Settore, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e della L. 241/1990 e s.m.i., aveva dato l’avvio del procedimento in questione ed al contempo richiedeva una nota con la quale la ditta facesse propria l’istanza presentata dal Comune di Manciano, poiché, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 59/2005, l’Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata dal gestore dell’impianto;
CONSIDERATO che la Soc. Slia Technologies S.r.l. con le sotto elencate note aveva trasmesso:
• prot. n. 202530 del 04/12/2007 copia del versamento, pari ad € 1.000,00, effettuato, a favore della Provincia di Grosseto, in data 27/11/2007 a mezzo Bonifico Bancario della BancaTreviso S.p.A., dalla Soc. Slia Technologies S.r.l., quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 372/99, oggi sostituito dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs.
59/2005, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 15 marzo 2004, n. 229;
• prot. n. 202516 del 04/12/2007 copia della pagina del quotidiano “Corriere di Maremma” del 26/11/2007, su cui era stato pubblicato l’annuncio di avvio del procedimento, adempimento previsto dall’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/2005;
CONSIDERATO che con nota raccomandata del 29/01/2008, prot. n. 14474, questo Settore aveva indetto, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005 e con le modalità di cui agli artt. 14 e ss.
Della L. n. 241/90 e s.m.i., la 1^ Conferenza dei Servizi per il giorno 26/02/2008 alle ore 9:00, presso i locali di questa Amministrazione Provinciale – Settore Ambiente, Via Aurelia Nord n. 217/4;
RICHIAMATA la nota del 30/01/2008, prot. n. 15221, con la quale questo Settore aveva comunicato a tutti i Comitati e le Associazioni Ambientali locali la convocazione della suddetta Conferenza, precisando che, al fine della massima pubblicizzazione, la stessa era stata anche affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione Provinciale, per il periodo dal 30/01/2008 al 26/02/2008;
PRESO ATTO che non risulta pervenuta alla Provincia di Grosseto alcuna osservazione nel termine di cui all’art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/2005;
DATO ATTO, pertanto, che in data 26/02/2008 si è tenuta detta Conferenza di Servizi, nella quale i soggetti intervenuti, congiuntamente alla Soc. Slia Technologies S.r.l., hanno verificato lo stato di applicazione delle MTD (Migliori Tecniche Disponibili) all’impianto in esame, fornendo, ciascuno per la propria competenza, indicazioni di carattere tecnico e amministrativo sull’adeguamento proposto dall’istante al D.Lgs. 59/2005;
RICHIAMATO il verbale relativo alla suddetta Conferenza di Servizi del 26/02/2008, con il quale la Conferenza, con parere unanime, ha ritenuto di richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata e, tra l’altro, anche una dichiarazione con la quale la Soc. Slia Technologies S.r.l. facesse propria l’istanza di cui trattasi, richiesta già avanzata con la sopra richiamata nota del 29/10/2007, ns. prot. n. 181810;
RICHIAMATA, pertanto, la nota raccomandata del 09/04/2008, prot. n. 50350, con la quale questo Settore ha inviato il verbale della suddetta Conferenza dei Servizi del 26/02/2008 a tutti gli Enti convocati ed alla Soc. Slia Technologies S.r.l., richiedendo a quest’ultima, ai sensi dell’art. 5, comma 13, del D.Lgs. n. 59/2005 e dell’art. 14 ter, comma 8, della L. n. 241/90, di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione integrativa di cui alle prescrizioni di detto Verbale;
DATO ATTO che la Soc. Slia Technologies S.r.l. con nota del 08/05/2008, prot. n. 12, pervenuta a questo Ente in data 28/05/2008, prot. n. 79890, ha presentato la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti con la sopra citata nota del 09/04/2008, prot. n. 50350, tra cui anche la sopra citata dichiarazione, al fine di soddisfare le richieste formulate dalla Conferenza di Servizi nella suddetta seduta del 26/02/2008;
RICHIAMATA la nota del 30/05/2008, prot. n. 81945, con la quale questo Settore ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa, precisando che con successiva nota sarebbe stata convocata la 2^ Conferenza dei Servizi;
RICHIAMATA, altresì, la nota raccomandata del 07/07/2008, prot. n. 105198, con la quale questo Settore ha indetto, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005 e con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 23/07/2008 alle ore 11:00, presso i locali di questa Amministrazione Provinciale – Settore Ambiente, Via Aurelia Nord n. 217/4, la 2^ Conferenza dei Servizi, finalizzata all’espressione del parere definitivo;
DATO ATTO che, a seguito dell’avvenuta espressione del parere di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale del competente Settore Pianificazione Territoriale n. 1995 del 30/05/2008 citata nelle premesse, la Soc. Slia Technologies S.r.l. ha presentato nuova istanza di A.I.A. comprensiva anche del progetto di ampliamento riguardante il IV modulo, pervenuta a questo Ente in data 21/07/2008, prot. n. 114398;
RICHIAMATA, pertanto, la nota del 21/07/2008, prot. n. 114571, con la quale questo Settore ha revocato la 2^ Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 23/07/2008;
VISTA la nota del 22/07/2008, prot. n. 115611, con la quale questo Settore ha trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto antincendio, inviato dalla Soc. Slia Technologies S.r.l. con nota del 17/07/2008 e pervenuto a questo Ente in data 22/07/2008, prot. n. 115263, al fine dell’espressione del parere di cui al D.M. 04/05/1998;
DATO ATTO che trattandosi di nuova istanza di A.I.A. la Soc. Slia Technologies S.r.l. in data 24/07/2008 ha trasmesso via fax , ns. prot. n. 116863 del 24/07/2008, l’annuncio di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., pubblicato nello stesso giorno sul quotidiano “Corriere di Maremma”;
VISTA, pertanto, la nota raccomandata del 29/07/2008, prot. n. 119304, con la quale questo Settore ha indetto, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005 e con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 27/08/2008 alle ore 10:00, presso i locali di questa Amministrazione Provinciale – Settore Ambiente, Via Aurelia Nord n. 217/4, la Conferenza dei Servizi, finalizzata all’esame della documentazione relativa alla nuova istanza A.I.A., nonché trasmesso, a tutti gli Enti partecipanti, la documentazione stessa;
DATO ATTO che in data 27/08/2008 si è tenuta detta Conferenza di Servizi, nella quale i soggetti intervenuti, congiuntamente alla Soc. Slia Technologies S.r.l., hanno verificato lo stato di applicazione delle MTD (Migliori Tecniche Disponibili) alla nuova istanza A.I.A., fornendo, ciascuno per la propria competenza, indicazioni di carattere tecnico e amministrativo;
CONSIDERATO che al verbale, sottoscritto dai soggetti invitati ed intervenuti ai quali è stato contestualmente consegnato, sono stati allegati anche i pareri trasmessi dai sotto elencati Enti e/o Settori di questa Amministrazione Provinciale da considerarsi quali ulteriori prescrizioni e/o richiesta di chiarimenti:
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto – Ufficio Prevenzione Incendi, a firma del Comandante Provinciale, Ing. Francesco Notaro e del Responsabile dell’istruttoria Tecnica, Ing.
Geremia Coppola;
• Settore Difesa del Suolo, Bonifica e Idraulica dell’Area Infrastrutture e Protezione Civile di questo Ente, a firma del Dirigente, Ing. Massimo Luschi;
• U.P. Aree Protette e Biodiversità dell’Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità, a firma del Responsabile, Dr. Paolo Stefanini;
RICHIAMATA, pertanto, la nota raccomandata del 28/08/2008, prot. n. 134153, con la quale questo Settore ha inviato il verbale della suddetta Conferenza dei Servizi del 27/08/2008 ai soggetti convocati, ma non intervenuti;
RICHIAMATA, altresì, la nota raccomandata del 28/08/2008, prot. n. 134145, con la quale questo Settore ha inviato il verbale della suddetta Conferenza dei Servizi del 27/08/2008 alla Soc. Slia
Technologies S.r.l., richiedendo di trasmettere, nel più breve tempo possibile, la documentazione integrativa di cui alle prescrizioni di detto Verbale;
DATO ATTO che la Soc. Slia Technologies S.r.l. con nota del 04/10/2008, pervenuta a questo Ente in data 07/10/2008, prot. n. 164612, ha presentato la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti con la sopra citata nota prot. n. 134145/2008, al fine di soddisfare le richieste formulate dalla Conferenza di Servizi nella suddetta seduta del 28/08/2008;
CONSIDERATO, pertanto, che con nota raccomandata del 14/10/2008, prot. n. 170085, questo Settore ha indetto, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005 e con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 05/11/2008 alle ore 10:00, presso i locali di questa Amministrazione Provinciale – Settore Ambiente, Via Aurelia Nord n. 217/4, la 2^ Conferenza dei Servizi, finalizzata all’espressione del parere definitivo, nonché trasmesso, a tutti gli Enti partecipanti, la suddetta documentazione integrativa;
DATO ATTO, pertanto, che in data 05/11/2008 si è tenuta la 2^ Conferenza di Servizi, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per fornire all’autorità competente un parere istruttorio tecnico finale, nonché valutazioni ed approfondimenti tecnici in merito all’impianto di cui trattasi;
RICHIAMATO il verbale della 2^ Conferenza di Servizi del 11/03/2008, con il quale è stato espresso all’unanimità parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
1) “Si fa presente che dovrà essere ripresentato un unico documento denominato Relazione Tecnica che aggiorni la prima relazione presentata con le informazioni fornite nelle integrazioni;
2) In riferimento a quanto richiesto al punto 1, lett a) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, si ribadisce la prescrizione di realizzare il recupero energetico del biogas e la relativa torcia di emergenza a meno di dimostrarne l’effettiva impossibilità di realizzazione a seguito delle analisi del biogas dei moduli I-III convogliato al collettore e rispettando le seguenti tempistiche: la realizzazione della rete di captazione del biogas dovrà essere effettuata entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA, contestualmente alle analisi del biogas dei moduli I-III convogliato al collettore, così da documentare entro un mese dall’effettuazione di tali analisi la possibilità o meno di realizzare il recupero energetico;
3) In riferimento a quanto richiesto al punto 1, lett d) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, si prende atto della dimostrazione del consulente tecnico relativa alle dinamiche di assestamento e, alla luce delle dinamiche di assestamento documentate, si richiede di dichiarare i tempi previsti per il completamento dell’assestamento stesso; inoltre, ai fini del completamento della copertura finale dei moduli I-III, si richiede di dimostrare la qualità del materiale denominato a pg.44 delle integrazioni “terreno vegetale rimaneggiato”, ai fini dell’attecchimento delle specie vegetali previste per il ripristino, così come prescritto dal D.lgs.36/03;
4) In riferimento a quanto richiesto al punto 2, lett a), b), c) e d) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, le indicazioni sulle schede sono state recepite. Occorre ripresentarle integralmente e separatamente così da poter sostituire le precedenti;
5) In riferimento a quanto richiesto al punto 3, lett a) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, la planimetria è stata correttamente ripresentata ad eccezione della georeferenziazione dei punti delle sezioni su cui poter effettuare i controlli. Occorre corredare le sezioni presentate con tale informazione;
6) In riferimento a quanto richiesto al punto 3, lett c) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, occorre chiarire come venga garantito il corretto deflusso delle acque meteoriche lungo i pendii in quanto non sono state previste opere di captazione sulle scarpate. Inoltre occorre che vengano chiariti i riferimenti non esplicitati in legenda relativi ai moduli I-III;
7) In riferimento a quanto richiesto al punto 4, lett e) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, si fa presente quanto segue:
Impatto acustico
Le integrazioni comprendono un dettagliato piano di monitoraggio acustico in fase di esercizio nelle due fasi: attivazione impianto di aspirazione e combustione del biogas, attivazione dell’impianto di recupero di biogas. Le sorgenti prese in considerazione sono S1 il sistema di recupero energetico (motore, scambiatore e marmitta combustore) ed S2 il sistema di aspirazione e torcia. La valutazione previsionale indica i livelli massimi di tali sorgenti affinchè
venga rispettato il criterio differenziale all’interno dei due recettori sensibili individuati (per S1 55 dB(A) e per S2 57 dB(A) misurati a 20 metri dalle sorgenti).
Si fornisce parere positivo a condizione che venga rispettato il piano di monitoraggio indicato a pag. 38 della relazione tecnica integrativa ed i livelli delle sorgenti sopra indicati.
Impatto elettromagnetico
La tavola allegata alla relazione tecnica integrativa (tavola n. Punto 4.e) non evidenzia il percorso della linea ma soltanto il punto di partenza ed il punto di arrivo e due recettori sensibili.
Successivamente alle verifiche di cui al punto 2) del presente verbale, occorrerà presentare la valutazione di impatto elettromagnetico da parte del committente;
8) In riferimento a quanto richiesto al punto 4, lett f) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, relativamente alla vasca in cemento armato, le MTD (par.D.1, lettera q) prevedono che i serbatoi interrati o parzialmente interrati, sprovvisti di un sistema di contenimento secondario dovranno essere sostituiti da serbatoi fuori terra. Pertanto in assenza di tale sistema di contenimento, occorre sostituire tale vasca entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA;
9) In riferimento a quanto richiesto al punto 4, lett g) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, si ribadisce quanto già prescritto, pertanto i rifiuti conferibili in discarica sono, tra quelli elencati nella tabella presentata, solo i codici CER 20, ad eccezione del codice CER 20 01 00. I rifiuti assimilati agli urbani, tramite regolamento comunale, devono entrare in discarica comunque con il codice CER 20; nel caso eccezionale di conferimenti effettuati da soggetto diverso dal gestore della raccolta, questo dovrà ottenere specifica autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente e conferitore presso la discarica del Tafone;
10) In riferimento a quanto richiesto al punto 4, lett h) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, si evidenzia che l’analisi di dettaglio dell’applicazione delle MTD e le tempistiche di adeguamento saranno effettuate e definite da Provincia e Arpat in fase di redazione dell’autorizzazione. I rimandi si riferiscono al PdA e alla VIA, pertanto le planimetrie non riportano l’impianto di discarica nel suo complesso. Occorre ripresentare tutte le tavole che si intendono necessarie per l’analisi delle MTD che siano nella sostanza coerenti a quanto già approvato e sulla base delle quali sarà possibile valutare le tempistiche di applicazione. Si fa presente inoltre che:
• il termine “applicata”, si intende se prevista nella progettazione e correttamente eseguita
• occorre che sia prodotta una tavola di sintesi che descriva le coperture definitive dei moduli I-III e IV sia nelle parti orizzontali che sui pendii
• si richiede di descrivere correttamente la posa in opera degli elementi di aspirazione del biogas del masso drenante
• dovranno essere previsti gli uffici e eventuali scarichi civili
• saranno prescritte in sede di autorizzazione le tempistiche di applicazione delle MTD parzialmente applicate o non applicate
11) In riferimento a quanto richiesto al punto 4, lett i) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, l’organigramma non è completo in quanto deve rappresentare l’intero assetto della società che gestisce la discarica, comprensivo di ruoli, mansioni e responsabilità;
12) In riferimento a quanto richiesto al punto 6, lett a.3) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, non si ritiene valida la data 30/06/08 per la chiusura dei moduli I-III, in quanto la ditta dichiara di non aver ancora provveduto al rinverdimento. La data per la quale dovranno essere completate le opere di ripristino ambientale è pertanto da definirsi non superiore ai 6 mesi dal rilascio dell’AIA e si ribadisce che tale data non potrà comunque superare il 16.07.09, previsto dal D.Lgs. n. 36/2003;
13) In riferimento a quanto richiesto al punto 6, lett a.4) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, preso atto di quanto dichiarato al punto 1d) i rilievi topografici per tutti i punti georeferenziati definiti secondo le indicazioni al punto 3a) e relativa perizia giurata dovranno essere effettuati e trasmessi agli enti di controllo dopo il completamento della copertura definitiva, secondo le tempistiche dichiarate al medesimo punto 1d), al fine di dimostrare la rispondenza alle altezze autorizzate e pendenze;
14) In riferimento a quanto richiesto al punto 6, lett b.4) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, a pg.49 delle integrazioni si fa menzione di 3 capisaldi, mentre in planimetria ne risultano indicati 6.
Chiarire pertanto il numero dei capisaldi, quali sono già esistenti e quali da realizzare.
15) In riferimento a quanto richiesto al punto 6, lett b.5) del verbale della C.d.S. del 27/08/08, preso atto di quanto dichiarato al punto 1d) i rilievi topografici per tutti i punti georeferenziati definiti secondo le indicazioni al punto 3a) e relativa perizia giurata dovranno essere effettuati e trasmessi agli enti di controllo dopo il completamento della copertura definitiva, secondo le tempistiche dichiarate al medesimo punto 1d), al fine di dimostrare la rispondenza alle altezze autorizzate e pendenze;
16) Si richiama quanto espresso nei pareri, allegati quale parte integrante e sostanziale al precedente verbale della Conferenza dei Servizi del 27/08/2008, e precisamente quello della UP Aree Protette e Biodiversità dell’Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità di questo Ente e quello del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
17) Per quanto riguarda gli intereventi di difesa idrogeologica del versante lato Molinaccio si riconferma quanto espresso al punto 1, lett. c) del verbale della Conferenza dei Servizi del 27/08/2008, dando atto però che gli stessi saranno autorizzati con l’A.I.A.”;
CONSIDERATO che al suddetto verbale, sottoscritto dai soggetti invitati ed intervenuti ai quali è stato contestualmente consegnato, è stato allegato anche il parere favorevole trasmesso dal Settore Difesa del Suolo, Bonifica e Idraulica dell’Area Infrastrutture e Protezione Civile di questo Ente, a firma del Dirigente, Ing. Massimo Luschi;
RICHIAMATA, pertanto, la nota raccomandata del 06/11/2008, prot. n. 185867, con la quale questo Settore ha inviato il verbale della suddetta Conferenza dei Servizi del 05/11/2008 ai soggetti convocati, ma non intervenuti;
RICHIAMATA, altresì, la nota raccomandata del 06/11/2008, prot. n. 185847, con la quale questo Settore ha inviato il verbale della suddetta Conferenza dei Servizi del 05/11/2008 alla Soc. Slia Technologies S.r.l., richiedendo di trasmettere, entro il 21/11/2008, la documentazione integrativa di cui alle prescrizioni di detto Verbale;
VISTA la nota del 04/12/2008, pervenuta a questo Ente in data 09/12/2008, prot. n. 209268, con la quale la Soc. Slia Technologies S.r.l. ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa;
DATO ATTO, pertanto, che con nota del 09/12/2008, prot. n. 209449, questo Settore ha trasmesso al Dipartimento Arpat di Grosseto, per le valutazioni di propria competenza, la documentazione integrativa di cui al punto precedente;
RICORDATO che, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. 59/2005: “L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale”;
CONSIDERATO che, secondo l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 59/2005: “L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato I è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato IV e delle informazioni diffuse ai sensi dell’art. 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili…[...]”;
PRECISATO che a norma dell’art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, il presente provvedimento “[…]
sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all’elenco riportato nell’allegato II. […]”;
DATO ATTO che tutti gli obblighi di legge a carico del gestore non espressamente richiamati nell’A.I.A. e le prescrizioni degli atti autorizzativi settoriali, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 59/2008,
restano vigenti fino a quando il gestore non si sia adeguato alle condizioni e prescrizioni fissate nel presente provvedimento;
VISTO l’art. 7, comma 3 del D.Lgs.59/05, a norma del quale “[...] i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto [...]”;
CONSIDERATO l’art. 8 del D.Lgs. 59/05, che prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell’inquinamento, che l’autorità competente possa prescrivere l’adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;
VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo, previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 59/2005, contenuto nella documentazione tecnica allegata alla domanda, e, dunque, sottoposto anch’esso all’esame della Conferenza di Servizi nelle sedute del 27/08/2008 e 05/11/2008;
VISTO e condiviso il Rapporto Istruttorio, redatto congiuntamente dal Settore Ambiente di questa Amministrazione Provinciale con il Dipartimento ARPAT di Grosseto e costituito dall’Allegato Tecnico e dal Piano di Monitoraggio e Controllo, depositato agli atti presso gli uffici del Servizio Ingegneria Ambientale del Settore Ambiente di questa Amministrazione Provinciale, riportante la descrizione dell’impianto e le relative valutazioni di ordine tecnico;
VALUTATO che sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D.Lgs. n. 59/2005 per la riduzione e la prevenzione integrata dell’inquinamento;
RITENUTO di fissare le prescrizioni ed i limiti di emissione, conseguenti all’adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), nonché la frequenza e le modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come riportati nell’Allegato Tecnico (All. “1”) e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (All. “2”), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di rilasciare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al Sig. Stefano Gavioli, in qualità di Amministratore Unico della Soc. Slia Technologies S.r.l., con sede legale in Malcontenta (VE), Via della Chimica n. 4, relativamente alla discarica per rifiuti, non pericolosi, solidi urbani ed assimilati agli urbani (individuati con la famiglia del codice CER 20 “Rifiuti Urbani – rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni – inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”), sita nel Comune di Manciano, loc. Tafone, con riferimento alla attività, condotta nello stesso impianto, individuata nell’Allegato 1, punto 5.4 del D.Lgs. n. 59/2005 (“Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”), dando atto che con il presente provvedimento viene autorizzato il conferimento di detti rifiuti prodotti nei territori dei Comuni compresi nel III bacino, nonché dei Comuni di Sorano, Pitigliano, Semproniano e Castell’Azzara;
RITENUTO, altresì, di subordinare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito e nei sotto indicati allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Allegato Tecnico (All. “1”), contenente l’elenco di tutti gli elaborati di progetto (Cap. 1 dell’Allegato Tecnico);
b) Piano di Monitoraggio e Controllo (All. “2”), che sostituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al Piano di Adeguamento al D.lgs. 36/2003, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
5341 del 30/12/2005;
DATO ATTO, infine, che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce il sotto elencato provvedimento:
a) Determinazione Dirigenziale n. 5341 del 30/12/2005 con la quale è stato approvato il piano di adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”;
VISTO Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la successiva Delibera di Giunta Provinciale n 16 del 31/01/2007 di ridefinizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici della Provincia di Grosseto e di istituzione delle strutture organizzative dirigenziali, ai sensi dell’art. 15 del suddetto regolamento provinciale;
VISTO l’atto del Presidente della Provincia di Grosseto n. 22 del 09/02/2007 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità all’Arch. Pietro Pettini;
VISTA la nota del 16/02/2007, prot. n. 32845, con la quale il Direttore dell’Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità, Arch. Pietro Pettini, a seguito delle sopra richiamate delibera di Giunta Provinciale n.
15/2007 e n. 16/2007, ha distribuito tra i propri Settori le funzioni, unitamente alle relative Posizioni Organizzative (P.O.), attribuite all’Area stessa;
VISTO l’atto del Presidente della Provincia di Grosseto n. 39 del 22/02/2007 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione del Settore Ambiente all’Ing. Michele Canova;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 43 del 27/02/2007, con la quale è stato approvato il PEG 2007 assegnando le risorse finanziarie ed umane ai Direttori di Area e ai Dirigenti di Staff, nominati con atti del Presidente a seguito della predetta organizzazione dell’Ente, operativa dal 1 marzo 2007;
VISTA la nota prot. n. 40731 del 01/03/2007 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, Ing.
Michele Canova, ha conferito la responsabilità del Servizio Ingegneria Ambientale (P.O.) al Rag.
Daniele Poggioni;
DATO ATTO inoltre che con successiva nota prot. n. 40795 del 01/03/2007 il Dirigente del Settore Ambiente, Ing. Michele Canova, ha attribuito al Responsabile del Servizio Ingegneria Ambientale competenze decisionali volte al perseguimento degli obiettivi relativi agli atti di programmazione per il periodo di durata dell'incarico e attinenti alle materie di competenza, nonché relative a tutti gli atti e le determinazioni, anche di natura contabile, per la gestione dei progetti, processi e procedimenti inerenti al Servizio Ingegneria Ambientale;
VISTA la nota prot. n. 80942 del 29/05/2008 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, Ing.
Michele Canova, ha definito l’organizzazione del Settore Ambiente;
VISTA la nota prot. n. 91505 del 13/06/2008 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, Ing.
Michele Canova, ha attribuito risorse e responsabilità alle strutture individuando il Rag. Daniele Poggioni, quale “referente” ad interim dell’U.P. RIFIUTI;
PRESO ATTO che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Rag. Daniele Poggioni e che gli atti istruttori sono stati verificati dal Dirigente del Settore Michele Canova;
VISTO lo Statuto della Amministrazione Provinciale di Grosseto e l’art. 22 del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:
1) di rilasciare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al Sig. Stefano Gavioli, in qualità di Amministratore Unico della Soc. Slia Technologies S.r.l., con sede legale in Malcontenta (VE), Via della Chimica n. 4, relativamente alla discarica per rifiuti, non pericolosi, solidi urbani ed assimilati agli urbani (individuati con la famiglia del codice CER 20 “Rifiuti Urbani – rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni – inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”), sita nel Comune di Manciano, loc.
Tafone, con riferimento alla attività, condotta nello stesso impianto, individuata nell’Allegato 1, punto 5.4 del D.Lgs. n. 59/2005 (“Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”), dando atto che con il presente provvedimento viene autorizzato il conferimento di detti rifiuti prodotti nei territori dei Comuni compresi nel III bacino, nonché dei Comuni di Sorano, Pitigliano, Semproniano e Castell’Azzara;
2) di subordinare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al rispetto, da parte della Soc. Slia Technologies S.r.l., delle prescrizioni contenute nel seguito e nei sotto indicati allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Allegato Tecnico (All. “1”), contenente l’elenco di tutti gli elaborati progettuali (Cap. 1 dell’Allegato Tecnico);
b) Piano di Monitoraggio e Controllo (All. “2”), che sostituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al Piano di Adeguamento al D.lgs. 36/2003, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5341 del 30/12/2005;
3) di dare atto, che a norma dell’art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, il presente provvedimento
“[…] sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all’elenco riportato nell’allegato II.
[…]”. In particolare l’elenco degli atti sostituiti sono di seguito riportati:
a) Determinazione Dirigenziale n. 5341 del 30/12/2005 con la quale è stato approvato il piano di adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 della discarica in loc. Tafone nel Comune di Manciano;
4) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005, il presente atto ha validità di 5 anni a decorrere dalla data della presente autorizzazione e, pertanto, andrà a scadere il 23/12/2013. La Soc. Slia Technologies S.r.l., 6 (sei) mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà trasmettere a questa Amministrazione Provinciale apposita domanda di rinnovo secondo le modalità di cui allo stesso articolo;
5) di dare atto, inoltre, che la validità di cui al punto precedente è subordinata all’eventuale rinnovo del contratto di concessione tra il Comune di Manciano e la Soc. Slia Technologies S.r.l., dato che la scadenza, così come disposto all’art. 4 dello stesso, è fissata al 31 gennaio 2009;
6) di dare atto, altresì, che nel caso in cui il Comune di Manciano non rinnovasse il suddetto contratto di concessione per affidamento ad eventuale nuovo gestore, quest’ultimo dovrà presentare, 15 giorni prima della scadenza (31/01/2009) di cui al punto precedente, apposita istanza di voltura;
7) di dare atto, pertanto, che con il presente provvedimento viene approvata la chiusura dei vecchi moduli esauriti (I-III), la realizzazione e relativa autorizzazione all’esercizio del nuovo modulo
(IV) della discarica, così come previsto negli Allegati (“All. 1” e “All. 2”) di cui al precedente punto 2), subordinata alle ulteriori seguenti condizioni e prescrizioni:
a) la Soc. Slia Technologies S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del DPGRT 25/02/2004, n. 14/R, è tenuta a comunicare a questa Amministrazione Provinciale il nominativo del Direttore dei Lavori, la ditta esecutrice, la data di inizio lavori, nonché quella dell’avvenuta ultimazione degli stessi, allegando a quest’ultima, apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, rispettando, pertanto, integralmente tutte le prescrizioni, relative a tale fase, inserite nell’Allegato Tecnico. Ove dette prescrizioni prevedano la presentazione di documentazione integrativa, la stessa dovrà essere presentata a questa Amministrazione Provinciale prima dell’inizio dei lavori;
b) la Soc. Slia Technologies S.r.l. è obbligata ad adempiere a quanto disposto al punto precedente per l’espletamento degli accertamenti di competenza di questa Amministrazione Provinciale, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica, così come disposto, dall’art. 6, comma 3, del DPGRT 25/02/2004, n. 14/R, è presupposto imprescindibile dell’inizio dell’attività. A tale verifica seguirà apposito atto amministrativo liberatorio, rilasciato da questa Amministrazione Provinciale;
c) la Soc. Slia Technologies S.r.l. dovrà rispettare tutte le prescrizioni, relative all’esercizio, inserite rispettivamente nell’Allegato Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Ove dette prescrizioni prevedano la presentazione di documentazione integrativa, la stessa dovrà essere presentata a questo Ente prima del suddetto accertamento di competenza di questa Amministrazione Provinciale;
d) l’inizio dell’attività, relativamente al nuovo modulo, è subordinato, così come disposto dall’art.
8 del DPGRT 25/02/2004, n. 14/R, alla presentazione da parte della Soc. Slia Technologies S.r.l., a favore di questa Amministrazione Provinciale, di idonea garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall’ALLEGATO 3 del citato regolamento regionale, nonché dall’art.
8, lett. m), del D.Lgs. n. 36/2003. Detta garanzia, bancaria o assicurativa, dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione operante sul territorio dell’Unione Europea, che risulti in possesso dei requisiti di cui alla L. 348/1982 per il rilascio delle garanzie finanziarie in materia ambientale. Inoltre detta garanzia dovrà superare di due anni la scadenza dell’autorizzazione e dovrà prevedere la seguente dicitura: “lo svincolo della suddetta fidejussione avverrà solo su esplicita richiesta dell’Ente garantito”; nel caso di utilizzo totale o parziale, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto della garanzia finanziaria (fidejussione), la stessa dovrà essere ricostituita per la continuazione dell’attività di gestione della discarica con le stesse modalità di quelle determinate nel presente atto.
Detta garanzia finanziaria, inoltre, una volta adeguato il relativo importo in base agli incrementi ISTAT dei vari indici di costo, sarà trattenuta per almeno 30 (trenta) anni dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, effettuata da parte di questa Amministrazione Provinciale alla Soc. Slia Technologies 2000 S.r.l.;
e) relativamente alla polizza fidejussoria n. 202459/PU/01-05 ed alla relativa Appendice n. 001, rilasciate dalla Soc. S.I.A.C. S.p.A. (Agenzia Generale di Lecce) di cui in premessa, la Soc.
Slia Technologies S.r.l. dovrà presentare, entro il 31/01/2009, nuova polizza fidejussoria di importo pari a complessivi € 1.242.209,36 stipulata con impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (ramo 15) o con azienda di credito, requisiti di cui alla L.
348/1982. Inoltre detta garanzia, bancaria o assicurativa, che dovrà superare di due anni la scadenza della presente autorizzazione e, pertanto scadere il 23/12/2015, dovrà essere stipulata con compagnia di primaria assicurazione operante sul territorio dell’Unione Europea e dovrà prevedere la seguente dicitura: “lo svincolo della suddetta fidejussione avverrà solo su esplicita richiesta dell’Ente garantito”;
f) la Soc. Slia Technologies S.r.l. esclusivamente per il IV settore del modulo IV, oltre al rispetto di tutte le suesposte prescrizioni, dovrà trasmettere apposita richiesta di apertura dello stesso, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2.5.2 dell’Allegato Tecnico;
g) gli interventi di difesa idrogeologica del versante lato Molinaccio dovranno essere conclusi, in ottemperanza a quanto disposto al paragrafo 3.2.4 dell’Allegato Tecnico, entro 4 mesi dal rilascio della presente autorizzazione;