Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 35 del 04/02/2009 Il senatore VALENTINO (PdL), nel riferire sui provvedimenti in titoli, osserva preliminarmente come i disegni di legge n. 711 e n. 1198 prevedano una rivisitazione complessiva dell'ordinamento forense, mentre i restanti due affrontino profili specifici dell'esercizio della professione di avvocato.
Illustra quindi il contenuto del disegno di legge n. 601, il quale circoscritto alla disciplina della pratica forense, si prefigge di favorire il più celere inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni, riducendo la durata della pratica forense a 12 mesi e prevedendo che i primi sei mesi della pratica possano essere svolti già durante l'ultimo anno di frequenza degli studi universitari.
Si sofferma poi sul disegno di legge n. 1171, il quale introduce delle limitazioni allo svolgimento della professione forense durante il mandato parlamentare, nel senso di escludere che il parlamentare possa assumere la difesa degli imputati di determinati reati in quanto, a giudizio della presentatrice, ciò potrebbe determinare il rischio di conflitti tra la funzione politico-istituzionale e l'attività professionale.
Passa quindi ad illustrare il contenuto dei disegni di legge n. 711, di iniziativa del senatore Casson e n. 1198, di iniziativa del senatore Mugnai.
Tali provvedimenti, sebbene diversi, non solo presentano una struttura simile, ma risultano ispirati ad principi analoghi. Entrambi sottolineano l'assoluta necessità di migliorare la professionalità degli avvocati e si prefiggono come obiettivi quelli di ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano adeguatamente formati; far sì che alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo una adeguata formazione permanente; prescrivere come essenziale l'esercizio effettivo e continuativo della professione forense da parte degli iscritti agli albi.
Dà quindi conto nel dettaglio delle principali novità previste dai due disegni di legge. In essi viene, in primo luogo, affermata esplicitamente la competenza del Consiglio nazionale forense ad adottare le norme deontologiche, di cui si prevede un periodico aggiornamento. Per quanto riguarda l'esercizio della professione in forma collettiva, come già previsto dal decreto Bersani, si conferma che le associazioni e le società possano essere anche multidisciplinari, ma viene attribuito al Consiglio nazionale forense il potere di scegliere le categorie di professionisti ritenute
"compatibili" con la professione legale. Oltre ad essere introdotto il riconoscimento legislativo delle specializzazioni si conferisce fondamento normativo all'obbligo di formazione permanente.
Osserva poi che due disegni di legge, seppure con modalità ed estensione diverse, intervengono sulla disciplina degli onorari, reintroducendo i minimi tariffari e il divieto del cosiddetto patto di quota lite che erano stati aboliti dal decreto Bersani.
Con riferimento alla tematica della formazione iniziale, il disegno di legge n. 1198 prevede un test preliminare obbligatorio per l'iscrizione al registro dei praticanti, al quale segue un tirocinio della durata di 24 mesi, che si compone sia della pratica presso uno studio legale sia della frequenza obbligatoria di corsi di formazione tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi. Il disegno di legge n. 711 prevede invece che la frequenza di corsi integrativi professionali sia facoltativa, ma che essa determini l'esenzione dalla preselezione informatica in sede di esame di abilitazione e la riduzione a 24 mesi della durata del tirocinio, che in caso di mancata frequenza dei corsi è di 30 mesi.
Per quanto riguarda l'esame di abilitazione, come si è anticipato, entrambi i disegni di legge prevedono, tra le altre cose, l'introduzione della preselezione informatica.
Entrambi i disegni di legge introducono limiti di età. L'Atto Senato n. 711 prevede che possa essere iscritto al registro dei praticanti solo chi non ha ancora compiuto 37 anni e all'albo degli avvocati solo chi non ha ancora compiuto 40 anni. L'Atto Senato n. 1198 subordina invece l'ammissione all'esame di abilitazione al fatto di non avere ancora compiuto 50 anni.
Entrambi prevedono inoltre che l'iscrizione all'albo degli avvocati debba avvenire entro cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione.
La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo. Al riguardo ritiene necessaria una più attenta riflessione sui criteri previsti per l'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività.
I provvedimenti inoltre intervengono sui presupposti per l'accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L'Atto Senato n. 711 aumenta il numero di anni di esercizio dell'attività professionale necessari per iscriversi all'albo speciale senza avere superato l'apposito esame, mentre l'Atto Senato n. 1198, al contrario, riduce tale lasso di tempo da 12 a 10 anni, ma elimina l'automatismo dell'iscrizione. In questo caso, infatti, sarà necessario avere frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'Avvocatura del Consiglio nazionale forense, che dovrà essere istituita e disciplinata con regolamento dello stesso Consiglio nazionale forense.
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, entrambi i disegni di legge sottraggono la competenza al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista nei confronti del quale si procede è iscritto. L'Atto Senato n. 711, infatti,attribuisce il potere disciplinare a Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti dai Consigli dell’ordine compresi nel distretto. Analogamente, l'Atto Senato n. 1198 prevede che la funzione disciplinare sia esercitata dal consiglio di disciplina degli ordini, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello.
Su proposta del presidente BERSELLI, la Commissione procede alla costituzione di un Comitato ristretto, coordinato dal relatore Valentino, del quale sono immediatamente chiamati a far parte i senatori Chiurazzi, D'Alia, Li Gotti, Longo, Mazzatorta e Pistorio.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 08/07/2009 L'Ufficio di presidenza ha poi, in relazione alla programmazione dell'attività della Commissione, stabilito che nelle sedute che saranno convocate nel corso della prossima settimana, nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15, sarà anzitutto trattato e concluso l'esame del testo predisposto dal Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di riforma dell'ordinamento forense (atti Senato 601 e connessi). Nelle medesime sedute sarà poi esaminato il Documento di programmazione economica e finanziaria.
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 08/07/2009
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.
Dopo un intervento del senatore CENTARO (PdL), il quale deplora il fatto che materiali di lavoro del Comitato ristretto circolino liberamente tra soggetti estranei alla Commissione e al Senato, il presidente BERSELLI fa presente che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato dei disegni di legge all'ordine del giorno che egli propone di assumere come testo base, anche in considerazione del fatto che i rappresentanti dei Gruppi hanno segnalato come tutti i componenti della Commissione desiderino dare la loro adesione a questo testo.
La Commissione concorda.
Il senatore CASSON (PD), pur ribadendo anche a nome degli altri senatori del Gruppo, l'adesione al testo proposto dal Comitato ristretto nel suo complesso, ritiene comunque necessario dare un congruo termine per la formulazione di alcuni emendamenti che si rendono necessari per una migliore formulazione tecnica dell'articolato.
Il presidente BERSELLI stabilisce quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di dopodomani, giovedì 16 luglio, con l'intesa che la Commissione concluderà, se possibile, l'esame nella seduta pomeridiana di martedì 21 luglio.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore CENTARO (PdL), nel condividere l'impianto generale del testo proposto dal Comitato ristretto, si sofferma su alcune formulazioni che destano perplessità, e che dovrebbero essere opportunamente oggetto di interventi emendativi.
Egli si sofferma in primo luogo sulla b) del comma 2 dell'articolo 1, nella quale si fa riferimento, tra le finalità dell'ordinamento forense, quella di favorire "...la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.", laddove, a termini di Costituzione, tali attività sono proprie dei cittadini nel loro complesso.
Parimenti, desta perplessità la formulazione del comma 3 dell'articolo 1, nella quale si demanda l'attuazione della legge a regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense, laddove sarebbe stato più opportuno alla luce di una corretta applicazione della sistematica delle fonti, prevedere che i regolamenti fossero adottati dal Ministro su proposta del Consiglio Nazionale Forense.
L'oratore si sofferma poi sull'articolo 12, e in particolare sul comma 5, che sembra porsi in contrasto con le pronunce dell'Unione europea sulla libera concorrenza tra professionisti, e del comma 7 in materia di solidarietà delle parti per i compensi e i rimborsi spese agli avvocati costituiti in caso di controversia giudiziale o arbitrale definita mediante accordi, formulazione che sembra non tenere conto del fatto che alcuni avvocati potrebbero essere già stati liquidati con accordi separati.
Infine, il senatore Centaro osserva come gli articoli 37 e 38 rischino di apparire lesivi dell'autonomia organizzativa e didattica delle facoltà di giurisprudenza, nella parte in cui, da un lato impongano a queste di orientare i loro insegnamenti nel senso di assicurare l'indirizzo professionale e specialistico, e dall'altra in quanto ammettano, sia pure con funzioni consultive, che per la formulazione dei profili applicativi di tale principio, i consigli di facoltà siano integrati da un delegato dal consiglio degli ordini degli avvocati competente per territorio.
Il presidente BERSELLI dichiara chiusa la discussione generale.
Rinunciando il GOVERNO e il relatore VALENTINO (PdL) alla replica, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 75 del 21/07/2009
Il presidente BERSELLI informa la Commissione che il Ministro della giustizia ha rappresentato, per le vie brevi, l'esigenza di differire il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato in materia di riforma dell'ordinamento forense al fine di consentire al Governo di poter presentare talune proposte emendative. Alla luce di tale richiesta fa presente di
aver fissato per martedì 15 settembre, alle ore 15, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Sottolinea infine come sia comunque proprio intendimento assicurare una quanto mai rapida approvazione del testo in Commissione.
Il senatore CASSON (PD) esprime perplessità per la richiesta del Governo, anche in considerazione del fatto che il testo unificato all'esame della Commissione è stato il risultato di un proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto e che esso risulta ampiamente condiviso anche dai senatori dell'opposizione. Nel sottolineare l'importanza di una riforma dell'ordinamento forense, ormai da lunghi anni attesa e sollecitata dalle stesse categorie interessate, auspica che il testo possa essere licenziato dalla Commissione in tempi brevi. Con riguardo al differimento del termine osserva come esso implicherà, è dato presumere, un incremento del numero di emendamenti.
Il senatore VALENTINO (PdL) sottolinea preliminarmente come il testo unificato sia stato oggetto di un ampio e proficuo lavoro da parte del Comitato ristretto e come esso sia ampiamente condiviso non solo dai senatori della maggioranza e dell'opposizione ma anche dalle categorie professionali interessate.
Per tale ragione esprime profonda perplessità per la richiesta del Ministro,. Tale richiesta appare quanto mai inopportuna, soprattutto se si considera che l'ampia durata dei lavori del Comitato ristretto poteva consentire al Governo di intervenire e di contribuire alla elaborazione del testo. Il rischio della presentazione di numerose proposte emendative non dovrà comunque, a suo parere, inficiare l'organicità della riforma prevista dal testo. Conclude sottolineando il serio impegno che la Commissione, nell'esaminare i disegni di legge in materia di riforma dell'ordinamento forense, ha assunto nei confronti dell'intero mondo dell'avvocatura, il quale ormai da anni attende tale riforma.
Il senatore LONGO (PdL) osserva come il termine per la presentazione degli emendamenti già fissato, pur considerando le dimensioni del testo, non possa non considerarsi più che congruo per l'esame del provvedimento e alla formulazione di eventuali proposte emendative da parte del Ministero della giustizia. Si domanda, poi, per quale ragione il termine per la presentazione degli emendamenti sia stato differito di due mesi; infatti si poteva dar seguito alla richiesta del Governo, differendo il suddetto termine anche di una sola settimana.
Il senatore MUGNAI (PdL) condivide le perplessità espresse finora, anche in considerazione del fatto che il testo unificato appare ampiamente condiviso sia dalla Commissione sia dalle associazioni maggiormente rappresentative dell'avvocatura.
Dopo un breve intervento del presidente BERSELLI, il quale condivide i rilievi formulati dal senatore Longo, sulla congruità dei tempi di esame, prende la parola il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI. Questa, dopo aver espresso vivo apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto, sottolinea l'importanza che la riforma dell'ordinamento forense riveste per il Governo. Al riguardo, a riprova della sensibilità per tale tematica da parte dell'Esecutivo, ricorda come il Governo avesse addirittura preannunciato la presentazione di un proprio disegno di legge. Con riguardo alla richiesta di differimento del termine per la presentazione degli emendamenti essa è legata all'esigenza di assicurare all'Esecutivo adeguati tempi per effettuare una riflessione su tale riforma e non certo per ostacolare l'esame in Commissione o per stravolgere l'impianto del testo licenziato dal Comitato ristretto. Fa presente peraltro di non essere mai stata coinvolta nei lavori del Comitato suddetto.
Fissato termine dal Presidente per la presentazione degli emendamenti: 15 settembre 2009.
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 86 del 23/09/2009
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.
Il presidente BERSELLI fa presente che lo scorso 14 settembre è pervenuto alla Commissione il verbale dell'adunanza del 30 luglio 2009 del Consiglio dell'ordine degli avvocati, relativo al testo di riforma della professione forense licenziato dal Comitato ristretto. Ricorda inoltre che sul testo succitato si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso una segnalazione, assegnata alla Commissione lo scorso 21 settembre.
Il senatore LONGO (PdL) svolge preliminarmente talune considerazioni sul contenuto della delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, relativa al testo del disegno di legge licenziato dal Comitato ristretto. Si sofferma in particolare sulle perplessità ivi palesate in relazione alla composizione del Consiglio nazionale forense, la quale si ritiene che determini un eccessivo rafforzamento dei Consigli dell'ordine maggiormente rappresentativi.
Di tale delibera si è tentato di tener conto già in sede di una prima informale valutazione delle proposte emendative (che si pubblicano in allegato al presente resoconto), presentate al disegno di legge.
Il senatore CASSON (PD) chiede in primo luogo che in relazione alla segnalazione del 21 settembre si proceda alla audizione del Garante della concorrenza, al fine di acquisire elementi utili per il miglioramento del testo.
Fa presente inoltre che sono pervenute da parte dell'Associazione nazionale forense (A.N.F.) e dell'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA) richieste di audizione. Insiste affinché la Commissione ascolti quanto prima tali soggetti. Sottolinea infine che lo svolgimento delle audizioni, potendo aver luogo in un'unica seduta da convocarsi la prossima settimana, non rallenterà i tempi d'esame del disegno di legge di riforma, del quale peraltro auspica una rapida approvazione.
Il senatore LONGO (PdL) ritiene superflue le audizioni delle suddette associazioni di categoria, in quanto un stringente confronto con esse si è già svolto nella fase istruttoria nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Si sofferma poi su ulteriori rilievi formulati con riguardo all'articolo 2, comma 5, ed in particolare in relazione al carattere di esclusività previsto per le attività svolte dagli avvocati.
Ulteriori perplessità sono state poi palesate in relazione all'articolo 12 ed in particolare sulla questione relativa ai minimi tariffari.
Oggetto di critica è stato infine il riconoscimento al Consiglio nazionale forense di un ampio potere di autoregolamentazione.
Rispondendo ad una domanda del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati, chiarisce che tale preventiva analisi degli emendamenti è stata svolta in una riunione informale svolta con il Capogruppo del Partito delle Libertà, ad esclusivo supporto della attività del relatore. Tale esame non intendeva in alcun modo pregiudicare la successiva e necessaria trattazione delle proposte emendative da parte della Commissione.
Il presidente BERSELLI, con riguardo alle richieste di audizione, ritiene che di esse, ed in particolare della segnalazione dell'Antitrust, si possa tenere adeguatamente conto in sede di valutazione degli emendamenti.
Nel constatare l'assenza di emendamenti di iniziativa governativa, invita il rappresentante del Governo a palesare i propri rilievi nel merito sul testo del disegno di legge.
Il senatore CASSON (PD) si associa alla richiesta da ultimo formulata dal Presidente. Insiste quindi affinché la Commissione si pronunci sulla richiesta di audizioni, sia del Garante della concorrenza che delle associazioni di categoria. In relazione infine al modus operandi del Comitato, osserva come con l'approvazione di un testo unificato si sia conclusa l'attività di tale soggetto e come pertanto la valutazione successiva degli emendamenti non possa che essere svolta dalla Commissione nel suo plenum nel confronto anche con la opposizione.
La Commissione, dopo brevi interventi del senatore LONGO (PdL) e del presidente BERSELLI, respinge la richiesta di audizioni formulata dal senatore Casson.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente preliminarmente che il Governo non ha inteso presentare finora proposte emendative in quanto ritiene di poter procedere al superamento di talune perplessità poste dal provvedimento sia sul piano formale che sostanziale, in sede di esame delle proposte emendative parlamentari. Venendo al merito del disegno di legge, osserva come perplessità desti in primo luogo il potere regolamentare attribuito al Consiglio nazionale forense. Ritiene poi necessario un chiarimento in ordine all'articolo 2, comma 5, nella parte in cui si riconosce, a titolo esemplificativo, l'esclusività delle attività di assistenza e difesa riconosciute agli avvocati in ogni tipo di procedimento. Tale formulazione rischia di incidere sul quadro normativo previgente, nel quale attività di assistenza e difesa sono riconosciute anche ad altre categorie professionali, quali i commercialisti innanzi alle Commissioni tributarie, e nel quale per taluni giudizi è possibile per il privato non richiedere l'ausilio di un legale.
Un'ulteriore riflessione meritano poi le norme relative alle tariffe professionali. Al riguardo, rileva l'esigenza di prevedere una nuova formulazione dell'articolo 12, nel quale comunque si tenga adeguatamente conto dell'importanza di minimi tariffari inderogabili, funzionali alla garanzia della qualità delle prestazioni rese, nonché dell'esigenza di ribadire il divieto del patto di quota lite.
Dopo aver formulato taluni rilievi critici sulla formulazione testuale del comma 1 dell'articolo 13, si sofferma sull'articolo 16. Al riguardo, ritiene necessario che l'effettività e la continuità dell'attività lavorativa siano provate attraverso l'accertamento di parametri reddituali minimi.
In relazione all'articolo 18, ritiene che puntuali previsioni in materia di sospensione dell'esercizio professionale siano già contenute nella legge sul conflitto di interessi.
Si sofferma poi sull'articolo 40, esprimendo perplessità sul comma 5, nella parte in cui prevede che lo svolgimento del tirocinio sia incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego, pubblico o privato. Tale previsione appare quanto mai iniqua nella parte in cui si considera che i tirocinanti spesso svolgono la propria attività senza alcuna remunerazione.
Dopo aver svolto talune considerazioni sull'articolo 42, ed in particolare sulla durata del periodo di tirocinio, e sull'articolo 44, concernente la prova di preselezione informatica, si sofferma sulle norme relative alla pubblicità delle attività professionali. Per tale materia ritiene necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale.
Il senatore CENTARO (PdL) condivide gran parte dei rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, i quali nel merito risultanto peraltro recepiti in alcuni emendamenti a propria firma.
Chiarisce poi che nella riunione informale che si è svolta con il senatore Longo, in vece del relatore Valentino, ed il capogruppo, senatore Mugnai, si è dibattuto unicamente delle proprie proposte emendative.
Il senatore MUGNAI (PdL) rassicura il Governo e l'opposizione in merito al tenore dell'incontro informale svoltosi per il preventivo esame degli emendamenti. Tale incontro infatti non influisce né pregiudica il successivo esame in Commissione.
Il senatore CASSON (PD) auspica che anche in ragione della disponibilità manifestata dal Governo, si possa svolgere in Commissione un adeguato e proficuo esame delle singole proposte emendative, per giungere quanto prima all'approvazione del disegno di legge.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 88 del 30/09/2009
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.
Il presidente CENTARO avverte che nella seduta odierna si inizierà l'illustrazione degli emendamenti relativi ai primi tre articoli del disegno di legge proposto dal Comitato ristretto.
Tenuto conto che alcuni senatori della Commissione non hanno potuto, per la concomitante convocazione della Commissione antimafia, prender parte ai lavori della seduta odierna, sarà comunque loro consentito, nel prosieguo dei lavori, integrare l'illustrazione dei suddetti emendamenti.
Il senatore CHIURAZZI (PD) illustra l'emendamento 3.8, con il quale si prevede che l'aggiornamento delle norme deontologiche debba essere attuato ogni quattro anni.
Il relatore VALENTINO (PdL) esprime talune perplessità sull'emendamento, in quanto l'attuale formulazione della norma consentirebbe al Consiglio nazionale forense (CNF) di procedere, ogniqualvolta lo ritenga necessario, all'aggiornamento delle norme deontologiche, senza dover rispettare alcun termine prestabilito, ma comune con una certa periodicità.
Il senatore CHIURAZZI (PD) sottolinea come con l'emendamento in esame non si sia voluto precludere al CNF di intervenire anche prima dello scadere del quadriennio, ma si sia inteso imporre al CNF di procedere all'aggiornamento quantomeno ogni quattro anni. Riformula pertanto l'emendamento in un testo 2, prevedendo che l'aggiornamento debba essere realizzato "almeno ogni quattro anni".
Il senatore CASSON (PD) esprime condivisione per l'emendamento 3.8 così come riformulato.
Condivide peraltro, in linea di principio, l'attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, con il quale si riconosce al CNF il potere di emanare le norme deontologiche e si rimette l'adozione del codice deontologico ad un successivo decreto ministeriale.
Il presidente CENTARO illustra l'emendamento 1.3, il quale modifica il primo periodo del comma 2. Illustra quindi l'emendamento 1.5, con il quale si prevede che l'esercizio della professione di avvocato sia finalizzato alla tutela degli interessi individuali e collettivi e non già alla tutela di interessi "generali".
Dopo aver illustrato gli emendamenti 1.6 e 1.7 con i quali si esclude che l'ordinamento forense debba anche favorire la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica sociale ed economica del Paese, compito, questo, spettante ad altri soggetti di rilievo costituzionale, si sofferma sull'emendamento 1.8 il quale incide sulla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1.
Illustra quindi gli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.12 nella parte in cui modificano le disposizioni del disegno di legge relative alle modalità di attuazione del provvedimento. In particolare con essi si prevede che all'attuazione della legge si provveda mediante regolamento ministeriale e non quindi,
come prevede il testo del disegno di legge, attraverso un regolamento del CNF. Gli emendamenti prevedono peraltro che nell'emanazione del decreto il Ministro acquisisca i pareri sia del CNF che delle Commissioni parlamentari competenti.
Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 2. L'emendamento 2.1 in particolare sostituisce il comma 1. Dà conto poi degli emendamenti 2.3 e 2.4 i quali rispettivamente sopprimono e sostituiscono il comma 2.
Illustra poi l'emendamento 2.9, il quale è volto a circoscrivere l'ambito oggettivo di applicazione del comma 5 dell'articolo 2, nel senso di escludere la competenza esclusiva degli avvocati nelle attività di assistenza, difesa e rappresentanza nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. Il riconoscimento infatti di una competenza esclusiva rischia di porsi in contrasto con le competenze attualmente riconosciute ad altre categorie professionali.
Riformula quindi l'emendamento 2.12, in un testo 2, con il quale si intende sopprimere tout court il comma 6 dell'articolo 2.
Dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 2.16 e 2.17, soppressivi del comma 7, si sofferma sull'emendamento 2.18. Al riguardo si riserva di riformulare tale proposta, da un lato, espungendo dal testo ogni riferimento all'esercizio esclusivo delle attività e, dall'altro, sostituendo il riferimento
"ai giuristi di impresa" con quello alla più generica categoria dei "consulenti giuridici".
Su sollecitazione del relatore Valentino si riserva di valutare se riformulare anche l'emendamento 2.20, nel senso di prevedere che l'uso esclusivo del titolo di avvocato possa competere - oltre che a coloro che sono o sono stati iscritti all'albo professionale italiano - ai soli avvocati dello Stato. Al riguardo sottolinea il rilievo comunitario della questione relativa alla libera circolazione dei lavoratori autonomi e al riconoscimento dei titoli professionali.
Si riserva altresì di riformulare l'emendamento 2.21.
Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 3, soffermandosi dapprima sull'emendamento 3.1, con il quale si modifica il comma 1 dell'articolo in questione. Dà conto poi dell'emendamento 3.5, il quale interviene sul procedimento di adozione del codice deontologico.
Ritira infine l'emendamento 11.4.
Il senatore CASSON (PD) esprime apprezzamento per la tipizzazione delle condotte rilevanti ai fini di una censura sul piano deontologico. Si sofferma poi brevemente sugli emendamenti 1.1 e 1.3, con i quali si incide sul riconoscimento del carattere di specialità della emananda legge.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita la Commissione a valutare l'opportunità di modificare anche la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui si fa riferimento alla garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia degli avvocati. Tale formulazione, generalmente utilizzata con riguardo ai poteri dello Stato, appare quanto mai singolare se riferita ad un ordine professionale, qual è quello forense. Chiede poi talune precisazioni al senatore Centaro in ordine all'emendamento 1.9. Al riguardo esprime perplessità in primo luogo sull'iter procedimentale di adozione dei decreti ministeriali. La normativa vigente infatti non contempla l'obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Analoghe perplessità desta poi la previsione di un termine triennale entro il quale il Ministro della giustizia è tenuto ad adottare i regolamenti di attuazione. Talune perplessità desta poi l'emendamento nella parte in cui prevede che il parere del CNF sia espresso, una volta che siano state sentite anche le associazioni forensi maggiormente rappresentative. Appare ardua l'individuazione dei criteri di rappresentatività.
Il presidente CENTARO ritiene che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, non desti particolari perplessità in ragione del suo carattere meramente programmatico. Con riguardo ai rilievi formulati all'emendamento 1.9, si riserva l'opportunità di riformularlo nel senso di sopprimere il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene invece che il termine triennale di adozione dei regolamenti assicuri una maggiore certezza nell'attuazione della legge.
Il senatore CASSON (PD) svolge quindi talune considerazioni sull'emendamento 1.9, nella parte in cui sembra definitivamente escludere il riconoscimento al CNF del potere regolamentare di attuazione della presente legge, mantenendo quindi la normativa vigente, per la quale all'attuazione della legge si provvede mediante decreti ministeriali. Ricorda al riguardo che il disegno di legge n.
711, analogamente al testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto, riconosce, all'articolo 1, un espresso potere regolamentare in capo al CNF.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI interviene quindi sull'emendamento 2.3 sottolineando come il comma 2 della norma così come formulata attualmente si pone in evidente contrasto con quanto previsto nei successivi commi 5, 6 e 7. Esprime poi perplessità sull'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 2 nella parte in cui si prevede che l'ordine forense e gli avvocati siano soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, soltanto alla legge.
Si sofferma quindi sull'emendamento 2.9 invitando il senatore Centaro a valutare l'opportunità di ricomprendere fra le attività esclusive dell'avvocato anche quelle svolte nell'ambito delle procedere arbitrali. Sulla questione relativa alle competenze degli avvocati in materia arbitrale invita comunque la Commissione ad un'ulteriore riflessione, anche alla luce della sostanziale distinzione fra arbitrati rituali di natura evidentemente giudiziale e gli arbitrati cosiddetti irrituali di carattere invece stragiudiziale. Concorda poi sulla riformulazione dell'emendamento 2.12, in ragione del carattere pleonastico del comma 6 dell'articolo 2. Sollecita quindi una più attenta riflessione sull'emendamento 2.18 ed in particolare sull'opportunità di fare salve le competenze attualmente svolte dai consulenti giuridici. Si domanda al riguardo se le attività di consulenza prestate dai suddetti professionisti possano avere rilevanza all'esterno.
Si sofferma infine sull'emendamento 2.20, concordando con la preannunciata proposta di riformulazione.
Il presidente CENTARO riformula quindi l'emendamento 2.9 in un testo 2, nel senso indicato dal Sottosegretario.
Il senatore MUGNAI (PdL) svolge taluni rilievi sull'emendamento 2.18, concordando sull'opportunità di sostituire il riferimento ai giuristi di impresa con quello più ampio di consulenti giuridici. Ritiene tuttavia necessario, a tutela dell'utenza, prevedere che tali consulenti giuridici siano quantomeno in possesso di una laurea in giurisprudenza.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 89 del 07/10/2009 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.
La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si intende negare carattere di specialità alle norme del disegno di legge in esame. Al riguardo rileva come la previsione del carattere di specialità rischierebbe di porre problemi di coordinamento fra le varie norme che disciplinano, a vario titolo, la professione forense. Tale previsione appare inoltre inaccettabile anche in considerazione dell'ampio potere regolamentare che viene attribuito al Consiglio nazionale forense. Dopo aver brevemente dato conto dell'emendamento 1.2, ricognitivo delle funzioni e del ruolo spettante all'ordinamento forense, si sofferma sull'emendamento 1.4. Al riguardo svolge talune considerazioni sulla questione relativa alla garanzia di indipendenza dell'avvocatura. Tale problematica emersa per la prima volta nell'ambito dei lavori della cosiddetta Commissione Calamandrei appare oggi, nel nostro ordinamento democratico, del tutto obsoleta.
Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.10, con il quale si prevede che l'attauzione della legge sia rimessa, non già a regolamenti del CNF ma alla potestà regolamentare del Ministro della giustizia.
Al riguardo esprime talune perplessità sul provvedimento nella parte in cui sembra voler delineare un'equiparazione fra l'ordinamento forense e quello giudiziario, attraverso anche un'equiparazione del ruolo del CNF con l'organo di autogoverno della magistratura. Rileva inoltre come sulla disposizione in esame siano stati formulati rilievi critici anche da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.
Illustra quindi l'emendamento 2.5, al fine di dare piena attuazione al principio di pari opportunità anche nell'ambito delle libere professioni. Con riguardo alla problematica relativa alle pari opportunità, preannuncia il proprio intendimento di richiedere la rimessione alla sede plenaria delle osservazioni sull'atto del Governo n. 112.
Si sofferma poi sull'emendamento 2.6 con il quale si intende consentire anche ad alcune categorie l'automatica iscrizione all'albo professionale anche senza il previo superamento dell'esame di Stato. L'attuale formulazione dell'articolo 2 appare infatti incomprensibilmente discriminatoria. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa al riconoscimento di attività di competenza esclusiva agli avvocati, anche alla luce dei rilievi critici formulati dall'antitrust, si sofferma sull'emendamento 3.2. Tale proposta prevede che fra gli obblighi spettanti all'avvocato vi sia quello di adempiere alla difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti. Tale previsione appare imprescindibile a meno che non si voglia rivedere nel suo complesso il sistema di difesa dei non abbienti. Ad analoghe finalità risponde poi l'emendamento 3.3.
Sottoscrive ed illustra quindi l'emendamento 3.4 del senatore D'Alia con il quale si prevede che la professione forense debba essere esercitata anche con competenza.
Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa alla necessità di limitare il numero di avvocati, problematica che non può essere risolta, a suo parere, limitando drasticamente l'accesso alla professione a svantaggio dei più giovani, si sofferma sull'emendamento 3.6. Tale proposta incide sulla questione relativa alla responsabilità disciplinare. L'emendamento in questione prevede che le norme deontologiche, per le quali si prevede a ben vedere una tipicizzazione, debbano essere adottate con decreto del Ministro della giustizia previa approvazione del CNF. Al riguardo ribadisce le proprie perplessità sull'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 3 nella parte in cui attribuisce tale potere al solo CNF.
Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD) sull'emendamento 3.8 così come riformulato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Il senatore CENTARO (PdL) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo in questione, dichiarandosi disponibile a fornire comunque precisazioni e chiarimenti, laddove richiesti.
La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra quindi l'emendamento 4.5 con il quale si intende precisare esplicitamente che gli avvocati facenti parte di associazioni o società professionali siano comunque soggetti al controllo disciplinare del proprio ordine.
Il relatore VALENTINO (PdL) esprime perplessità sull'emendamento da ultimo illustrato, il quale pone dubbi di carattere interpretativo. Presenta quindi ed illustra gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta). Tali proposte sono volte ad introdurre modifiche di carattere formale al testo.
Il senatore CASSON(PD), dopo aver ritirato l'emendamento 4.6, il quale reca un evidente refuso, invita il senatore Centaro ad illustrare l'emendamento 4.1, con il quale si sostituisce integralmente l'articolo 4.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 sollecitando una riflessione sull'opportunità di consentire la costituzione di società di capitali fra avvocati. Tale esigenza appare oggi quanto mai evidente in ragione del carattere globalizzato anche del mercato del lavoro legale, il quale vede il coinvolgimento nel contesto italiano anche di studi professionali stranieri a carattere marcatamente societario.
Ritiene tuttavia che debba essere esclusa l'ammissibilità di soci di mero capitale. Analoga riflessione merita poi tale disciplina nella parte in cui si incide sui rapporti di mandato fra cliente ed avvocato.
Il senatore MUGNAI (PdL) osserva come consentire la costituzione di società di capitale fra professionisti implichi l'esigenza di risolvere la questione circa la loro assoggettabilità alle procedure concorsuali. Analogamente tale disciplina de jure condendo dovrebbe affrontare la questione relativa all'applicabilità alle società professionali anche del regime fiscale spettante alle società commerciali. Un'ulteriore riflessione merita poi la questione relativa al mandato legale e ai rapporti fra cliente e società di professionisti. Conclude svolgendo taluni rilievi sulla problematica connessa al riconoscimento agli avvocati di attività di competenza esclusiva.
Dopo ulteriori interventi del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, che ritiene che l'obiezione sollevata dal senatore Mugnai circa l'inassogettabilità di eventuali società professionali a responsabilità limitata a procedure concorsuali possa trovare un contemperamento nell'istituto dell'assicurazione obbligatoria - almeno sotto il profilo della garanzia per i terzi - e del senatore MUGNAI (PdL) che ribadisce le sue perplessità, il senatore CENTARO (PdL) precisa che l'emendamento 4.1 deve intendersi sostanzialmente come una riscrittura formale dell'articolo 4.
Dopo un intervento del senatore CASSON(PD), il quale nel condividere complessivamente la riformulazione proposta dal senatore Centaro, ritiene peraltro necessaria una riscrittura del comma 8, il senatore LI GOTTI (IdV) esprime perplessità per la disposizione recata tanto dall'articolo 4 del testo approvato dal Comitato ristretto, quanto dalla riscrittura proposta dal senatore Centaro, per cui gli associati e i soci degli studi legali hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.
Si svolge quindi una discussione cui partecipano il relatore VALENTINO(PdL), il presidente BERSELLI, il rappresentante del GOVERNO e i senatori MUGNAI(PdL), MARITATI(PD), CENTARO(PdL), LI GOTTI (IdV) e CASSON(PD), diretta a chiarire l'effettiva portata di tale disposizione che, al di là della responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni economiche
che discenderebbe dalla normativa generale sulle società di persone, ha inteso chiarire che i soci sono solidalmente responsabili anche nei confronti dei clienti per i danni derivanti da gravi errori o negligenze nell'esercizio del mandato professionale, fatti salvi evidentemente il regresso dei soci nei confronti di colui che ha materialmente commesso gli errori o le negligenze e le eventuali responsabilità disciplinari di quest'ultimo.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.
Il senatore CENTARO(PdL), nell'illustrare l'emendamento 5.2, ritiene che esso potrebbe essere unificato con l'emendamento 5.1 della senatrice Della Monica, qualora al testo dell'emendamento 5.1 fossero aggiunte, dopo le parole "segreto professionale" le altre "sui fatti e le circostanze apprese".
Illustra poi l'emendamento 5.5, sul quale si svolge un breve dibattito - avente ad oggetto l'opportunità di conservare l'inclusione, accanto ai collaboratori dell'avvocato, anche dei dipendenti fra i soggetti che sono tenuti al segreto - cui partecipano, oltre al senatore Centaro, il relatore VALENTINO(PdL), la senatrice DELLA MONICA(PD), il senatore MUGNAI (PdL) e il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, e a conclusione del quale il senatore Centaro decide di non modificare la formulazione dell'emendamento.
La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra i suoi gli emendamenti 5.3 e 5.7, nonché l'emendamento 5.6 del senatore D'Alia, osservando come le modifiche da essi proposte si rendano particolarmente necessarie in relazione alla più rigorosa disciplina attualmente in discussione relativa alla diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche.
Il relatore VALENTINO(PdL), nell'osservare che l'emendamento 5.7 può apparire pleonastico, essendo implicite le conseguenze disciplinari della violazione di obblighi di riservatezza da parte dell'avvocato, chiede alla senatrice Della Monica se in riferimento all'emendamento 5.6 - evidentemente destinato a regolare unicamente quelle ipotesi in cui la possibilità per l'avvocato di rendere pubbliche notizie che riguardino il proprio assistito non sia già esclusa dalla legge - non debba essere riformulato nel senso di consentire che l'avvocato possa comunicare le suddette notizie se autorizzato dal cliente.
Concorda il presidente BERSELLI.
La senatrice DELLA MONICA (PD) si riserva di riflettere su un'eventuale proposta di riformulazione dell'emendamento.
Si passa agli emendamenti all'articolo 6.
Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 6.4.
La senatrice DELLA MONICA (PD) llustra l'emendamento 6.1, diretto ad armonizzare la disciplina dell'iscrizione all'albo degli avvocati con quella recata dal decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, sull'incompatibilità dei magistrati derivante da rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con avvocati che esercitino nel circondario.
Dopo un dibattito cui partecipano la senatrice DELLA MONICA(PD), il presidente BERSELLI, il relatore VALENTINO(PdL), il rappresentante del GOVERNO e i senatori
CENTARO(PdL), MARITATI(PD), LI GOTTI (IdV) e GALPERTI(PD), la senatrice DELLA MONICA (PD) riformula l'emendamento, nel senso di sostituire alle parole "l'insussistenza di incompatibilità per" con le altre "se sussistano".
La senatrice DELLA MONICA (PD) rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 6.2 e 6.3.
A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, e di una breve discussione cui partecipano il relatore VALENTINO(PdL), il presidente BERSELLI, il rappresentante del GOVERNO, il senatore LI GOTTI(IdV), il senatore MARITATI (PD) e il senatore MUGNAI(PdL), la senatrice DELLA MONICA (PD) riformula l'emendamento sopprimendo le parole "conseguono o".
Il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame, precisando, su richiesta del senatore CENTARO (PdL) che nella prossima seduta si procederà con l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai primi sei articoli e la relativa votazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.