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Annullamento del matrimonio civile e di quello concordatario

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Annullamento del matrimonio civile e di quello concordatario

Autore: Vincenzo Rizza | 10/09/2015

Sacra Rota: la riforma dei tribunali ecclesiastici operata da Papa Francesco in vigore dall’8 dicembre; cambiano le cause di nullità matrimoniale nell’ordinamento canonico. Previsto anche un nuovo rito finalizzato all’abbattimento dei tempi del giudizio di nullità.

Le novità che Papa Francesco ha introdotto sulle procedure di annullamento del matrimonio canonico, rendono attuale la problematica della nullità del matrimonio, sia di quello celebrato in Chiesa e trascritto allo Stato civile, che di quello celebrato davanti al Sindaco.

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Da oggi in poi il processo canonico sarà molto più snello, avrà tempi di durata ristretti, non avrà bisogno di una doppia sentenza. [1]

L’occasione può essere utile per un breve riepilogo dei motivi, degli effetti e delle procedure dell’annullamento nell’ordinamento italiano.

L’annullamento equivale al divorzio?

L’annullamento del matrimonio è cosa diversa dal divorzio.

Il matrimonio annullato è come se non fosse mai stato celebrato perché mancava di qualche requisito essenziale fin dalla nascita.

Il divorzio, invece, consiste nello scioglimento di un vincolo matrimoniale che però, per quanto riguarda il periodo in cui è durato, era perfettamente valido.

A differenza di quanto avviene nel divorzio, l’annullamento non richiede che si sia prima avuta la separazione personale dei coniugi.

Come e perché si può annullare il matrimonio?

Per dare una risposta a questa domanda occorre distinguere tra “matrimonio civile” cioè celebrato in Comune, e matrimonio concordatario”, cioè celebrato in Chiesa e trascritto nei registri di stato civile italiani.

Quando il matrimonio civile può essere dichiarato nullo?

I casi possibili sono i seguenti:

1) Matrimonio di minori di 16 anni, o di 18 anni senza l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. In questo caso il coniuge che all’epoca non aveva raggiunto l’età necessaria può promuovere il giudizio entro l’anno dal compimento della maggiore età.

2) Bigamia: cioè nuovo matrimonio da parte di chi era già sposato, per esempio all’estero.

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3) Matrimonio tra parenti, affini,o adottati: la domanda deve essere proposta non oltre 1 anno dalla celebrazione del matrimonio.

3) Condanna per il delitto di omicidio o di tentato omicidio dell’altro coniuge.

4) Interdizione di uno dei coniugi esistente al momento del matrimonio o intervenuta successivamente, qualora si accerti –in questo secondo caso – che l’incapacità di intendere e di volere era esistente al momento della celebrazione del matrimonio.

5) Incapacità di intendere e di volere: uno degli sposi può chiedere l’annullamento se prova di essere stato incapace di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

6) Vizi del consenso del coniuge: cioè matrimonio ottenuto a seguito di violenza fisica o morale da parte dell’altro coniuge o di terzi, oppure in conseguenza del grave timore causato da fattori esterni.

7) Errore concernente l’esistenza di una malattia fisica o psichica; una anomalia o deviazione sessuale; una sentenza di condanna per alla reclusione non inferiore a 5 anni; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; la condanna a una pena non inferiore ai 2 anni per reati che riguardano la prostituzione;

8) Il fatto che al momento del matrimonio la donna aspetti un figlio da un’altra persona.

In tutti questi casi l’azione deve essere proposta entro un anno dalla scoperta dell’errore.

9) Accordo tra i coniugi, al momento del matrimonio, di non adempiere ai doveri coniugali. Questa ipotesi viene definita “simulazione”

Quando si può annullare il matrimonio concordatario?

Alcune cause di nullità corrispondono a quelle previste nella legislazione italiana:

l’errore sulla persona del coniuge e la violenza fisica o il timore.

Altre sono peculiari del matrimonio canonico e vanno dalla cosiddetta “riserva mentale” – l’aver taciuto la propria ostilità rispetto ad alcuni canoni etici del

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matrimonio quali l’indissolubilità o il fine di procreare – o l’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna. Ipotesi peculiare è che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo.

Procedimento per l’annullamento del matrimonio civile.

Nel caso in cui entrambi i coniugi siano d’accordo, al pari di quanto avviene per la separazione ed il divorzio, può essere promossa un’azione congiunta nella quale si propongono al Giudice le condizioni dell’annullamento che verranno ratificate puchè siano conformi alle norme di legge o all’interesse dei figli.

Nel caso di disaccordo si deve proporre una normale causa civile che ha inizio con la “citazione” della controparte davanti al tribunale.

L’interessato non può stare in giudizio personalmente e dovrà pertanto rivolgersi ad un avvocato.

Recepimento nell’ordinamento dello Stato italiano della sentenza straniera di annullamento.

Prima di poter procedere alla cosiddetta “delibazione”, cioè al recepimento della sentenza straniera, occorre che la sentenza del Tribunale ecclesiastico sia definitiva.

Non occorre più, con le novità dell’ultima ora, una duplice pronuncia dei Tribunali ecclesiastici.

La sentenza di annullamento canonico, però, dovrà essere stata dichiarata definitiva dal Giudice ecclesiastico attraverso l’apposizione del cosiddetto

“exequatur” (“si esegua”): l’equivalente dell’apposizione della formula esecutiva nelle sentenze italiane da parte del cancelliere.

Alla fine del procedimento o di delibazione della sentenza ecclesiastica o di annullamento del matrimonio civile, il provvedimento della Corte d’Appello dovrà essere trascritto, a cura del Cancelliere, nei registri dello Stato Civile del Comune

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in cui è presente l’atto di matrimonio.

Il Giudice italiano potrebbe rifiutarsi di recepire la sentenza del Giudice ecclesiastico?

Il procedimento avanti ai Giudici italiani, secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, tende a verificare sia che nel processo canonico siano stati rispettati i diritti delle parti ad agire in giudizio ed a resistere, sia la conformità delle sentenze ecclesiastiche all’ordine pubblico statale.

La Corte d’Appello deve comunque accertare che non sia pendente davanti ad un Giudice italiano una procedura tra le stesse parti per l’annullamento dello stesso matrimonio, o che per lo stesso matrimonio non vi sia pure una sentenza dello Stato italiano. Altra verifica essenziale è che la sentenza ecclesiastica non sia contraria all’ordine pubblico italiano.

Cosa significa? Significa che, per esempio, non possono essere recepite sentenze pronunciate per motivi strettamente religiosi: si pensi al caso di annullamento ecclesiastico perché i coniugi sono di religione diversa, o perché uno dei coniugi era stato ordinato sacerdote o aveva fatto voto di castità.

Tali cause di nullità non hanno rilevanza per il diritto civile, sicché i matrimoni contratti in presenza di una di queste cause valide per sciogliere il matrimonio canonico, non sarebbero assolutamente valide per lo Stato.

Si può annullare anche un matrimonio protrattosi per molti anni?

Sulla questione la Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi con due importanti sentenze, l’una del 2014 e l’altra del 2015. [2] E così, mentre nella sentenza dello scorso anno aveva stabilito che la sentenza straniera non poteva essere recepita dopo oltre tre anni di matrimonio, in quella del gennaio del 2015 ha parzialmente corretto il tiro, stabilendo che se entrambi i coniugi sono d’accordo, si può anche prescindere da questa regola e, pertanto, l’annullamento può avvenire anche nel caso di matrimoni ultra triennali.

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Cosa succede dopo la sentenza ecclesiastica di annullamento?

Questa situazione è regolata dagli accordi stipulati tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano.

Avuta la sentenza definitiva dei tribunali ecclesiastici, uno dei coniugi o entrambi, debbono rivolgersi alla Corte d’Appello avviando il procedimento per l’estensione all’ordinamento italiano della sentenza del Tribunale ecclesiastico.

I tempi, ovviamente, saranno più brevi e le spese inferiori se non vi è conflitto tra gli ex coniugi: se entrambi sono d’accordo, possono promuoverlo congiuntamente avviando un procedimento in camera di consiglio, cioè senza la necessità di udienze, prove, etc.

Quali sono gli effetti dell’annullamento nei rapporti tra i coniugi?

Occorre distinguere, a questo proposito, tra la posizione di chi ha causato l’annullamento e quella di chi lo ha dovuto subire per il comportamento dell’altro coniuge.

Se entrambi gli sposi erano in buona fede (cioè non conoscevano l’esistenza dei fatti sui quali si è basata la sentenza ecclesiastica) oppure hanno prestato il consenso per violenza o timore nei confronti di terzi, il loro matrimonio si considera valido fino alla sentenza di annullamento. Da quel momento in poi si produrrà la cessazione di ogni vincolo.

Se uno soltanto dei coniugi era in buona fede, il matrimonio vale solo nei suoi confronti, mentre se tutti e due erano in mala fede si considera come se non fossero mai stati sposati.

Con l’annullamento del matrimonio la moglie riacquista l’uso del cognome di nascita e i coniugi perdono la qualità di erede l’uno dell’altro. Perdono, per esempio, il diritto alla pensione di reversibilità.

Per quanto riguarda gli effetti economici dell’annullamento, il Giudice può stabilire che uno di essi versi per un periodo di tre anni gli alimenti all’altro coniuge, se questo non ha mezzi sufficienti al proprio mantenimento. Se il responsabile della causa di nullità è un solo coniuge ed era in mala fede, può essere condannato dalla

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Corte d’Appello a versare l’equivalente di tre anni di mantenimento a titolo di risarcimento senza che occorra, in questo caso, che si dia la prova di aver subito un danno. Tale risarcimento si aggiunge all’obbligo di versare gli alimenti fino a che l’altro – che ha subito la causa dell’annullamento – si trova in situazione di bisogno.

Cosa succede per i figli nati nel corso dell’unione poi dichiarata nulla?

I figli conservano i loro diritti nei confronti dei genitori ed anche i loro doveri.

Conservano, tra l’altro, lo status di figlio legittimo.

Diverso è il caso in cui il matrimonio sia stato annullato per bigamia o per parentela e entrambi i genitori erano in malafede: in questo caso – uno dei pochi in cui si può verificare una retrocessione dallo status di figlio legittimo che viene sempre tutelato – i figli assumono la qualità di figli naturali.

L’affidamento dei figli minori, così come il contributo di ciascun genitore al loro mantenimento, educazione e istruzione, possono essere stabiliti d’accordo fra i genitori o, in mancanza di accordo, dal Giudice.

Note

[1] Sulla questione si veda l’articolo: Papa Francesco, rivoluzione sulla nullità del matrimonio. [2] Cass. S.U. sent. n. 16379/2014. “La convivenza ultratriennale dei coniugi, successivamente alla celebrazione del matrimonio concordatario, deve essere oggetto di specifica e tempestiva eccezione da parte del coniuge convenuto

che si oppone alla delibazione (non essendo rilevabile d'ufficio, ovvero eccepibile dal pubblico ministero, né deducibile per la prima volta in Cassazione); detto coniuge è onerato sia dell'allegazione dei fatti e delle circostanze che integrano la

surrichiamata perdurante convivenza, sia dell'offerta dei relativi mezzi di prova, anche presuntivi, atteso che, al riguardo, il giudice della delibazione può disporre apposita istruzione probatoria, fermo il divieto di riesame del merito della sentenza

canonica. Conferma App. Venezia 11 gennaio 2011”. Cassazione civile sez. I 25 marzo 2015 n. 6016 : “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione

giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale

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strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel

giudizio di legittimità”. Si veda, in proposito, l’articolo: Il matrimonio si può annullare anche dopo tre anni ma col consenso di entrambi Autore immagine:

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