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ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile categoria A

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 55 del 24 maggio 1973

Oggetto: Interessi liquidati a datori di lavoro su premi versati in eccedenza; ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile categoria A.

In applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile in data 19 novembre 1963, n. 2999, con la circolare n. 78/1972 sono state impartite istruzioni in ordine all'assoggettamento alla ritenuta di rivalsa per l'imposta di ricchezza mobile categoria A degli interessi corrispettivi liquidati, ex articolo 45 secondo comma del Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, a datori di lavoro sulla quota parte di premi versata in eccedenza.

Tuttavia, i principi di cui alla suddetta sentenza non possono trovare generale applicazione, tenuto conto che a norma dell'articolo 85, secondo comma, del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, gli interessi percepiti nell'esercizio imprese commerciali, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito mobiliare di categoria B.

D'altra parte, il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette con lettera agli Ispettori compartimentali in data 20 marzo 1968, n. 47, ha espresso l'avviso che gli interessi su somme da rimborsare a imprese cotoniere per diritti di licenza indebitamente riscossi concorrono alla formazione del reddito mobiliare di categoria B, in quanto pagate nell'esercizio di un'impresa commerciale.

In tale situazione sembra opportuno recepire l'avviso espresso dall'Amministrazione finanziaria con la nota sopra richiamata la quale, peraltro, essendo di data successiva a quella di emanazione della sentenza della Suprema Corte, citata in premessa, si ritiene più aderente ai principi che regolano attualmente l'imposizione tributaria su redditi d'impresa.

Tutto ciò premesso è considerato, si dispone che d'ora in avanti gli interessi in argomento da liquidare ad imprese commerciali non siano più assoggettati alla ritenuta di rivalsa per l'imposta di ricchezza mobile categoria A.

Risultano, pertanto, modificate in tal senso le istruzioni impartite con la circolare n. 78/1972.

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