La pubblicazione
telematica delle fonti
ufficiali del diritto: sfide, opportunità, rischi
Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna VII Rapporto sulla Legislazione Regionale 12 Ottobre 2009
Biblioteca dell’Assemblea legislativa, Bologna
Traccia
Dimensione Europea
Alcune esperienze: la G.U Italiana
Rischi e opportunità
La L.R. 7/2009 dell’Emilia-Romagna
Il decreto attuativo del Presidente della
Giunta 29 luglio 2009 n. 226
Dematerializzazione delle fonti di diritto
OPPORTUNITA’
Accesso alle fonti
Conoscibilità del diritto
Processo di partecipazione democratica
Circolabilità delle informazioni pubbliche
(Directive 2003/98/EC on the Re-use of Public Sector Information – recepita in Italia con il d.lgs. 36/2006)
Contenimento della spesa
RISCHI
Pubblicazione ufficiale garantisce al cittadino
la certezza del diritto
l’inalterabilità del
documento nel tempo
l’autorevolezza della fonte
l’affidabilità del procedimento
Dimensione Europea del tema
Il Forum delle Gazzette Ufficiali Europee – forum degli organi di pubblicazione ufficiale degli stati membri
autenticità
validità legale
sicurezza
accessibilità
archiviazione a lungo termine
riusabilità dell’informazione pubblica
modelli di business
Dimensione Europea
I paesi membri EU offrono tutti la
Gazzetta Ufficiale on-line utilizzando varie tecniche, per lo più PDF e
HTML, e varie strategie di pagamento
21 su 28 paesi, inclusa la Unione Europea, offrono servizio gratuito
16 forniscono un servizio di accesso alla norma consolidata e vigente
14 forniscono fonti di pubblicazione on-line con valore legale
La validità legale delle fonti del diritto on-line
Quattro diversi modelli:
Validità solo delle fonti digitali distribuite in modo telematico
Validità mista ossia valore legale riconosciuto sia alla forma cartacea sia a quella digitale-telematica
Validità dell’originale cartaceo con copia conforme digitale
Validità solo della forma cartacea
Versioni elettroniche autentiche
Norway 1.1.2001
Austria: 1.1.2004
Portugal: 1.7.2006
Denmark 1.1.2008
Hungary 1.1.2008
[Access to legislation in Europe, 2009, European Commission, ISBN 978-92-78-40510-6]
Il caso dell’Austria
Nel 2004 l’Austria modifica la Federal Constitution Law e introduce una nuova forma di pubblicazione legale
sostitutiva rispetto a quella tradizionale: Official publication of the Federal Law Gazette in the RIS http://ris1.bka.gv.at/authentic/index.aspx
Modifica della costituzione con
„Kundmachungsreformgesetz 2004“
Publication Reform Act 2004,
(BGBl I Nr. 100/2003, 21.11.2003)
conseguentemente emana anche una nuova
“Federal Law of the Federal Law Gazette”
XML firmato digitalmente L’unico ad avere
pieno valore legale
Trasformazione in PDF simil-gazzetta
dell’XML
Problema di validità legale
Cartaceo convive con l’elettronico
UK 1.1.2002
France 1.7.2004
Lithuania 1.1.2004
Slovenia 1.1.2007
Estonia: 1.1.2008
Spain: 1.1.2009
Finland 1.1.2010
[Access to legislation in Europe, 2009, European Commission, ISBN
Esperienza di Legifrance
Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet
Certificato di firma sul PDF verificato run-time nel momento della richiesta dell’utente
Verifica del certificato di firma
con
Cartaceo e copie autentiche
Italia: dal 1.1.2009
la G.U garantisce una
catena di autenticazione e integrità mediante un
processo certificato
pubblica 5 copie originali cartacee e una copia
autentica dell’originale in PDF/A firmato
digitalmente, corredato di
PDF/A
PDF/A
Il caso Grecia
Validità legale solo cartacea Induce fiducia (trust) mediante strumenti sicuri: firma digitale e codice a barre
Validità legale solo cartacea
Induce fiducia (trust) mediante strumenti sicuri: firma digitale e codice a barre
Problemi costituzionalistici
“Preminenza” della fonte digitale rispetto alla fonte cartacea
Quale fonte prevale in caso di contrasto?
Quali misure in caso di black-out totale dei sistemi?
Garanzia dei principi di certezza del diritto e di accessibilità al diritto
Digital divide, e-inclusion possono creare discriminazioni all’accesso alle fonti di cognizione del diritto - in ER 92,8%
della popolazione accede alla banda larga, il tasso di penetrazione in Italia è del 18,2%
[crf. Le politiche di sostegno al cambiamento e all’innovazione per il territorio digitale, L.R. 11/2004]
Problemi di teoria del diritto
Problema di autenticità della fonte
autenticità della provenienza della fonte del documento
della fonte ufficiale di pubblicazione
del processo produttivo del documento digitale (workflow)
Problema di validità legale
Preservare la validità legale nella trasposizione del mezzo e quindi durante la rappresentazione digitale
Momento della pubblicazione e inizio effetti giuridici
Testo coordinato e consolidato
Persistenza della forma – vedo, firmo, elaboro, trasporto, divulgo, utilizzo, archivio
Problemi tecnologici
Problemi di sicurezza del mezzo
Attacchi informatici
Rottura dei sistemi – recovery system, fault tollerance
Problemi di integrità nel tempo della fonte cognitiva del diritto digitale (archivistica)
Trasposizione di tecnologia e di mezzo
Perdita di informazioni nel tempo
Non alterabilità nel tempo della fonte di cognizione del
L.R. n.7, 6 luglio 2009 – Art. 1
Art. 1 – pone in essere il BURERT come strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali
garantendone l’autenticità, l’integrità e la conservazione.
Criticità:
pubblicità legale forse non sufficiente a coprire il valore legale per tutti gli effetti giuridici (accesso, notifica ai terzi, etc.) inoltre la funzione di pubblicità legale era già coperta normativamente dall’Art. 54 del CAD
“La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.” Art. 54, c.
4-bis del CAD.
secondo paragrafo, comma 1
«Restano ferme le altre forme di pubblicità e di conoscenza degli atti previste dall’ordinamento»
L.R. n.7/2009 – Art.2
Art. 2 – statuisce la gratuità dell’accesso al servizio, ma mette in atto strategie alternative alla fruizione in Internet per abbattere il digital divide.
URP e biblioteche garantiranno punti di accesso e stampe a richiesta
L’ufficio BURERT su richiesta invia per posta la stampa del bollettino
Così pure presso tutti i Comuni
Criticità: nel decreto attuativo occorrerà sciogliere il
L.R. n.7/2009 – Art. 4
Art. 4 – nel comma 5 si accenna al principio di pertinenza e non eccedenza nel trattare i dati personali.
Francia: ha espunto nel 2004 dall’elenco dei
documenti pubblicabili sul portale Legifrance tutti gli atti individuali della pubblica amministrazione
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories
d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française.
L.R. n.7/2009 – Art. 5
Art. 5 – definisce la modalità operativa del BURERT in capo alla Presidenza della Giunta
Criticità: il comma 4 parla di atti originali riferendosi alla prima stesura cartacea del documento munito di sigilli, firme, timbri, etc.
Ma esiste anche un originale della pubblicazione del BUR così occorre fare chiarezza e distinguere i due oggetti: l’atto legislativo e la pubblicazione che nel momento in cui sono dematerializzati ossia digitali divengono per loro natura entrambi originali (CAD)
L.R. n.7/2009 – Art. 6
Art. 6 – valore del testo pubblicato e conservazione degli originali
Criticità: non è chiara la distinzione fra originali prodotti dal processo legislativo (cartaceo o
digitale) e il prodotto digitale uscente dal processo di trasformazione (pubblicazione
BUR). Anche la pubblicazione infatti produce un
output originale digitale assoggettato a precisi
obblighi di conservazione che sarà oggetto di
deposito legale.
L.R. n.7/2009 – Art.7
Art. 7 – vi è stato uno sforzo apprezzabile nel citare anche i testi coordinati quale fonte cognitiva del
diritto de facto se non ufficiale
primo passo verso un procedimento che possa autenticare anche i testi consolidati di Demetra costruiti mediante le tecniche di NormeInRete
Il collegamento da Demetra al BURERT garantisce
tracciabilità fra le due fonti informative
Conclusioni
Aspetti giuridici e tecnologici nel trasferimento della fonte di cognizione del diritto dalla carta al digitale
Necessità di un allegato tecnico che faccia chiarezza fra gli originali cartacei, la trasformazione in
pubblicazione, le eventuali copie stampate e i testi digitali pubblicati on-line nel BURERT in coesistenza anche con altre fonti ammissibili per legge
Necessità di definire standard metodologici e
tecnologici che preservino la catena di autenticazione e il processo di formazione dei documenti
Dematerializzazione e Rimaterializzazione in una PA non tutta digitale