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GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO ART. 15 L.104/92 Obbligatorio presso ogni istituzione scolastica

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GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO ART. 15 L.104/92 Obbligatorio presso ogni istituzione scolastica

COMPOSIZIONE

 DIRIGENTE SCOLASTICO

 DOCENTI CURRICOLARI

 DOCENTI SPECIALIZZATI

 OPERATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI

 GENITORI DI ALUNNI CON DISABILITA’

 STUDENTI (solo per la scuola secondaria superiore)

COMPETENZE

L'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo.

Competenze di tipo organizzativo:

· Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).

· Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap;

gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.).

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· Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).

Competenze di tipo progettuale e valutativo:

· Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola.

· Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie.

· Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili).

· Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.

GRUPPO DI LAVORO ( operativo) EX ART. 12 L 104/92 Si costituisce quando nella scuola viene accolto uno studente

con disabilità

Composizione

 Docenti curricolari

 Docenti specializzati

 Operatori ASL

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 Assistente sociale

 Genitori dell’alunno con disabilità

COMPETENZE

 Redazione profilo dinamico funzionale

 Redazione piano educativo individualizzato

 Verifica del profilo

 Verifica del PEI

Gruppo per l’inclusione (GLI)

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.

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COMPOSIZIONE COME PER IL GLHI CON L’AGGIUNTA DI:

 funzioni strumentali,

 insegnanti per il sostegno,

 AEC(Assistenti educativi culturali) assistenti alla comunicazione

 docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi

 genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola

Funzioni

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento

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organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

 focus/confronto sui casi, consulenza e

supporto ai colleghi sulle

strategie/metodologie di gestione delle classi;

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art.

1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

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