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Assistance, protection et contrôle social dans les Etats de Savoie et les Etats voisins

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Academic year: 2023

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(1)

Assistance, protection et contrôle social dans

les Etats de Savoie et les Etats voisins

P.R.I.D.A.E.S.

Programme de Recherche

sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie SABAUDIAN STUDIES

Textes réunis par

Marc OrtOlani, Stéphanie Maccagnan et Olivier Vernier Préface de Olivier Vernier

SERRE EDITEUR NICE

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"ALL'' - 2019/3/4 - 17:04 - page 4 - #4

________ Colloque organisé par

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_________ Ouvrage co-édité par

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LABORATOIRE LIEUX IDENTITÉS 1 E'PAŒS&KTMTÉS PA:>(lJJAI.L UMR 6240 LISA

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UMR 6240 LISA

Cet ouvrage a reçu le soutien de l'UMR CNRS 6240 LISA et de l'Università di Corsica Pasquale Paoli.

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UNIVERSITÉ

FR A N CO lTALlENNE

UNIVERSITÀ

1 T A L 0 FRANCESE

ASPEAM

www.universite-franco-italienne.org www.universita-italo-francese.org

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE

1ère série n ° 15

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2020 by SERRE EDITEUR. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN 9782864106616 ISSN 0993-7374

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NORVES, REPRÈSENTATIO\JS. fERRITOHES

LABORATOIRE ERMES

1

LABORATOIRE LIEUX IDENTITÉS 1 E'PAŒS&KTMTÉS PA:>(lJJAI.L UMR 6240 LISA

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UMR 6240 LISA

Cet ouvrage a reçu le soutien de l'UMR CNRS 6240 LISA et de l'Università di Corsica Pasquale Paoli.

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UNIVERSITÉ

FR A N CO lTALlENNE

UNIVERSITÀ

1 T A L 0 FRANCESE

ASPEAM

www.universite-franco-italienne.org www.universita-italo-francese.org

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE

1ère série n ° 15

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

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ISBN 9782864106616 ISSN 0993-7374

1e série n° 18

Ouvrage publié avec le soutien de Colloque organisé avec le soutien de

et avec le label de

Le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l’article L. 122-5, d’une part que les

«copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective»

et, d’autre part, que les «analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées», «toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite» (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2021 by Serre Editeur. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN 9782864106685 ISSN 0996-7374

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albertO lUPanO

Université de Turin

Medioevo e età moderna – è ben noto - costituiscono periodi storici in cui domina il principio della disuguaglianza sociale e della conseguente distinzione tra ceti privilegiati e ceti popolari. Durante il medioevo il povero1, nelle sue varie tipologie, è sempre con- siderato soggetto degno delle opere di misericordia corporale e spirituale. Il bisognoso viene individuato come imago Christi in base alla testimonianza evangelica. Nel medioevo teologi, giuristi, scrittori politici rispettano il misero e esortano la comunità al soccorso.

Ius commune e iura propria assecondano questa tendenza. Tendenza che trova il suo fon- damento nella Sacra Scrittura, nel diritto romano-giustinianeo, nel diritto canonico, nella dottrina della Chiesa espressa da san Tommaso d’Aquino, la grande mente della teologia e filosofia scolastica. I giuristi Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi sono esemplari nella fedeltà al pensiero di san Tommaso2.

Nell’età moderna questa uniforme e benevola considerazione dei poveri, dei soggetti marginali, dei ‘diversi’ socialmente, muta vistosamente, sia nei territori rimasti cattolici sia in quelli passati alla riforma protestante. Ci sono guerre continue, calamità naturali e care- stie che provocano precarietà di vita e, soprattutto, generano masse diseredate, affamate, umiliate. Il numero delle persone non solo povere ma miserabili cresce in modo enorme, la mendicità diviene un problema sociale che esplode pericolosamente. Di fatto si innesca il

1 La bibliografia sul pauperismo è notoriamente assai estesa ; tra i principali contributi rimasti fondamentali si segnalano : Bronislaw Geremek, Il pauperismo nell’età preindustriale. Secoli XIV-XVIII, in Storia d’Italia, V, I documenti, a cura di Ruggero Romano, Corrado Vivanti, Torino, Utet, 1973 ; Jean-Pierre Gutton, La società e i poveri, Milano, Mondadori, 1977 ; Daniele Menozzi, Chiesa, poveri, società nell’Italia moderna e contemporanea, Brescia, Queriniana, 1980 ; Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna. Atti del convegno “Pauperismo ed assistenza negli antichi stati italiani” (Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di Giorgio Politi, Mario Rosa, Franco Della Peruta, Cremona, Biblioteca statale e libreria civica di Cremona,1982 ; Bronislaw Geremek, Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra medioevo e età moderna, Torino, Einaudi, 1992 ; Id., La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa, Roma-Bari, Laterza, 1995 ; Id., Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600), Roma- Bari, Laterza, 1999.

2 Alberici de Rosate, “Pauper, Paupertas”, in Dictionarium [utriusque iuris], Lugduni, in officina Thomae Bertheau, 1547, pp. non numerate, ad voces.

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pauperismo di massa inteso non soltanto più quale povertà generica, ma come condizione permanente di miseria accompagnata da disordini di varia natura : mendicità, prostitu- zione, ebrezza, immoralità varia. In una condizione di vita tanto grave e variegata cadono migliaia di persone, singolarmente o sovente insieme al nucleo familiare, composto di congiunti stretti o più allargato, e risollevarsi diviene impossibile attraverso mezzi propri come il lavoro di qualunque genere. La rappresentazione della realtà sociale mostra dei periodi talvolta drammatici : a livello cronachistico, letterario, artistico rimangono penose descrizioni di inaudita miseria, di morte di stenti e di fame, sia nelle città sia soprattutto nelle campagne. Nel quadro storico, davanti a una moltitudine di miserabili, stava il modo di vivere sfarzoso delle corti e dei pochi privilegiati dalla ricchezza. Cause profonde del pauperismo possono essere di due categorie : in generale, crisi economiche e demografi- che, guerre, carestie, le malattie fisiche o mentali ; in particolare, la vita sregolata, l’amo- ralità personale o di gruppo, l’ubriachezza, l’ozio volontario, la disoccupazione. I poveri che divengono disoccupati, vagabondi, oziosi sono considerati degli amorali, socialmente pericolosi.

Essi teoricamente possono trasformarsi in furfanti pronti a tutto3. La reazione del- le pubbliche autorità è negativa, giustificata da un criterio di difesa collettiva della comu- nità, non priva di giustificazioni moralistiche. Non esiste denuncia sociale, non si prevede nessuna politica assistenziale; piuttosto si innescano meccanismi di controllo, di emargi- nazione, di repressione. Cambia la percezione della povertà pure a causa del passaggio dal Rinascimento alla Riforma protestante e del conseguente mutamento di sensibilità culturale collettiva al problema.

Il bisognoso sembra una minaccia all’ordine costituito, alla igiene pubblica, è progres- sivamente considerato un potenziale delinquente da reprimere. Dal XVI secolo il carattere quasi sacrale del povero non viene più riconosciuto in modo assoluto ma soltanto relati- vamente. Si tende a discernere tra il ‘vero povero’, meritevole di compassione e assistenza, attraverso l’elemosina, in quanto espressione di una povertà ‘buona’, e il ‘falso povero’ che finge, che disdegna fatica e lavoro, indegno di attenzione positiva e tale da scacciare, da neutralizzare rinchiudendolo nelle case di correzione, eventualmente da reprimere anche col carcere.

Nella categoria dei veri poveri rientrano ancora i pellegrini cristiani penitenti o devo- zionali, inoltre le tradizionali categorie di emarginati quali le vedove, gli orfani, i poveri vergognosi, decaduti dalla condizione di benestanti, i mendicanti e le persone miserabili vittime senza colpa della loro condizione. Ma girovaghi, vagabondi, zingari, certi accat- toni, i pitocchi secondo la tradizione padana, prima in qualche modo accettati, tollerati,

3 Questa tendenza a addebitare ai poveri una qualche devianza criminale si incontra già dalla fine del medioevo, evidente conseguenza dei mutamenti sociali in atto. In materia fiorirono opere famose, ad esempio lo Speculum cerretanorum (1484) di 1973 ; sulla devianza si veda Giacomo Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 54 ss.

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sono reputati falsi poveri e diventano oggetto di pesanti discriminazioni da parte della legislazione degli Stati assoluti, monarchie e principati, e delle comunità.

Tra l’altro in età moderna gli indigenti entrano da protagonisti nella cultura sia let- teraria sia figurativa. Ne scrivono religiosi come il gesuita Daniello Bartoli4, ecclesiasti- ci secolari come Lodovico Antonio Muratori5, a edificazione dei loro fedeli, esortandoli, specialmente se abbienti, a donare ai bisognosi per ottenere la salvezza delle anime. In Spagna, sui poveri di mestiere, fiorisce il fortunato e multiforme genere letterario pica- resco, descrittivo, di costume, satirico e, talvolta, moralistico, inaugurato dall’anonimo Lazarillo de Tormes nel 1554, seguito perfino dai grandi autori del Siglo de oro, Miguel de Cervantes nella novella La ilustre fregona uscita nel 1613, e Francisco de Quevedo nel ro- manzo La vida del Buscón del 1626. Fenomeno culturale ancora più interessante si incontra nella pittura che scopre il mondo dei miseri, dei mendicanti, degli emarginati, e se ne appropria dipingendoli in chiave aneddotica e realistica. Gli indigenti divengono soggetti primari nelle tele che finiscono a ornare le case degli aristocratici o dei ricchi borghesi. Si ricordano gli esempi celebri di Pieter Brueghel il Vecchio, di Caravaggio e dei rispettivi seguaci che non disdegnano di dipingere personaggi plebei. Prende vita anche la corrente dei bamboccianti sorta a Roma dall’olandese Pieter Van Leer, poi cresciuta grazie a pittori di varie nazionalità, italiani, fiamminghi, francesi come Louis Le Nain, capofila di questa corrente in patria6.

In mezzo a questo interesse, politico, intellettuale e di costume, generato dal fenome- no del pauperismo, è notevole che in età moderna i giuristi legati alla più stretta tradizione del diritto comune continuino a riconoscere alla maggioranza delle tipologie di poveri un trattamento decoroso ispirato alla pietà, alla carità, al soccorso materiale.

Proprio la dottrina giuridica del Cinquecento, il secolo che assiste alla fase acuta del pauperismo, elabora una sorta di messa a punto dei diritti degli indigenti, diritti qualifi- cati adottando la formula suggestiva privilegia paupertatis. I ‘diritti’ dei poveri, individuati nelle loro varie sfaccettature e nelle fattispecie più ricorrenti, sono considerati, sul fon- damento della communis opinio, in maniera da garantire una tutela particolare rispetto a quella degli altri soggetti, al punto da diventare quasi ‘privilegi’ accostabili nella formula ai diritti dei ceti privilegiati. In questa prospettiva si muove il giurista perugino Cornelio

4 La povertà contenta descritta e dedicata ai ricchi non mai contenti, Roma, Domenico Manelfi, 1650.

5 Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo, Modena, Bartolomeo Soliani, 1723. Si veda Edoardo Bressan, Carità e riforma sociale nel Settecento lombardo, in Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento, a cura di Marco Bona Castellotti, Edoardo Bressan, Paola Vismara, Milano, Nuove Edizioni Duomo, 1977, pp. 235-255.

6 Su queste correnti pittoriche rinvio al monumentale catalogo della mostra svoltasi a Brescia, 28 novembre 1998-29 feb- braio 1999, Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l’immagine dei pitocchi nella pittura italiana, a cura di Francesco Porzio, Milano, Skira, 1998. In particolare su pauperismo e arti figurative d’età moderna all’interno del catalogo si consultino:

Francesco Frangi, L’immagine dei poveri tra genere, realtà e cultura assistenziale : riflessioni in margine al ciclo di Padernello di Giacomo Ceruti, ivi, pp. 43-61 ; Alessandro Morandotti, Poveri, pitocchi, emarginati : fonti figurative e storia sociale (nella prospet- tiva dell’epopea di Giacomo Ceruti), ivi, pp. 63-71.

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Benincasa7 autore del Tractatus de paupertate ac eius privilegiis8 che rimane la più esauriente opera sull’argomento, insuperato modello di analitica casistica giuridica applicata alla povertà.

L’opera di Benincasa rappresenta una interessante ricapitolazione tecnica della con- dizione giuridica degli indigenti nelle varie sfaccetture possibili, nel diritto civile, penale e processuale. Verosimilmente il giurista aveva sviluppato una certa consuetudine con la prassi riguardante il mondo degli emarginati; tuttavia le fonti biografiche disponibili non segnalano le ragioni di questa specializzazione di Benincasa. È da evidenziare che l’autore prende atto della realtà, non si preoccupa di sollevare una contestazione delle diseguaglianze, evidentemente ancora prematura, sul tema delle condizioni di vita mise- rabili di tanti emarginati del suo tempo. Tuttavia il Tractatus de paupertate se da un canto dimostra bene l’atteggiamento conservatore dei giuristi nel mantenere il problema del pauperismo in una prospettiva legalistica ed equitativa di stampo tradizionale, dall’altro sembra esprimere anche un minimo, latente orientamento non privo di sensibilità anche sociale, non soltanto giuridica, verso gli emarginati e i loro enormi problemi quotidiani le- gati alla sopravvivenza. La dignità giuridica riconosciuta ai diseredati, ai loro casi, risulta di conseguenza il riconoscimento della dignità umana. Non c’è né disprezzo né emargi- nazione ma rispetto e decoro. Allora l’analisi delle condizioni dei poveri secondo il diritto comune diviene uno spiraglio da cui si può scorgere e valutare il riflesso nella dimensione giuridica degli indigenti nella società del tempo. E si tratta di un risultato originale e me- ritevole di considerazione. Tra l’altro Benincasa dimostra di possedere una buona cultura umanistica. Cita sovente i classici della letteratura greca e latina, oltre ai filosofi Socrate, Platone, Aristotele, Anassimene di Mileto.

Si possono segnalare alcuni esempi emblematici dell’atteggiamento benevolo del di- ritto comune verso gli indigenti. La dottrina enuclea una serie di parametri generali sta- biliti attraverso la communis opinio. Preliminarmente si deve individuare chi è il povero,

7 Cornelio Benincasa, detto degli Ansidei, insegnò ‘ragion civile’ e diritto canonico all’Università di Perugia nella seconda metà del XVI secolo ; qui morì nel 1603 (Giovanni Battista Vermiglioli, Biografia degli scrittori perugini, II, Parte seconda, Perugia, Tipografia di Francesco Baduel, 1829, p. 212. Sull’importanza del trattato nella dottrina del pauperismo di età moderna si veda, ad esempio, Christopher F. Black, Italian Confraternities in the Sixteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 148-149.

8 Cornelii Benincasii, Tractatus de paupertate ac eius priuilegiis vberrimus, in quo inter plurima quae recensentur specialia mi- serabilibus personis indulta facillimus subiicitur modus et ordo adeundi haereditates cum beneficio legis et inventarii, tam ex iure communi quam municipali depromptus, nunc primum in lucem editus, summariis, et locupletissimo indice decoratus, Perusiae, ex typis Andreae Brixiani, 1562. Il trattato si compone di nove quaestiones ; le prime sei sono dedicate a argomenti generali sui poveri e sulla povertà; la quaestio septima è divisa in dieci capi, in iudiciis, dedicati alla posizione processuale civile e penale dei poveri rispetto a istituti e negozi giuridici diversi : il diritto agli alimenti, l’elemosina, le decime ecclesiastiche, i tributi pubblici, i rapporti tra creditore e debitore, alcune fattispecie penalistiche come il furto e la ricettazione, la contumacia, e altre materie residuali. La quaestio octava, divisa in dieci capi, in contractibus, inquadra gli istituti di diritto privato in cui possono intervenire i poveri : donazioni, testamenti, doti, atti di compravendita, le obbligazioni, i contratti, il matrimonio, il possesso, la retribuzione dei lavoratori, l’enfiteusi. La quaestio nona, in dieci capi, in ultimis voluntatibus, contiene ciò che si riferisce ai poveri relativamente ai fedecommessi, alle alienazioni dell’asse ereditario in frode ai creditori, ai figli emancipati, ai testamenti, ai vari tipi di successione ; l’opera si conclude con una dissertazione : Decimum speciale [caput] in ultimis volun- tatibus quo modus et forma adeundi haereditatem cum beneficio legis et inventarii utiliter habetur.

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chi è il ricco, nell’implicito intento di identificare colui che nella prassi potrebbe essere destinatario di certe soluzioni giuridiche e colui che invece va escluso. Già Alberico da Rosate sente pressante questa esigenza classificatoria9. Ma è con Benincasa che si giunge a teorizzare molto più analiticamente sulla condizione personale di povertà.

La dissertazione di Benincasa è metodologicamente articolata in fasi precise. Si parte dalle definizioni generali e poi si scende nel dettaglio del problema10. L’autore peru- gino rileva che paupertas, egestas, mendicitas sono termini differenti a livello concettuale11 eppure nella pratica sono adottati l’uno per l’altro12. Afferma che propriamente Paupertas est rei ad recte vivendum pertinentis necessitas13. La definizione non si discosta dalla tradizio- ne14. Il parametro si presta a essere applicato a situazioni molto variegate. La categoria dei bisognosi è molto ampia. Di conseguenza chi riceve gli alimenti in misura ristretta è povero. Altrettanto si dice della ragazza che ha sufficienti alimenti ma con essi non riesce a costituire la dote15. I rustici si presumono poveri16. È povero chi è sprovvisto di beni materiali sotto un certo parametro. Secondo Bartolo è tale chi possiede meno di cinquanta aurei, secondo altri chi ne ha meno di cento17. Chi non possiede altra risorsa che la propria forza lavoro è considerato povero miserabile. Allo stesso modo viene considerato il malato privo di mezzi. La vedova e l’orfano poveri sono classificati miserabili18. Anche le comu- nità, le città, possono essere annoverate tra i ‘poveri’19. Persino un vescovo, un chierico incorrono nella povertà e ci si regola di conseguenza. Il vescovo povero può imporre ai chierici di versargli le decime. Tra l’altro il vescovo è tenuto dal suo ministero pastorale a soccorrere tutti i bisognosi della diocesi. Anche i chierici sono tenuti a aiutare i poveri coi proventi della chiesa; i beni degli ecclesiastici sono considerati dei poveri, secondo l’antica tradizione20 ; si ammette che il chierico provveda agli alimenti dei propri consan- guinei miserabili coi redditi ecclesiastici e con essi costituisca persino la dote alla sorella

9 Alberici de Rosate, “Pauper”, in Dictionarium cit., ad vocem.

10 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. I, nn. 1-40, cc. 10r.-15r.

11 Ivi, q. I, n. 42, cc. 15v.-16r.

12 Ivi, q. I, n. 44, c. 16r.

13 Ivi, q. I, n. 38, c. 15r.

14 Alberico da Rosate afferma laconicamente : Pauper est qui habet minus in bonis (“Pauper”, in Dictionarium cit., ad vocem).

15 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. I, nn. 39-40, c. 16r.

16 Ivi, q. VI, n. 8, c. 57r.

17 Ivi, q. VI, n. 29, c. 61r.

18 Ivi, q. IV, n. 12, c. 34r.

19 Ivi, q. VII, X speciale in iudiciis, n. 32, c. 112r.

20 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. VII, VI speciale in iudiciis, n. 22, 25, c. 90r. Si può ricordare che Dante inserisce, polemicamente, l’argomento nel panegirico di san Bonaventura in onore di san Domenico il quale “non decimas, quae sunt pauperum Dei, / addimandò, ma contro al mondo errante / licenza di combatter per lo seme / del qual ti fascian ventiquattro piante” (Par., XII, 93).

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nullatenente21; il chierico non può essere incarcerato per debiti, salvo che sia fuggitivo22 ; Il papa ha il dovere di provvedere ai propri parenti in stato di bisogno prima ancora di aiutare i poveri estranei23.

L’indigente è tenuto a provare lo stato di povertà. Benincasa ricorre alla dottrina di Bartolo e di Baldo: la povertà si prova per famam publicam vicinorum seu vulgi opinionem, e si valuta ex qualitate loci et temporis24, secondo le circostanze in cui si trova a vivere la persona del misero.

Il povero va in un certo senso privilegiato25 e a lui si consentono alcune deroghe al diritto corrente26. Il concetto di “favor pauperum” seguito dalla communis opinio esposta da Benincasa predomina nei negozi giuridici, nelle obbligazioni, negli atti processuali. Non solo.

L’avvocato27, il notaio, il medico, hanno il dovere di prestare la loro opera gratuitamente ai poveri che si rivolgono a loro28. Il giurista perugino riflette anche su aspetti di carattere medi- co-legale e formula delle interessanti osservazioni. La povertà sovente provoca la fame, con- dizione delle più infelici. Riconosce che la morte per fame è troppo dolorosa, è la peggiore tra tutte le cause di morte, supera in gravità persino il decesso causato dagli eventi bellici29. Di conseguenza chi è privo di mezzi di sussistenza è legittimato a rubare se agisce in stato di ne- cessità, anche sulla base del solito principio necessitas non habet legem, come quando non riceve elemosine sufficienti alla sopravvivenza30. E non è punibile appunto perché agisce in stato di estrema necessità. In questo caso è evidente anche l’influenza del pensiero di san Tommaso d’Aquino che teorizza un concetto di proprietà privata intesa in senso solidaristico.

Ma la povertà può anche essere considerata negativamente secondo il diritto.

Benincasa lo ricorda in diverse fattispecie. Nel caso di assegnazione di cariche e onori gli indigenti non sono vengono presi in considerazione per motivi di diritto e di opportunità ;

21 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. VII, VIII speciale in iudiciis, nn. 21, c. 126r., n. 25, c.85r.

22 Ivi, q. VII, VIII speciale in iudiciis, n. 13, c. 97r.

23 Ivi, q. VII, V speciale in iudiciis, n. 24, c. 85r.

24 Ivi, q. VI, nn. 2, 5, 6, 9, cc. 56r.-58r. Sui poveri è interessante anche la dottrina di Marcantonio Natta : Consilia sive responsa clarissimi et celeberrimi iurisconsulti D. Marci Antonii Nattae, Lugduni, ad salamandrae apud Sennetonios fratres, 1558, passim.

25 Paupertatis multa sunt privilegia et multa incommoda riconosce già Alberico : Alberici de Rosate, “Paupertas”, in Dictionarium cit., ad vocem.

26 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. IV, Paupertas quam sit favorabilis et privilegiata ; Iudex in dubio pronunciat pro paupere quia causa pauperum favorabilis est, Et causa pauperum praeponitur aliis, Iudex ad privatam utilitatem favore pauperum inquirendo procedit, nn. 4-, 8, 9, 13, cc31v.-34v. Inoltre, ad esempio, Ex causa paupertatis datur restitutio in integrum ; Excusatur maritus qui propter inopiam non fecit sepeliri corpus uxoris cum debitis solemnitatibus ; Paupertas excusat a protestatione et ab inobservantia promissionis iuratae ; Litigans pauper non tenetur iudici sportulas praestare ; Praescriptio contra pauperem non currit nisi spatio 40 annorum ; Pauperes a collectis et publicis muneribus excusantur, voventes tenentur implere nisi paupertate impediantur ; Usurarius propter paupertatem excusatur a restitutione ; Paupertas favorabilis est in causis civilibus, secus in criminalibus, nn. 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 56, cc. 34v.-38r. ; In legibus decisionibus et auctoritatibus de paupertate loquentibus quo ad eius favorem lata sit interpretatio, n. 56, c. 45r.

27 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. VII, I speciale in iudiciis, n. 9, c. 65r. Benincasa ricorda positivamente che nel regno di Francia esiste l’avvocato dei poveri : rex Franciae litigans cum paupere providet ei de advocato (n. 11, c. 65r.).

28 Ivi, q. VII, I speciale in iudiciis, nn. 13-18, cc. 65v.-68v.

29 Ivi, q. VII, IX speciale in iudiciis, n. 22, c. 105r.

30 Ivi, q. VII, IX speciale in iudiciis, nn. 1-45, cc. 101r.-113r.

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le dignità ecclesiastiche sono conferite di preferenza ai benestanti, evidentemente per evi- tare che i poveri ne approfittino; si presta più fede a un testimone ricco che a uno povero ; Paupertas non est favorabilis quando agitur de poena corporali imponenda, pur se in certi casi l’autore invita alla moderazione : Afflictio afflicto addi non debeat31.

In caso di grave carestia i ricchi devono essere obbligati a dare l’elemosina ai poveri sotto pena di scomunica ; si devono preferire i consanguinei agli estranei, i concittadini miserabili agli stranieri32. Inoltre Benincasa afferma il principio che l’elemosina va sempre elargita a chi la chiede, senza sottilizzare tra meritevoli e non33. Del resto, chi allunga la mano per domandare l’elemosina, si umilia già abbastanza. Secondo la dottrina giuridica maturata fin dal medioevo sono tre gli elementi che concorrono nell’elargizione dell’ele- mosina : contritio cordis, compassio proximi, largitio manualis34.

In certe situazioni Benincasa riconosce persino un valore positivo alla condizione di povertà. A parte le considerazioni filosofiche e teologiche su pauperes spiritu, pauperes cor- pore, pauperes corpore et spiritu, l’autore ammette che la povertà evangelica e volontaria dei religiosi è beatissima; si sofferma sulla circostanza per cui negli studi i giovani intelligenti che sono in condizione di indigenza arrivano più rapidamente degli altri ad scientiarum culmen perché in qualche misura la povertà rende tutti gli uomini più forti e più prudenti35.

I canonisti nell’età del diritto comune affrontano numerose questioni specifiche ri- spetto ai poveri, nella prospettiva della carità e dell’assistenza. Si occupano ovviamente dei religiosi che emettono tradizionalmente anche il voto di povertà. Essi, insieme agli ordini mendicanti, primi fra tutti francescani e domenicani, trovano nelle rispettive regole comunitarie la principale disciplina sulla povertà religiosa, oltre che nelle disposizioni pontificie, conciliari e delle congregazioni romane36.

Un aspetto preso in considerazione a proposito dei mendicanti laici riguarda la questua che, se non effettuata alle debite condizioni canoniche, potrebbe prestarsi a devianze e abusi37. Ma l’attenzione dei canonisti si rivolge ai problemi inerenti alla pastorale, problemi molteplici

31 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. IV, n. 2, c. 31v. ; nn. 41, 43, 44, 51, 55, cc. 41v.-44r.

32 Ivi, q. VII, V, speciale in iudiciis, nn. 1-50, cc. 83r.-87r. Analoghi concetti sono in Alberici de Rosate, “Eleemosyna”, in Dictionarium cit., ad vocem.

33 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. IV, n. 50, c. 48r.

34 Alberici de Rosate, “Eleemosyna”, in Dictionarium cit., ad vocem, lunga digressione dove si ricorda la minaccia di scomu- nica come strumento per costringere i ricchi a donare ai poveri che altrimenti morirebbero di fame.

35 Cornelii Benincasii, Tractatus cit., q. II, nn. 1-21, cc. 17r.-20v.

36 Sul voto di povertà dei regolari si veda Lucii Ferraris, “Votum”, in [Prompta] Bibliohteca canonica iuridica moralis teologica, VII, Romae, ex typographia s. c. de Propaganda fide, 1891, art. 2, nn. 43-116, pp. 692-703. Rinvio anche a Alberto Lupano, Il trattato della povertà religiosa dell’avvocato Angelo Paolo Carena tra storia, diritto e pauperismo del secolo XVIII, Castellamonte, Baima Ronchetti, 2019.

37 Lucii Ferraris, “Quaestuare, Quaestuarii seu Quaestores”, in [Prompta] Bibliohteca cit., VI, Romae, ex typographia s. c. de Propaganda fide, 1890, pp. 527-529. In merito a queste figure di questuanti laici si insiste sul fatto che essi debbono ricevere debita autorizzazione scritta dal papa o dal vescovo, giammai da autorità secolari, nemmeno da regnanti; in casi di abusi o trasgressioni essi debbono essere incarcerati dal vescovo e puniti.

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e complessi che nascono da attività legate alla vita umana dei soggetti marginali e che possono presentare effetti giuridici differenti a seconda della condizione dei fedeli da cui sono svolte.

I vagabondi hanno sempre provocato inquietudine a causa della loro precarietà di vita. Si raccomanda di non affidare loro compiti di responsabilità, ad esempio di non ar- ruolarli tra i gendarmi o i militari, di non crearli maestri. La dottrina definisce così que- sta condizione : dicit vagabundum illum qui non habet domicilium certum vel habitationem38. Proprio il vagabondo e girovago comporta problemi nell’ambito del diritto canonico, spe- cialmente nell’individuazione del foro competente a livello processuale o del parroco di fronte al quale celebrare il matrimonio39.

I canonisti sono naturalmente benevoli verso gli umili, salve eccezioni ; considerano che talvolta la povertà può condurre a disordine morale, può facilmente contribuire a avviare le donne alla prostituzione, gli uomini a vari comportamenti devianti, compresa l’ubriachezza. È interessante la considerazione degli zingari40, sovente individuati tra i soggetti più trasgressivi sotto diversi profili negativi. Essi fanno la loro comparsa, da no- madi o da migranti, in Europa occidentale e in Italia ai primi del XV secolo. Sono muniti di diplomi di protezione papale e imperiale di dubbia origine, destano reazioni differenti all’inizio: curiosità, compassione, carità collettiva ; tuttavia, col tempo, provocano anche timore sociale, diffidenza e si tenta di emarginarli. In generale in età moderna si presu- mono mali homines per eccellenza, dediti a vita disordinata, alle rapine, alle truffe, a que- stuare con turpi inganni, al tradimento, al latrocinio41. Ciò che essi vendono si presume sempre di provenienza furtiva e va restituito al legittimo proprietario ; gli zingari vanno puniti anche per furti di beni di modico valore42. I rischi maggiori li corrono gli sprovve- duti, gli analfabeti, i plebei di infimo grado, categorie di persone intellettualmente deboli che talvolta si rivolgono agli zingari domandando loro la consulenza sul futuro. In tali circostanze se gli zingari, o meglio le zingare, si dedicano alla chiromanzia, a predire la sorte, pretendendo di esercitare poteri occulti e riti magici, se si immischiano in res sacrae, allora possono essere accusati di attività divinatoria, di compiere veri sortilegi e l’inquisi- zione romana interviene con le punizioni appropriate a reprimere gli eventuali scandali.

Altrimenti, se l’attività divinatoria delle zingare rimane nei limiti di un gioco curioso o di un passatempo innocente – viene in mente la lettura della mano, la ‘buona ventura’, sog- getto di un numero enorme di dipinti di genere realizzati da Caravaggio e seguaci e dai

38 Rinvio alla lunga esposizione Alberici de Rosate, “Vagabundus”, in Dictionarium cit., ad vocem.

39 Il foro è quello del luogo dove il vagabondo è reperibile, il parroco è quello del luogo in cui si celebra il matrimonio : Lucii Ferraris, “Vagus, Vagabundus”, in [Prompta] Bibliohteca cit., VII, pp. 534-535.

40 Sugli zingari in generale rimane fondamentale Bronislaw Geremek, “L’arrivée des Tsiganes en Italie : de l’assistance à la repression”, in Timore e carità, cit., pp. 27-44 ; Id. nella riedizione italiana intitolata “L’arrivo degli zingari in Italia : dall’assi- stenza alla repressione”, in Uomini senza padrone cit., pp. 151- 180 ; una messa a punto sull’opinione circa gli zingari, di solito negativa, formatasi in Europa occidentale, si legga in David Abulafia, “L’arrivo degli zingari : città, principi e nomadi”, in I quaderni del m.ae.s., XV (2011), pp. 17-41.

41 Lucii Ferraris, “Zingari, Zingarae”, in [Prompta] Bibliohteca cit., VII, n. 8, p. 799.

42 Ibid., nn. 5, 6, 7, p. 799.

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pittori bamboccianti e di scene di genere – allora si lascia correre perché si tratta di attività che fanno sorridere le persone normali dotate di buon senso43. Agli zingari si riconosce la capacità di essere testimoni a provare lo stato libero dei loro simili che vogliono celebrare matrimonio44.

Di solito i sovrani stabiliscono il bando e l’allontanamento delle comunità di zingari.

Così ad esempio provvedono i duchi di Mantova e del Monferrato e i duchi di Savoia.

Nel Monferrato gli zingari sono tollerati fino alla fine del XVI secolo ; quando, secondo la descrizione contenuta dei provvedimenti sovrani, vengono individuati alla stregua di una calamità sociale, ricevono il bando “sotto pena della galera, et altra maggiore ad arbitrio nostro”45. Tuttavia questi nomadi ritornano nel ducato durante la guerra di successione del Monferrato. Il nuovo duca Ferdinando I Gonzaga “intendendo che sotto il pretesto della passata mossa d’armi molti temerariamente hanno preso ardire d’entrare, et fermar- si in esso col commettere infiniti disordini, et oppressioni, a danno de’ nostri ben amati sudditi” li bandisce nuovamente affinché “niuno ardisca di venire in qualsivoglia parte di questo nostro Stato, ne anco per transito, sotto pena della vita” e ordina alle autorità pubbliche di “averli nelle mani vivi o morti”46.

Inoltre nel Monferrato, anche a causa dei tempi e della contiguità al ducato di Milano, esisteva il problema dei bravi, intesi proprio nel senso manzoniano di sgherri al servizio di qualche potente signore nel ruolo di guardie del corpo e di esecutori di qualunque sopruso. Nella legislazione ducale monferrina i bravi sono messi al bando e equiparati a malviventi, oziosi, vagabondi pericolosi, sotto pene gravissime, corporali e pecuniarie47.

Pure nei territori sabaudi gli zingari sono stati oggetto di durissimi provvedimen- ti legislativi in età moderna. Vengono assimilati agli oziosi e ai vagabondi e sono scacciati, senza eccezioni, senza processo, sotto pene gravissime in caso di inadempienza: si preve- de la galera, ossia l’obbligo si servire da remiganti forzati sulle navi militari sabaude, per i maschi maggiorenni ; la fustigazione per le donne48.

43 Ibid., nn. 1-2, p. 799.

44 Ibid., n. 4, p. 799.

45 Vincenzo I Gonzaga, grida da Casale, 18 maggio 1599. Tra l’altro il duca ricorda : “Essendo Noi informati, che la tolleranza de’ Cingari in questo nostro Stato del Monferrato, oltre alli danni, et travagli, che ne sentono i ben amati nostri Sudditi, può cagionare gravissimi disordini alla commune sanità, tanto da Noi desiderata […]” (Hiacobi Hyacinthi Saletae, Decretorum Montisferrati antiquorum et novorum Collectio, Casali, Typis Ludovici Montiae, 1675, Lib. III, p. 57).

46 Ferdinando I Gonzaga, grida da Casale, 17 luglio 1615, ibid.

47 Ferdinando I Gonzaga, grida da Mantova, 6 dicembre 1614, ivi, p. 56.

48 Felice Amato Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc., pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di conti- nuazione a quella del senatore Borelli,, tomo VI, vol. VIII, Torino, Picco, 1830, p. 267, p. 271, p. 290 contenenti le norme per individuare zingari e vagabondi ; pp. 271-272, pp. 280-291con le norme che proibiscono di ospitarli e con l’ordine alle comunità di arrestarli, anche attraverso pattuglie di volontari ; pene generiche da applicarsi a zingari e vagabondi alle pp. 264-265; previsione di pene più lievi per le donne e i minori, aumentate però in caso di detenzione di armi, p. 267, p. 270, pp. 280-283, pp. 290-292 ; loro cacciata impo- sta a prefetti e giudici, p. 266 ; i mendicanti stranieri debbono essere allontanati dagli Stati sabaudi, pp.

280-282, pp. 290-292; è proibita loro la questua, p. 268.

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I pellegrini sono una categoria di indigenti volontari che rimane sempre abbastanza tu- telata anche nell’età moderna; sono poveri per scelta e itineranti per devozione, vivono di elemosine, come dimostrano ancora i rari esempi di età contemporanea49. Si diventa pellegrini per ragioni differenti ma connotato comune è la vita itinerante sotto l’insegna della povertà. Il pellegrino è naturalmente uno straniero50 che attraversa territori lontani dalla patria d’origine.

Invero i pellegrini, pur risultando sempre stranieri, vengono considerati però di particolare qualità51; non va dimenticato che lo straniero, nella mentalità sociale e politica dal medioe- vo all’età moderna, era considerato un potenziale nemico, tuttavia i pellegrini sono sotto la protezione della Chiesa e chi li offende nella persona o nei loro beni incorre nella scomunica.

Secondo il diritto comune sono esenti da tributi personali e da rappresaglie. In teoria sono soggetti al foro ecclesiastico52 ma i sovrani giurisdizionalisti di età moderna tendono a rifiutare questo privilegio immunitario. I pellegrini secondo il diritto comune sono tutelati in presenza di determinati requisiti. Hanno l’obbligo di provare la loro condizione e perciò debbono circo- lare muniti di lettere di riconoscimento del parroco o, meglio, del proprio vescovo53.

Il medioevo, dopo il rinascimento giuridico, ha conosciuto anche la figura dei “pelle- grini per amore della scienza” nuova54, cioè degli studenti europei diretti a studiare diritto all’Università di Bologna.

Sui pellegrini non si può non citare Roma, capitale della cristianità e dello Stato della Chiesa, in cui l’opera dei sommi pontefici nell’ambito del buon governo ecclesiastico agì su due versanti : da un lato al fine di reprimere, più formalmente che nei fatti, i falsi pelle- grini, i vagabondi, i profittatori, attraverso norme repressive durissime ma quasi sempre poco applicate55 ; dall’altro al fine di accogliere tutti i bisognosi in strutture e istituzioni

49 Si possono citare Casimiro Barello (Cavagnolo, diocesi di Casale Monferrato, 1857-Alcoy, diocesi di Valencia, Spagna, 1884), pellegrino in Italia e in Europa sul modello di Giuseppe Benedetto Labre, sovente perseguitato dalle autorità di go- verno locali a causa del suo fervore ascetico giudicato negativamente dai medici seguaci del positivismo, di cui è in corso la causa di beatificazione (Luigi Fiora, “Barello Morello, Casimiro”, in Bibliotheca Sanctorum, Prima Appendice, Roma, Città Nuova Editrice, 1987, col. 132) ; e il fiammingo Rik Spiessens (1914-1999), che concluse la sua variegata esistenza a Fidenza, da padre cappuccino, col nome di Edoardo (Martha e Rik Spiessens, Diario di un pellegrinaggio a piedi dalle Fiandre a Roma, 18 giugno 1951-28 giugno 1952, trad.it. di Iside Germani, Parma, Tipolitografia Benedettina, 1998).

50 È ben noto che il peregrinus era colui che non possedeva la cittadinanza romana e pur vivendo nei territori soggetti alla capitale del mondo era escluso dalla vita politica e nel diritto privato poteva avere dei rapporti coi cittadini romani limita- tamente ai casi ammessi dallo ius gentium.

51 Peregrinus pro extraneo sumitur, in quo est quaedam ratio singularis (Alberici de Rosate, “Peregrinus”, in Dictionarium cit., ad vocem).

52 Si veda la analitica esposizione dello status dei pellegrini in Alberici de Rosate, “Peregrinus”, in Dictionarium cit., ad vocem.

53 Ibid. Sulla disciplina canonica dei pellegrini si vedano anche Lucii Ferraris, “Lex”, in [Prompta] Bibliohteca cit, V, Romae, ex typographia s. c. de Propaganda fide, 1889, art. III, nn. 18-45, pp. 103-110 ; Gaetano Moroni, “Povero,” in Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, LI, Venezia, Tipografia Emiliana, 1852, p. 3 ss.; sui pellegrini ibid., p. 41 ss.

54 Secondo le suggestive parole dell’Authentica Habita dell’imperatore Federico I (Manlio Bellomo, L’Europa del diritto comune. La memoria e la storia, Leonforte, Euno Edizioni, 2016, pp. 151-154).

55 Gaetano Moroni, “Ospizi di Roma”, in Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, L, Venezia, Tipografia Emiliana, 1851, pp. 3-32. Pur riconoscendo inevitabile il fenomeno del vagabondaggio, onesto o fraudolento, in una città come Roma, Moroni ricorda soprattutto l’opera di papa Innocenzo XII nello sradicamento della mendicità dall’Urbe con la fondazione dell’Ospizio apostolico dei poveri invalidi. Tra le disposizioni normative più rigide emanate in Roma contro oziosi e vagabondi si rammenta il bando del settembre 1706 del nuovo governatore della città Francesco Caffarelli, regnante papa Clemente XI.

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di ogni genere : “affinché nessuno potesse dirsi forestiere in città, patria comune e rifugio di tutta la cristianità, furono aperte istituzioni di accoglienza, ospizi, ospedali, collegi”56. Proprio in Roma due mendicanti sono stati elevati all’onore degli altari e sono ancora mol- to venerati : Sant’Alessio57 romano, del V secolo ; Saint Benoit-Joseph Labre58, francese, vissuto nel XVIII secolo. A proposito di quest’ultimo i biografi ricordano che in Francia è stato trattato con durezza e con sospetto a causa della legislazione contro i mendicanti, mentre in Piemonte e in Roma ha ricevuto una buona accoglienza59.

Può essere interessante ricordare la diffidenza della legislazione sabauda verso i pel- legrini. Sembra di percepire nei testi normativi in materia il costante timore dell’inganno e della mala fede dei falsi pellegrini che vogliono vivere sfruttando la credulità dei bene- fattori. Nel 1766 si stabiliscono delle notevoli restrizioni alla loro attività: ai pellegrini si consente l’ingresso negli Stati di Savoia soltanto se provvisti di recapiti e percorsi prede- finiti, con i relativi luoghi di sosta, e se risultano muniti di passaporto; si consente loro di questuare nel periodo strettamente necessario al loro transito60.

In età moderna la condizione dei poveri e specialmente dei mendicanti, muta in senso sfavorevole soprattutto nella legislazione locale di quasi tutti gli Stati europei, grandi o piccoli. Gli Stati sabaudi non fanno eccezione. È sufficiente leggere i provvedimenti anti- pauperistici pubblicati nella consolidazione dell’avvocato Felice Amato Duboin61.

Allo scopo di estirpare la mendicità, dalla fine del XVI secolo i duchi di Savoia hanno emanato norme innumerevoli che contemplano pene durissime per i mendicanti, ma che si sono rivelate inutili perché quasi tutte disapplicate a memoria d’uomo. È interessante rilevare questo aspetto, segnale autoevidente di inefficace applicazione delle norme: che le leggi antipauperistiche ripetono sempre disposizioni anteriori che formalmente non risultano mai essere state abrogate. Ad esempio, un editto del 1596, ripetuto in seguito, stabilisce l’arresto immediato dei vagabondi e la destinazione alla galera perpetua senza processo. Tra l’altro la proibizione della questua è ricorrente. Essa è considerata alla stre- gua di reato, come stabilirà ancora la legislazione sabauda del XIX secolo, codice penale albertino compreso62.

Il grave problema del pauperismo viene affrontato efficacemente soltanto dal grande sovrano riformatore d’età moderna, Vittorio Amedeo II, re di Sicilia, poi re di Sardegna.

56 Ivi, p. 6.

57 Enrico Josi, “Alessio, santo, confessore”, in Bibliotheca Sanctorum, I, Roma, Città Nuova Editrice, 1998, col. 814-824.

58 Hubert Claude, “Benedetto Giuseppe Labre”, in Bibliotheca Sanctorum, II, Roma, Città Nuova Editrice, 1998, coll.

1218-1220.

59 Ibid. In Roma fu particolarmente ostile a Labre l’ambasciatore di Francia cardinale François-Joachim de Bernis.

60 Felice Amato Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi cit., tomo VI, vol. VIII, p. 269, p. 285.

61 Ci si riferisce ancora a Felice Amato Duboin Raccolta per ordine di materie delle leggi cit., edita a Torino tra il 1818 e il 1860 in 25 tomi e 38 volumi.

62 Sulla disciplina legislativa degli Stati sabaudi in materia, tra antico regime e codificazione, si rinvia a Luigi Vigna, Vincenzo Aliberti, “Oziosi”, in Dizionario di diritto amministrativo, IV, Torino, Tipografia G. Favale e Comp., 1849, pp. 683-685 ; “Ricoveri di mendicità,” ivi, V, Torino, Tipografia G. Favale e Comp., 1852, pp. 274-282 ; “Vagabondi-Vagabondaggio”, ivi, V, pp. 1374-1383.

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A livello legislativo nelle Regie Costituzioni del 172363 e 172964 emana norme repressive drastiche : proibisce la questua, dispone la segregazione forzata di mendicanti validi e invalidi, ordina l’espulsione effettiva dei mendicanti stranieri.

A livello istituzionale, fin dal 1717 fonda ospedali generali e congregazioni di carità in tutte le comunità dei propri Stati con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico attraverso l’internamento dei poveri in apposite strutture dove essi, con una minima assistenza, si sarebbero dedicati a attività socialmente utili. Il sovrano sabaudo segue anche in questo il precedente modello del regno di Francia dove re Luigi XIV aveva avviato la fondazione di ospizi in cui concentrare poveri e mendicanti. Il gran re aveva affidato a tre gesuiti la lotta alla povertà realizzatasi nella fondazione di ospizi generali e congregazioni di carità. I po- veri erano raccolti e destinati a lavori appropriati all’età e alle forze. È interessante il fatto che Vittorio Amedeo II, sovrano giurisdizionalista, sovente in urto con la Sede apostolica, il quale nella riforma dell’Università di Torino escluse la Compagnia di Gesù dall’insegna- mento, si rivolga proprio a un gesuita francese, André Guevarre65, incaricandolo di predi- sporre il piano generale per eliminare il pauperismo di massa attraverso gli strumenti già adottati in Francia. Guevarre è considerato un esperto della lotta alla mendicità. Aveva già operato allo stesso obiettivo da consulente sia di re Luigi XIV sia di papa Innocenzo XII.

Guevarre pubblica il proprio programma nel volume La mendicità sbandita66 e realizza in Torino e nel resto degli Stati sabaudi gli istituti creati in Francia. La fondazione dell’o- spizio di Nizza di Provenza è la più problematica a causa delle forti resistenze opposte dalle confraternite locali tradizionalmente dedite all’assistenza. Esse infatti ostacolavano l’opera di Guevarre, accusandolo di stornare i beni confraternali a esclusivo vantaggio delle sue iniziative67.

63 Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili, e criminali ne’ Stati della M. S., Torino, per Gio. Valletta, 1723, lib. IV, tit. 35, cap. 11.

64 Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili, e criminali ne’ Stati della M. S., Torino, appresso Gio. Battista Chais, 1729, I, lib. II, tit. 3, cap. 1, § 9. Sulle famose consolidazioni legislative del grande sovrano sabaudo rinvio a Mario Enrico Viora, Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770, Torino, Bocca, 1928, ristampa anastatica, Torino, Reale Mutua di assicurazioni, 1986.

65 Mario Zanardi, “Il Padre Andrea Guevarre della Compagnia di Gesù : linee biografiche di un protagonista della Mendicità sbandita”, in La Compagnia di Gesù della provincia torinese dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto, a cura di Bruno Signorelli e Pietro Uscello, Torino, Società piemontese di archeologia e belle arti, 1998, pp. 161-220.

66 Andrea Guevarre, La mendicità sbandita col sovvenimento de’ poveri, tanto nelle città, che ne’ borghi, luoghi, e terre de’ Stati di qua e di la’ da’ Monti e colli […], Torino, Gianfrancesco Mairesse e Giovanni Radix, 1717.

67 Sulle fondazioni realizzate da Guevarre su ordine del sovrano rinvio a Bruno Signorelli, “L’ultima collaborazione fra lo Stato Sabaudo e la Compagnia di Gesù in epoca di antico regime : la creazione degli ospizi e delle Congregazioni di carità”, in La Compagnia di Gesù della provincia torinese cit., pp. 221 ss.

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Mi avvio alla conclusione. La fondazione di ospizi68 adottata come soluzione al paupe- rismo di massa negli Stati europei d’età moderna ricalca l’aspirazione dei sovrani assoluti a perfezionare il controllo integrale sui sudditi69. Specialmente su coloro che si trovavano in condizione di marginalità, fragilità, debolezza sociale, ritenuti potenzialmente pericolo- si e fonte di disordini. Oziosi, mendicanti, girovaghi venivano etichettati negativamente e spietatamente repressi, anche se nella realtà spesso si trattava di disoccupati nei confronti dei quali una politica del lavoro avrebbe facilmente risolto i loro problemi70. Il contesto socio-culturale favoriva la tendenza repressiva del pauperismo da parte dei governan- ti. Persino la sensibilità religiosa era orientata a un certo rigorismo, favorito dalle frange gianseniste che condizionavano la visione del mondo.

Gli studiosi di scienze camerali di area germanica, precursori in qualche misura del diritto amministrativo e finanziario, insieme a altre correnti di intellettuali, compresi i philosophes illuministi, suggeriscono ai sovrani illuminati la scelta della repressione e cri- minalizzazione di una certa povertà. È emblematico quanto Voltaire risulti insensibile alla debolezza sociale degli emarginati : egli disprezza apertamente la plebe, la canaille71.

Gaetano Filangieri nella Scienza della legislazione72 auspica la repressione e il con- trollo del pauperismo, soprattutto come forma di tutela della società, attraverso il lavo- ro coatto imposto agli indigenti, puniti nella loro indolenza. Il cameralista Joseph Von Sonnenfels73 sostiene la necessità della vigilanza dello Stato sui costumi del popolo, se- condo finalità preventive e repressive della povertà e della mendicità, arrivando quasi alle stesse conclusioni di Filangieri.

Utilitarismo e senso pratico favoriscono la formazione di una nuova mentalità, a connotazione fortemente negativa, nei confronti del pauperismo. Il tradizionale diritto comune, che assicurava all’indigente una ampia tutela giuridica, culminante nella formula solenne dei privilegia paupertatis del giurista perugino Benincasa, non è più ritenuto idoneo né teoricamente, né di fatto, a risolvere i problemi del pauperismo. Nel disciplinare il trat- tamento verso i bisognosi non si evocano più la carità e la pietà di matrice cristiana, bensì prende spazio un certo spirito filantropico di matrice filosofica e razionalista che rappre- senta l’indigente come una calamità sociale, ravvisa nella povertà una colpa personale, e prevede la rieducazione dei miserabili, dei ceti deboli e proletari insieme al loro rigoroso disciplinamento sociale. Si tratta di atteggiamenti che a loro modo preludono alla valo- rizzazione dell’individualismo caratteristico del liberalismo ottocentesco ; il quale, non a

68 Tra i tanti esempi si può citare quello napoletano : Annamaria Gaetana De Pinto, Il Reale Albergo dei poveri di Napoli.

Dall’emarginazione all’assistenza (secc. XVIII-XIX), Bari, Cacucci editore, 2013.

69 Guido Astuti, La formazione dello Stato moderno in Italia, Torino, Giappichelli, 1967, pp. 191-192.

70 Ivi, p. 272.

71 Ivi, p. 251.

72 Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione, Genova, presso Jvone Gravier, 1798, V, lib. III, parte II, cap. 47, tit. 7 (de’

delitti contro la pulizia pubblica), pp.284-286). Secondo Filangieri i poveri e gli oziosi che non lavorano sono tutti da punire.

73 [Joseph Von] Sonnenfels, Scienza del buon governo […] traduzione dal tedesco, Milano, per Giovanni Silvestri, 1832, cap. III, p. 70 ss. ; cap. III, nn. 120-121, pp. 86-87; cap. IV, n. 211 ss., p. 150 ss.

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caso, sarà rigidissimo nei confronti del pauperismo, riadattando le soluzioni settecente- sche (comprese quelle di Filangieri, Von Sonnenfels e altri autori) e trasfondendole nelle codificazioni penali radicalmente ostili a tutte le forme di marginalità e disagio sociale ritenute nocive, immorali, improduttive, pericolose74.

A segnare, nella percezione del pauperismo, la differenza e la distanza, anche secondo la sensibilità etica, rispetto al passato, e a testimonianza dell’evoluzione della dot- trina, soprattutto giuridica, restano memorabili le lapidarie e impietose parole del gran- de intellettuale e giurista italiano Gian Domenico Romagnosi. Corazzato dalla propria disciplina, la sua conclusione di un lungo ragionamento su oziosi e vagabondi, valutati alla stregua di esempi di degrado morale in rapporto alla tutela della società75, sfocia ad- dirittura in un’affermazione di potenziale presunzione di colpevolezza : “queste persone sono in istato abituale di guerra contro tutti gli altri possessori di beni, di modo che, se, avuto riguardo al loro tenore di vita, non presentano veruna infrazione d’alcun particolare dovere, inchiudono virtualmente la disposizione a violarli tutti”76. “Se dunque ufficio della legge dev’essere di fiancheggiare con istituzioni sussidiarie le leggi principali e finali le più importanti, sarà pur dovere di queste leggi erigere in formale delitto politico l’oziosità e il vagabondaggio di tutti coloro che, privi di sufficiente patrimonio, debbono impiegare abitualmente la loro attività per procacciarsi legittimi mezzi di sussistenza”77.

La visione caritatevole e umanitaria dei bisognosi, insieme ai privilegia paupertatis, è ormai definitivamente tramontata.

74 Ad esempio si veda Luigi Vigna, Vincenzo Aliberti, “Vagabondi-Vagabondaggio,” in Dizionario di diritto amministrativo cit., V, pp. 1382-1383.

75 Gian Domenico Romagnosi, Genesi del diritto penale, Milano, per Francesco Sanvito, 1857, sulla prevenzione dei delitti, Parte quinta, cap. IV, art. III, n. 1080 ss., pp. 615-628.

76 Ivi, art. III, § 1093, pp. 616-617.

77 Ivi, art. III, n. 1094, p. 617.

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