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55 LLaa DDiirreettttiivvaa CCoommuunniittaarriiaa IIPPPPCC

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Academic year: 2021

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La Direttiva Comunitaria IPPC

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Nel 1996 l’Unione Europea ha pubblicato la direttiva 96/61/CE (Direttiva IPPC) che stabilisce una serie di regole comuni per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni industriali in Europa. L’acronimo IPPC significa “Integrated Pollution Prevention and Control” e riguarda la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

L’introduzione dell’IPPC si basa soprattutto sul fatto che i processi di produzione industriale rappresentano ancora una parte importante delle sorgenti dell’inquinamento complessivo in Europa, (soprattutto per gli inquinanti come i gas serra, le sostanze responsabili delle piogge acide, i composti organici volatili e i rifiuti). Appare, quindi, molto importante ridurre ulteriormente il loro contributo alla “non-sostenibilità”.

La finalità della normativa è di mettere in atto tutte le azioni (in ambito industriale) al fine di “ prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali…” (art. 1). La direttiva in particolare è rivolta a quelle attività produttive con un elevato potenziale di inquinamento, individuate nell’allegato I in cinque categorie settoriali:

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La Direttiva Comunitaria IPPC

- Produzione e trasformazione dei metalli; - Industria dei prodotti minerali;

- Industria chimica; - Trattamento dei rifiuti;

- Altre attività (industria cartaria, concerie, industria tessile ecc.).

L’innovazione portata dalla direttiva si basa soprattutto sugli strumenti e sulle azioni da mettere in atto al fine di garantire un approccio preventivo alle problematiche ambientali e di salute pubblica. Un elemento molto importante è l’approccio sistematico e integrato ai vari aspetti ambientali, legati ad ogni singolo impianto considerato nel suo complesso, nel contesto ambientale e territoriale in cui è inserito, al fine di limitare il trasferimento dei carichi ambientali da un comparto all’altro.

Tale approccio deve essere mantenuto nell’intero ciclo di vita dell’impianto industriale, dalla progettazione fino alla dismissione e da tutti i soggetti interessati (proponente, gestore, controllori ecc.).

I principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento sono perseguibili garantendo, che gli impianti in cui vengono svolte attività particolarmente impattanti, siano gestiti in modo da (art. 3):

- prevenire l’inquinamento, mettendo in atto tutte le opportune misure; - evitare il verificarsi di fenomeni di inquinamento significativi;

- evitare la produzione di rifiuti o recuperare i rifiuti prodotti o smaltirli evitando o riducendo l’impatto ambientale;

- utilizzare in modo efficace l’energia;

- prevenire gli incidenti ed evitare le conseguenze;

- evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione dell’attività;

- adottare, laddove possibile, le migliori tecniche disponibili di gestione delle attività produttive le BAT (Best Available Techniques = migliori tecniche disponibili).

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La Direttiva Comunitaria IPPC

Le BAT (o MTD) sono il riferimento in base al quale si deve giudicare la prestazione ambientale di un impianto esistente oppure valutare la proposta ambientale di un nuovo progetto. Il gestore, comunque, non ha l’obbligo di utilizzare una determinata tecnica o tecnologia ma potrà raggiungere la performance ambientale imposta (livello di emissione) anche utilizzando tecniche diverse.

Le migliori tecniche disponibili sono determinate secondo criteri di migliore efficienza ambientale, compatibilmente con le possibilità delle stesse sul mercato europeo.

L’ANPA e il Ministero dell’ambiente dovranno procedere all’istituzione di un inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti (INES) che faranno parte integrante del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti, conosciuto come EPER (European Pollutant Emission Register), come previsto dalla direttiva IPPC. Il Registro Nazionale (INES) e il registro europeo (EPER) delle emissioni inquinanti di origine industriale rappresentano un’importante novità in campo ambientale, in quanto sono i prodotti di una strategia integrata per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento.

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La direttiva IPPC è stata recepita in Italia inizialmente dal Decreto Legislativo n°372/99 che si riferiva agli impianti già esistenti, successivamente dal D.Lgs. n°59/2005 che abroga il precedente e si applica agli impianti esistenti, agli impianti nuovi e quelli sottoposti a modifiche sostanziali. Con tale decreto si ha l’introduzione dell’approccio integrato, che supera il tradizionale approccio settoriale (aria, acqua, suolo ecc.) per la valutazione degli effetti di una determinata attività sull’ambiente.

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La Direttiva Comunitaria IPPC

Esso sottopone quindi gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva IPPC ad una nuova autorizzazione ambientale “unica” denominata Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A., sostitutiva di tutte le altre autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie. La normativa IPPC cerca di superare la frammentazione delle autorizzazioni di settore, spesso svincolate dalla conoscenza approfondita del processo produttivo in modo da non avere la migrazione dell’inquinamento tra le varie matrici ambientali. Questo rende il procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale particolarmente complesso. Essa è stata quindi limitata alle attività produttive avente maggiore impatto sull’ambiente o per la significatività dell’attività in sé (come l’industria chimica) o per le elevate potenzialità degli impianti.

Le attività soggette a tale autorizzazione sono elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/2005, per esse le più importanti autorizzazioni ambientali di settore (tra cui: scarichi idrici, gestione dei rifiuti e emissioni in atmosfera) sono o saranno sostituite dall’A.I.A.

L’ A.I.A. deve includere valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che “ non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui sorge l’impianto”. Inoltre anche quando un impianto disponga dell’A.I.A. “a regime “ (vale a dire dopo l’adeguamento dell’attività alle migliori tecniche disponibili), continua ad applicarsi la normativa ambientale settoriale per tutto ciò che non è disciplinato dall’autorizzazione.

Un ulteriore passo avanti in termini di normativa ambientale si è avuta con il testo unico ambientale: il Decreto Legislativo n° 152/2006. Esso mantiene l’applicazione del D.Lgs 59/2005 ma cerca di fare chiarezza sulle procedure di valutazione dell’impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Infatti, in particolare nella Parte II assume come obiettivo quello di “adottare misure di coordinamento tra le varie procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata

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ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni”.

Si tratta di un aspetto, importante per i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali di quelli esistenti, che il D.Lgs. 59/2005 semplicemente ignorava. Esso si limitava a stabilire una sorta di sequenza tra il procedimento di VIA e quello successivo di autorizzazione integrata, disponendo che il secondo si intende sospeso fino alla conclusione del primo ed in seguito ne recepisce le informazioni o conclusioni pertinenti.

Nel testo unico si ha la facoltà di ottenere che la procedura di valutazione dell’impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

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L’autorizzazioni ambientali integrate introdotte dovranno essere basate sul concetto delle BAT che è l’acronimo di Best Available Techniques. In accordo con la definizione ufficiale, le BAT sono le “migliori tecniche disponibili” (MTD), ovvero le più efficienti e avanzate fasi di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio, indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si rilevi impossibile, ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Per Tecniche si intendono sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, esercizio e chiusura dell’impianto.

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La Direttiva Comunitaria IPPC

Disponibili qualifica le tecniche sviluppate su scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economiche e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato Membro di cui si tratta, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli.

Migliori qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione

dell’ ambiente nel suo complesso.

Da queste definizioni possiamo capire che nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le BAT, si debba tenere in considerazione la sostenibilità, sia da un punto di vista tecnico che economico, delle stesse. Solo a livello di singolo stabilimento può essere effettuata la valutazione finale sulla disponibilità di una tecnica.

Il termine tecnica indica non solo le tecnologie e le soluzioni impiantistiche applicate presso lo stabilimento, ma anche le pratiche operative e gestionali, la manutenzione e il controllo. Per la definizione dei limiti alle emissioni e delle migliori tecniche disponibili attraverso cui raggiungere i limiti stessi, l’amministrazione pubblica deve seguire quanto riportato nell’allegato IV della direttiva IPPC.

Nella direttiva si rileva inoltre l’importanza di tenere in considerazione i costi e i benefici che possono derivare dall’applicazione delle BAT. L’azienda dovrà preparare la documentazione tecnica necessaria, volta a dimostrare l’efficacia delle tecniche e delle scelte compiute.

Insieme alle BAT nasce il BREF (acronimo di BAT Reference Report Rapporto sulle migliori tecniche disponibili) che rappresenta lo scambio di informazioni tra gli stati membri previsto nella direttiva. La commissione Europea, responsabile dell’applicazione, ha incaricato l’IPTS, Istituto di Ricerca Europeo della stesura di un rapporto sulle migliori tecniche disponibili per i vari settori. Il documento

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La Direttiva Comunitaria IPPC

dovrà essere periodicamente aggiornato, in base all’evoluzione tecnologica del settore. Esso dovrà contenere informazioni sui processi produttivi del settore industriale, gli impatti ambientali associati e le migliori tecniche disponibili per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento.

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