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53 del 12 luglio 2000 Oggetto: Obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 53 del 12 luglio 2000

Oggetto: Obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole.

QUADRO NORMATIVO

Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, Articoli 1 e 4.

Legge 8 marzo 1991, n. 81 recante "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

La questione dell'obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole ha dato luogo a contrapposte interpretazioni tra l'Istituto e le Associazioni di categoria interessate, determinando l'insorgere di contestazioni in sede amministrativa.

Nelle precedenti istruzioni impartite dall'Istituto in materia di obbligo assicurativo degli istruttori di discipline sportive, peraltro, è stata evidenziata l'obiettiva complessità della questione in parola, preannunciando l'opportunità di acquisire, proprio in relazione ai maestri di sci associati in scuole, uno specifico parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, diretto a dirimere, in via definitiva, i dubbi interpretativi insorti.

Con recente parere, il citato Dicastero si è pronunciato in merito al quesito posto dall'Istituto, affermando che per i soggetti in questione non ricorre l'obbligo assicurativo antinfortunistico presso l'INAIL.

In particolare, il Ministero vigilante ha ritenuto la insussistenza di entrambi i requisiti di assicurabilità previsti dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, fornendo al riguardo le seguenti motivazioni.

Insussistenza del requisito oggettivo.

Il Ministero vigilante ha escluso la sussistenza del requisito oggettivo di cui all'articolo 1 del citato Testo Unico, rilevando che l'attività svolta dai maestri di sci non rientra tra le fattispecie previste dal citato articolo 1 ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo in parola.

Lo stesso Dicastero ha precisato, peraltro, che nel caso di specie non vale il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1989, relativa all'assicurazione obbligatoria dei ballerini e tersicorei, addetti all'allestimento, alla prova o alla esecuzione di pubblici spettacoli.

Al riguardo, è stato osservato che la predetta sentenza è diretta all'ampliamento del concetto di "opera manuale" rispetto a lavoratori comunque esposti, nel caso esaminato dalla Corte, al rischio obiettivamente considerato e specificamente tutelato per le attività previste dal n. 27 del comma 3 del citato articolo 1 del Testo Unico

Insussistenza del requisito soggettivo.

Per quanto attiene al requisito soggettivo, traendo spunto dalle disposizioni dettate dalla Legge 8 marzo 1991, n. 81, recante "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", il Ministero si è preliminarmente soffermato sulla natura giuridica delle scuole in argomento per osservare che le stesse si configurano quali associazioni professionali, e non come vere e proprie società, in quanto lo scopo principale delle scuole in questione è

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quello di curare gli interessi professionali degli associati, di migliorarne la qualificazione e l'organizzazione professionale e di promuovere la pratica dello sci, e non lo svolgimento di attività essenzialmente economica relativa all'esercizio di impresa proprio delle società.

In riferimento, poi, alla configurazione giuridica dei maestri di sci associati in scuole, il citato Dicastero ha definito gli stessi quali veri e propri lavoratori autonomi, evidenziando, sotto il profilo fiscale, che per tale attività i maestri di sci hanno una regolare posizione fiscale e l'iscrizione IVA e, sotto quello pensionistico, che gli stessi sono iscritti nel settore commercio della gestione INPS quali lavoratori autonomi.

Ciò stante, il Ministero ha osservato che nel caso di specie non si rinvengono gli elementi costitutivi della ricorrenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico, non potendosi rilevare nei confronti delle singole associazioni di appartenenza né vincoli di subordinazione né di dipendenza funzionale inteso, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, come rapporto di dipendenza tecnica che lega il socio alla società per il conseguimento, nell'ambito di quest'ultima, di un fine produttivo di beni e servizi.

Decreto legislativo n. 38/2000

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi e relative contestazioni, si segnala, infine, che in virtù del parere espresso dal Ministero l'obbligo assicurativo per i soggetti in parola non può essere affermato nemmeno alla luce delle disposizioni recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 38/2000, che, come già noto, estende tale obbligo a particolari categorie di lavoratori tra le quali non rientrano i maestri di sci associati in scuole.

Al riguardo, lo stesso Ministero ha annotato che, in sede di esame dello schema di decreto legislativo, non è stata recepita la specifica proposta, avanzata dalle Commissioni parlamentari, tesa ad estendere l'obbligo assicurativo presso l'INAIL anche ai soggetti in questione.

Istruzioni operative

Alla luce di quanto sopra esposto, deve intendersi modificata, in riferimento ai soggetti in parola, la precedente circolare n. 20 del 6 marzo 1998, nonché ogni altra istruzione impartita in riferimento ai medesimi soggetti.

Si dispone, pertanto, l'annullamento, con effetto retroattivo, delle posizioni costituite per l'assicurazione dei soggetti in parola ed il rimborso dei premi assicurativi e delle somme aggiuntive in ipotesi versati, nonché degli eventuali interessi spettanti a norma di legge.

Si dispone, inoltre, la cessazione e/o l'annullamento delle eventuali procedure da avviare o avviate per il recupero coattivo dei premi e delle eventuali somme aggiuntive.

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Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.

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