Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 52 del 19 settembre 1995
Oggetto: Integrazione rendita ex articolo 89 del Testo Unico n. 1124/1965 nell'ipotesi di reddituario pensionato che non svolge alcuna attività lavorativa retribuita.
Con lettera in data 30 luglio 1992 è stata disposta, con effetto immediato, la sospensione dell'integrazione rendita nei confronti dei reddituari pensionati che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita nell'ipotesi di fruizione di cure termali.
La materia concernente la prestazione economica in discorso, sempre con riguardo alla predetta categoria di reddituari, ha formato oggetto di approfondimento non solo per quanto attiene ai trattamenti termali ma anche in relazione ad altre ipotesi in cui si fa luogo all'erogazione dell'integrazione rendita ai sensi dell'articolo 89 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124
, ed in particolare nel caso in cui il pensionato si sottopone direttamente o per volontà dell'Istituto a cure mediche e chirurgiche, o ad accertamenti diagnostici e in occasione della fornitura di protesi e presidi.
La problematica inerisce all'interpretazione del 2° comma del citato articolo 89
secondo il quale la corresponsione dell'indennità spetta "fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro".
Come risulta dalle istruzioni a suo tempo fornite in materia in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale (v in particolare manuale allegato alla circolare n. 49/1978
) l'indirizzo finora seguito è stato quello di corrispondere l'integrazione rendita prescindendo da ogni indagine sulla effettiva sussistenza di una attività lavorativa in atto e facendo riferimento solo alla "possibilità potenziale" di svolgimento di qualsiasi lavoro.
L'erogazione di tale prestazione anche in favore dei reddituari pensionati non occupati, sottoposti a cicli di cure termali - considerate a tutti gli effetti mezzi terapeutici - ha dato luogo ad una larga diffusione del beneficio che, non essendo correlato ad una effettiva perdita di guadagno, ha assunto nel tempo caratteristiche di tipo assistenziale.
La soluzione adottata con la citata nota del 30 luglio 1992 ha trovato conferma sia nelle previsioni legislative emanate negli anni più recenti a sostegno dell'economia che, specie nel settore della previdenza, sono sempre più imperniate sul principio della riqualificazione della spesa pubblica, sia nell'evoluzione della giurisprudenza che, sempre in occasione della fruizione di cure termali, si è espressa in varie pronunce in senso sfavorevole alla corresponsione dell'integrazione rendita al pensionato non occupato.
La tesi affermata dal giudice si basa sull'assunto che la possibilità potenziale di prestare una qualunque attività lavorativa trova comunque un limite nel caso di pensionati che sul piano probatorio risultano non svolgere alcun lavoro in quanto gli stessi verrebbero a lucrare una prestazione economica cui non corrisponde una effettiva perdita di guadagno.
Per le suesposte motivazioni il criterio delineato in tema di cure termali è suscettibile di estensione anche alle altre ipotesi in cui i reddituari pensionati in discorso fruiscono di cure di qualsiasi natura.
Si confermano pertanto le istruzioni impartite in materia di termalismo con la richiamata nota del 30 luglio 1992, e si dispone che nei riguardi dei reddituari pensionati, ivi compresi i silicotici e gli asbestotici, giusto il rimando all'articolo 89 del Testo Unico
operato dall'ultimo comma
dell'articolo 148 del medesimo T.U., non venga più corrisposta l'integrazione rendita nelle ipotesi in cui gli stessi vengano sottoposti ad interventi curativi - ivi compresi ovviamente anche quelli termali - ad accertamenti diagnostici, o in occasione della fornitura di protesi o presidi.
Considerate, peraltro, la natura e la finalità dell'indennità in parola le Unità operative avranno cura di accertare, mediante idonea istruttoria da esperire rispetto al caso singolo, che il pensionato si trovi effettivamente nello stato di non occupazione.
Sono, in conseguenza, abrogate tutte le disposizioni che risultano in contrasto con quanto stabilito con la presente circolare.