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2. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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2. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81

Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

2.1. Panoramica

In attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato emanato il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 811.

A partire dal 2009 sono state apportati vari cambiamenti al testo del Decreto 81/08, in particola-re, sempre nel 2009 il Testo Unico è stato coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n°106 che apporta modifiche relative a: datore di lavoro, documento di valutazione rischi, rischi di interferenza in cantiere e sorveglianza sanitaria.

Il Decreto Legislativo 81/08 abroga il vecchio il Decreto Legislativo 626/94 e costituisce il principale riferimento in tema di sicurezza in ambito lavorativo. Riassume in modo ordinato ed organico le precedenti normative e indica alle varie figure rilevanti all’interno dell’impresa ciò che è necessario fare relativamente alla prevenzione, alla tutela della salute fisica e mentale ne-gli ambienti di lavoro, alla valutazione dei rischi, alla sorvene-glianza sanitaria, al primo soccorso e all’antincendio. Le disposizioni del D. Lgs 81/08 si applicano a tutte le imprese, a tutti i lavora-tori e a tutti i tipi di rischio2.

Un’importante novità introdotta è l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tra i rischi anche quelli inerenti lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di età, genere, provenienza, la tipologia contrattuale e i rischi relativi alla possibilità di rinvenire even-tuali ordigni inesplosi nei cantieri temporanei o mobili3.

Il testo è articolato in tredici titoli:  Titolo I Principi comuni,  Titolo II Luoghi di lavoro,

 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,  Titolo IV Cantieri temporanei o mobili,

 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro,  Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi,  Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali,  Titolo VIII Agenti fisici,

 Titolo IX Sostanze pericolose,

1

Nel prosieguo dell’elaborato sarà indicato alternativamente con T. U. 81/08, Decreto 81/08, D. Lgs 81/08.

2 Decreto 81/08 articolo 3 “Campo di applicazione”. 3

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 Titolo X Esposizione ad agenti biologici,  Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive,

 Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale  Titolo XIII Norme transitorie e finali.

A seguire sono stati inseriti n°51 allegati che riportano schematicamente e in modo coordinato le prescrizioni tecniche delle norme più importanti in materia di salute e sicurezza.

2.2. Figure rilevanti

Le figure dell’impresa rilevanti ai fini della tutela della sicurezza sono:  Datore di lavoro (DL);

 Dirigente;  Lavoratore;  Preposto;

Altre figure professionali importanti in materia sono:

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

 Addetto/i al primo soccorso;  Addetto/i antincendio;  Medico competente (MC).

Tali figure professionali devono rispettare requisiti di formazione e provvedere all’aggiornamento delle proprie competenze4

.

Delle figure sopra riportate è data definizione nell’articolo 2 “Definizioni”:

Il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta

la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. […]”.

Il datore di lavoro è, quindi, il principale responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori. Numerosi sono gli obblighi previsti per questa figura; tra questi, in sintesi possiamo richiamare i principali:

 Obbligo di nomina del Medico Competente;

 Obbligo di nominare gli addetti della squadra antincendio e di primo soccorso;

4 Accordo Stato Regioni del 22 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori; Accordo Stato

Re-gioni del 22 febbraio 2012 relativo alle attrezzature da lavoro; Accordo Stato ReRe-gioni del 7 luglio 2016 relativo alla formazione del RSPP e del ASPP etc.

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 Obbligo di tenere conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori nell’affidare loro degli incarichi;

 Obbligo di fornire ai lavoratori i DPI necessari;

 Obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;  Obbligo di elaborazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR);  Obbligo di designare il RSPP;

 Obbligo di prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori adeguatamente formati e addestrati possano accedere ad aree soggette a rischio grave e specifico;

 Obbligo di richiedere al MC di rispettare i doveri a suo carico;

 Obbligo di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme e delle disposizioni in ma-teria di sicurezza;

 Obbligo di informare tempestivamente i lavoratori esposti ad un rischio grave e delle misure adottate per la protezione.

Alcune delle attività a carico del Datore di lavoro sono delegabili altre invece non lo sono, come la nomina del RSPP e l’elaborazione del DVR. Le attività per cui si sceglie la delega devono es-sere specificate, non vale cioè una delega generica e comunque resta in capo al Datore di lavoro di verificare operato del delegato.

Il dirigente è una “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri

gerar-chici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Per quanto riguarda gli obblighi posti in capo alla figura di dirigente sono gli stessi previsti per il datore di lavoro e sopra elencati.

Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivi-tà lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari […].

Se è vero che la disciplina in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede tutta una serie di obblighi per le varie figure che individua, è anche vero che il lavoratore stesso deve ri-spettare alcuni importanti doveri, tra cui:

 Contribuire alla realizzazione delle direttive in tema di salute e sicurezza;  Rispettare le diposizioni del Datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;

 Utilizzare correttamente attrezzature, sostanze, macchinari, DPI messi a disposizione;  Segnalare eventuali problematicità riscontrate con gli strumenti di cui al punto

prece-dente;

 Riferire delle stesse al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  Non modificare le attrezzature o i macchinari;

(4)

 Partecipare ai programmi di formazione, informazione e addestramento;  Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Il preposto è invece la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla

attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

I compiti a cui la figura del preposto deve adempiere sono indicati all’articolo 19 “Obblighi del preposto”; tra questi troviamo:

 Verificare che siano rispettati da parte dei lavoratori gli obblighi di legge, le disposizio-ni in materia di salute e sicurezza e relative ai DPI e DPC e in caso di inosservanza in-formare i diretti superiori;

 Verificare che soltanto i lavoratori dotati di opportune istruzioni accedano a zone di esposizione a rischio;

 Richiedere che siano rispettate le misure di sicurezza qualora si verifichino situazioni di rischio e far si che in caso di pericolo i lavoratori abbandonino il la zona pericolosa;  Informare i lavoratori esposti a rischio specifico, grave e immediato;

 Far si che i lavoratori non riprendano il lavoro qualora persista una situazione di perico-lo;

 Segnalare al DL o al dirigente gli eventuali problemi riscontrati con attrezzature di lavo-ro, DPI e qualsiasi altra situazione di pericolo individuata;

 Rispettare l’obbligo di formazione specifica prevista dalla legge5 .

Il Preposto sovraintende l’attività lavorativa e assicura che siano rispettate le indicazioni ricevu-te mentre il Dirigenricevu-te attua gli indirizzi ricevuti dal Datore di lavoro e organizza il lavoro vigi-lando sul suo svolgimento.

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione è definito come la “persona in possesso

delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Egli si occupa della sicurezza per conto del Datore di Lavoro e può essere sia un soggetto interno all’impresa oppure esterno. Le competenze di cui deve essere in possesso, richiamate dall’articolo 32, sono:

 possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superio-re nonché di un attestato di fsuperio-requenza, con verifica dell’appsuperio-rendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

 possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione delle

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(5)

vità tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sin-dacali.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione individua i fattori di rischio, propone i corsi di formazione e informazione necessari, collabora alla valutazione dei rischi,

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una “persona eletta o designata per rap-presentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il

lavoro”: egli è l’unica figura di rappresentanza dei lavoratori in quanto le altre sono nominate

dal Datore di lavoro. Nel T.U 81/08 sono state apportate alcune modifiche importanti relativa-mente a questa figura rispetto al precedente Decreto 626/94 e cioè6:

 nelle aziende in cui non c’è un RLS i lavoratori possono rivolgersi a quello territoriale;  nelle aziende situate in contesti produttivi con la presenza di più aziende o almeno

30000 uomini giorno oppure nei siti produttivi con problematiche di interferenza tra le lavorazioni e un numero di lavoratori superiore a 500 è prevista la nomina di un rappre-sentante di sito;

 nelle aziende in cui non è presente un RLS il datore di lavoro deve contribuire con un versamento pari a due ore lavorative al fondo di sostegno per le piccole e medie impre-se.

Per quanto riguarda le attività svolte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si fa ri-ferimento all’articolo 50 D. Lgs. 81/08 che elenca le sue attribuzioni:

 accesso ai luoghi di lavoro in cui si effettuano le lavorazioni e anche a quei luoghi in cui certi lavoratori non sono ammessi;

 consultazione in merito alla valutazione dei rischi;

 consultazione in merito alla designazione del RSPP e del Medico Competente;  consultazione per le attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;  formazione specifica;

 partecipazione alla riunione periodica;  richiesta di una copia del DVR.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le proprie funzioni durante l’orario di lavoro e il Datore di Lavoro deve mettere a sua disposizione mezzi e spazi per poterle esercitare. Il Medico competente è il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

pro-fessionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per

ef-fettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

Il Medico Competente deve essere un medico specializzato in medicina del lavoro o nelle altre materie previste all’articolo 38 ed essere iscritto all’elenco dei medici competenti. Può essere

6

(6)

sia un libero professionista che un dipendente del Datore di lavoro e viene da quest’ultimo no-minato nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria per i propri lavoratori. Si ha l’obbligo nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e dalle indicazioni della Com-missione consultiva7.

Questa figura collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure preventive, all’organizzazione del servizio di primo soccorso e alle attività di for-mazione e inforfor-mazione dei lavoratori. Svolge di norma una volta l’anno un sopralluogo nei luoghi di lavoro e si occupa della sorveglianza sanitaria che comprende visite mediche:

 periodiche;  preventive;

 su richiesta del lavoratore;

 alla cessazione del rapporto di lavoro.

Da tali visite scaturisce un giudizio di idoneità o inidoneità, temporale o permanete, al lavoro.

Per le figure di addetto al primo soccorso e addetto antincendio non troviamo una definizio-ne specifica; si tratta di lavoratori che rientrano definizio-nella squadra di emergenza e sono perciò sog-getti ad appositi corsi di formazione, addestramento e aggiornamento8.

2.3. Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e Testo Unico 81/08

Il T.U. 81/08 all’articolo 2 lettera dd) definisce il modello di organizzazione e di gestione come: “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale

per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salu-te sul lavoro”.

Inoltre all’articolo 30 richiama il Modello di cui al Decreto 231, in particolare al terzo comma recita: “Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura

e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e

7 T.U. 81/08 Articolo 41.

8

Formazione, addestramento e aggiornamento di tali figure sono disciplinate dalla seguente normativa: DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizio-ni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 set-tembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI-CA 1° agosto 2011 , n. 151 . Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti rela-tivi alla prevenzione degli incendi.

(7)

trollo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”

È importante fare questa puntualizzazione: esistono differenze tra il modello disciplinato dal D. Lgs 231/01 e quello descritto dall’articolo 30 del D. Lgs. 81/089

.

Il modello di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla disciplina del Testo Uni-co 81/08 Uni-costituisce un modello idoneo per l’esenzione da responsabilità amministrativa di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 231, ma solo per i reati di cui all’articolo 25-septies, ossia i reati di “omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, gli unici reati di natura colposa previsti dal De-creto 231. Tale modello è conforme per l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla salu-te e sicurezza.

Per quanto riguarda tali reati è utile fare alcune precisazioni10: in base a quanto stabilito dall’articolo 589 del Codice penale si verifica il caso di omicidio colposo quando si cagioni per colpa la morte di un individuo in violazione delle norme antinfortunistiche. Il bene giuridico tu-telato è la vita umana, sia nell’interesse della persona, sia nell’interesse della collettività. Il sog-getto attivo è chiunque sia tenuto a far rispettare le norme di prevenzione e protezione. La con-dotta consiste nel causare la morte di un individuo in virtù dell’inosservanza delle norme di tute-la deltute-la salute e sicurezza sul tute-lavoro. L’elemento soggettivo consiste neltute-la colpa ossia nell’inosservanza delle norme precauzionali volte a prevenire l’evento dannoso.

Per quanto riguarda, invece, il reato di lesioni gravi o gravissime, disciplinato dall’articolo 590 del Codice penale si precisa che: la lesione deve essere causata con colpa. Il bene giuridico tute-lato è l’interesse dello Stato alla sicurezza della persona in particolare l’integrità fisica e psicofi-sica. Con lesione si intende un danno alla persona che causi malattia (alterazione anatomica o funzionale) al corpo o alla mente e può essere cagionato con qualunque mezzo. La lesione può essere grave o gravissima; il primo tipo è disciplinato dall’articolo 583 primo comma del Codi-ce penale, il secondo dal secondo comma. La lesione è grave se “dal fatto deriva una malattia

che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di atten-dere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; il fatto produce l'in-debolimento permanente di un senso o di un organo ”. È gravissima, invece, se: “dal fatto deri-va una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deforma-zione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”11

9

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sgsl-mog-dlgs-231/01-C-58/il-d.lgs.-231/2001-il-d.lgs.-81/2008-i-modelli-organizzativi-AR-13036/ 12 dicembre 2016 17:37

10 Articoli 589 e 590 del Codice penale. 11

(8)

Il MOGC 231, invece, è orientato a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/01 ed ha efficacia esimente per questi reati, che differiscono da quelli di cui all’articolo 25-septies in quanto di na-tura dolosa.

Una differenza importante riguarda l’approccio alla progettazione dei due modelli. Per quanto riguarda il modello di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 81/08 si deve garantire un apparato azien-dale che consenta il rispetto degli obblighi di legge relativi:

 al rispetto gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luo-ghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

 alle attività di sorveglianza sanitaria;

 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

 alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Nei comma successivi si stabilisce che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

 idonei sistemi di registrazione dell'avvenuto svolgimento delle attività previste al primo comma.

 “un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari

per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema discipli-nare idoneo a sanziodiscipli-nare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”12;  un sistema di controllo idoneo a verificare l'implementazione del modello e il

manteni-mento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il modello adottato deve essere rivisto ed eventualmente modificato qualora siano scoperte violazioni del sistema di norme a di prevenzione oppure se siano apportate all’organizzazione o ai processi svolti modifiche significative in funzione del progresso tecnologico.

 in sede di prima applicazione sono ritenuti idonei i modelli realizzati in base alle Linee guida UNI-INAIL del 28settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Al-lo stesso scopo altri modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indi-cati dalla Commissione di cui all'articolo 613.

12 Articolo 30 comma 3

13

(9)

Nel caso del Modello 231 il procedimento di realizzazione è del tutto differente. Si fa ricorso ad un approccio “risk based” secondo cui si analizza prima la possibilità che si verifichino i reati ovvero si effettua un’attività di risk assessment a livello dell’intera azienda, si valuta il sistema di controllo in essere e si realizza una gap analysis mettendo a confronto la situazione aziendale attuale (“as is”) con una situazione ottimale (“to be”), si procede poi al perfezionamento del si-stema di controllo colmando i vari gap individuati14.

Un’altra distinzione consiste nel fatto che per la realizzazione e implementazione di questi mo-delli le linee guida di riferimento sono diverse: per il primo si richiamano i momo-delli indicati dal-la Commissione consultiva permanete per dal-la salute e sicurezza (come precedentemente afferma-to in sede di prima applicazione sono valide anche le linee guida UNI-INAIL e il dettaafferma-to dello British Standard OHSAS 18001:2007), per il secondo le linee guida dettate dalle associazioni rappresentative (si citano ad esempio le linee guida dettate da Confindustria15).

In Tabella 3 si propone una schematizzazione:

Modello articolo 30 D. Lgs 81/08

Modello D. Lgs 231/01

Adempimento obblighi giuridici in tema

di salute e sicurezza.

Prevenzione dei reati disciplinati dal

De-creto 231.

Ha efficacia esimente per i reati di cui

all’articolo 25-septies del Decreto 231

(natura colposa).

Ha efficacia esimente per i reati previsti

dai restanti articoli del Decreto 231

(natu-ra dolosa).

Formalizzazione delle procedure di cui

all’articolo 30

Approccio “risk based”

Previsione di:

OdV

Codice etico

Sistema disciplinare

Indicato dalla Commissione consultiva

permanente per la salute e la sicurezza

istituita presso il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale.

Adottato sulla base di codici di

compor-tamento redatti dalle associazioni

rappre-sentative degli enti.

Tabella 3- Differenze tra modelli

È possibile affermare che il Modello di cui all’articolo 30 del T. U. 81/08 rientri in un contesto molto più ampio, ossia quello del Decreto 231 il cui Modello è previsto in relazione ad un nu-mero di reati maggiori, non solo relativi al mancato rispetto delle norme antinfortunistiche; con-templa un Organismo di Vigilanza, documenti come il Codice etico, un sistema sanzionatorio

14

Per una trattazione approfondita sulla realizzazione del MOGC 231 si rimanda al successivo capitolo.

15 Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

(10)

interno e un’analisi dei rischi di reato che abbraccia l’intera gestione e operatività aziendale16 (si veda figura 2- Collegamenti tra Modello 231 e modello del T. U. 81/08).

Il sistema dell’imputabilità previsto dal D. Lgs 81/08 e la relativa previsione delle funzioni può essere utile per individuare i ruoli e le responsabilità all’interno dell’impresa.

Si riporta uno schema in Figura 3:

Figura 3- Funzioni e relazioni per la sicurezza

Decreto 231 e Decreto 81/08 sono strettamente collegati infatti, l’articolo 300 del Testo Unico sostituisce l’articolo 25-septies del Decreto Legislativo 231 ex Legge 123/07 inoltre, un ulterio-re punto di contatto riguarda le attività di valutazione dei rischi ineulterio-renti alla salute e sicuulterio-rezza sul lavoro che fanno riferimento ai reati di natura colposa. Va tuttavia precisato che i documenti di valutazione, disciplinati dal T. U. 81/08, non vanno a sostituire il MOGC 231. Di quanto det-to uno schema in Figura 4.

16

(11)

Figura 4- Collegamenti tra Modello 231 e modello T.U. 81/08

La valutazione dei rischi di natura infortunistica è disciplinata dal T.U. 81/08 agli articoli26 (DuVRI) e 28 (DVR). All’articolo 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” si stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il Documento di valutazione dei rischi (DVR)17.

2.4. Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il Documento di valutazione dei rischi è un documento interno alle organizzazioni disciplinato dall’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/08 “Oggetto della valutazione dei rischi”.

Il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dei rischi relativi alle scelte delle attrezzatu-re di lavoro, delle sostanze o dei pattrezzatu-reparati chimici, della sistemazione dei luoghi di lavoro ma anche allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza e alle differenze di gene-re, età e provenienza dei lavoratori.

Il DVR deve essere redatto al termine della valutazione e avere data certa18, entro tre mesi dall’inizio dell’attività e aggiornato in occasione di significative modifiche.

Il documento deve essere composto da:

 Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dove sono specifi-cati i criteri di valutazione;

 Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di prote-zione individuali adottati;

 Il programma delle misure opportune per il miglioramento;

17

T.U. 81/08 articolo 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”.

18 Il DVR deve essere datato e firmato. La ratio della datazione certa consiste nel voler evitare che il

(12)

 Individuazione delle procedure per attuare misure da realizzare, dei ruoli dell’organizzazione che devono provvedere;

 Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico compe-tente (MC);

 Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici19.

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DVR in collaborazione con RSPP e MC previa consultazione del RLS20.

“La valutazione e il documento devono essere rielaborati in caso di modifiche al processo o

all’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in re-lazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infor-tuni significativi o nel caso in cui la sorveglianza sanitaria lo renda necessario”; articolo 29,

comma 3 D. Lgs. 81/08.

I datori di lavoro che occupano al massimo dieci dipendenti possono redigere il DVR seguendo le procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro21.

Il DVR e il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) devono essere custo-diti presso l’unità operativa alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda la struttura del documento si riporta uno schema esemplificativo in Figura 4- Struttura del DVR e collegamenti al T.U. 81/08.

In riferimento a questo documento si fa notare che alcuni degli allegati al DVR richiamano i ti-toli del Decreto 81/08. Gli allegati che non fanno riferimento ai titi-toli del T.U. 81/08 riprendono normative quali UNI EN ISO, Decreti del Presidente della Repubblica e altri provvedimenti.

19

T. U. 81/08 articolo 28 commi 1 e 2.

20 T.U. 81/08 articolo 29 comma 1. 21

(13)

Figura 4- Struttura DVR e collegamenti al T.U. 81/08

2.5. Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DuVRI)

Si è fatto cenno al DuVRI, tale documento, come disposto dall’articolo 26 comma 3 del

Decreto Legislativo 81/08, è redatto dal datore di lavoro nel caso di affidamento di

lavo-ri ad imprese appaltatlavo-rici o lavoratolavo-ri autonomi per eliminare o, dove ciò non sia

possi-bile, ridurre al minimo il rischio da interferenze.

Con rischio di interferenze si fa riferimento alla situazione in cui più lavoratori di

im-prese diverse prestino la loro opera nello stesso luogo di lavoro contemporaneamente o

meno e che ciascuno apporti dei rischi sul luogo di lavoro. Il DuVRI è allegato al

con-tratto di appalto o di opera.

(14)

Il documento è strutturato in più parti, per la sua redazione è possibile seguire le linee

guida elaborate dall’INAIL

22

.

Il modello proposto dall’istituto è così strutturato:

Parte 1 - azienda committente (dati sull’azienda che commissiona i lavori).

Parte 2 - aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento, si tratta di una

sezione tabellare.

Parte 3 – norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda, (misure di

prevenzione e protezione attualmente in vigore all’interno dell’azienda).

Parte 4 – valutazione dei rischi da attività interferenziali, (valutazione dei rischi da

in-terferenze standard, specifici, indotti e delle sovrapposizioni spazio-temporali).

Parte 5 – attività svolta dall’operatore economico, (parte a carico dell’operatore

econo-mico che risponde all’offerta di lavoro; informazioni relative all’azienda e alla sua

or-ganizzazione in tema di prevenzione per i lavori oggetto di appalto).

Allegato 1 – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

Allegato 2 – verbale di riunione di coordinamento/ sopralluogo preventivo.

L’elaborazione del DuVRI non è necessaria qualora:

il lavoro oggetto di appalto sia di natura intellettuale;

l’attività in oggetto non preveda rischi da agenti cancerogeni, biologici,

esplo-sioni ed altri rischi particolari e sia di durata inferiore a cinque giorni.

L’elaborazione di questo documento fornisce dettagliate informazioni sui rischi

specifi-ci esistenti nel contesto in cui l’operatore andrà ad operare, stima i rischi indotti

dall’appaltatore, mostra le eventuali sovrapposizioni spazio-temporali delle attività,

de-finisce gli obblighi delle varie parti, richiede la documentazione di idoneità a svolgere i

lavori ed eventualmente richiede un sopralluogo preventivo. Prevede, inoltre, una stima

dei costi esclusivamente relativi alla sicurezza che non dovranno essere soggetti a

ribas-si al fine di aggiudicarribas-si l’appalto.

L’attività oggetto del contratto di appalto sarà soggetta ad una gara ossia il committente

una volta ricevute le informazioni richieste agli eventuali appaltatori, sceglierà quello

che ritiene più idoneo. Scelta la controparte si andrà a revisionare il DuVRI originario

rendendolo più specifico ossia si provvede alla valutazione dei rischi da interferenza

de-finitiva infine, lo stesso sarà soggetto ad aggiornamenti dovuti alla fine o inizio di

attivi-tà o alla presenza di nuovi soggetti.

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