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Nota di lettura ANCI su Decreto legge 8 aprile 2013 n.35

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Decreto legge 8 aprile 2013, n.35

“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi

degli enti locali Nota di lettura

Articolo 1 - Pagamenti dei debiti degli enti locali Comma 1

Il comma 1 esclude dai vincoli del patto di stabilità il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti delle Province in favore dei Comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

La ratio del decreto è quella di sbloccare i pagamenti di somme che hanno già maturato il diritto di essere riscosse da parte di soggetti terzi, in quanto esigibili.

Una definizione di esigibilità è già stata data dal legislatore: il DPCM 28/12/2011, infatti, ritiene esigibile la somma per la quale non esistono ostacoli al pagamento (o alla riscossione). Devono rientrare nella fattispecie non solo le fatture ma, a titolo esemplificativo:

- in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. o, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del citato DPR prodotti entro la data del 31 dicembre 2012. Sempre nel campo dei lavori pubblici rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012;

- trasferimenti, conferimenti e aumenti di capitale sociale a società partecipate: anche in questo caso, non potendo la fattura rappresentare il titolo di pagamento, i debiti oggetto del comma 1 possono essere rappresentati da provvedimenti amministrativi assunti dall’ente o richieste formali da parte del creditore pervenute entro la data del 31 dicembre 2012 che non si configurano come debiti fuori bilancio;

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- trasferimenti e richieste di rimborso: anche in questo caso fa riferimento la data del provvedimento o della richiesta;

- altre spese: in generale si deve fare riferimento ad un documento che attesti l’esigibilità della spesa, come sopra definita.

Tra i pagamenti oggetto dell’esclusione, visto il tenore della norma, possono rientrare, compatibilmente con gli spazi finanziari disponibili anche quelli sostenuti nei primi mesi dell’anno. Appare utile sottolineare che, in sede di ripartizione della somma complessiva di 5 miliardi di euro definita al comma 1, il ministero dell’economia e delle finanze terrà prioritariamente conto dei debiti come sopra definiti non ancora pagati alla data di pubblicazione del decreto legge.

Commi 2 3

La procedura: entro il 30 aprile i Comuni devono comunicare gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti come individuati al comma 1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana un decreto entro il 15 maggio in cui sono individuati per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 10 maggio, o in mancanza su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità per un importo pari 4,5 miliardi di euro. I restanti 500 milioni saranno ripartiti entro il 15 luglio, unitamente alle disponibilità non assegnate alla data del 15 maggio.

Gli Enti locali hanno la facoltà di effettuare, in sede di riparto del restante 10 %, riduzioni o incrementi delle richieste operate entro il 30 aprile. Gli eventuali spazi che si libereranno saranno aggiunti al predetto 10% e ripartiti con il secondo decreto da emanare entro il 15 luglio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il prospetto di richiesta degli enti locali per acquisire spazi finanziari definisce i pagamenti di cui all’articolo 1 comma 1 ed individua 4 tipologie di debiti, più una di carattere statistico:

1. ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 2. ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre

2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 1

3. ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013

4. ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente

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di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 3

5. ammontare dei debiti di parte corrente, esclusi quelli per spese di personale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le informazioni relative alla parte corrente, richieste al punto 5, non sono finalizzate alla concessione di ulteriori spazi di spesa in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno.

Inoltre, nello stesso prospetto che i Comuni devono riempire per poter accedere alla possibilità di recuperare spazi finanziari, sono definiti i criteri per la ripartizione.

L’attribuzione degli spazi finanziari avviene secondo la priorità evidenziata dalla numerazione delle righe del prospetto. Prioritariamente si distribuiscono gli spazi finanziari in proporzione al pagamento dei debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento non estinti alla data di entrata in vigore del decreto legge. Se le richieste dovessero essere superiore al plafond, le stesse sono soddisfatte proporzionalmente mentre se le richieste dovessero risultare inferiori al plafond, la parte residuale è utilizzata per soddisfare le richieste di cui alla riga 2. Le stesse procedure si applicano per le righe successive in caso di richieste inferiori o superiori al plafond dato. Gli spazi finanziari che si liberano, sulla base dell'eventuale esclusione di cui alle righe 3 e 4 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento degli stati avanzamento lavori trasmessi entro la data dell'8 aprile.

Comma 4

Si prevede una sanzione pecuniaria a carico dei responsabile dei servizi interessati, qualora senza giustificato motivo, non richiedano spazi finanziari per pagare debiti pregressi oppure non effettuino almeno il 90% dei pagamenti definiti con decreto di cui al comma 3 entro il 2013. La sanzione è irrogata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti che accerta tale inadempienze. La corte avvia il procedimento sanzionatorio su segnalazione del collegio dei revisori.

Comma 5

Per garantire l’immediata operatività dello sblocco dei pagamenti l’ente può, nelle more dell’emanazione del decreto, effettuare i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1 per un importo pari al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e comunque non oltre entro il 50% degli spazi finanziari richiesti. La quantificazione dei pagamenti immediatamente consentiti all’entrata in vigore del decreto legge, quindi dal giorno della pubblicazione in gazzetta ufficiale se immediatamente esecutivo (9 aprile), è effettuata secondo due parametri, è prevalente nella dizione della norma il 50% delle somme richieste.

Quindi sono consentiti i pagamenti che l’ente può comunque effettuare disponendo di immediata propria liquidità se entro questo limite.

Comma 6

Per il 2013 non è possibile applicare le disposizioni inerenti il patto orizzontale nazionale.

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Il Patto orizzontale nazionale consente ai Comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo, rispetto all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 15 luglio, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

Al contrario, i Comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo, entro la stessa data, possono comunicare gli spazi finanziari che cedono.

Agli Enti che cedono spazio finanziario viene riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa dell’obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. A questo miglioramento, ovviamente, corrisponde un peggioramento degli obiettivi per gli Enti che acquisiscono maggiori spazi finanziari, per un importo annuale pari alla metà del miglioramento ottenuto nell’anno in cui è stata fatta la richiesta.

Ovviamente gli spazi concessi e richiesti nel corso del 2012 saranno recuperati nell’esercizio in corso e in quello successivo.

Commi 7 ed 8

Le disposizioni contenute nei commi 7 ed 8 escludono dal patto della regione i pagamenti di parte corrente destinati a liquidare i corrispondenti residui attivi degli enti locali. I corrispondenti spazi finanziari liberati sono destinati prioritariamente a liquidare i residui di parte capitale degli enti locali. In sostanza, le Regioni possono pagare i loro debiti solo dopo aver pagato, a valere sui predetti spazi, tutti i loro residui passivi contabilizzati a favore degli enti locali.

Comma 9

Per il 2013 fino al 30 settembre è innalzato il limite di anticipazione di tesoreria dai 3 ai 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti per i comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La norma impone un vincolo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 195 del testo unico. L’utilizzo della maggiore anticipazione vincola una quota corrispondente alle entrate IMU 2013, cioè le entrate IMU vincolate a seguito del ricorso alla maggiore anticipazione sono destinate a restituire l’anticipazione. L’operazione è in termini di cassa.

Comma 10 -14

È istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” suddiviso in tre sezioni una per i pagamenti degli enti locali, una per i pagamenti delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari, e una per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda gli enti locali la dotazione del fondo è di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e ha la finalità di fornire liquidità agli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze possono essere disposte variazioni e compensazioni fra le tre sezioni del fondo in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Il 10% della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo destinata agli enti locali e alle regioni e alle province autonome che non hanno deficit sanitario insieme alle disponibilità non assegnate, sono destinate entro il 31 ottobre 2013 ad

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anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva al 30 aprile 2013 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze stipula con la Cassa Depositi e Prestiti entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, su cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro.

Gli enti che a causa di carenza di liquidità non possono far fronte a pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine possono richiedere secondo le modalità definite dall’addendum sopra citato entro il 30 aprile 2013 ed entro il 31 gennaio 2013, un’anticipazione di liquidità in deroga alla disciplina del TUEL relativamente ai limite dell’indebitamento (attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento, art. 203, limite all’indebitamento fissato al 6 per cento per il 2013 e al 4 per cento per il 2014, 204).

L’anticipazione è concessa entro il 15 maggio proporzionalmente ai limiti del fondo e deve essere restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni entro il 30 settembre di ciascun anno. Le modalità di riparto possono essere determinate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 10 maggio 2013 secondo un criterio differente da quello proporzionale.

Il tasso di interesse da applicare per le erogazioni dell’anno 2013 è pari al rendimento dei BTP a 5 anni in corso di emissione alla data di pubblicazione del presente decreto. Per l’anno 2014 il tasso di interesse da applicare sarà determinato sulla base del rendimento dei BTP a 5 anni in corso di emissione pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15 gennaio 2014.

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le somma dall’IMU.

All’atto dell’erogazione dell’anticipazione gli enti locali provvedono all’estinzione immediata dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento per cui è stata chiesta l’anticipazione e forniscono formale certificazione alla Cassa Depositi e Prestiti.

Commi 15 e 16

Gli enti che hanno deliberato la procedura di “pre-dissesto” che richiedono anticipazione al Fondo devono modificare entro 30 giorni della concessione dell’anticipazione il piano di riequilibrio.

Qualora le somme concesse risultassero non dovute saranno recuperate dal Ministero dell’Interno.

I Comuni in dissesto non possono accedere al fondo perché il debito è della commissione straordinaria

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Comma 17

Per gli enti che beneficiano del Fondo per assicurare liquidità, il fondo svalutazione crediti relativo agli anni successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione del fondo è pari al 50% dei residui attivi delle entrate tributarie ed extra-tributarie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Articolo 2 – Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome Commi 1 e 6

Le regioni e le province autonome che a causa della mancanza di liquidità non possono far fronte a pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, possono richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’anticipazione di somme a valere sul “fondo per assicurare liquidità alle Regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”. L’entità del fondo disponibile ammonta a 3 miliardi di euro nel 2013 e a 5 miliardi di euro per il 2014 (comma 1).

Il decreto legge precisa che il pagamento dei debiti delle Regioni deve riguardare, per almeno due terzi i residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Le risorse messe a disposizione dalle regioni devono essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (comma 6).

Il comma 6 quindi impegna le Regioni a pagare residui passivi sia di parte corrente sia di parte capitale agli enti locali, cui corrispondono residui attivi, nei limiti di almeno due terzi del fondo per assicurare liquidità alle Regioni. Tale impegno potrebbe generare liquidità nel comparto enti locali e conseguentemente permetterebbe di onorare gli impegni precedentemente assunti. Ove la Regione liquidasse residui passivi in conto capitale in favore dei Comuni, cui corrispondono residui attivi, la misura oltre a generare liquidità libererebbe equivalenti spazi finanziari utilizzabili dai Comuni prioritariamente, e quindi non esclusivamente, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Quindi in questo ambito potrebbero liberarsi spazi ulteriori di spesa in conto capitale per il 2013.

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Articolo 6 - Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni Commi 1 - 5

I pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e tra questi a partire dal più antico. Per l’ammortamento, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. L’ente è tenuto alla pubblicazione dei piani del pagamento sul proprio sito internet per importi aggregati e classi di debito.

Al fine di dare impulso all’economia, non sono ammessi atti di sequestro né di pignoramento sulle somme destinate al pagamento dei debiti.

Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE, per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.

Comma 6

È inserito un articolo alla legge 24 marzo 2001, n. 89 Art. 5 quinquies

1. a fine di garanzia di pagamento, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. I creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri è tenuto a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie, né sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate.

5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.

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Commi 7 – 8

È aggiunto il comma 4bis all’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che prevede che gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all’ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L’ufficio di controllo dà corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, o i chiarimenti non siano sufficienti, l’ufficio di controllo segnala alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l’atto.

Commi 9 - 11

Gli enti locali sono tenuti a comunicare ai creditori entro il 30 giugno il termine entro cui provvederanno ai pagamenti (anche con mail). L’omessa comunicazione è danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.

Al fine di non tardare i termini di pagamento, le Amministrazioni possono omettere la trasmissione alla Corte dei Conti dei decreti di riparto.

Articolo 7 – Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni Commi 1 – 7

Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le amministrazioni pubbliche devono registrarsi sulla piattaforma del MEF per il rilascio di certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. La mancata registrazione rileva ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili e provoca una sanzione di 100€ al giorno per ogni giorno di ritardo.

La piattaforma può essere utilizzata dal 30 aprile fino al termine massimo del 15 settembre 2013 per registrare, su appositi moduli, i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 con i dati identificativi dei creditori. Il creditore, in tempo utile, può segnalare all’amministrazione debitrice importi ed estremi del credito.

In caso di mancata o incompleta comunicazione, il creditore può chiedere all’amministrazione le dovute correzioni o integrazioni. In caso di non risposta entro i 15 giorni successivi, il creditore può chiedere la nomina di un commissario ad acta. Con oneri a carico del debitore

Comma 8

Entro il termine del 15 settembre 2013, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell’Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del

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cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro- solvendo.

Comma 9

La legge di stabilità per il 2014, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, può autorizzare il pagamento con titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.

Articolo 8 – Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Commi 1 - 3 Gli atti della cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 di cui all’art 7 sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (tranne IVA).

Nel caso in cui l’autenticazione delle cessioni sia effettuata da un notaio, le commissioni sono ridotte della metà. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 luglio 2013 saranno stabilite le modalità della stipulazione degli atti e della loro cessione tramite piattaforma.

Articolo 9 – Compensazione tra certificazioni e crediti tributari

È aggiunto l’art. 28 quinquies al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni e degli Enti locali per somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate che provvederà alla comunicazione alla piattaforma elettronica. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778

“Fondi di bilancio” l’importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (INPS e altre somme riscosse a titolo statale).

Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Il limite massimo dei crediti di imposta, per l’anno 2014, è elevato a 700.000 €.

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Articolo 10 – Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali Comma 2

Il comma 2 dispone in merito alla disciplina TARES per il solo 2013

 Diversamente dalla disciplina TARES relativa al 2013 di cui all’articolo 14 del Decreto legge 201 del 2011, le scadenze e il numero delle rate sono stabilite con delibera da pubblicare anche sul sito web comunale alno 30 giorni dal pagamento della prima rata di versamento.

La deliberazione sui pagamenti in acconto può avvenire anche nelle more dell’adozione del regolamento del nuovo tributo.

 Per le prime due rate i comuni possono utilizzare i modelli di pagamento predisposti per il vecchio regime Tarsu o TIA. Gli importi così pagati devono essere scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013. Si ritiene che in ogni caso, le richieste di pagamento non debbano comprendere alcun importo a titolo di IVA, trattandosi di acconti sul nuovo tributo.

 La maggiorazione di 0,30 euro a mq è di competenza dello Stato ed è versata contestualmente al pagamento dell’ultima rata. Conseguentemente, non vengono ridotte le assegnazioni statali in quanto viene meno l’effetto dell’aumento di gettito derivante dalla maggiorazione e viene così reintegrato il fondo di solidarietà preventivamente ridotto.

 I comuni non possono aumentare la maggiorazione per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili

 I comuni per la riscossione possono continuare ad utilizzare le società di riscossione affidatarie del servizio rifiuti.

Comma 3

Viene riformulato il comma 4 dell’articolo 14 del DL 201/2011 dove è disciplinata la tassazione delle “aree scoperte-piazzali”. Ad eccezione delle aree scoperte operative, sono esentate dal tributo:

 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (casistica introdotta dal d.l. 35)

 le aree condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (casistica già presente nella disciplina istitutiva del Tares)

Comma 4

Sono apportate modifiche alla disciplina IMU. In particolare:

 il termine per il soggetto passivo per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo. Restano comunque in vigore le disposizioni emanate dal MEF relative ai casi in cui la dichiarazione è dovuta.

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 Cambiano i termini per la deliberazione e per l’efficacia delle variazioni della disciplina IMU.

La deliberazione di variazione può essere validamente adottata entro il termine ordinario di deliberazione del bilancio di previsione (attualmente, per il 2013, il 30 giugno).

A decorrere dal 2013 le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale secondo le indicazioni fornite del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’efficacia decorre dalla pubblicazione sul sito del Mef.

Per la prima rata di versamento del tributo, il calcolo dell’imposta dovuta si effettua sulla base della delibera pubblicata sul sito Mef alla data del 16 maggio. Ai fini della pubblicazione entro tale termine il Comune deve immettere la deliberazione nell’ambiente informatico già predisposto (Portale del federalismo) entro il 9 maggio.

In caso di mancata pubblicazione della delibera entro tale termine, il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’importo dovuto l’anno precedente.

Il pagamento della seconda rata avviene sulla base degli atti comunali pubblicati sul sito MEF entro il 16 novembre. Ai fini del rispetto di tale termine le deliberazioni comunali devono essere inviate non oltre il 9 novembre. Il contribuente calcolerà in questo caso il saldo a conguaglio, con riferimento all’imposta annua dovuta a seguito della variazione disposta dal Comune.

Se invece la delibera di variazione non viene comunicata e pubblicata entro i termini indicati, l’eventuale variazione adottata dal Comune perde di efficacia e il contribuente potrà calcolare l’imposta dovuta annua sulla base delle delibere presenti sul sito al 16 novembre dell’anno e quindi, di norma, della disciplina in vigore nell’anno precedente.

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