CONVENZIONE
PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO RELATIVI A CONTROLLI PERIODICI DI ACQUA OSMOTIZZATA PER TRATTAMENTI DIALITICI
TRA
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como (di seguito brevemente denominata ASL di Como), con sede in Como, via Pessina n. 6, codice fiscale e partita IVA 02356740130, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Roberto Bollina
E
l’ Azienda Ospedaliera Sant’ Anna con sede in Como, via Napoleona, 60, codice fiscale e partita IVA 02166380135, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Onofri
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
L’ASL di Como si impegna ad effettuare, attraverso il proprio Laboratorio di Sanità Pubblica, gli esami di laboratorio relativi a controlli periodici di acqua di rete, dialisato ed infusato per i trattamenti dialitici eseguiti presso le Divisioni di Dialisi e Nefrologia dei Presidi Ospedalieri di San Fermo, Menaggio, Mariano Comense, Longone al Segrino e presso il Poliambulatorio di Como via Napoleona, tutti afferenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna.
Il prelievo dei campioni ed il trasporto dei materiali al Laboratorio di Sanità Pubblica sarà effettuato da personale dell’Azienda Ospedaliera.
A tal fine l’ASL provvederà a fornire appositi contenitori, impartendo altresì ogni necessaria istruzione operativa per la corretta esecuzione delle operazioni di
campionamento.
ART.2
Le parti danno atto che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse del servizio pubblico, non disponendo l’Azienda Ospedaliera di personale e strutture proprie. L’ ASL assicurerà il servizio concordato mettendo a disposizione proprio personale in possesso delle necessarie conoscenze tecniche specialistiche.
ART. 3
I controlli dovranno avere cadenza mensile, con effettuazione prima delle operazioni di disinfezione, e dovranno riguardare sia la determinazione della carica batterica (CFU/ml), sia la concentrazione di endotossine (EU/ml).
ART.4
I punti di prelievo oggetto dei controlli sono così individuati:
Punti prelievo P.O.
Sant’Anna
Menaggio Mariano Longone
al Segrino
Poliamb.
via
Napoleona
Acqua Rete (Ingresso
Osmosi)
1 1 1 1 1
Acqua Uscita Osmosi 1 1 1 1 1
Acqua post addolcitore 1 1 1 1 1
Acqua post decloratore 1 1 1 1 1
Dialisato 3 1 1 1/bimensil
e
1
Totali 7 5 5 4 5
Numero totale
campionamenti
27,0
ART. 5
La metodologia per la determinazione della carica batterica sarà la seguente:
Volume di semina:
Acqua pre osmosi inversa: 0,2 ml Acqua post osmosi inversa: 1 ml Dialisato: 1 ml
Infusato : 1 ml
Terreno di coltura per acque ( terreno povero, temperatura ambiente): TGEA, 22°C, per 7 giorni ( conta delle colonie batteriche a 2,4,7 gg.)
Terreno di coltura per dialisato: analogamente ad acque, ma con incubazione a 35°C.
La metodologia per la determinazione endotossinica sarà il Lal test.
ART. 6
Il controllo della qualità dell’acqua e del dialisato avrà come riferimento gli standard della Pharmacopea europea: carica batterica < 100 CFU/ml;
endotossine< 0,25 EU/ml. Il controllo dell’infusato on line avrà indici di qualità più restrittivi (viene infuso direttamente in vena al paziente) : carica batterica <
1CFU/ml; endotossine < 0,03 EU/ml. In caso di conta batterica superiore agli standard o di richiami di tipo clinico si procederà, su specifica richiesta dell’Azienda Ospedaliera, all’identificazione dei ceppi batterici di interesse con le metodiche di coltura appropriate, secondo le tariffe regionali.
ART. 7
L’ Azienda Ospedaliera si impegna a pagare, entro 90 giorni dal ricevimento, le fatture che l’ASL emetterà per gli esami eseguiti, che saranno valorizzati mensilmente secondo le attuali tariffe regionali, come sotto riportato:
LAL test € 58,00 x 27 = € 1.566,00 Conta colonie € 22,00 x 27 = € 594,00 TOTALE € 2.160,00
A tali importi andrà aggiunta l’IVA se ed in quanto dovuta.
ART. 8
Le prestazioni in oggetto sono regolate unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra l’Azienda Ospedaliera ed i dipendenti dell’ASL che esercitano l’attività.
ART. 9
La presente convenzione ha valore per l’anno 2014 e potrà essere rinnovata previo accordo formalizzato tra le parti. Le parti potranno recedere anche prima della scadenza previa comunicazione spedita a mezzo posta certificata con un preavviso di almeno trenta giorni.
ART. 10
Le parti contraenti ( Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como e Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como) si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati dalla convenzione, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196. Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ( www.asl.como.it www.hsacomo.org – Area Comunicazione) e di impegnarsi ad
adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.
ART. 12
Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a tassa fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del DPR 26.4.1986 n.
131 e successive modificazioni ed integrazioni. Letto, confermato e sottoscritto.
Como,
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Bollina ______________________
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Onofri _____________________