Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 125 del 24 dicembre 1970
Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera per gli allievi dei corsi - anche aziendali - di istruzioni professionale comunque finanziati o gestiti.
Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ha stabilito - con decreto del 26 ottobre 1970 (v. allegato) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 2 dicembre 1970) - la retribuzione convenzionale giornaliera, valida per tutto il territorio nazionale - per gli allievi (compresi gli allievi uditori) dei corsi - anche aziendali - di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti.
La retribuzione stessa è attribuita per ogni, presenza, sia alle attività teoriche sia alle esercitazioni pratiche, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di partecipazione.
Il citato decreto, allo scopo di garantire il costante adeguamento della retribuzione convenzionale in esso prevista al "minimale" di legge, stabilisce che tale retribuzione dovrà intendersi automaticamente rapportata alle nuove misure che saranno eventualmente fissate dai successivi provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 116 del T.U. di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
La retribuzione di cui trattasi, essendo fissata per tutti i corsi di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti, va applicata con le decorrenze indicate all'articolo 3 anche agli allievi dei corsi finanziati dal Fondo per l'addestramento professionale per i lavoratori o gestiti dall'ENALC e dall'INAPLI su finanziamento della Cassa unica per gli assegni familiari, per i quali - in conformità ai criteri suggeriti dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale - era stata stabilita in via provvisoria una retribuzione giornaliera di L. 1.500.
All. 1
(All. alla circolare n. 125/1970)
DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1970.
Retribuzione convenzionale giornaliera relativa agli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti.
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
- Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno n. 1965, n. 1124, che da facoltà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di stabilire, con decreto, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Visto l'esito della riunione tenutasi in Roma il 5 maggio 1970, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'intervento dei rappresentanti del suddetto Ministero - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale e Direzione generale orientamento e addestramento professionale dei lavoratori - e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la determinazione delle retribuzioni medie o convenzionali da valere per gli allievi (compresi gli allievi uditori) dei corsi - anche aziendali - di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, ecc.);
- Considerata l'opportunità che in favore dei partecipanti a detti corsi - per i quali ai fini dell'assicurazione di che trattasi si applicano per qualsiasi settore di attività le norme del titolo I del sopramenzionato testo unico - la retribuzione convenzionale corrisponda a quella minima disciplinata è prevista dall'art. 116 del testo unico;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione convenzionale giornaliera, da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativa agli allievi (compresi gli allievi uditori) dei corsi - anche aziendali - di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, ecc., - qualunque sia il settore di attivata addestrativa), è fissata, per tutto il territorio nazionale, in L. 2267 (duemiladuecentosessantasette) per ogni presenza, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di partecipazione sia alle attività teoriche sia alle esercitazioni pratiche.
Tale misura - che è rapportata a quella minima annua fissata con decreto interministeriale 26 novembre 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1969, n. 5) - seguirà le variazioni che verranno apportate in materia dai successivi provvedimenti adottati in forza delle disposizioni legislative in premessa.
Art. 2.
In esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale alla retribuzione media o convenzionale giornaliera come sopra stabilita; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale a 300 volte la retribuzione media o convenzionale giornaliera, ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 e del secondo comma dell'art. 118 del testo unico. Inoltre, ai sensi degli articoli 30 (primo comma) e 41 del richiamato testo unico, la sopraindicata retribuzione convenzionale vale anche per la determinazione del premio di assunzione.
Art. 3
La retribuzione convenzionale di cui al presente decreto dovrà essere applicata a decorrere:
a) dal 1° luglio 1970 per i corsi istituiti da tale data;
b) comunque dal 1° ottobre 1970 per i corsi istituiti prima del 1° luglio 1970.
Art. 4.
Il presente decreto annulla e sostituisce, dalle decorrenze di cui all'art. 3 tutti gli altri decreti ministeriali già emessi in materia per il personale previsto dall'art. 1.