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38 del 24 maggio 1984 Oggetto: Riflessi dell'articolo 8 della legge n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 38 del 24 maggio 1984

Oggetto: Riflessi dell'articolo 8 della legge n. 533/1973 sull'articolo 45 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

E' stato posto quesito a questa Direzione generale in merito ai riflessi dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, relativamente ai ricorsi proposti tardivamente da datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 45 del Testo Unico, avverso provvedimenti di aumento del tasso di premio e per effetto dei quali dagli stessi datori di lavoro viene espressamente chiesto di effettuare il versamento premi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato come prevede lo stesso articolo 45 citato.

Detti ricorsi potrebbero comportare, in sostanza, le seguenti conseguenze:

1) - il ricalcolo in base al predetto tasso delle rate e delle regolazioni premio a decorrere dall'anno cui fa riferimento il provvedimento impugnato;

2) - il trascinamento, per le annualità successive, degli effetti della eventuale decisione sfavorevole della

"Commissione delle tariffe", nelle ipotesi in cui l'Istituto non abbia emesso, per tali annualità, alcun provvedimento di "conferma", ovvero, di "aumento", con conseguente possibile applicazione per dette annualità di un tasso inferiore a quello "applicabile" risultante dall'andamento infortunistico aziendale.

Al riguardo occorre, innanzitutto, distinguere tra ricorsi riguardanti provvedimenti e, quindi, annualità anteriori all'entrata in vigore della legge n. 533/1973 e quelli concernenti provvedimenti ed annualità successivi.

I primi sono regolati dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 533/1973 e, quindi, senza possibilità di applicazione dell'articolo 8 che consente di superare vizi, preclusioni e decadenze verificatesi nelle procedure amministrative.

Detto articolo potrebbe operare retroattivamente soltanto nelle ipotesi di giudizio in corso al momento della entrata in vigore della legge (articolo 20).

Pertanto, per i ricorsi in questione, rimane applicabile la normativa vigente al momento di adozione del provvedimento ora impugnato - normativa che prevede vizi, preclusioni e decadenze - e, di conseguenza, gli stessi dovrebbero essere dichiarati inammissibili dalla "Commissione delle tariffe" per decorso dei termini di impugnativa.

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi proposti avverso provvedimenti e per annualità successivi all'entrata in vigore della legge n. 533/1973 (e sono le ipotesi concretamente realizzabili) si osserva, sotto il profilo sostanziale e di merito, che detti ricorsi dovrebbero essere, comunque, respinti dalla "Commissione delle tariffe", dal momento che essi riguardano rapporti assicurativi ormai esauriti e consolidati in quanto hanno comportato il pagamento senza riserve, da parte dei datori di lavoro, delle rate e delle regolazioni premio.

E' da rilevare, inoltre, che la stessa disposizione del 2° comma dell'articolo 45 del Testo Unico - in virtù della quale potrebbe essere rivendicato dai datori di lavoro il diritto di effettuare il pagamento dei premi

"in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso" - non potrebbe essere utilmente invocata, dovendo essa essere riguardata nello spirito di un contesto normativo che, allora, prevedeva, per le procedure amministrate, un complesso di norme regolanti formalità, preclusione decadenze che solo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 533/1973 sono venute meno.

Pertanto, non risponderebbe a corretti criteri interpretativi e logico-sistematici inserire i principi allora vigenti nell'attuale situazione normativa che, soprattutto sotto i profili procedurali, ha completamente innovato la precedente disciplina.

In conclusione, questa Direzione generale ritiene che la modifica introdotta con l'articolo 8 della legge n.

533/1973 comporti la irrilevanza della tardività del ricorso pervenuto alla "Commissione delle tariffe" oltre i 30 giorni dal provvedimento impugnato solo a fini procedurali ma non ai fini della applicazione del beneficio previsto dal citato articolo 45, 2° comma, del Testo Unico.

Da ciò consegue che i ricorsi pervenuti alla "Commissione delle tariffe" entro dieci anni dal provvedimento

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impugnato devono considerarsi ricevibili e quindi essere esaminati nel merito (cfr. circolari n. 16/1982 e n.

32/1983), ma solo per quelli di essi che siano pervenuti entro i 30 giorni previsti dal 1° comma del citato articolo 45 del Testo Unico dovrà essere riconosciuto a datori di lavoro proponenti il diritto di effettuare il pagamento dei premi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento contestato.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro - anziché adire direttamente la "Commissione delle tariffe" - abbiano prima presentato alla Sede istanza di rettifica del provvedimento secondo la procedura prevista dalle vigenti "Modalità", il beneficio in argomento dovrà essere applicato soltanto se risulteranno osservati i termini stabiliti dalle "Modalità" stesse i quali, pertanto, ai fini di cui sopra assumeranno carattere perentorio.

Per quanto concerne poi la questione di cui al punto 2), si ritiene che la decisione della "Commissione delle tariffe" debba essere applicata per le annualità seguenti a quella oggetto della decisione stessa - per le quali non fu emesso a suo tempo alcun provvedimento di oscillazione del tasso - soltanto se la misura del tasso accordata dalla "Commissione delle tariffe" non sia stata inferiore a quella risultante dall'andamento infortunistico aziendale relativo a dette annualità.

Ciò in quanto la tassazione allora vigente e solo successivamente contestata non giustificava l'adozione da parte dell'Istituto di provvedimenti di aumento del tasso per gli anni successivi.

I criteri illustrati valgono anche per i ricorsi proposti tardivamente alla "Commissione delle tariffe" avverso provvedimenti di classificazione.

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