Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 82 del 10 ottobre 1975
Oggetto: Traduzione dei documenti redatti in lingua straniera. Adeguamento dei compensi per i traduttori esterni.
Con circolare n. 108/1973 (pag. 4), è stato precisato che le spese di traduzione dei documenti riguardanti l'applicazione dei Regolamenti CEE sono rimborsate dalla Comunità nei limiti di L.
1.600 per pagina di 25 righe di 10 parole ciascuna.
Atteso che la Commissione delle Comunità Europee ha aderito alla richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di aumentare con decorrenza 1 gennaio 1974 - le tariffe per le menzionate traduzioni da L. 1.600 a L. 2.500, sempre per pagina di 25 righe di 10 parole ciascuna, le Sedi sono autorizzate a liquidare i compensi di cui trattasi nella nuova misura con la predetta decorrenza.
A seguito di quanto sopra, si è venuti alla determinazione di aumentare - nella stessa misura e con la medesima decorrenza autorizzata per le traduzioni dei documenti comunitari - il compenso per le traduzioni dei documenti di Paesi extra CEE, il cui onere è, invece, a carico dell'Istituto.
Ai fini della richiesta di rimborso alla Commissione della CEE, le spese concernenti le operazioni di conguaglio dovranno essere segnalate a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - via Solferino 15, unitamente a copia delle fatture debitamente quietanzate dei compensi erogati, entro e non oltre il 60 giorno dalla data della presente.
In ordine all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei compensi di cui trattasi, si rammenta quanto precisato con circolare n.67/1974 in merito all'imponibilità dal 1 settembre 1974 delle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, anche se rese a favore di non imprese.
Pertanto, a modifica di quanto disposto al riguardo con la citata circolare n.108/1973, le operazioni di conguaglio di cui trattasi dovranno essere aumentate dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento.