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Anno 46 27 agosto 2015 N. 228Parte seconda - N. 173

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Anno 46 27 agosto 2015 N. 228 Parte seconda - N. 173

EntE di GEstionE pEr i parchi E la BiodivErsità - Emilia cEntralE

Approvazione del Regolamento di settore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

e per i nuovi interventi nel territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina

(2)

l'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia centrale, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 6/2005, con deliberazione di comitato Esecutivo n. 42 del 3/7/2015, ha approvato il regolamento di settore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per i nuovi interventi nel territorio del parco regionale dei sassi di roccamalatina

il direttore

valerio Fioravanti

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Regolamento di settore 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per i nuovi interventi  nel territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 

   

Comune di Guiglia  Comune di Marano sul Panaro 

Comune di Zocca   

     

  Il Presidente  Il Direttore 

  F.to Dott. Giovanni Battista Pasini  F.to Arch. Valerio Fioravanti 

   

  Il Tecnico incaricato 

  F.to Arch. Gualtiero Agazzani 

     

Con la collaborazione degli Uffici Tecnici  Comune di Guiglia 

Comune di Marano sul Panaro  Comune di Zocca   

   

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n°42 del 03/07/2015 

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3

INDICE

Titolo I – Disciplina normativa Sezione I 6

Disposizioni generali 6

Art. 1 – Natura e oggetto del Regolamento di settore per gli interventi sul patrimonio edilizio

esistente e per i nuovi interventi 6

Art. 2 – Obiettivi 6

Art. 3 – Elaborati costitutivi 6

Art. 4 – Ambito di applicazione, articolazione, efficacia e abrogazioni 7

Sezione II 8

Classificazione degli edifici e categorie di intervento 8

Art. 5 – Individuazione e classificazione del patrimonio architettonico del Parco 8 Art. 6 – Patrimonio edilizio esistente e nuova edificazione 8 Art. 7 – Categorie di intervento ai sensi della L.R. 15/2013 8

Sezione III

Norme specifiche per il recupero del patrimonio architettonico censito nell’Allegato 4 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco

Art. 8 – Schemi tipologici 11

Art. 9 – Casa-torre 11

Art. 10 – Strutture portanti verticali 12

Art. 11 – Strutture portanti orizzontali 13

Art. 12 – Coperture 13

Art. 13 – Archi e volte 16

Art. 14 – Strutture di collegamento verticale 17

Art. 15 – Composizione dei prospetti 17

Art. 16 – Intonaci e murature a vista 18

Art. 17 – Tinteggiatura delle pareti intonacate 20

Art. 18 – Sporti di gronda, modanature di piano, mostre di porte e finestre, zoccolature 21

Art. 19 – Serramenti e infissi 22

Art. 20 – Soglie e davanzali 22

Art. 21 – Ferri 23

Art. 22 – Pavimentazioni degli spazi cortilivi, dei camminamenti e dei percorsi carrabili 23 Art. 23 – Muretti di contenimento, muri di cinta e recinzioni 24

Art. 24 – Aree pertinenziali e sistemazioni a verde 25

(5)

4 Sezione IV

Criteri di intervento per le nuove costruzioni e per quelle esistenti prive di interesse storico

Art. 25 – Nuovi edifici con destinazione residenziale 26

Art. 26 – Edifici esistenti privi di interesse storico con destinazione residenziale 29

Art. 27 – Nuovi edifici con destinazione produttiva 29

Art. 28 – Edifici esistenti privi di interesse storico con destinazione produttiva 31

Titolo II – Allegati

Allegato 1 Intonaci 34

Allegato 2 Intonaci – tinteggiature 36

Allegato 3 Legni – tinteggiature 38

Allegato 4 Tavolozza dei colori 40

Allegato 5 Sporti di gronda – Coperture – Comignoli 44

Allegato 6 Muri di cinta e di sostegno – Percorsi – Pavimentazioni 48

Allegato 7 Tipologie edilizie e nuovi insediamenti 52

Allegato 8 Alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati 54

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5

Titolo I – Disciplina normativa

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6

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1 – Natura e oggetto del Regolamento di settore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per i nuovi interventi

1. Il Regolamento di settore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per i nuovi interventi (d’ora in poi Regolamento) è redatto ai sensi dell’art. 32, co. 1 della L.R. 6/2005, e costituisce stralcio tematico del Regolamento del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

2. I contenuti del Regolamento sono definiti in coerenza con il Piano Territoriale del Parco e in accordo con gli indirizzi contenuti nel documento I Sassi di Roccamalatina – Il paesaggio del Parco Regionale:

manuale d'uso, coordinato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia- Romagna.

Art. 2 – Obiettivi

1. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate a consolidare i valori architettonici e paesaggistici del Parco, riconosciuti come fattori identitari e opportunità di sviluppo per la comunità locale.

2. Al fine di prefigurare un’immagine organica del costruito e degli spazi aperti che sia in accordo con le peculiari caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei luoghi, le trasformazioni del territorio sono governate riferendosi ai seguenti temi:

– tutela del patrimonio architettonico;

– qualità degli interventi di nuova edificazione;

– riqualificazione degli edifici non appartenenti al patrimonio architettonico.

Art. 3 – Elaborati costitutivi 1. Il Regolamento è costituito da:

a) disciplina normativa;

b) Allegati:

Allegato 1 Intonaci

Allegato 2 Intonaci – tinteggiature Allegato 3 Legni – tinteggiature Allegato 4 Tavolozza dei colori

Allegato 5 Sporti di gronda – Coperture – Comignoli

Allegato 6 Muri di cinta e di sostegno – Percorsi – Pavimentazioni Allegato 7 Tipologie edilizie e nuovi insediamenti

Allegato 8 Alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati

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7 Art. 4 – Ambito di applicazione, articolazione, efficacia e abrogazioni

1. Il Regolamento si applica al territorio del Parco e dell’Area contigua ed è articolato in titoli, sezioni, articoli, commi numerati e partizioni.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 della L.R. 6/2005, il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il Regolamento è redatto in conformità alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dalle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco. In caso di non conformità fra disposizioni (scritte o grafiche) del Regolamento e disposizioni del Piano Territoriale del Parco, prevalgono queste ultime.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento sono abrogati gli articoli 7, 14, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 del Regolamento del Parco, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 192 del 23/07/1996.

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Sezione II

Classificazione degli edifici e categorie di intervento

Art. 5 – Individuazione e classificazione del patrimonio architettonico del Parco

1. L'individuazione e la classificazione del patrimonio architettonico sono riferite al censimento effettuato dal Piano Territoriale del Parco, secondo la metodologia di catalogazione dei Beni architettonici in zona agricola definita dall'IBC nel 1996, in collaborazione con CRC e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali. L'Allegato 4 delle Norme di attuazione contiene le Schede dei nuclei, edifici ed elementi di interesse archeologico, architettonico, testimoniale e paesaggistico, mentre la Tavola 15, Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali, rappresenta cartograficamente questi elementi.

2. Le schede di censimento attribuiscono a ciascun edificio le categorie di intervento ammesse.

3. Per assicurare la qualità degli interventi sul patrimonio architettonico, l’Ente di Gestione collabora con il Comune al fine di:

– costituire una documentazione particolareggiata sugli interventi di recupero;

– documentare in fase di cantiere e mediante sopralluoghi la metodologia di intervento;

– valutare con sopralluogo i risultati conseguiti a conclusione dell’intervento di recupero.

Art. 6 – Patrimonio edilizio esistente e nuova edificazione

1. Per la nuova edificazione e per gli edifici esistenti, diversi da quelli indicati come patrimonio architettonico all'art. 5, si applicano i parametri urbanistici previsti dalle norme di zona definite al Capo IV delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco, secondo le modalità precisate agli artt. 25, 26, 27, 28 del presente Regolamento.

Art. 7 – Categorie di intervento ai sensi della L.R. 15/2013

1. Per ogni singola zona del Parco e per l'Area contigua le Norme di attuazione (Capo IV) del Piano Territoriale del Parco specificano le categorie di intervento ammesse, mentre, in relazione al patrimonio edilizio storico, le schede contenute nell’Allegato 4 delle Norme di attuazione attribuiscono specifiche categorie di intervento agli edifici. Ai sensi della L.R. 15/2013 e ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

– “Interventi di manutenzione ordinaria”, quelli definiti alla lettera a) dell’Allegato alla L.R. 15/2013 s.m.i..

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti a specifiche procedure abilitative, ma sono realizzati seguendo i criteri indicati nel presente Regolamento;

– “Interventi di manutenzione straordinaria”, quelli definiti alla lettera b) dell’Allegato alla L.R. n.

15/2013 s.m.i.;

– “Interventi di restauro scientifico”, quelli definiti alla lettera c) dell’Allegato alla L.R. 15/2013 s.m.i.;

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9 – “Interventi di restauro e risanamento conservativo”, definiti alla lettera d) dell’Allegato alla L.R.

15/2013 s.m.i..

Le disposizioni relative all'intervento di restauro e risanamento conservativo si applicano agli edifici per i quali le schede di cui all'Allegato 4 delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco ammettono questo intervento. L'espressione “Restauro e risanamento conservativo A/B” adottata nelle schede deve essere letta come: “Restauro e risanamento conservativo riferito ad edifici di tipo A/B” ; tale classificazione è stabilita in funzione della tipologia, dello stato di conservazione e della morfologia degli edifici, e per essa valgono le seguenti disposizioni urbanistiche di tutela:

a) edifici di tipo A

Per gli edifici di tipo A, caratterizzati da uno stato di conservazione che consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette, di conseguenza, un suo completo recupero, l’intervento di restauro e risanamento conservativo si attiene ai seguenti principi:

– recupero e ripristino delle fronti esterne ed interne. Sulle fronti interne sono consentite parziali modifiche, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico;

– eliminazione degli elementi di disturbo e loro sostituzione con elementi più idonei all'impianto storico e tipologico dell'edificio;

– restauro e ripristino degli ambienti interni, nel caso vi siano elementi di particolare interesse e di importanza (decorazioni pittoriche, stucchi, rivestimenti di pregio, etc.);

– consolidamento degli elementi strutturali (murature portanti, solai e volte, scale, tetti);

l’intervento avviene senza modificarne la posizione e sostituendo esclusivamente le parti non recuperabili;

– eliminazione delle superfetazioni, definite come parti incongrue all'impianto originario ed ai suoi organici ampliamenti (questi ultimi storicamente intesi);

– inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

– inserimento e costruzione di impianti tecnologici idonei all'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) edifici di tipo B

Gli edifici di tipo B fanno parte integrante del patrimonio edilizio storico, nonostante si caratterizzino per uno stato di conservazione mediocre o cattivo e una carenza di elementi di particolare valore architettonico ed artistico.

In termini operativi, l’intervento di restauro e risanamento conservativo per gli edifici di tipo B si attiene ai seguenti principi:

– restauro e ripristino delle fronti esterne ed interne. Su questi ultimi sono ammesse nuove aperture, salvaguardando in ogni caso l'unitarietà complessiva del prospetto;

– restauro degli ambienti interni, prevedendo adeguamenti delle altezze minime dei vani, senza che vengano alterate la quota e le dimensioni delle finestre nei prospetti esterni e le quote di gronda. Ferma restando l'altezza in gronda degli edifici, sono possibili modeste modifiche all'inclinazione delle falde del tetto e all'altezza del colmo, al fine dell'adeguamento/

consolidamento sismico;

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– consolidamento e sostituzione degli elementi strutturali estesi a larghe parti dell'edificio;

– eliminazione delle superfetazioni, intese come parti incongrue all'impianto originario ed ai suoi organici e compatibili ampliamenti;

– inserimento e costruzione degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto dei principi sopra richiamati.

– “Ripristino tipologico”, definiti alla lettera e) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 s.m.i.;

– “Interventi di ristrutturazione edilizia”, definiti alla lettera f) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 s.m.i..

Nelle schede relative agli edifici di interesse storico (Allegato 4 delle Norme di attuazione), la categoria della ristrutturazione edilizia è associata agli edifici che, pur non presentando particolari caratteristiche storico-ambientali, sono compatibili con l'organizzazione del tessuto urbanistico, anche se manomissioni successive ne hanno compromesso l'originaria impostazione strutturale- tipologica; in questi casi gli interventi di ristrutturazione salvaguardano l'impianto urbanistico- tipologico originario. Negli interventi di ristrutturazione che prevedono la ricostruzione dell’edificio è riproposto l’aspetto esteriore, adottando i seguenti criteri:

– le tecniche e i materiali di finitura sono ripresi dalla tradizione, come specificato nella Sezione III;

– le parti strutturali possono essere realizzate anche mediante nuovi materiali e tecnologie, purché non interferenti con l’aspetto esteriore degli edifici;

– “Interventi di nuova costruzione”, definiti alla lettera g) dell’Allegato alla L.R. 15/2013 s.m.i.;

– “Interventi di ristrutturazione urbanistica”, definiti alla lettera h) dell’Allegato alla L.R. 15/2013 s.m.i.;

– “Demolizione”, definiti alla lettera i) dell’Allegato alla L.R. 15/2013 s.m.i.;

– “Interventi di recupero e risanamento delle aree libere”, definiti alla lettera l) dell’Allegato alla L.R.

15/2013” s.m.i..

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Sezione III

Norme specifiche per il recupero del patrimonio architettonico censito nell’Allegato 4 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco

Art. 8 – Schemi tipologici

1. Gli schemi tipologici ricorrenti nei nuclei abitati e nell'insediamento sparso sono storicamente riferiti ai seguenti modelli:

a) casa elementare: fabbricato di forma tendenzialmente rettangolare articolato su due livelli, di cui il piano inferiore è destinato a cantina/deposito/stalla, mentre il piano superiore ospita gli ambienti di residenza. Il sottotetto ha generalmente un'altezza ridotta ed è utilizzato come ripostiglio.

Planimetricamente è costituita da un'unica cellula, generalmente con livelli non comunicanti internamente tra loro. Gli accrescimenti storici più frequenti per questa tipologia sono quelli per moltiplicazione di più corpi elementari lungo lo stesso asse, oppure per accorpamento di più unità elementari intorno al corpo originario. Le aggregazioni possono avvenire in piano o in pendio, mediante la giustapposizione di corpi separati o contigui;

b) casa in linea: è costituita da un corpo rettangolare formato da due o più cellule, suddivise solitamente in due vani e contenenti un vano scale. L'intero corpo di fabbrica è realizzato in un'unica fase costruttiva;

c) casa a torre: edificio prevalentemente sviluppato in altezza e a pianta quadrata, spesso non isolato, ma in aggregazione con altre tipologie. La suddivisione funzionale generalmente prevede locali ad uso produttivo al piano terra, residenza ai piani superiori e colombaia nel sottotetto.

2. I principali modelli aggregativi delle tipologie edilizie sono riconducibili a tre macro-categorie:

– a blocco;

– a corte aperta;

– a corte chiusa.

La modalità di aggregazione storica dei fabbricati costituisce il riferimento per l'ampliamento degli edifici esistenti, la ricostruzione o per l'introduzione di nuovi volumi, come riportato nell'Allegato 7.

3. La realizzazione di nuovi fabbricati rispetta i seguenti criteri:

– evitare costruzioni in aderenza al fabbricato esistente;

– evitare l'occupazione dello spazio centrale;

– ubicare gli edifici più voluminosi in posizione arretrata rispetto ai punti di vista principali;

– assecondare lo schema di accesso alla corte e rispettare gli spazi vuoti del resede.

Art. 9 – Casa-torre

1. La tipologia della casa-torre è documentata in maniera diffusa nel territorio del Parco e ad essa viene attribuito un ruolo chiave per il rafforzamento del carattere identitario dei luoghi, testimonianza del processo storico di territorializzazione. A partire dagli esempi trecenteschi, in cui la casa torre si

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connota per le spiccate caratteristiche difensive, questa tipologia si diffonde soprattutto tra Quattrocento e Seicento, quando si accentuano gli aspetti utilitari (residenza, servizio all’agricoltura, rondonaia, colombaia) ed estetici.

2. Gli interventi di recupero che coinvolgono la tipologia della casa-torre preservano i seguenti caratteri tipologici e formali:

– leggibilità della pianta, escludendo la realizzazione di nuove aperture nelle murature d’ambito;

– numero dei piani;

– collegamenti verticali;

– forometria;

– geometria e struttura di copertura;

– finitura intonacata delle pareti;

– soffittino di gronda e cordolo di colombaia nella finitura esistente (intonacata o semplicemente tinteggiata).

Art. 10 – Strutture portanti verticali

1. Gli interventi di consolidamento, ripristino e tamponatura delle murature esistenti sono realizzati impiegando litotipi e malte compatibili con la tradizione storica locale. La pietra utilizzata nell’edilizia storica è costituita principalmente dalle areniti della Formazione di Pantano, caratterizzate da una granulometria fine e dal colore grigio; in subordine si rinviene anche l'impiego del Membro di Montecuccolo, distinguibile per la granulometria grossolana di colore giallastro. Le malte di allettamento sono costituite da calce idrata e argilla, inerti a diversa compresenza di sabbia e ghiaino, cocciopesto con funzione idraulica.

2. Gli interventi di recupero adottano tecniche di consolidamento poco invasive. A partire dalla lettura storica e strutturale delle murature, sono privilegiate le connessioni, le bonifiche localizzate e la distribuzione dei carichi; in particolare sono raccomandate, in quanto rispettose dell'equilibrio statico del fabbricato e dei materiali, le tecniche dello scuci-cuci, l'utilizzo di materiali compositi fibrorinforzati, gli incatenamenti, le riammorsature ed il rinnovamento della malta di allettamento.

3. I rifacimenti seguono i criteri elencati:

– reimpiego dei materiali originali, compatibilmente con lo stato di alterazione della roccia;

– nei casi di sostituzioni, utilizzo di areniti simili a quelle in opera;

– impiego di malte di allettamento a base di calce, per assicurare una maggiore compatibilità con le caratteristiche meccaniche ed igroscopiche della pietra.

4. Non sono ammesse soluzioni a cappotto esterno per il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture verticali.

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13 Art. 11 – Strutture portanti orizzontali

1. Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente, conservando, qualora il calcolo strutturale e i requisiti igienico-sanitari lo consentano, la quota d'imposta, le sezioni, gli interassi e gli elementi costitutivi.

2. La sostituzione delle travi e dei solai lignei con strutture laterocementizie è ammessa esclusivamente quando le strutture esistenti non rivestano interesse storico-artistico e ne sia dimostrata l'impossibilità del mantenimento o della sostituzione con lo stesso materiale.

3. Per il consolidamento dei solai lignei si raccomanda l'utilizzo di tecniche poco invasive, come ad esempio l'utilizzo del doppio tavolato ligneo e di tiranti metallici per incrementare la rigidezza.

4. I soppalchi sono realizzati con strutture leggere, non invasive e distinguibili dagli elementi originari, mantenendo l'unitarietà percettiva del vano.

Art. 12 – Coperture

1. Conformazione delle falde

1.1. Le coperture che mantengono i caratteri dell'edilizia storica sono recuperate conservando i materiali, la forma e la sagoma semplice e ordinata del tetto tradizionale.

1.2. Nei casi di coperture oggetto di trasformazioni incompatibili con il carattere dell’edificio o del contesto, sono favorite le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o comunque consona ai caratteri architettonici dell'edilizia storica.

1.3. Nell'area in esame le caratteristiche tradizionali dei tetti sono riconducibili a:

– coperture a capanna, prevalentemente simmetriche, associate in prevalenza alle tipologie edilizie a schiera o in linea, ma frequenti anche negli edifici isolati con pianta allungata;

– coperture a padiglione, in presenza di fabbricati a pianta quadrata, come ad esempio nella tipologia della casa-torre;

– pendenze delle falde comprese tra il 30% e il 45%.

1.4. Sono conservati gli sporti laterali di falda coerenti con l’età della fabbrica. In presenza di rifacimenti, qualora non sia ricostruibile l’aggetto originario, è adottato un aggetto massimo degli arcarecci pari a quindici centimetri. La parte sporgente degli arcarecci è realizzata nelle forme (sezione e profilo) della tradizione, come riportato nell’Allegato 5.

2. Orditure dei tetti

2.1. Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle orditure dei tetti che conservano i caratteri dell'edilizia storica sono ammessi esclusivamente nel rispetto dello schema strutturale preesistente (orditura lignea e posizione dei singoli elementi). La riproposizione delle caratteristiche geometriche dei singoli elementi è invece subordinata all'esito delle verifiche strutturali. Nell'area d'indagine lo schema tradizionale delle orditure lignee, solitamente formate da travi di quercia, castagno o carpino, è realizzato mediante capriate, puntoni, arcarecci e

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travetti sui quali sono inchiodate lambrecchie (coperto lambrecchiato) oppure, più raramente, nei fabbricati residenziali o di culto, sono disposte tavelle in laterizio (coperto tavolato).

2.2. Negli edifici di interesse storico, riportati nell'Allegato 4 delle Norme di attuazione, non è ammessa la sostituzione della struttura lignea di copertura con materiali diversi dal legno, se non quando appartenenti alla struttura originale della fabbrica.

2.3. L’orditura lignea delle porzioni a rustico dei fabbricati è lasciata a vista, senza l’interposizione di soletta di sottotetto; è consentita la realizzazione di controsoffittature nei casi di recupero delle parti rustiche alla destinazione residenziale.

2.4. Per il consolidamento e il miglioramento sismico delle strutture di copertura si raccomanda l'utilizzo di soluzioni tecniche poco invasive, come ad esempio:

– il contenimento delle spinte e il controventamento, mediante staffatura dei puntoni e tiranti disposti in doppia diagonale;

– il collegamento dei travetti alla trave di colmo con staffe metalliche e chiodi;

– il rafforzamento del punto di contatto tra muro e tetto mediante cordoli-tirante in legno, acciaio o muratura armata.

3. Manti di copertura

3.1. Sono conservati i manti di copertura tradizionali, costituiti in prevalenza da coppi in laterizio e in subordine da tegole marsigliesi, frequenti nelle architetture del primo Novecento.

3.2. Gli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura prevedono il reimpiego degli elementi in buono stato e l'utilizzo di nuovi elementi per le integrazioni. Il montaggio assicura un'immagine unitaria del manto di copertura, attraverso una distribuzione omogenea dei nuovi elementi e privilegiando il loro inserimento nello strato inferiore. Forme e colori riprendono quelli della tradizione locale.

4. Abbaini, lucernari e terrazzi in falda

4.1. Sugli edifici d'interesse storico sono conservati gli abbaini originari esistenti.

4.2. Negli interventi di recupero non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini.

4.3. Nei locali sottotetto utilizzabili ai fini abitativi è consentita la realizzazione di aperture in falda disposte in fasce continue orizzontali o verticali. Qualora negli interventi sugli edifici d'interesse storico non fossero applicabili soluzioni continue, l'apertura di lucernari osserva i seguenti criteri:

– numero di lucernari per falda non superiore a quello degli assi di facciata;

– superficie massima di ciascun lucernaio pari a mezzo metro quadro, con il lato maggiore disposto secondo la linea di massima pendenza e di lunghezza massima pari ad ottanta centimetri;

– utilizzo di modelli integrati nella falda del tetto, con telaio verniciato in tinte ferromicacee scure, riportate nella Tavolozza dei colori (Allegato 4);

– esclusione di vetri a specchio.

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15 4.4. Negli ambienti di sottotetto non abitabili, per consentire gli interventi di manutenzione alla copertura, è ammesso solo un lucernaio per edificio, di forma rettangolare o quadrata e dimensioni massime dei lati di sessanta centimetri.

5. Lattonerie

5.1. Negli edifici classificati d'interesse storico, riportati nell'Allegato 4 delle Norme di attuazione del Parco, è ammessa la realizzazione di canali di gronda e pluviali, con la prescrizione di impiegare esclusivamente il rame e di adottare le sezioni minime necessarie per garantire lo sgrondo delle acque. Non sono ammessi trattamenti del metallo al fine di indurre cromatismi particolari dei processi ossidativi (verderame). Colorazioni diverse dall'ossidazione naturale sono ammesse laddove documentate dai rilievi o da fonti storiche. In presenza di elementi lapidei (mostre di finestre e portali, cantonali lavorati) che presentano fenomeni di degrado, sono poste in opera scossaline protettive in metallo a protezione dallo stillicidio.

5.2. Il posizionamento dei pluviali è realizzato in modo da:

– rispettare i caratteri compositivi dei prospetti, seguendo un andamento verticale. Negli edifici isolati sono da preferire collocazioni simmetriche alle estremità delle fronti, in quanto storicamente ricorrenti;

– garantire l'integrità delle modanature di piano (cornici di gronda, marcapiani, zoccolature), sagomando in curvilineo il discendente in corrispondenza dei rilievi.

5.3. Le sezioni dei canali di gronda e dei pluviali sono rispettivamente semicircolari e circolari; gli elementi accessori (cicogne, ancoraggi) e quelli decorativi, se preesistenti, sono realizzati in rame, con fogge della tradizione.

6. Comignoli, canne fumarie, esalatori

6.1. Gli interventi di recupero conservano i comignoli appartenenti alla tradizione costruttiva locale, realizzati in mattoni e con finitura ad intonaco tinteggiato. In presenza di elementi collabenti è prevista la ricostruzione ed il reimpiego degli elementi originali, in particolare dei pezzi speciali utilizzati per le modanature. In presenza di lacune o di elementi ammalorati che non possano essere consolidati, è ammessa l’integrazione con nuovi elementi dalle caratteristiche analoghe a quelli originari.

6.2. Per contenere l'affollamento delle falde causato dall'inserimento di condotti di esalazione o altri impianti, è raccomandato il loro raggruppamento entro comignoli dalle forme tradizionali.

6.3. La realizzazione di nuovi comignoli è consentita, a condizione che siano realizzati con materiali, forme e tecniche costruttive della tradizione.

6.4. La realizzazione di canne fumarie avviene all'interno dei muri d'ambito; solo qualora non sussistano alternative può essere proposta la collocazione in esterno, escludendo il prospetto principale e comunque in modo da:

– limitarne la percezione da spazi pubblici;

– adottare soluzioni per mitigare l’impatto visivo;

– impiegare soluzioni facilmente amovibili e realizzate in rame ossidato naturalmente.

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7. Impianti tecnologici a tetto

7.1. Gli impianti per la ricezione dei segnali radiotelevisivi (analogici o digitali) sono collocati esclusivamente sulle falde di copertura e in posizione arretrata rispetto alla linea di gronda, per escludere o minimizzare la percezione dalle visuali principali o dalla pubblica via. Per ogni unità edilizia gli impianti di ricezione sono centralizzati, ed è predisposta una sola struttura portante.

7.2. Gli apparati riceventi (antenne o parabole) rispondono alle seguenti caratteristiche:

– forma semplice e dimensioni ridotte a quelle minime per ricevere il segnale;

– colorazione opaca e uniforme, in grado di minimizzare la percezione dalle visuali di maggior interesse paesaggistico;

– assenza di logotipi o altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

7.3. L'istallazione di impianti fotovoltaici e fototermici non è ammessa sui prospetti visibili da spazi pubblici o da visuali privilegiate. La disposizione dei pannelli è realizzata nel rispetto dei seguenti criteri:

– utilizzo di pannelli senza cornici e integrati alla copertura esistente (es. coppi solari, moduli fotovoltaici a fascia);

– esclusione delle distribuzioni frammentarie e con profili frastagliati, preferendo la continuità del manto e la disposizione a fascia.

8. Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica delle coperture

8.1. Negli edifici di interesse storico, le tecniche ed i materiali per il miglioramento dell'efficienza energetica delle coperture coniugano il rispetto dei caratteri morfologici e materici degli edifici con l’effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche. I materiali e le tecniche utilizzabili sono quelli compatibili con l’esistente, reversibili e non distruttivi.

8.2. Gli interventi di recupero conservano le geometrie delle strutture di gronda. Per ridurre le modifiche alla quota d’imposta del manto di copertura, sono adottate tecniche e materiali che prevedono limitati spessori della coibentazione posta all’estradosso del solaio.

Art. 13 – Archi e volte

1. Negli interventi di recupero e nei rifacimenti di archi e volte sono rispettati i materiali, la geometria e la concezione strutturale; in particolare, nei casi di recupero è valutato prioritariamente il consolidamento mediante reintegrazione della struttura originaria (ripristino strutturale).

2. Per il consolidamento e il miglioramento sismico di volte e archi sono raccomandati interventi poco invasivi, quali:

– riparazione delle lesioni;

– inserimento di catene alle reni;

– provvedimenti atti a ridurre le masse e a vincolare le deformazioni estradossali, mediante frenelli o rinfianchi coerenti alleggeriti;

– utilizzo di compositi fibrorinforzati (FRP).

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17 3. Negli ambienti voltati la realizzazione di pareti divisorie mantiene l’unitarietà percettiva del vano;

l’impiego di materiali opachi è consentito sino ad un’altezza massima corrispondente al piano d’imposta delle volte.

4. Nelle finiture delle superfici voltate sono conservati gli intonaci e le eventuali decorazioni presenti.

Art. 14 – Strutture di collegamento verticale

1. Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle strutture di collegamento verticale esistenti sono realizzati nel rispetto dell'impianto tipologico e strutturale originale. Negli interventi di consolidamento sono conservati o ripristinati i materiali di pavimentazione e rivestimento originali, o comunque in uso nella tradizione locale.

2. Per gli edifici censiti nell'Allegato 4 delle Norme di attuazione non è ammessa la realizzazione di scale esterne; fanno eccezione gli edifici pubblici e quelli con destinazioni d'uso esistenti che richiedono scale esterne per ragioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente. In questi casi le scale sono collocate su prospetti secondari, in modo da ridurne la percezione dalla pubblica via. La struttura e la colorazione delle scale esterne, anche quando realizzate in chiave contemporanea, sono definite in accordo con i caratteri architettonici dell'edificio.

3. Gli ascensori necessari per il superamento delle barriere architettoniche o i montacarichi legati alle attività produttive sono realizzati all'esterno degli edifici di interesse storico, posizionandoli su prospetti secondari, non prospicienti la pubblica via, oppure in cavedii, chiostrine, o cortili interni. Gli impianti sono realizzati in modo da non superare la linea di gronda, se collocati sui prospetti, oppure il colmo del tetto, se realizzati in cortili interni. La collocazione degli impianti internamente all'edificio è ammessa solo qualora non sia possibile posizionarli in esterno, e nei casi in cui l'intervento, mantenendosi entro la linea di falda, non interferisca:

– con le caratteristiche dell’impianto tipologico originario;

– con vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio (strutture voltate, solai con orditura decorata, intagliata o a cassettoni, pareti decorate, pavimentazioni in pietra o cotto arrotato, camini o stufe in muratura).

Art. 15 – Composizione dei prospetti

1. La forometria degli edifici storici a carattere residenziale segue le regole classiche di allineamento sugli assi verticali e orizzontali del piano di facciata. Fanno eccezione a questa regola gli edifici civili con caratteri stilistici e compositivi di origine medioevale, in cui la disposizione asimmetrica dei vani si traduce in mancati allineamenti delle aperture. I prospetti degli edifici residenziali presentano in genere una prevalenza dei pieni sui vuoti; solamente nella tipologia a balco prevalgono questi ultimi.

Negli edifici a servizio dell’attività agricola (stalle e fienili), i prospetti sono invece diversificati in funzione dell’orientamento e della necessità di garantire condizioni climatiche ottimali (ventilazione, protezione dai venti dominanti); si hanno così prospetti ciechi, altri pilastrati, oppure con ampie aperture schermate da gelosie in cotto.

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2. Gli interventi di recupero che interessano finestre e portali conservano le caratteristiche tradizionali, ripristinando sui prospetti esterni la veste architettonica originaria o storicizzata, qualora interessata da modifiche e alterazioni incongrue.

3. Negli edifici a destinazione residenziale, qualora l'apertura di nuove finestre sia prevista tra gli interventi ammessi per esigenze igieniche o di nuova distribuzione interna, sono adottati i seguenti criteri:

– mantenimento degli allineamenti presenti nel prospetto originario;

– dimensionamento e proporzioni stabiliti in armonia con le aperture esistenti.

Quando la tipologia di intervento ammessa preveda la possibilità di tamponare porte e finestre, è salvaguardata la scansione originaria dei prospetti.

4. Negli edifici a servizio dell’attività agricola, le nuove aperture sono inserite conservando i caratteri architettonici; nei casi di conversione ad uso residenziale, la riconfigurazione delle aperture mantiene la leggibilità della forometria originaria, rispettando in particolare la scansione ritmica dettata dalle gelosie o dalle aperture a doppio volume. È ammesso il tamponamento delle aperture dei fienili soprastanti la stalla, ma non dei porticati; le eventuali tamponature sono differenziate per materiali o finitura rispetto alla struttura originaria. I vani al piano primo, originariamente destinati a fienili, sono recuperati preferibilmente come ambienti unici, per mantenere la leggibilità del volume originario, della struttura di copertura a vista e del sistema delle aperture esterne.

5. Per il tamponamento di grandi aperture valgono i seguenti criteri:

– chiusure vetrate posizionate sul filo interno della parete o dei pilastri, escludendo l’impiego di vetri a specchio;

– schermi frangisole estesi all’intera apertura, utilizzando elementi in laterizio (gelosie), metallo o legno. Le finiture del legno e del metallo sono opache e laccate nei colori riportati nell'Allegato 3.

6. Sono esclusi interventi sui prospetti che prevedono l’inserimento di balconi, pensiline o tettoie non presenti nell’assetto originario della facciata; qualora questi elementi siano già stati introdotti alterando la composizione originaria, è favorita la rimozione.

Art. 16 – Intonaci e murature a vista

1. Obiettivi

1.1. Il tema delle finiture esterne rappresenta una componente determinante ai fini della caratterizzazione stilistica del patrimonio architettonico e costituisce un elemento di forte connotazione identitaria e paesaggistica dei luoghi. Il Regolamento attribuisce uno specifico orientamento agli interventi sulle finiture esterne degli edifici del Parco e dell'Area contigua, per scongiurare un appiattimento sugli stereotipi del “rustico” nelle sue diverse declinazioni.

Quest'esigenza è dettata dal riconoscimento di una tendenza progressiva alla rimozione degli elementi fondamentali per la riconoscibilità dell'edilizia storica, caratterizzata da una continuità materica, metodologica e culturale interrotta con la seconda metà del Novecento. Tra le perdite di maggior rilievo vi sono quelle a carico dei trattamenti di finitura (intonaci e coloriture a calce,

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19 intonachini di cocciopesto, sagramature), documentati frequentemente fino ai rilievi del patrimonio architettonico realizzati al termine degli anni Ottanta del secolo scorso.

1.2. Nell'area del Parco e della sua Area contigua sono presenti sia paramenti murari in pietra a vista sia intonacati. I primi sono poco diffusi e associati in prevalenza alle murature in pietra squadrata del XIII secolo oppure, più recentemente, a edifici rurali di servizio. La finitura intonacata, nelle diverse modalità di stesura e realizzazione, appare invece comune a diverse epoche storiche e costituisce in modo diffuso l'elemento che connota da un punto di vista cromatico e di tessitura le pareti murarie.

1.3. Gli interventi di recupero salvaguardano le finiture storiche significative e restituiscono un'immagine della fabbrica per quanto possibile unitaria, non degradata ma patinata dal tempo e consolidata nella storia.

2. Materiali e tecniche della tradizione

2.1. Le caratteristiche dell'intonaco storico sono definite principalmente dal colore, costituito da legante e aggregati, e dalla tessitura, determinata dalla distribuzione granulometrica e dalle operazioni applicative.

2.2. La gamma cromatica dell'intonaco riprende le tonalità giallastre delle arenarie impiegate nei paramenti murari, caratterizzata spesso da sfumature rosate o debolmente violacee per l'aggiunta di cocciopesto e argille.

2.3. Il confezionamento degli intonaci tradizionali prevede l’impiego dei seguenti materiali: legante a base di calce aerea e argilla, inerti a diversa granulometria, cocciopesto con funzione idraulicizzante.

2.4. La tessitura dell’intonaco è strettamente legata alla granulometria e alla stesura, realizzata prevalentemente in strato sottile, senza l'utilizzo di guide. Le tecniche diffuse nella tradizione, riportate nell’Allegato 1, sono costituite da:

– intonaco spianato e battuto;

– intonaco a rinzaffo;

– intonaco a frattazzo;

– intonaco strollato (caratteristico del primo Novecento).

3. Modalità di intervento

3.1. Negli interventi di recupero l'intonaco è realizzato con malte a base di calce, per assicurare una maggiore compatibilità con le caratteristiche meccaniche e igroscopiche della pietra. Gli inerti sono assortiti con la stessa colorazione e granulometria di quelli storici. Il confezionamento delle malte può essere realizzato anche mediante l’aggiunta di terre e ossidi, per accordare il colore alle preesistenze.

3.2. In presenza di pareti intonacate che conservano una stratificazione di interventi significativi, vale il principio di preservare l’intero palinsesto di tecniche e materiali di interesse storico succedutesi nel tempo. Il progetto di recupero conserva gli intonaci storici, risarcisce le lacune e consolida le

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parti ammalorate, quando caratterizzate da apparati decorativi di pregio. L’esito dell’intervento restituisce un'immagine unitaria della fabbrica.

3.3. Nei casi in cui permangono tracce dell’intonaco, l’intervento di recupero ne ripropone il colore e la tessitura, assicurandone la riconoscibilità rispetto alle preesistenze. Nei casi di intonaci molto degradati, il progetto di recupero ne ricostruisce le caratteristiche, facendo riferimento agli esempi riportati nell'Allegato 1.

3.4. I risarcimenti delle lacune mantengono l'intonaco sullo stesso livello di quello esistente e garantiscono nello stesso tempo la riconoscibilità e l'integrazione con le parti originali.

3.5. Per conservare i rapporti tra il piano di facciata e le mostre in pietra delle aperture, lo strato di intonaco che ricopre la muratura si mantiene sullo stesso piano delle mostre o se ne discosta solo per pochi millimetri.

3.6. Non è ammesso rimuovere gli intonaci originali o lasciare brecce in quelli di nuova realizzazione per lasciare a vista brani del paramento murario o elementi strutturali tradizionalmente ricoperti dall’intonaco, come ad esempio archi, piattabande o architravi in legno.

3.7. Nei casi in cui le superfici intonacate siano assenti, per effetto degli agenti atmosferici o perché asportate o sostituite da interventi incongrui, l’intervento di recupero prevede una rasatura a calce che giunge almeno a velare il paramento murario.

3.8. I paramenti murari a vista e le loro tessiture sono conservati nel carattere e nella finitura originari, curando in particolare il consolidamento mediante cunei di serraggio in pietra.

3.9. Nei casi di paramenti murari e di elementi architettonici impropriamente ridotti a faccia vista, sono esclusivamente ammessi e incentivati gli interventi di consolidamento murario e di ripristino delle finiture tradizionali.

Art. 17 – Tinteggiatura delle pareti intonacate

1. Negli interventi di recupero sul patrimonio edilizio di interesse storico, la riproposizione della tinteggiatura delle pareti intonacate è realizzata quando l'edificio è rimasto connotato da questa finitura, oppure quando ne consente un migliore inserimento nell'ambiente costruito, rafforzando il carattere di un nucleo.

2. La scelta del colore è definita attraverso un’analisi delle coloriture presenti sui prospetti, al fine di progettare un evento cromatico armonico, riconoscibile e non percepibile come casuale.

3. In assenza di riferimenti attendibili che possano essere dedotti dalle tracce di colore esistenti, la scelta delle tinteggiature è effettuata considerando le colorazioni riportate nell'Allegato 2.

4. In presenza di edifici accorpati che conservano autonomia formale, si interviene utilizzando colorazioni distinte per ciascuna unità edilizia.

5. Gli interventi di tinteggiatura sono realizzati con pitture a calce, pigmentate con terre naturali e ossidi.

In presenza di intonaci cementizi preesistenti che siano in buono stato di conservazione, è ammesso anche l’impiego di pitture ai silicati.

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21 Art. 18 – Sporti di gronda, modanature di piano, mostre di porte e finestre, zoccolature 1. Gli sporti di gronda sono considerati elementi caratterizzanti l’edilizia storica locale e sono conservati

negli interventi di recupero.

2. Nell'area del Parco ricorrono con frequenza le seguenti tipologie di sporti, documentati nell’Allegato 5:

– cornicioni con passafuori in legno, di sezione quadrata o rettangolare, a volte con terminazione modanata da un profilo a gola;

– cornicioni con mensole lignee orizzontali, talora con terminazione modanata;

– soffittini di gronda realizzati con mensole in pietra (sagomate a gola o scolpite) e cornici in laterizio;

– soffittini di gronda formati da elementi speciali in laterizio.

Le prime due tipologie di sporti ricorrono negli edifici residenziali e in quelli produttivi (stalle e fienili), mentre l'utilizzo della pietra o del laterizio è frequente nella tipologia della casa-torre.

3. L’aggetto di gronda è compreso tra i quaranta e i sessanta centimetri se realizzato con passafuori o mensole in legno, mentre quello in pietra o laterizio si attesta tra i venti e i trenta centimetri.

4. Gli sporti di gronda sono dipinti a calce nelle colorazioni riportate per i fondi nell'Allegato 2.

5. Qualora negli interventi di consolidamento e recupero si renda necessaria la demolizione degli sporti di gronda per ragioni di carattere statico, si procede ad un rilievo di dettaglio (materiali e tecniche esecutive) e successivamente allo smontaggio dei vari elementi. La ricostruzione prevede la rimessa in pristino dei materiali smontati secondo le tecniche della tradizione. In presenza di lacune o di elementi ammalorati che non possono essere consolidati, è ammessa l’integrazione con nuovi elementi dalle caratteristiche analoghe a quelli originari.

6. Le modanature di piano sono realizzate con elementi in pietra o laterizio e ricorrono in particolare nella tipologia della casa-torre. Questi elementi sono tradizionalmente uniformati con un sottile strato d’intonaco e tinteggiati a calce. Gli interventi di recupero mantengono forme, materiali e finiture storiche.

7. È prescritta la conservazione e il restauro della finitura sagramata dei portali e dei davanzali in laterizio, ricorrente dal Settecento negli edifici di maggior pregio. L'intervento di recupero conserva la colorazione di questa finitura, tradizionalmente intonata ai prospetti intonacati, e l'aspetto forte e compatto conferito al paramento murario, che esibisce in trasparenza il reticolo dei mattoni.

8. In presenza di elementi lapidei ammalorati, l'intervento di recupero prevede il consolidamento e la protezione dallo stillicidio mediante scossaline metalliche. Qualora il degrado dei materiali non permetta il consolidamento, è ammessa l’integrazione con nuovi elementi, di forma e materiali analoghi a quelli originari.

9. Le zoccolature dipinte o intonacate sono conservate e ripristinate delle parti mancanti o ammalorate.

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Art. 19 – Serramenti e infissi

1. È prescritta la conservazione dei serramenti e degli infissi che conservano i caratteri tipici della tradizione locale.

2. Qualora la funzionalità dei serramenti e degli infissi originari risulti compromessa, è ammessa la sostituzione, avendo cura di conservare la ferramenta originaria di pregio.

3. I serramenti tradizionali di porte e finestre definiti “a tagliere”, sono realizzati in legno, ad anta singola o doppia, con le seguenti tecniche costruttive:

– doppio tavolato incrociato;

– tavolato con montanti all’esterno e traverse interne di bordo.

Nei portoni d’ingresso ricorrono frequentemente battenti realizzati con specchiature e telaio di bordo.

4. Le doghe dei serramenti sono connesse a spigolo vivo, senza bisellatura.

5. In ragione di esigenze d’uso dei locali che richiedono porte con ampie superfici trasparenti, si ricorre alla creazione di bussole interne, mantenendo il serramento esterno originario.

6. Nelle finestre con mostre in pietra non è ammessa l’installazione di serramenti esterni di oscuramento; in questi casi gli scuri possono essere installati internamente, a contatto con l’infisso.

7. I serramenti delle finestre sono tradizionalmente allineati al piano esterno di facciata, in maniera che ad ante serrate ne scompaia lo spessore. La battuta è ricavata nella muratura ed è rifinita dall’intonaco.

8. In assenza di riferimenti attendibili che possano essere dedotti dalle tracce esistenti, la colorazione dei serramenti e degli infissi è realizzata secondo le gamme cromatiche riportate nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4; in quest'ultimo sono inoltre suggeriti gli accostamenti cromatici. Le pitture utilizzate sono coprenti e con finitura opaca.

9. Non sono ammessi vetri a specchio o infissi con partizioni diverse dal repertorio della tradizione locale.

10. In presenza di serramenti incongrui con i caratteri dell’edificio, negli interventi di recupero è prevista la sostituzione con elementi del repertorio tradizionale.

11. È vietata la messa in opera di infissi in metallo anodizzato o in PVC.

Art. 20 – Soglie e davanzali

1. Gli interventi di recupero conservano le soglie e i davanzali realizzati in laterizio o in pietra arenaria secondo le tipologie tradizionali. Sono considerati tradizionali sia i davanzali sporgenti sia quelli senza aggetti. La superficie orizzontale dei davanzali in laterizio è ottenuta con mattoni disposti di piatto, con fuga stretta e accuratamente sagramati a formare un piano compatto e regolare per lo sgrondo

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23 delle acque. Nei casi di davanzali sporgenti in laterizio, si riscontrano sporgenze medie tra i cinque e i sette centimetri, e spessori compresi tra gli otto e i dieci centimetri.

2. Qualora per ragioni legate al consolidamento dell’edificio sia necessario smontare i davanzali, si procede ad un rilievo di dettaglio (materiali e tecniche esecutive). La ricostruzione avviene mediante la rimessa in pristino dei materiali smontati secondo le tecniche della tradizione. In presenza di elementi ammalorati che non possano essere consolidati, è ammessa la sostituzione con nuovi elementi dalle caratteristiche analoghe a quelli rimossi.

3. Le soglie dei portali d’ingresso sono tradizionalmente realizzate con monoliti di arenaria o mattoni disposti a coltello; gli interventi di recupero conservano questi elementi e la loro sostituzione è consentita qualora ne sia compromessa la funzionalità. Le nuove soglie sono coerenti per materiali, forma e lavorazione con quelle rimosse.

Art. 21 – Ferri

1. È prescritta la conservazione degli elementi in ferro integrati alle strutture degli edifici di interesse storico ed architettonico, in particolare di inferriate, rostre di sopraluci, ferramenta di pregio appartenente a porte e finestre.

2. La colorazione dei ferri è realizzata con pitture coprenti e finitura opaca, nei colori dedotti dalle tracce esistenti; in assenza di queste, sono impiegate le tinte riportate nell'Allegato 4 e gli accostamenti cromatici suggeriti nello stesso Allegato.

3. La ferramenta degli infissi e dei serramenti è tinteggiata nello stesso colore dei legni.

Art. 22 – Pavimentazioni degli spazi cortilivi, dei camminamenti e dei percorsi carrabili 1. Le pavimentazioni esterne di valore tipologico e documentario sono conservate nei loro caratteri

originali. Nell'Allegato 6 sono documentati alcuni esempi da assumere a riferimento in assenza di tracce originali, sia per le realizzazioni dei privati sia per i progetti di pavimentazione degli spazi pubblici che interessano i nuclei storici del Parco e dell’Area contigua.

2. In mancanza di fonti documentarie e di preesistenze significative, la realizzazione di nuove pavimentazioni delle aree cortilive e dei camminamenti è realizzata con materiali di provenienza locale e le seguenti tecniche:

– terra battuta o terre stabilizzate con calce;

– stabilizzato in pietrisco, con eventuale aggiunta di calce;

– acciottolato;

– selciato;

– ammattonato.

3. Per la realizzazione dei percorsi carrabili privati possono essere impiegate le seguenti tecniche:

– stabilizzato in pietrisco;

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– selciato;

– calcestruzzo graffiato, confezionato con inerti locali ed intonato ai colori dell'Allegato 6 mediante l'aggiunta di terre e ossidi. La sede carrabile può essere realizzata con fasce carraie e zona centrale inerbita;

– asfalto ecologico (semipenetrazione di emulsione bituminosa con pietrisco di provenienza locale).

4. I sottofondi di allettamento sono realizzati con inerti naturali a diversa granulometria, senza l’impiego di leganti.

5. È ammesso l'impiego di geotessili pacciamanti e antiradici, per evitare il diserbo chimico degli spazi cortilivi.

Art. 23 – Muretti di contenimento, muri di cinta e recinzioni

1. I muri a secco che bordano le strade sono conservati mediante la manutenzione, il recupero e la parziale reintegrazione. Nell'Allegato 6 sono documentati alcuni esempi da assumere a riferimento in assenza di tracce originali.

2. I muri di cinta e i muretti a secco posti a confine della proprietà o di spazi pertinenziali sono conservati nei loro caratteri originali, mediante gli interventi previsti per le strutture portanti verticali.

Nell'Allegato 6 sono riportati esempi che permettono di ricostruire le caratteristiche tradizionali di questi elementi, come ad esempio la finitura intonacata e la protezione superiore in coppi dei muri di cinta.

3. Per recinzioni fisse di immobili e spazi pertinenziali (es. orti e giardini) si intendono le chiusure realizzate con tecniche finalizzate ad una durata pluriennale del manufatto, indipendentemente dalla destinazione. Nel Parco e nell’Area contigua sono ammesse le seguenti tipologie fisse:

– piedritti in paleria di legno, con diametro massimo di quindici centimetri, associata a rete di filo zincato o plastificato, di colore mimetico rispetto al contesto. La rete può essere interrata e avere un’altezza massima fuori terra di centocinquanta centimetri;

– siepe viva di vegetazione autoctona, associata o meno a rete di filo zincato o plastificato, di colore mimetico rispetto al contesto.

4. Per recinzioni temporanee a scopo agro-silvo-pastorale si intendono le chiusure perimetrali di spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive che consentono la pronta e completa rimozione del manufatto al cessare del ciclo colturale e/o dell’attività zootecnica oppure, nelle aree destinate a rimboschimento, a seguito dell’affermazione della vegetazione. Nel Parco e nell’Area contigua, subordinatamente a specifica autorizzazione da parte dell’Ente di Gestione, sono ammesse le seguenti tipologie di recinzioni temporanee:

– paleria in legno, con diametro massimo di quindici centimetri, associata a rete di filo zincato o plastificato a maglia sciolta (minimo qiundici centimetri di lato), di colore mimetico rispetto al contesto. La rete può essere interrata e avere un’altezza massima fuori terra di centocinquanta centimetri;

– staccionate in legno, di altezza massima pari a centoventi centimetri.

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25 5. Deroghe alle tipologie e alle dimensioni delle recinzioni richiamate ai precedenti commi 3 e 4 sono autorizzate dall’Ente di Gestione, sulla base di particolari esigenze funzionali o di conformazione dei terreni.

Art. 24 – Aree pertinenziali e sistemazioni a verde

1. Nei progetti di recupero del patrimonio edilizio che prevedono interventi sulle aree pertinenziali (intese come le aree esterne prossime e funzionalmente connesse ai fabbricati), gli elaborati di progetto illustrano le sistemazioni a verde, in particolare la localizzazione delle nuove piantumazioni, le specie utilizzate e gli elementi di arredo.

2. La sistemazione delle aree a verde privato avviene in accordo con la ricostruzione delle funzioni storicizzate, siano esse legate ad esigenze produttive e funzionali oppure riferite a particolari concezioni architettoniche o paesistiche, anche non coeve alle architetture.

Qualora non possa essere ricostruita la conformazione storica di questi spazi, le proposte progettuali possono essere realizzate in chiave contemporanea, reinterpretando questi luoghi di transizione tra i valori architettonici del costruito e quelli ambientali del Parco.

3. In assenza di preesistenze di interesse storico o documentale, sono da privilegiare criteri di progettazione in chiave ecologica mediante l’impiego di specie autoctone, incentivando gli interventi di sostituzione della flora esotica.

4. I progetti di recupero delle aree verdi pertinenziali possono prevedere l’impiego di specie non autoctone o naturalizzate, purché storicamente documentate e concordate con l’Ente di Gestione.

5. Gli interventi di potatura o di abbattimento delle alberature storiche, o che comunque connotano gli spazi pertinenziali dei complessi di interesse storico, sono sottoposti a nulla-osta dell'Ente di Gestione.

6. L’Allegato 8 riporta un elenco degli alberi e degli arbusti autoctoni o naturalizzati più diffusi nell’area del Parco.

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Sezione IV

Criteri di intervento per le nuove costruzioni e per quelle esistenti prive di interesse storico

Art. 25 – Nuovi edifici con destinazione residenziale

1. Criteri progettuali

1.1. La progettazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti di edifici a destinazione residenziale è realizzata in maniera integrata con il paesaggio e con le preesistenze architettoniche, in particolare mediante:

– criteri compositivi in accordo con la tradizione, riferiti a una tipologia edilizia a corpo unico, con pianta quadrata o rettangolare, sviluppata in prevalenza su due piani fuoriterra. In presenza di preesistenze di interesse storico, i criteri aggregativi sono desunti dalle architetture e dagli spazi pertinenziali esistenti, come precisato all’art. 8 e nell’Allegato 7.

– criteri volumetrici, basati sulla giustapposizione di forme semplici, con prevalenza dei pieni sui vuoti;

– criteri localizzativi, volti a minimizzare gli sbancamenti e ad assicurare il massimo soleggiamento invernale, tenendo conto di eventuali preesistenze.

1.2. Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono preclusive rispetto a proposte in chiave contemporanea che motivino le scelte progettuali e garantiscano il corretto inserimento paesaggistico.

2. Composizione dei prospetti

2.1. La forometria dei prospetti segue le regole di allineamento verticale e orizzontale delle aperture fra i vari piani dell’edificio.

2.2. Le finestre conservano i rapporti proporzionali della tradizione, con altezza pari a una volta e mezzo o due volte la larghezza.

2.3. Non è consentita la realizzazione di aperture con tipologia “a nastro”, balconi in aggetto, pensiline o tettoie.

3. Coperture

3.1. Le coperture degli edifici sono realizzate a due falde simmetriche nelle aree pianeggianti, mentre nei terreni in pendenza sono da preferire soluzioni asimmetriche per ridurre l’altezza dei prospetti impostati a quote inferiori.

3.2. Non sono ammesse costruzioni con falde spezzate.

3.3. La geometria delle coperture presenta un carattere semplice, a capanna o a padiglione, con pendenze omogenee per ciascun edificio e comprese tra il 25 % e il 35%. La tipologia a falda unica è ammessa qualora già esistente e in accordo con le caratteristiche del fabbricato e del suo intorno.

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27 3.4. Le strutture di copertura sono realizzate preferibilmente in legno, con schemi strutturali e

tecniche della tradizione; modalità differenti non sono lasciate in vista all’esterno dell’edificio.

3.5. I manti di copertura sono realizzati in coppi di laterizio, nelle forme e nei colori della tradizione locale.

3.6. È ammessa la realizzazione di lucernai, distribuiti in coerenza con le aperture dei prospetti. La superficie massima di ciascun lucernaio è pari a mezzo metro quadro, con il lato maggiore disposto secondo la linea di massima pendenza e di lunghezza non superiore a ottanta centimetri. Non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini.

3.7. Gli elementi di lattoneria sono omogenei per ciascun edificio o nucleo di fabbricati. Le sezioni ammesse sono quella semicircolare per le grondaie e quella circolare per i pluviali, nelle dimensioni minime necessarie per lo sgrondo delle acque. Oltre al rame è ammesso l'impiego della lamiera, verniciata in tonalità brune.

3.8. I comignoli ripropongono le forme diffuse nell’edilizia storica. Le canne fumarie possono essere realizzate all'esterno qualora non sussistano alternative; in questo caso sono posizionate sulle fronti secondarie, non percepibili dalla pubblica via. Le canne fumarie sono realizzate o rivestite in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore del prospetto.

3.9. Sono ammessi gli impianti fotovoltaici e fototermici, realizzati con elementi senza cornici e integrati nel manto di copertura. La disposizione dei pannelli evita distribuzioni frammentarie e con profili frastagliati, preferendo la continuità del manto e la disposizione a fascia.

3.10. Non è ammessa la collocazione di impianti per la ricezione dei segnali radiotelevisivi in corrispondenza dei prospetti. L’installazione degli impianti afferenti ciascuna unità edilizia segue i criteri elencati:

– impianti di antenna centralizzati;

– predisposizione di una sola struttura portante;

– collocazione tale da ridurre la percezione dalla pubblica via o da visuali privilegiate;

– colore, forma e dimensione degli impianti stabiliti in funzione della minor visibilità.

4. Sporti di gronda, modanature di piano, mostre di porte o finestre, zoccolature

4.1. Gli sporti di gronda sono realizzati con passafuori in legno, lavorati nella parte terminale a semplice gola o con taglio retto. Sono ammesse anche cornici in muratura di laterizio, di altezza inferiore a quaranta centimetri.

4.2. La sporgenza dei passafuori in legno non può superare i sessanta centimetri, mentre quelli in pietra o laterizio possono sporgere per un massimo di trenta centimetri dal piano di facciata.

4.3. Non sono ammesse modanature di piano o mostre di porte e finestre.

4.4. La zoccolatura è realizzata come semplice fascia ad intonaco rustico, di altezza inferiore ad ottanta centimetri ed in rilevato di uno o due centimetri.

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5. Soglie e davanzali

5.1. Le soglie e davanzali sono realizzati in laterizio o pietra arenaria. Per i davanzali sono stabilite le seguenti dimensioni:

– sporgenza assente o compresa tra cinque e sette centimetri;

– spessore compreso tra otto e dieci centimetri.

6. Finiture esterne

6.1. Gli intonaci sono realizzati con malta di calce o malta bastarda e finitura a stabilitura fine. Non sono ammessi intonaci plastici o a prevalente contenuto di cemento. L’intonacatura dei prospetti è realizzata senza interruzione di continuità dall’attacco a terra fino alla linea di gronda; non è ammesso lasciare a vista brani del paramento murario o elementi strutturali o decorativi, come ad esempio archi, piattabande o architravi in legno di porte e finestre.

6.2. I serramenti sono realizzati a due ante in legno con struttura “a tagliere”, rifacendosi ai caratteri diffusi nella tradizione locale.

6.3. Gli infissi sono realizzati in legno, a due ante, con specchiatura semplice o doppia.

6.4. Inferriate e cancellate sono realizzate con disegni semplici ed elementi pieni (quadri, tondi, piatti, angolari), escludendo l’impiego di profilati scatolari o tubolari.

7. Tinteggiature

7.1. Le pareti intonacate sono tinteggiate nei colori riportati nell’Allegato 2. Fanno eccezione le nuove realizzazioni in contesti o in prossimità di edifici di interesse storico, dove è necessario valutare la soluzione più idonea ad armonizzare il nuovo intervento con le preesistenze.

7.2. Serramenti e infissi sono tinteggiati con vernici opache e coprenti, nei colori riportati nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4.

7.3. La ferramenta di porte e finestre è verniciata nella stessa colorazione dei legni.

8. Spazi esterni: pavimentazioni degli spazi cortilivi, dei camminamenti e dei percorsi carrabili

8.1. Nelle aree pertinenziali, la pavimentazione dei camminamenti è realizzata con materiali di provenienza locale e con le seguenti modalità, ispirate alla tradizione e documentate nell’Allegato 6:

– ammattonato;

– stabilizzato in pietrisco;

– acciottolato;

– selciato;

– calcestruzzo graffiato, confezionato con inerti locali ed intonato ai colori dell'Allegato 6 mediante l'aggiunta di terre e ossidi.

8.2. Per la realizzazione dei percorsi carrabili privati possono essere impiegati i seguenti materiali:

– stabilizzato in pietrisco;

– selciato;

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29 – calcestruzzo graffiato, confezionato con inerti locali ed intonato ai colori riportati nell'Allegato 6 mediante l'aggiunta di terre e ossidi. La sede carrabile può essere realizzata con fasce carraie e zona centrale inerbita;

– asfalto ecologico (semipenetrazione di emulsione bituminosa con pietrisco di provenienza locale).

8.3. I sottofondi di allettamento sono realizzati con inerti naturali a diversa granulometria, senza l’impiego di leganti.

8.4. È ammesso l'impiego di geotessili pacciamanti e antiradici, per evitare il diserbo chimico degli spazi pertinenziali.

9. Sistemazioni a verde

9.1. Le aree a verde privato sono piantumate con specie autoctone o naturalizzate, riportate nell’Allegato 8, in grado di svolgere sia una funzione estetica che di regolazione del microclima locale.

Art. 26 – Edifici esistenti privi di interesse storico con destinazione residenziale 1. Finalità e criteri generali

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, privo di interesse storico-architettonico e con caratteri discordanti rispetto a quelli dell'edilizia storica, sono finalizzati a ricomporre un'immagine unitaria del paesaggio del Parco, assumendo i criteri di progettazione stabiliti per i nuovi edifici, precisati all'art. 25.

Art. 27 – Nuovi edifici con destinazione produttiva

1. Strutture produttive agricole e artigianali

1.1. La progettazione delle nuove strutture produttive agricole avviene in maniera integrata con il paesaggio, in particolare mediante:

– il riconoscimento delle relazioni morfologiche, funzionali e formali tra gli spazi aperti e quelli costruiti propri dell’area;

– la comprensione delle regole di struttura e distribuzione che organizzano il costruito.

1.2. L’integrazione del manufatto nel contesto valuta i seguenti aspetti:

– contenimento degli sbancamenti, privilegiando una collocazione che segua i dislivelli naturali;

– equilibrio tra nuovi edifici e fabbricati esistenti, partendo da una composizione semplice e non invasiva rispetto alle preesistenze architettoniche;

– volumetrie rapportate alla scala degli edifici esistenti, preferendo la realizzazione di più edifici rispetto ad un solo edificio fuori scala;

– dimensione e ritmo delle aperture di facciata in rapporto con il corpo di fabbrica;

– contenimento dell’aspetto seriale dovuto all’adozione di sistemi prefabbricati;

– impiego di materiali e tecniche appartenenti alla tradizione locale;

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