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DISEGNO DI LEGGE N. 6994 presentato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

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CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 6994

presentato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e del commercio con l'estero (LETTA)

di concerto con il ministro della sanità (VERONESI)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale (SALVI)

e con il ministro della giustizia (FASSINO)

Misure in tema di risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità e di attività assicurativa

Presentato il 18 maggio 2000 PROGETTO DI LEGGE - N. 6994

RELAZIONE

Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge è composto da due articoli che sono stati stralciati dal decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche e recano alcune modifiche, apportate a seguito delle osservazioni emerse nel corso dell'esame nelle competenti Commissioni della Camera dei deputati.

L'articolo 1 disciplina la misura dei risarcimenti per le menomazioni cosiddette

"micropermanenti", cioè le invalidità comprese tra 1 e 9 punti di invalidità permanente; il risarcimento viene calcolato su un importo pari alla cifra ottenuta moltiplicando il valore del punto percentuale di invalidità per il coefficiente moltiplicatore e riducendo l'importo così ottenuto al crescere dell'età del soggetto; il valore del punto è infatti decrescente al crescere dell'età del soggetto danneggiato, in base ad un fattore di riduzione (coefficiente demoltiplicativo) fatto pari a 0,5 per cento per ciascun anno di età. L'allegato A annesso alla legge riporta la tabella di determinazione del valore del punto percentuale di invalidità, con coefficienti incrementali rispetto ad un valore iniziale di un milione e duecentomila.

Riepilogando, il valore del punto è quindi funzione crescente della percentuale di invalidità, ossia aumenta con l'aumentare dei postumi permanenti accertati. La crescita del valore del punto dovrà inoltre essere più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi, in base alla considerazione, di carattere medico-scientifico, secondo la quale al crescere della

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percentuale di invalidità i postumi che ciascun punto percentuale aggiuntivo riflette sono di peso crescente poiché vanno ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso. Il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto leso, cioè decresce con l'avanzare dell'età del danneggiato, in base alla considerazione di ordine scientifico, secondo la quale l'incidenza della menomazione sulle funzioni vitali e sociali del leso è tanto più grave quanto più è giovane la sua età, considerato il maggior periodo di tempo per il quale dovrà sopportare l'onere della

menomazione della propria integrità psicofisica.

L'articolo in esame ripropone il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, con gli emendamenti apportati dal Governo che recepiscono alcune osservazioni parlamentari emerse nel corso dell'esame del suddetto decreto nelle Commissioni V e VI riunite della Camera dei deputati. In proposito si fa presente che in sede di Commissione è stato chiesto di portare a lire settantamila l'importo liquidato a titolo di danno biologico temporaneo per ogni giorno di invalidità assoluta, stabilito invece dal presente articolo in lire cinquantamila.

E' previsto, infine, dall'ultimo comma dell'articolo 1 l'adeguamento annuale degli importi in questione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'articolo 2 prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di provvedere direttamente alla corresponsione delle somme per compensi relativi all'assistenza professionale prestata nell'ambito delle procedure finalizzate al risarcimento dei danni, acquisendo e conservando la relativa documentazione probatoria valida anche ai fini fiscali. Nell'attuale articolo 2, rispetto al testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2000, è stato abolito il riferimento "ai patrocinatori legali o altri soggetti" per le critiche che in sede parlamentare sono state mosse al termine "patrocinatore"

non del tutto corretto in senso tecnico-giuridico.

La norma è volta a favorire la trasparenza dei rapporti fra privati in caso di sinistro, estendendo il suddetto meccanismo di liquidazione dei compensi professionali, non solo a favore degli avvocati o di altri soggetti iscritti in albi o elenchi, quali i periti assicurativi, ma anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che possono risultare coinvolti nella suddetta procedura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità).

1. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per le lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

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c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrità

psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente.

4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 2.

(Compensi professionali).

1. Le imprese di assicurazione che, per qualsiasi titolo, riconoscono al danneggiato, oltre al risarcimento del danno a persone o cose, somme per compensi relativi all'assistenza professionale prestata nell'ambito delle procedure finalizzate al risarcimento, provvedono direttamente alla loro corresponsione in favore di tali soggetti dandone comunicazione al danneggiato e indicando la somma corrisposta nella quietanza rilasciata al medesimo danneggiato. In ogni altro caso, se l'impresa viene comunque a conoscenza di un'attività professionale prestata nell'ambito delle procedure finalizzate al risarcimento, acquisisce e conserva la documentazione probatoria, valida ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa.

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ALLEGATO A

<Articolo 1, comma 1, lettera a)>

Tabella di determinazione del valore del punto

Punto percentuale Coefficiente di invalidità moltiplicatore

-- -- 1 1,0 2 1,1 3 1,2 4 1,3 5 1,5 6 1,7 7 1,9 8 2,1 9 2,3

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