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Questioni processuali in tema di revocatoria fallimentare nei confronti di altra procedura concorsuale - Judicium

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IL CASO. it Testi integrali e note Trib. Verona, il 17 aprile 2012

doc. esposto il 4 luglio 2012 Testi integrali e note 1

Tribunale di Verona – Sez. Fall. - Decreto 17.4.2012 (Pres. Est. PLATANIA)

Fallimento – Accertamento del passivo – Domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. o di risoluzione del contratto preliminare – Improponibilità nelle forme di cui agli artt. 93 sg. L.F. – Conseguenze.

La domanda di trasferimento coattivo del bene non può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo ed anzi, ai sensi dell’art. 24 L.F., non è neppure di competenza del giudice fallimentare, nel caso in cui il curatore, non solo non si sia avvalso della facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare, ma abbia addirittura espressamente aderito alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente prima del fallimento; nemmeno la domanda di risoluzione del contratto preliminare può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo, ancorché con tale forma debba esser fatto valere - ex art. 72, 5° comma, L.F. - il credito per le eventuali restituzioni che conseguano alla risoluzione del contratto.

Fallimento – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – Credito dipendente dall’esito di altro giudizio – Natura condizionale del credito ai fini di cui all’art. 96 L.F. – Sussiste.

Secondo il principio generale affermato da Cass. Sez. Un. 16 maggio 2008, n. 12371 con riferimento a crediti che devono essere accertati da giudici diversi, deve ritenersi la natura condizionale di tutti i crediti la cui quantificazione e giuridica sussistenza non siano ancora certe, per le più varie ragioni, in sede di verifica del passivo; pertanto, la subordinazione logico-giuridica dell’accoglimento della domanda di ammissione all’esito di altro giudizio pendente rende condizionale tale domanda ai sensi dell’art. 96 L.F.

Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto preliminare – Domanda di esecuzione in forma specifica e subordinata di risoluzione proposte ante fallimento contro l’imprenditore – Competenza del giudice adito ante fallimento – Sussiste.

Il legislatore ha modificato l’art. 72 L.F. disponendo che l’azione di risoluzione, proposta prima della dichiarazione del fallimento della parte inadempiente, spieghi i suoi effetti nei confronti della sopravvenuta procedura; pertanto, nel caso in cui il promissario acquirente abbia promosso nei confronti della venditrice, poi fallita, giudizio ordinario inteso all’esecuzione del preliminare ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, alla risoluzione del preliminare stesso, competente a conoscere anche di quest’ultima domanda è il giudice già adito prima del fallimento e non il giudice fallimentare.

Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto preliminare – Domanda di risoluzione proposta ante fallimento contro l’imprenditore – Competenza del giudice adito ante fallimento – Sussiste – Domanda di ammissione al passivo per le restituzioni conseguenti all’esito del giudizio ordinario – Ammissibilità –Natura condizionale del credito – Conseguenze.

Ove, all’atto del fallimento del promittente venditore, risulti già pendente il giudizio promosso dal promissario acquirente per l’esecuzione ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare e, in via subordinata, per la risoluzione del contratto stesso e la restituzione della caparra, la possibilità che il promissario acquirente venga ammesso al passivo a tale ultimo titolo dipende dall’esito del giudizio ordinario ancora pendente; tale

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subordinazione rende condizionale, ai sensi dell’art. 96 L.F., la domanda di ammissione al passivo che andrà, pertanto, accolta; sarà poi rimesso al giudice delegato il compito di procedere alla conseguente modifica dello stato passivo ai sensi dell’art. 113 bis L.F., nella misura che verrà determinata ad esito del giudizio pendente.

DECRETO CONT. FALL. 2012 N. 11358/11 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile e penale di Verona Sezione 2^ civile

composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. FERNANDO PLATANIA PRESIDENTE REL.

DOTT. ERNESTO D’AMICO GIUDICE DOTT. FRANCESCO FONTANA GIUDICE ha pronunciato il seguente

DECRETO OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

nella causa civile promossa con ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. depositato in cancelleria il 11.10.2011

- omissis –

Svolgimento del processo

Con ricorso dell’11 ottobre 2011 la VZ srl proponeva opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento Rizzi Costruzioni srl con il quale era stata respinta l’ammissione in via condizionata al passivo di euro 2.900.000 in via privilegiata quale importo rappresentativo del doppio della caparra versata per l’acquisto di una quota di terreno che non era stato trasferito alla ricorrente.

In particolare osservava che la ricorrente non poteva considerarsi inadempiente alla stipula del preliminare con la Rizzi Costruzioni in bonis tanto che era stato instaurato, ed era ancora pendente, un giudizio avente per oggetto il trasferimento della quota del terreno. Nulla ostava poi all’ammissione condizionale del credito.

Si costituiva il fallimento Rizzi Costruzioni che osservava che prima della dichiarazione di fallimento la VZ srl aveva instaurato giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c. volto ad ottenere il trasferimento della quota del fondo di proprietà Rizzi oggetto del preliminare stipulato tra le parti. Solo in via subordinata chiedeva la condanna al pagamento del doppio della caparra versata preso atto del recesso ed, infine, la condanna al pagamento di euro 1.450.000 a seguito dell’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della Rizzi Costruzioni.

Già prima della dichiarazione di fallimento la Rizzi Costruzioni aveva diffidato la VZ srl ad adempiere al contratto; dopo la dichiarazione di fallimento e l’interruzione del processo, la curatela si era costituita nel giudizio instaurato dalla VZ srl, a seguito della riassunzione, dichiarando di aderire alla proposta di trasferimento. Successivamente la procedura aveva dichiarato di subentrare ai sensi dell’art. 72 l.f. nel contratto stipulato dalla Rizzi Costruzioni.

Pertanto, avendo la curatela accettato di subentrare nel contratto, l’opponente non poteva chiedere alcuna somma alla procedura e conseguentemente corretto appariva il provvedimento di esclusione dallo stato passivo.

Senza l’assunzione di mezzi istruttori i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Motivi della decisione

Vale la pena di osservare che al momento risulta ancora pendente innanzi al Tribunale di Verona il giudizio promosso dalla VZ srl ed avente per oggetto (in via principale) il

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trasferimento della quota dell’immobile di proprietà della Rizzi Costruzioni srl in base al preliminare 28 gennaio 2009 nel quale proprio l’attuale opponente ha chiesto in via principale il trasferimento della quota indivisa del terreno sito in Verona.

E’ altresì pacifico che il fallimento, sia nel giudizio indicato, sia con separato atto, abbia dichiarato di aderire alla domanda di trasferimento e poi ha, anche, di subentrare nel contratto.

Se venisse, quindi, pronunciata domanda di trasferimento del bene, esattamente come richiesto dalla società attrice ed anche dalla procedura, la domanda di ammissione al passivo ovviamente non avrebbe ragione d’essere ed anzi sarebbe proprio la VZ srl ad essere debitrice della procedura dell’ingente somma di euro 16.900.000 ancora dovuta a titolo di saldo per il corrispettivo dell’acquisto.

La possibilità di essere ammessa al passivo (per di più per il doppio della caparra versata, ovvero, per il solo importo della caparra) quindi, dipende dall’esito del procedimento attualmente ancora pendente presso il Tribunale di Verona.

Non v’è dubbio nemmeno che competente a conoscere di quel giudizio non sia il giudice fallimentare ma il giudice già adito prima della dichiarazione di fallimento.

Bisogna osservare che il legislatore ha modificato l’art. 72 della legge fallimentare disponendo che l’azione di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento spiega i suoi effetti nei confronti della procedura.

Tuttavia, nella specie, non solo è stato richiesto in via principale l’adempimento del contratto, ma la procedura ha aderito alla domanda proposta dall’opponente ed ha anche dichiarato di subentrare nel contratto preliminare a suo tempo stipulato tra le parti.

La domanda di trasferimento coattivo del bene non può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo ed anzi non è neppure di competenza del giudice fallimentare ai sensi dell’art. 24 l.f. come statuito da Cass. 12 novembre 1993 n. 11189 in relazione alla fattispecie (identica a quella oggetto del presente giudizio) in cui il curatore non solo non si è avvalso della facoltà di sciogliersi ma ha addirittura espressamente aderito alla domanda ed ha dichiarato di subentrarvi.

Nemmeno la domanda di risoluzione del contratto può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo ancorché, con tali forme, deve essere richiesta l’ammissione per le eventuali restituzioni che conseguono alla risoluzione del contratto.

Alla luce di tali principi pare indubbio che l’ammissione al passivo della società opponente è subordinata all’esito del giudizio pendente innanzi al tribunale di Verona e nel quale devono essere decise le (parzialmente) contrapposte domande delle parti;

l’ammissione al passivo della VZ srl è, infatti, subordinata al rigetto della domanda di trasferimento della quota di immobile richiesta dalla stessa VZ srl ed ora anche dalla procedura. Inoltre lo stesso ammontare dell’ammissione dipende dall’esito di quel giudizio conseguendo all’accoglimento della domanda di recesso ovvero di risoluzione del contratto.

La subordinazione dell’accoglimento della domanda di ammissione all’esito di altro giudizio rende condizionale tale domanda ai sensi dell’art. 96 della legge fallimentare dovendo trovare applicazione, anche al caso di specie, il principio dalla Cassazione, S.U.

16 maggio 2008 n. 12371 con riferimento a crediti che devono essere accertati da giudici diversi. E’, pertanto, principio generale che abbiano natura condizionale tutti i crediti che non possono, per le più varie ragioni, essere oggetto di esame in sede di accertamento del passivo.

L’opposizione deve, pertanto, essere accolta, ed ammesso il credito della VZ srl, in via privilegiata ai sensi 2775 bis, nella misura che verrà determinata a seguito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Verona.

Sarà compito del giudice delegato procedere alla modifica dello stato passivo ai sensi dell’art. 113 bis l.f.

La complessità e la novità delle questioni sottoposte all’esame del Tribunale impongono la compensazione delle spese di lite.

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P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando;

ammette, in via condizionale, il credito della VZ srl, in via privilegiata ai sensi 2775 bis, nel fallimento Rizzi Costruzioni srl nella misura che verrà determinata a seguito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Verona con riserva di modifica dello stato passivo ai sensi dell’art. 113 bis l.f.; compensa le spese di lite tra le parti.

Verona, 17 aprile 2012.

IL PRESIDENTE est.

FERNANDO PLATANIA

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