• Non ci sono risultati.

Nulla osta ai pagamento delle rendite

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Nulla osta ai pagamento delle rendite"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 36 del 26 aprile 1975

Oggetto: Assicurazione dei dipendenti dello Stato (art. 127 D.P.R. 30 giugno 1975 n.1124) - Nulla osta ai pagamento delle rendite.

Il pagamento delle rendite liquidate in favore dei lavoratori dipendenti dello Stato e loro superstiti è in atto subordinato al preventivo nulla osta della competente Amministrazione statale, in relazione all'eventualità che sia riconosciuta agli interessati la facoltà di optare per il trattamento di pensione privilegiata già previsto dagli articoli 23 e seguenti del R.D.L. (31 dicembre 1925, n. 2383, ed ora dagli articoli 65, 66 e 92 del Testo Unico approvato con D.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092).

Tale prassi, introdotta a fini cautelativi ancorché non stabilita da alcuna norma legislativa o regolamentare, è causa di notevoli ritardi nella definizione delle pratiche di rendita, ed ha perciò provocato col passare del tempo lamentele nonché l'intensificarsi del contenzioso giudiziario nel particolare settore.

In relazione a questo inconveniente il Consiglio di amministrazione ha deciso di rivedere come segue l'attuale procedura, salvaguardando comunque le esigenze di carattere amministrativo che l'hanno ispirata.

1) La rendita per inabilità permanente ed a superstiti spettante ai dipendenti dello Stato e loro aventi diritto è costituita e posta in pagamento secondo le disposizioni di cui alla circolare n.

82/1973;

2) gli estremi di liquidazione sono contestualmente comunicati a cura della Sede all'Ufficio periferico dell'Amministrazione statale competente e per conoscenza alla relativa Direzione generale mediante l'invio di una copia dei moduli 47-I e 66-I, sui quali dovrà essere apposta a timbro, in alto a destra, la seguente dicitura: "La presente comunicazione è inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 92 del Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e delle altre norme riguardanti la particolare materia nei confronti del personale di Aziende ed Amministrazioni dello Stato, disciplinate da ordinamenti speciali.

Successivamente al previsto controllo dell'Ispettorato regionale, la Sede renderà noto all'Amministrazione statale interessata le eventuali variazioni intervenute negli elementi di calcolo della rendita (base retributiva, percentuale invalidante, ecc.) con l'inoltro di copia dei moduli 179-I/mecc. o 171-I/mecc., come previsto a punto 4.7.3 delle "Norme procedurali" di cui all'allegato A della circolare n. 26/ 1973

3) nel caso in cui l interessato abbia acquisito il diritto di optare per il trattamento previsto dal citato D.P.R. n. 1092/ 1973:

a) l'Amministrazione statale invierà all'INAIL la prescritta dichiarazione opzionale;

b) qualora l'interessato abbia optato per il suddetto trattamento pensionistico privilegiato, la Sede disporrà la cessazione della rendita e comunicherà all'Amministrazione statale interessata gli importi corrisposti, nel frattempo segnalati dal Servizio Meccanizzazione con la scheda di evidenza moduli 150 I /mecc. O 151 I/mecc.

Poiché i nuovi criteri operativi comportano alcune modifiche alle fasi ed operazioni descritte nell'allegato 3 alla circolare n. 82/1973, si invia fac-simile delle istruzioni aggiornate, con riserva di trasmettere le pagine sostitutive delle citate Norme procedurali.

Per i casi istruiti secondo la vecchia procedura e non ancora definiti, la Sede dovrà ugualmente

(2)

dare corso al pagamento delle rendite in attesa dell'invio da parte di questa Direzione generale del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione statale competente.

Nell'eventualità d'infortunio determinato da fatto di terzi, la valutazione dell'onere dell'infortunio da comunicare all'Amministrazione statale sarà effettuata da questa Direzione generale, cui dovrà pervenire, come attualmente previsto (cfr. Norme per la assicurazione dei dipendenti delle Amministrazioni statali, lett. h; ediz. 1953 e lettera circolare n.128/1973), la documentazione completa di tutti gli elementi necessari, dopo il previsto controllo dell'Ispettorato regionale.

Con la presente deve intendersi abrogata la normativa in contrasto con le nuove disposizioni e precisamente le Norme per la assicurazione dei dipendenti delle Amministrazioni statali ed.

1953, lettera b) pagina 5, lettera c) pagina 6 e la lettera circolare n. 128/1973 ad eccezione dell'ultimo capoverso.

Fac-simile allegato alla circ. n. 36/1975

1.1. ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE Ufficio Infortuni 1.1.13

- Il primo capoverso è così modificato:

"comunica all'infortunato e all'Amministrazione statale competente e, se del caso, all'Ente di patrocinio, a mezzo del mod.47-I, l'avvenuta costituzione della rendita e gli elementi presi a base per la liquidazione della stessa".

1.1.14 - E' soppresso il secondo capoverso.

1.2. ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI RENDITA AI SUPERSTITI Ufficio infortuni 1.2.11

Il primo capoverso così modificato:

"comunica agli aventi diritto e all'amministrazione statale competente e, se del caso, all'Ente di patrocinio, a mezzo del mod.66-I, l'avvenuta costituzione della rendita e gli elementi presi a base per la liquidazione della stessa"

1.2.12 - E' soppresso il secondo capoverso.

Riferimenti

Documenti correlati

rendita certa 5 anni e successivamente vitalizia: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione

Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazio- ne dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai

Come chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro [5] è sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione con

o rendita vitalizia immediata rivalutabile in caso di vita dell’assicurato, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente, finché l’assicurato è in vita;

Per l’erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita il Fondo ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una

In fase di erogazione verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita pari ad 1,5 punti percentuali (rendimento trattenuto), prelevato

Il Giudice di Pace di Taranto ritiene che tutte le volte in cui la firma sulla ricevuta di ritorno della notifica viene apposta in modo illeggibile e il notificante non è

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (è