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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI NAGO TORBOLE

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI NAGO TORBOLE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43/2012 di data 22/11/2012

(2)

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto - finalità e definizioni Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

TITOLARE - RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Titolare del trattamento

Art. 5 – Responsabile ed incaricati della gestione e del trattamento dei dati

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA:

MISURE DI SICUREZZA

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati

Art. 7 – Informative rese al momento della raccolta dei dati Art. 8 – Diritti dell'interessato

Art. 9 – Misure di sicurezza dei dati

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 10 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali e tutela

ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 – Entrata in vigore

(3)

PRINCIPI GENERALI Articolo 1

Oggetto - finalità e definizioni

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina atta a garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito e attivato dal Comune di Nago Torbole per perseguire i propri fini istituzionali, avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ess.mm.ii. e alle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante Privacy in materia di videosorveglianza (Provvedimento 29 novembre 2000 “Videosorveglianza – il decalogo delle regole per non violare la privacy” - Provvedimento 29 aprile 2004

“Videosorveglianza – provvedimento generale” - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010).

La raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “banca dati”, il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per “titolare”, l'Ente Comune di Nago Torbole, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “responsabile”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “incaricato”, la persona o le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti indeterminati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati , in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

(4)

l) per “Codice”, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Nago Torbole sul proprio territorio.

L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:

principio di liceità: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice;

principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (articolo 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle finalità istituzionali del Comune di Nago Torbole, riconosciute ed attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

a) creare uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;

b) aumentare il livello di sicurezza pubblica rilevando situazioni di pericolo;

c) prevenire eventuali atti di vandalismo o altri reati contro cose e persone;

d) garantire la tutela del patrimonio dell'Amministrazione comunale e la protezione della proprietà pubblica e privata;

e) monitorare e rilevare i flussi di traffico veicolare in aree strategiche;

f) ricostruire in tempo reale la dinamica di furti, atti vandalici e incidenti stradali nei luoghi di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della polizia locale e delle forze

(5)

Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i dati dei soggetti e dei mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

TITOLARE - RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO Articolo 4

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali tramite sistema di videosorveglianza è il Comune di Nago Torbole, a tal fine rappresentato dal Sindaco, il quale si obbliga a conformare il trattamento al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ed ai provvedimenti del Garante della Privacy.

Il Sindaco, come rappresentante del titolare del trattamento, definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore; effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice; nomina i responsabili del trattamento dei dati personali, assegnando i compiti e le responsabilità connesse e vigilando sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 5

Responsabile ed incaricati della gestione e del trattamento dei dati

Il responsabile del trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema della videosorveglianza viene designato con provvedimento scritto del Sindaco.

Compete al responsabile del trattamento dei dati personali la responsabilità della gestione e utilizzazione dell'impianto, la visione delle registrazioni, il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte, la designazione per iscritto ed in numero limitato delle persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni, nonché la loro istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza.

Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni del titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere specificati analiticamente nell'atto di designazione.

L'Amministrazione comunale può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali di cui essa è titolare. I soggetti esterni sono nominati responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate.

Ai soggetti nominati sono fornite le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell'incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA: MISURE DI SICUREZZA

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

(6)

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e successivamente .trattati.

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante di data 8 aprile 2010, la conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici o esercizi, nonché in relazione a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria.

Funzionalmente alla tutela della sicurezza urbana il termine di conservazione delle immagini videoregistrate può essere prorogato eccezionalmente fino ad un massimo di 7 giorni. Eventuali ulteriori allungamenti del termine di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'articolo 34 del Codice.

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da telecamere di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati con apposito provvedimento dell'Amministrazione.

I sistemi di telecamera saranno installati in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non necessario alle finalità istituzionali, immagini dettagliate o ingrandite, in modo da non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' fatto assoluto divieto di divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la centrale operativa, sita in luogo idoneo di proprietà comunale. Nella suddetta sede le immagini saranno videoregistrate e conservate per il periodo sopra indicato. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

L'accesso alle immagini e ai dati è ammesso per il responsabile e per gli incaricati, con divieto assoluto di accesso a terzi, fatto salvo il caso dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 7

Informative rese al momento della raccolta dei dati

Il Comune di Nago Torbole si impegna a segnalare le aree video sorvegliate con apposita idonea segnaletica.

Articolo 8 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato all'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, l'esercizio dei propri diritti ed in particolare:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

(7)

c) di conoscere i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

d) di ottenere, a cura del responsabile:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;

- la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi;

- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

I diritti sopra indicati, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui di cui al punto 1 del presente articolo l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Articolo 9

Misure di sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, presso la centrale operativa, ove sono ubicate le attrezzature di videosorveglianza e registrazione dati, può accede il solo personale autorizzato.

L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, né banche dati o altre periferiche. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

La stazione di controllo e archiviazione dei dati è localizzata in apposito locale, chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Eventuali accessi di persone diverse dal responsabile o dall'incaricato, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche l'indicazione dello scopo dell'accesso e del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati alla manutenzione ed alla pulizia del locale. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazioni di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.

Nella sala di controllo e archiviazione delle immagini sarà tenuto, da parte del responsabile del trattamento o di un incaricato, un apposito registro dove verranno segnalati dati identificativi, orari

(8)

di accesso, scopo di accesso ed eventuali dati assunti dalle persone autorizzate che accedono alla sala.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Articolo 10

Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali e tutela

Chiunque cagioni danni ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento secondo il regime di responsabilità definito dall'articolo 2050 del codice civile.

Per la disciplina dei profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto stabilito dall'articolo 141 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti vigenti del Garante per la protezione dei dati personali.

ENTRATA IN VIGORE Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto comunale. Il regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del Comune.

(9)

Adottato dal Consiglio Comunale in seduta del 22.11.2012 con deliberazione n.

43/2012.

Il Sindaco Il Segretario

f.to Civettini dott. Luca f.to Guella Alda

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 79 – 1° comma del T.U.LL.RR.O.CC.

approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L per dieci giorni consecutivi dal 27.11.2012 al 07.12.2012 senza opposizioni.

Il Segretario f.to Guella Alda

ESECUTIVITA’ DELIBERA

La delibera è divenuta esecutiva il 08.12.2012, trascorsi i dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 – 3° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L..

Il presente regolamento è

ENTRATO IN VIGOREA PARTIREDAL 08.12.2012

Il Segretario f.to Guella Alda

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