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- TITOLO I - - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE - 1. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata

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- TITOLO I -

- DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE -

ART.1)- DENOMINAZIONE.

1. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata

"INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L.".

ART.2)- SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI.

1. La Società ha sede in Comune di Boretto (RE) e con decisione dell'organo

amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali,

succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a

tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare

il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell’indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento

alla residenza anagrafica.

ART.3)- DURATA DELLA SOCIETA'.

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050

(duemilacinquanta).

ART.4)- OGGETTO SOCIALE.

La Società ha per oggetto la realizzazione, l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di attracchi e porti fluviali, da attuare direttamente o attraverso

altre realtà sociali e/o Associative operanti nel territorio;

(2)

la promozione del territorio,lo sviluppo del turismo ed il coordinamento delle attività turistico-fluviali e dell’entroterra.

la progettazione,produzione,noleggio e commercializzazione dei programmi per

l’elaborazione dati (software), sistemi elettronici (hardware) di elaborazione

dati e prestazione di servizi in genere compresa la realizzazione,assistenza e manutenzione di siti internet;servizi di outsourcing e manutenzione anche conto

terzi;organizzazione di corsi per l’istruzione all’uso di hardware e software

proprio o altrui.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo

sociale o a questo connessi.

La società può assumere, comunque non ai fini del collocamento sia direttamente

sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese.

L’eventuale attività finanziaria sarà svolta in forma non prevalente e comunque,

solo in via strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa non sarà

rivolta al pubblico ed avverrà nel rispetto della normativa tempo per tempo

vigente.

La società può assumere inoltre:

- la gestione di aziende e/o rami di azienda ad oggetto attività di Bar,

Ristoranti, Pizzeria, Intrattenimenti musicali e danzanti ed ogni altra attività

di pubblici esercizi nonché di commercio di prodotti di promozione turistica e servizi turistici.

- L’affitto ed il sub-affitto di aziende e/o rami di azienda ad oggetto attività

di pubblici esercizi e/o di commercio al dettaglio o all’ingrosso di prodotti

alimentari e non, di promozione turistica nonché di servizi turistici in genere.

(3)

La Società potrà inoltre acquistare e alienare a qualsiasi titolo beni immobili, mobili e mobili registrati e compiere ogni altra operazione necessaria od utile

per il conseguimento dello oggetto sociale sia di natura commerciale che

industriale e finanziaria; potrà anche acquistare partecipazioni in Ditte e

Società italiane e straniere aventi oggetto analogo e connesso con il proprio, non per il ricollocamento.

- TITOLO II -

- CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI - TITOLI DI DEBITO -

ART.5)- CAPITALE SOCIALE.

1. Il capitale sociale è di Euro 27.000,00 (ventisettemila) ed è diviso in quote

ai sensi dell’articolo 2468 del Codice Civile.

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento

del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464 - comma 3, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ART.6)- TITOLI DI DEBITO.

1. La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci adottata, sia in prima che in seconda convocazione, con le

maggioranze previste dall'Articolo 17 del presente Statuto per le modificazioni

dell'atto costitutivo.

ART. 7) – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi, con effetto

verso la Società senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo e

dell’Assemblea dei Soci.

(4)

Gli altri soci hanno diritto di prelazione sulle quote poste in vendita.

Al fine dell'esercizio di tale diritto l'Organo Amministrativo prima di

esprimersi in ordine al gradimento, dovrà avvertire tutti gli altri soci, i

quali dovranno comunicare entro quindici giorni se intendono avvalersi del

diritto di prelazione.

Le quote poste in vendita saranno ripartite fra i soci che hanno esercitato tale

diritto in proporzione alle quote possedute.

In caso di mancanza di accordo sul prezzo, esso verrà determinato da un perito

nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la Società, in base al patrimonio sociale, tenendo conto in ogni caso del

valore d'avviamento della Società a norma dell'art.2473 C.C.

2. Le condizioni ed i limiti che devono sussistere per l'espressione del

gradimento sono i seguenti:

- possesso di specifiche professionalità e competenze in capo al terzo

potenziale acquirente;

- mancato esercizio da parte del terzo acquirente di un'attività concorrente con

quella sociale;

- in caso di società che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci,

all'effettiva capacità dei terzi potenziali soci di prestare una certa opera che

risulti utile per il raggiungimento degli scopi sociali;

- che abbia subito condanne e/o procedimenti in corso.

ART.8)- FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETA'.

(5)

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di

partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla

normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del

Codice Civile.

ART.9)- RECESSO DEL SOCIO.

1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o per parte delle sue

partecipazioni, nei casi previsti dal Codice Civile ed in particolare

dall'articolo 2473 del Codice Civile.

- TITOLO III -

- DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI -

ART.10)- DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE.

1. Ai sensi dell’articolo 2463, comma 2, n.7 e dell’articolo 2479 del Codice Civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479,

comma 2:

a)- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla

loro approvazione;

b)- le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo

del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

ART.11)- DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'.

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare

(6)

assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.

ART.12)- ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE.

1. L’assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia e/o negli Stati membri dell’Unione Europea.

ART.13)- ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE.

1. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può

essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la

posta elettronica).

2. Nell'avviso di convocazione può essere prevista anche la data della seconda

convocazione.

ART.14)- ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA.

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea.

2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta,

consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

3. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

4. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo

di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o

ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

(7)

ART.15)- ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA.

1. Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel

libro dei soci.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

2. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei

soci.

In tal caso, è necessario che:

a)- sia consentito al presidente dell’ assemblea, anche a mezzo del proprio

ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d)- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di

convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.16)- ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA.

(8)

1. La presidenza dell’assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più

anziano di età.

In via subordinata l’assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli

intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell’assemblea è assistito da un segretario designato

dall’assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo

ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione

dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il

suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver

svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART.17)- DECISIONI DEI SOCI - QUORUM.

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai

numeri 4 e 5 del secondo comma dell'Articolo 2479 Codice Civile, con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Ai fini della totalitarietà dell’assemblea, di cui all'articolo 2479 bis -

comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i

sindaci) assenti all’adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su

qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o

(9)

digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da

cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Le decisioni dell’assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori

e ai sindaci che sono rimasti assenti nonchè, se nominato, al revisore contabile.

ART.18)- ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE.

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a)- la data dell’assemblea;

b)- anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c)- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per

allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto

senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di

deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell’ organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi

dell'articolo 2478 Codice Civile.

- TITOLO IV -

(10)

- ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI -

ART.19)- AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un

minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i cui componenti operano

con metodo collegiale.

2. L’amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non

siano soci ed a comporre il consiglio di amministrazione e/o assumerne la

Presidenza e/o la Vice Presidenza possono altresì essere nominati, in assenza di

altre cause di incompatibilità, i Consiglieri Comunali, gli Assessori dei Comuni o altri Enti territoriali soci della società, gli amministratori e/o i legali

rappresentanti di società e/o associazioni socie.

3. I componenti dell’organo amministrativo durano in carica per il periodo

fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina, che comunque non può essere superiore a tre esercizi sociali; in caso di mancata fissazione del

termine il periodo di durata si intende comunque fissato in tre esercizi

sociali.

4. Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento dal loro incarico per giusta causa.La revoca deve essere deliberata,in presenza di giusta

causa e nulla è dovuto al componente dell’organo amministrativo revocato a

titolo di risarcimento del danno eventualmente causato intendendosi l’assunzione

dell’incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

5. Il consiglio di Amministrazione è composto di diritto da almeno un membro

individuato dal Comune di Boretto. La designazione viene effettuata dal Sindaco

secondo gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del

(11)

Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvati dal Consiglio Comunale.

Tale membro può assumere anche la Presidenza e/o la Vice Presidenza del

Consiglio di amministrazione della Società.

I consiglieri sono eletti, dai soci in ordine progressivo a maggioranza di voti

fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. Ciascun socio può esprimere su più candidati tanti voti quante sono le unità di Euro comprese

nella sua quota.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a

maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell’organo amministrativo all'atto della

sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più

vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in

caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all’atto della loro nomina.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della

costituzione del consiglio, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

6. I componenti dell’organo amministrativo sono rieleggibili.

7. Ai componenti dell’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese

sopportate per ragioni del loro ufficio; agli stessi potrà essere attribuito un

compenso in misura fissa previa decisione dei soci.

ART.19 bis)- PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETA'

L’assemblea può nominare un Presidente Onorario senza potere di rappresentanza e

senza funzioni di amministrazione di cui all’articolo 2475 e seguenti del codice

(12)

civile.

ART.20)- ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il consiglio d’amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia

altrove, purchè in Italia e/o negli Stati membri dell’Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta

scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio

sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza a ciascun componente del consiglio di

amministrazione, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di

urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la

posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a

deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli

argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i

membri del consiglio stesso e qualora i componenti del collegio sindacale, se

nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest’ultimo caso occorre che i soggetti assenti all’adunanza rilascino una dichiarazione scritta

(redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma

autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di

comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli

(13)

atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono

rimasti assenti nonchè, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante

comune dei possessori dei titoli di debito.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche

solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

a)- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c)- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di

partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all’ordine del giorno;

d)- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso

di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali

gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza

della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei

consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla

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votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non

approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal

presidente e dal segretario.

ART.21)- POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria

amministrazione della società, gestisce l'impresa sociale con la diligenza

richiesta dalla natura dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per

il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice Civile.

2. L’esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o

dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

ART.22)- AMMINISTRATORE UNICO.

soppreso

ART.23)- RAPPRESENTANZA SOCIALE.

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con

facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche

sovrannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di

cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al

(15)

Presidente o ai membri appositamente delegati dal C.d.A. i quali agiscono, nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale, previa deliberazione

del consiglio di amministrazione, in via tra loro disgiunta.

2. L’organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può

pure deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della

società ed eventualmente a terzi.

ART.24)- AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI.

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più

amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative

attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

2. L'Organo Amministrativo può pure nominare Direttori, nonchè Procuratori ad

negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori Speciali.

ART.25)- CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE.

1. Quando obbligatorio per legge, l’assemblea nomina il collegio sindacale ai

sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, che ha anche funzioni di controllo

contabile.

- TITOLO V -

- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO -

ART.26)- ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI.

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

(16)

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società

sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono

particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui

all'articolo 2428 del Codice Civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a)- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) - il 65% (sessantacinque per cento) ad un fondo di riserva straordinario;

c) - il residuo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano, in sede di

approvazione del bilancio, che anche questa porzione di utile venga destinata a

riserva in tutto o in parte.

- TITOLO VI -

- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -

ART.27)- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le

modificazioni dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le

norme per la liquidazione, determinando: (i) il numero dei liquidatori; (ii) in

caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche

(17)

mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; (iii) a chi spetta la rappresentanza della società; (iv) i criteri

in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; (v) gli eventuali limiti ai

poteri dell'organo di liquidazione.

- TITOLO VII -

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE -

ART.28)- CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del

pubblico ministero) possono essere devolute ad un collegio arbitrale composto di

tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato ed Agricoltura della sede sociale, il quale vi provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al

Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

2. Gli arbitri giudicheranno de bono et aequo senza formalità di procedure.

Il lodo arbitrale è inappellabile.

3. La clausola ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci e quelle promosse nei loro confronti.

ART.29)- FORO COMPETENTE.

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della

interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad

(18)

arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

- TITOLO VIII -

- NORME FINALI -

ART.30)- LEGGE APPLICABILE.

1. Al presente statuto si applica la Legge Italiana.

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