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SCHEDA TEMATICA N. 1: Competenze dei veterinari ufficiali

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Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale (SVIA)

Istruzione operativa per la gestione della macellazione d’urgenza al di fuori del macello

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SCHEDA TEMATICA N. 1: Competenze dei veterinari ufficiali

Ai sensi della normativa comunitaria, gli ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, devono essere sottoposti a visita ante mortem da un veterinario ufficiale ovvero da un veterinario ufficiale libero professionista designato dall’Autorità competente in materia (ASL) iscritto in apposito elenco pubblico1 e autorizzato ad eseguire le visite ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazioni speciali d’urgenza (MSU).

Con l'applicazione a partire dal 14 dicembre scorso del regolamento (UE) n. 2017/625 e dei regolamenti delegati ed esecutivi che riprendono ed integrano una parte consistente del corpus legislativo esistente abrogando diversi provvedimenti, fra i quali il regolamento (CE) n. 854/2004 e il regolamento (CE) n. 882/2004, sono state riformulate le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali.

Lo stesso Regolamento (UE) 2017/625 sottolinea al considerando n. 35 che "i controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti da personale indipendente, che non presenti alcun conflitto d'interessi e, in particolare, che non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale. Dovrebbero inoltre essere predisposti meccanismi adeguati al fine di garantire l'imparzialità nei casi in cui siano eseguiti i controlli ufficiali su animali, merci, luoghi o attività appartenenti ad una Autorità o un Organismo pubblici".

Con particolare riguardo alle “Disposizioni in materia di ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza”, il Ministero della Salute è intervenuto con la nota DGISAN 68665 del 10.12.2019 per ricordare che: Nel caso in cui le Autorità competenti non possano far fronte alle richieste di visite ante mortem di cui all'oggetto con le risorse umane a propria disposizione, possono designare, ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. UE 2017/625, un veterinario libero professionista che, limitatamente all'attività in questione, assume la qualifica di "veterinario Ufficiale".

Tale qualifica non configura un rapporto contrattuale con l'Autorità competente che ha provveduto alla sua designazione.

Questa azienda sanitaria si è pertanto dotata di apposito elenco, dove sono inseriti i professionisti di cui sopra a garanzia che gli stessi posseggano adeguata formazione in materia di macellazione d'urgenza, ovvero abbiano maturato una esperienza pratica in materia sulla base di attività svolta in conformità alla normativa precedentemente vigente, e che siano liberi da qualsiasi conflitto di interesse.

Rimane la possibilità da parte della ASL competente per territorio di effettuare verifiche sull'attività del veterinario in riferimento alla veridicità della dichiarazione attestante il risultato dell'ispezione ante mortem di cui all'Allegato III, Cap. VI, comma 6 del Reg. CE n. 853/2004.

Quest'ultimo, infatti, in quanto a tutti gli effetti esercente di un servizio pubblico, risponde del reato di falsità ideologica ed è, pertanto, perseguibile in caso di attestazione mendace in atto pubblico.

Con successiva nota DGISAN 004577 del 11.02.2020, il Ministero della Salute, dopo aver chiarito che il proprietario o detentore dell'animale, ove ricorrano gli estremi per una macellazione di urgenza, dovrà sempre e comunque richiedere l'intervento di un veterinario ufficiale alla ASL territorialmente competente, per la prescritta visita ante mortem, ha ribadito che i suddetti interventi medico veterinari ufficiali, ai fini della tutela del benessere animale, della prevenzione delle malattie infettive e della sicurezza alimentare, in orario di servizio devono essere considerati prioritari e che ogni altra attività veterinaria ordinaria, coincidente alla chiamata per la visita ante mortem, in casi di macellazione speciale d'urgenza, che non rivesta analogo profilo di rischio e di urgenza sarà assolta successivamente a cura del veterinario ufficiale.

In ogni caso, il veterinario libero professionista contattato per la prestazione, qualora si trovi in una condizione di effettivo o possibile conflitto di interesse, si deve astenere dall'effettuare la prestazione, comunicando all'Autorità Competente Locale (ACL) l'avvenuta astensione dalla prestazione.

Non è prevista l’erogazione di prestazioni di assistenza zooiatrica, compresi gli interventi eutanasici, da parte dei dirigenti veterinari dei servizi aziendali.

1 Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all’assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

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Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale (SVIA)

Istruzione operativa per la gestione della macellazione d’urgenza al di fuori del macello

Pag. 2 | 2 Ruoli veterinari: R1 = responsabile prima istanza; R2: responsabile seconda istanza; R3: responsabile terza istanza

Attività correlate alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello

VETERINARI UFFICIALI

B

VETERINARI UFFICIALI

C

VETERINARI UFFICIALI

A

VETERINARI UFFICIALI DESIGNATI IN ELENCO

VETERINARI AZIENDALI DI FIDUCIA

Visita ante mortem R1 R2 R2 R3

Visita post mortem R1

Campionamenti al macello R1

Sorveglianza TSE macello R1

Sorveglianza TSE allevamento R1

Controllo Benessere R1

Farmacosorveglianza R1

Malattie denunciabili R1

Assistenza zooiatrica R1

Eutanasia R1

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