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La pubblicazione telematica delle fonti ufficiali del diritto: sfide, opportunità, rischi

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(1)

La pubblicazione

telematica delle fonti

ufficiali del diritto: sfide, opportunità, rischi

Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna VII Rapporto sulla Legislazione Regionale 12 Ottobre 2009

Biblioteca dell’Assemblea legislativa, Bologna

(2)

Traccia

Dimensione Europea

Alcune esperienze: la G.U Italiana

Rischi e opportunità

La L.R. 7/2009 dell’Emilia-Romagna

Il decreto attuativo del Presidente della

Giunta 29 luglio 2009 n. 226

(3)

Dematerializzazione delle fonti di diritto

OPPORTUNITA’

Accesso alle fonti

Conoscibilità del diritto

Processo di partecipazione democratica

Circolabilità delle informazioni pubbliche

(Directive 2003/98/EC on the Re-use of Public Sector Information – recepita in Italia con il d.lgs. 36/2006)

Contenimento della spesa

RISCHI

Pubblicazione ufficiale garantisce al cittadino

la certezza del diritto

l’inalterabilità del

documento nel tempo

l’autorevolezza della fonte

l’affidabilità del procedimento

(4)

Dimensione Europea del tema

Il Forum delle Gazzette Ufficiali Europee – forum degli organi di pubblicazione ufficiale degli stati membri

autenticità

validità legale

sicurezza

accessibilità

archiviazione a lungo termine

riusabilità dell’informazione pubblica

modelli di business

(5)

Dimensione Europea

I paesi membri EU offrono tutti la

Gazzetta Ufficiale on-line utilizzando varie tecniche, per lo più PDF e

HTML, e varie strategie di pagamento

21 su 28 paesi, inclusa la Unione Europea, offrono servizio gratuito

16 forniscono un servizio di accesso alla norma consolidata e vigente

14 forniscono fonti di pubblicazione on-line con valore legale

(6)

La validità legale delle fonti del diritto on-line

Quattro diversi modelli:

Validità solo delle fonti digitali distribuite in modo telematico

Validità mista ossia valore legale riconosciuto sia alla forma cartacea sia a quella digitale-telematica

Validità dell’originale cartaceo con copia conforme digitale

Validità solo della forma cartacea

(7)

Versioni elettroniche autentiche

Norway 1.1.2001

Austria: 1.1.2004

Portugal: 1.7.2006

Denmark 1.1.2008

Hungary 1.1.2008

[Access to legislation in Europe, 2009, European Commission, ISBN 978-92-78-40510-6]

(8)

Il caso dell’Austria

Nel 2004 l’Austria modifica la Federal Constitution Law e introduce una nuova forma di pubblicazione legale

sostitutiva rispetto a quella tradizionale: Official publication of the Federal Law Gazette in the RIS http://ris1.bka.gv.at/authentic/index.aspx

Modifica della costituzione con

„Kundmachungsreformgesetz 2004“

Publication Reform Act 2004,

(BGBl I Nr. 100/2003, 21.11.2003)

conseguentemente emana anche una nuova

“Federal Law of the Federal Law Gazette”

(9)

XML firmato digitalmente L’unico ad avere

pieno valore legale

(10)

Trasformazione in PDF simil-gazzetta

dell’XML

Problema di validità legale

(11)

Cartaceo convive con l’elettronico

UK 1.1.2002

France 1.7.2004

Lithuania 1.1.2004

Slovenia 1.1.2007

Estonia: 1.1.2008

Spain: 1.1.2009

Finland 1.1.2010

[Access to legislation in Europe, 2009, European Commission, ISBN

(12)

Esperienza di Legifrance

Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet

Certificato di firma sul PDF verificato run-time nel momento della richiesta dell’utente

Verifica del certificato di firma

con

(13)

Cartaceo e copie autentiche

Italia: dal 1.1.2009

la G.U garantisce una

catena di autenticazione e integrità mediante un

processo certificato

pubblica 5 copie originali cartacee e una copia

autentica dell’originale in PDF/A firmato

digitalmente, corredato di

PDF/A

PDF/A

(14)

Il caso Grecia

 Validità legale solo cartacea

 Induce fiducia (trust) mediante strumenti sicuri: firma digitale e codice a barre

 Validità legale solo cartacea

 Induce fiducia (trust) mediante strumenti sicuri: firma digitale e codice a barre

(15)

Problemi costituzionalistici

“Preminenza” della fonte digitale rispetto alla fonte cartacea

Quale fonte prevale in caso di contrasto?

Quali misure in caso di black-out totale dei sistemi?

Garanzia dei principi di certezza del diritto e di accessibilità al diritto

Digital divide, e-inclusion possono creare discriminazioni all’accesso alle fonti di cognizione del diritto - in ER 92,8%

della popolazione accede alla banda larga, il tasso di penetrazione in Italia è del 18,2%

[crf. Le politiche di sostegno al cambiamento e all’innovazione per il territorio digitale, L.R. 11/2004]

(16)

Problemi di teoria del diritto

Problema di autenticità della fonte

autenticità della provenienza della fonte del documento

della fonte ufficiale di pubblicazione

del processo produttivo del documento digitale (workflow)

Problema di validità legale

Preservare la validità legale nella trasposizione del mezzo e quindi durante la rappresentazione digitale

Momento della pubblicazione e inizio effetti giuridici

Testo coordinato e consolidato

Persistenza della forma – vedo, firmo, elaboro, trasporto, divulgo, utilizzo, archivio

(17)

Problemi tecnologici

Problemi di sicurezza del mezzo

Attacchi informatici

Rottura dei sistemi – recovery system, fault tollerance

Problemi di integrità nel tempo della fonte cognitiva del diritto digitale (archivistica)

Trasposizione di tecnologia e di mezzo

Perdita di informazioni nel tempo

Non alterabilità nel tempo della fonte di cognizione del

(18)

L.R. n.7, 6 luglio 2009 – Art. 1

Art. 1 – pone in essere il BURERT come strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali

garantendone l’autenticità, l’integrità e la conservazione.

Criticità:

pubblicità legale forse non sufficiente a coprire il valore legale per tutti gli effetti giuridici (accesso, notifica ai terzi, etc.) inoltre la funzione di pubblicità legale era già coperta normativamente dall’Art. 54 del CAD

“La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.” Art. 54, c.

4-bis del CAD.

secondo paragrafo, comma 1

«Restano ferme le altre forme di pubblicità e di conoscenza degli atti previste dall’ordinamento»

(19)

L.R. n.7/2009 – Art.2

Art. 2 – statuisce la gratuità dell’accesso al servizio, ma mette in atto strategie alternative alla fruizione in Internet per abbattere il digital divide.

URP e biblioteche garantiranno punti di accesso e stampe a richiesta

L’ufficio BURERT su richiesta invia per posta la stampa del bollettino

Così pure presso tutti i Comuni

Criticità: nel decreto attuativo occorrerà sciogliere il

(20)

L.R. n.7/2009 – Art. 4

Art. 4 – nel comma 5 si accenna al principio di pertinenza e non eccedenza nel trattare i dati personali.

Francia: ha espunto nel 2004 dall’elenco dei

documenti pubblicabili sul portale Legifrance tutti gli atti individuali della pubblica amministrazione

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories

d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française.

(21)

L.R. n.7/2009 – Art. 5

Art. 5 – definisce la modalità operativa del BURERT in capo alla Presidenza della Giunta

Criticità: il comma 4 parla di atti originali riferendosi alla prima stesura cartacea del documento munito di sigilli, firme, timbri, etc.

Ma esiste anche un originale della pubblicazione del BUR così occorre fare chiarezza e distinguere i due oggetti: l’atto legislativo e la pubblicazione che nel momento in cui sono dematerializzati ossia digitali divengono per loro natura entrambi originali (CAD)

(22)

L.R. n.7/2009 – Art. 6

Art. 6 – valore del testo pubblicato e conservazione degli originali

Criticità: non è chiara la distinzione fra originali prodotti dal processo legislativo (cartaceo o

digitale) e il prodotto digitale uscente dal processo di trasformazione (pubblicazione

BUR). Anche la pubblicazione infatti produce un

output originale digitale assoggettato a precisi

obblighi di conservazione che sarà oggetto di

deposito legale.

(23)

L.R. n.7/2009 – Art.7

Art. 7 – vi è stato uno sforzo apprezzabile nel citare anche i testi coordinati quale fonte cognitiva del

diritto de facto se non ufficiale

primo passo verso un procedimento che possa autenticare anche i testi consolidati di Demetra costruiti mediante le tecniche di NormeInRete

Il collegamento da Demetra al BURERT garantisce

tracciabilità fra le due fonti informative

(24)

Conclusioni

Aspetti giuridici e tecnologici nel trasferimento della fonte di cognizione del diritto dalla carta al digitale

Necessità di un allegato tecnico che faccia chiarezza fra gli originali cartacei, la trasformazione in

pubblicazione, le eventuali copie stampate e i testi digitali pubblicati on-line nel BURERT in coesistenza anche con altre fonti ammissibili per legge

Necessità di definire standard metodologici e

tecnologici che preservino la catena di autenticazione e il processo di formazione dei documenti

Dematerializzazione e Rimaterializzazione in una PA non tutta digitale

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