Le trasformazioni del territorio e i titoli edilizi
A cura degli avvocat Livio Lavitola
e
Andrea Di Leo
I. Breve “storia” dei titoli edilizi
II. L’attuale quadro dei titoli edilizi
- Attività edilizia libera
- Permesso di costruire – “Super DIA”
- DIA/SCIA
- Permesso di costruire “in sanatoria” ordinaria
III. Titoli edilizi e tutela dei beni culturali e
paesaggistici
PARTE I
Dalla licenza alla concessione edilizia.
I. “Storia” dei ttoli edilizi
La L. n. 1150/1942 la licenza di costruzione
Articolo 31
Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero
ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune.
Le determinazioni del podestà sulle domande di licenza di
costruzioni devono essere notificate all'interessato non oltre il
sessantesimo giorno della ricezione delle domande stesse.
Si tratta di un atto a natura autorizzatoria e gratuito, necessario per intervent da
realizzare in ambito cittadino, se esista il piano
regolatore generale (allora non obbligatorio)
Con la l. 765/1967 (c.d. legge ponte):
- obbligo, per tutti i comuni, di dotarsi dello strumento urbanistco generale
- estensione dell’ambito applicatvo della
licenza edilizia all’intero territorio nazionale
- Silenzio-rifiuto a seguito decorso 60 gg. istanza
Si pone il problema della natura dello ius aedificandi
a) teoria dell’attribuzione: il diritto di edificare appartene allo Stato, che può concederlo
dietro “compenso”.
b) teoria della conformazione/inerenza: lo ius aedificandi è insito nella proprietà
immobiliare, la Legge può solo limitarlo e
regolarlo (ex art. 42 Cost.)]
L. 10/77: la concessione edilizia
Alla c.e. è sottoposta “ogni trasformazione urbanistica ed edilizia”.
Novità:
- oggetto: non più solo le costruzioni, ma ogni attività a rilievo urbanistco ed edilizio
- Onerosità: contributo per i cost di
urbanizzazione
- passaggio dal regime autorizzatorio a quello concessorio.
Secondo parte della dottrina tale passaggio testmoniava la scissione tra ius aedificandi e proprietà fondiaria.
La concessione attribuirebbe il diritto di edificare.
Mengoli: si è trattato di un tentatvo di
“attribuzione allo Stato … del diritto di
edificare”
Non mancavano opinioni dissenzient: il nomen iuris concessione era solo una “etchetta”,
rimanendo ferma la immanenza del diritto di edificare al diritto di proprietà.
Tant’è che “la c. può essere rilasciata solo al proprietario del suolo e si trasferisce insieme
all’area; si configura come atto dovuto, nel senso che il sindaco è tenuto a rilasciarla qualora il
proprietario chieda di svolgere un’attività in
conformità agli strumenti urbanistici; non è
revocabile” (Iannelli, 1977)
Corte Cost. 5/1980
“il diritto di edificare continua a inerire alla
proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire”
Ferme rimanendo le compressioni e le limitazioni poste dalla Legge al proprietario.
Il procedimento di rilascio è volto all’accertamento
dei presuppost di legge per l’esercizio del diritto.
Con la l. 457/1978 alcuni intervent vengono sottopost ad “autorizzazione”:
- provvedimento gratuito
- soggetto a formazione tacita
- relatvo ad intervent “minori”
PARTE II
I titoli edilizi nel DPR n. 380/2001
Il DPR n. 380/2001
Il testo unico dell’edilizia oggi vigente è frutto della sovrapposizione di numerosi e, come
vedremo, alle volte “scoordinat”, intervent
legislatvi.
Da segnalare, solo nel periodo 2010 – 2012 diversi intervent:
l. 73/2010: ampliamento delle fattispecie di edilizia libera
l. 122/2010: modifica dell’art. 19 L. 241/90 con introduzione della “SCIA” in luogo della DIA
l. 106/2011 (decreto sviluppo 2011):
- interpetazione autentica sul tema SCIA in edilizia
- riduzione del termine per la PA per intervenire sulla SCIA
- silenzio-assenso per il permesso di costruire
l. 134/2012 (conversione del decreto “cresci Italia”)
- modifiche in merito alle attività “libere”
- semplificazioni amministratve
- procedimento per il rilascio del pdc
- ulteriori modifiche in merito alla disciplina
della DIA
Le fattispecie di attività edilizia
1. Attività libera
2. Attività libera previa comunicazione inizio lavori 3. Attività soggetta a SCIA
4. Attività soggetta a DIA
5. Attività soggetta a permesso di costruire
Da evidenziare subito che, come si vedrà, tra tali fattispecie l’unica aventa natura
provvedimentale è il permesso di costruire : le
attività libere e quelle soggette a DIA/SCIA non
necessitano di un titolo.
Gli interventi edilizi
L’art. 3 del T.U. definisce i singoli intervent, con valore prescrittivo: infatti il co. 2 della disposizione precisa che tali definizioni
“prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”
Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizio
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
Manutenzione Ordinaria
gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
Manutenzione Straordinaria
le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
Restauro e risanamento conservatvo
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
Ristrutturazione edilizia
• gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
Nuova Costruzione
intervent di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
• e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrat, ovvero
l'ampliamento di quelli esistent all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli intervent pertnenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
• e.2) gli intervent di urbanizzazione primaria e secondaria realizzat da soggetti diversi dal comune;
• e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impiant, anche per pubblici servizi, che comport la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
• e.4) l'installazione di torri e tralicci per impiant radio-ricetrasmittent e di ripettori per i servizi di telecomunicazione;
• e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricat, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utlizzat come abitazioni, ambient di
lavoro, oppure come deposit, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
• e.6) gli intervent pertnenziali che le norme tecniche degli strument urbanistci, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistco delle aree, qualifichino come
intervent di nuova costruzione, ovvero che comportno la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
• e.7) la realizzazione di deposit di merci o di materiali, la
realizzazione di impiant per attività produttive all'aperto ove
comportno l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
Ristrutturazione Urbanistca
quelli rivolt a sosttuire l'esistente tessuto urbanistco - edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematco di intervent
edilizi, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolat e della rete stradale.
L’attività edilizia libera
A) Attività eseguibili “senza alcun titolo”:
a) gli intervent di manutenzione ordinaria;
b) gli intervent volt all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportno la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostco, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i moviment di terra strettamente pertnent all’esercizio dell’attività agricola e le pratche agro-silvo-pastorali, compresi gli intervent su impiant idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
.
B) Senza alcun ttolo, ma previa comunicazione, anche per via telematca, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale
• a) gli intervent di manutenzione straordinaria di cui all’artcolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di paret interne, sempre che non riguardino le part strutturali dell’edificio, non comportno aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistci [CIA + relazione tecnica]
• b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contngent e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
• c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistco comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombat;
• d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (14)
• e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli element di arredo delle aree pertnenziali degli edifici;
• e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricat adibit ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destnazione d'uso dei locali adibit ad esercizio
Sanzioni:
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione
pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Poteri regionali
Le regioni a statuto ordinario:
• a) possono estendere la disciplina di cui al presente artcolo a intervent edilizi ulteriori;
b) possono individuare ulteriori intervent edilizi, tra quelli indicat nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica;
c) possono stabilire ulteriori contenut per la relazione tecnica di cui al
Permesso di costruire
Introdotto con il DPR 380/2001 in luogo della concessione edilizia.
TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI
Art. 10 Interventi subordinati a permesso di costruire
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
“caratteristiche del permesso di costruire ”
Art. 11 Caratteristiche del permesso di costruire
co. 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
“
la necessaria distnzione tra gli aspetti civilistci e quelli
pubblicistci dell'attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significatvi punt di contatto tra i due diversi profili. In proposito ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio dei ttoli edilizi l'amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l'esistenza, in capo al
richiedente, di un idoneo ttolo di godimento sull'immobile,
interessato dal progetto di trasformazione urbanistca” (TAR
Campania Napoli, Sezione II, 21 marzo 2011, n. 1581)
co. 2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme
all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
“
i ttoli edilizi costtuiscono un genere di atti ad alto tasso di formalismo, nel senso che con tali provvediment l’amministrazione prende atto della conformità di un progetto allo strumento vigente, e presta l’assenso ad una trasformazione del territorio che avrà affetti irreversibili. Note sono al riguardo le tematche che si sono agitate in dottrina e giurisprudenza sulla natura del ttolo edificatorio e sulla sua efficacia e revocabilità: la conclusione a cui attualmente si è giunt è che l’amministrazione non è dotata di poteri discrezionali allorché verifica la compatbilità di un progetto con le norme di piano, e che il ttolo rilasciato non è revocabile”(T.A.R. Liguria, Sezione I, 2 novembre 2011, n. 1517)
co. 3 Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
La clausola relatva alla salvezza dei diritti dei terzi inserita nella
concessione edilizia deve quindi proprio intendersi nel senso che non incombe all'autorità che rilascia la concessione compiere complesse ricognizioni giuridico-documentali, ovvero accertament in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per l'Amministrazione
l'acquisizione del ttolo che formalmente abilit alla concessione (Consiglio Stato, IV, 26 maggio 2006, n. 3201). Sicché il vicino che reput leso un
proprio diritto soggettivo, ad es., in materia di distanze tra edifici, può sempre agire innanzi all'a.g.o. per la riduzione in pristno o il risarcimento del danno (Consiglio Stato, V, 19 marzo 1999, n. 277).
(Cons. St., Sez. V, n1170/2011)
Presupposti per il rilascio del pdc
Art. 12
co. 1 Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Il principio di conformità subisce la deroga ad opera dell’art. 14 (pdc “in deroga”), per superiori interessi pubblici.
Si deve ritenere che il rilascio del pdc, in presenza dei requisiti di legge, è atto dovuto: la p.a. non esercita potere “discrezionale”
(Mengoli) ma un mero accertamento senza margini per apprezzare l’interesse pubblico (non rileverebbe, ad es., l’eventuale futura
possibilità di destnare l’area in maniera differente)
• co. 2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
“in vista del rilascio del permesso di costruire è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di
urbanizzazione primaria stmate in concreto necessarie, ivi comprese quelle relatve alla viabilità ed ai parcheggi pubblici, in modo che la zona possa dirsi sistemata per l'insediamento e per il soddisfacimento delle esigenze delle famiglie che debbano fissarvi la dimora. Compito primario della pianificazione urbanistca è, infatti, quello di coordinare
armonicamente l’attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale”
(TAR Campania, Na, Sezione II, 2 maggio 2012, n. 1970)
• Co 3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda . La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
• Co 4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli
strumenti urbanistici.
Efficacia temporale del pdc
Art. 15
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere
prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
“l'inizio dei lavori, ai sensi dell'artcolo 15, co.2, deve intendersi riferito a concret lavori edilizi; pertanto, i lavori debbono ritenersi "iniziat" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantere,
nell'innalzamento di element portant, nella elevazione di muri e nella esecuzione
Sono stat ritenut event idonei a rappresentare il “fatto
sopravvenuto estraneo alla volontà del titolare del permesso di costruire” ad esempio i provvediment di inibizione dei
lavori assentt dal ttolo abilitatvo.
TAR, Lazio, II quater, 7.6.2010, n, 15939 ha affermato che
“non può essere opposto il decorso del termine decadenziale a colui che non poteva comunque continuare l’edificazione per un fatto sopravvenuto estraneo alla sua volontà ”.
TAR, Lazio, II. 15,4,2004, n. 3297, annovera tra le ragioni di
forza maggiore il factum principis ovvero il provvedimento
dell’Autorità, non imputabile al ttolare della concessione e
oggettivamente ostatvo dei lavori.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non
rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Principio di contribuzione
L’edificazione determina un costo per la collettività:
- realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione (necessarie ad inserire l’edificazione nel contesto)
- consumo del territorio (il quale è risorsa scarsa e collettiva)
- aumento del carico urbanistco: alla creazione
di nuovi edifici corrisponde un aumento dei
E’ principio dell’ordinamento che chi intenda esercitare il proprio ius aedificandi debba contribuire alle spese ed agli oneri
complessivi gravant sulla collettività.
Tramite:
- prestazioni patrimoniali
- obblighi di facere (esecuzione diretta delle opere, cessione di aree a fini di p.u., etc.)
(Gatto Costantino- Savasta)
Chiaramente, abbandonata la teoria “attributva”, vi sono
conseguenze in ordine alla configurazione del contributo per il
rilascio del pdc: esso non costtuisce il prezzo per la cessione del
diritto di edificare. E’ una prestazione imposta, determinata con
rigidi criteri di uguaglianza e senza potere discrezionale della p.a
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 16 T.U. Ed .
• Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
• 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione
va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata.
Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo
edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità
derivanti dalla presenza delle medesime – secondo modalità eque per la comunità –,
con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa;
il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico,
qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, sicché la circostanza che le modifiche di
destinazione d’uso non siano eventualmente soggette al previo titolo
abilitativo non comporta ipso iure l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione
Co. 2. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel dell’art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
Co. 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il contributo di costruzione è composto di due component:
1. quota oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Partecipazione alle spese per le opere di
urbanizzazione di cui l’edificazione andrà ad usufruire
2. costo di costruzione
quota commisurata all’effettivo costo di
• 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai
seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
• 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. (…).
Pacifica è la diversa natura degli oneri di urbanizzazione rispetto ai cost di costruzione, i quali rappresentano una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore a seguito della nuova edificazione
Mentre il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale in relazione alla trasformazione del territorio assentta al singolo,
il contributo per costo di costruzione, che è rapportato alle caratteristiche ed alla tipologia delle costruzioni e non è alternativo ad altro valore di genere diverso, afferisce alla mera attività costruttiva in sé valutata: l’obbligazione contributva per costo di costruzione, dunque, è a- causale ed appare soffermarsi sulla produzione di ricchezza connessa all’utlizzazione edificatoria del territorio ed alle potenzialità economiche che ne derivano e, pertanto, ha natura essenzialmente paratributaria
(T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione II, 24 agosto 2012, n. 1467)
Competenza
Art. 13
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolament e degli strument urbanistci.
Art. 5 - Sportello unico per l’edilizia
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzatva, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislatvo 18
agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disartcolazione, soppressione di uffici o organi già esistent, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
co. 1 bis Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi … gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. …
“l’art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione
Il procedimento per il “rilascio” del pdc art. 20
co. 1 La domanda per il rilascio del permesso di costruire, (…) va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, … dagli altri documenti previsti
La domanda è accompagnata da una dichiarazione del
progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto
agli strumenti urbanistici …, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività' edilizia (…) nel caso in cui la verifica in ordine a
tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali
(…).
co. 3 Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, … i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari e, valutata la
conformità del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento , corredata
da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
co. 4 Il responsabile del procedimento, qualora
ritenga che … sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine di 60 gg., richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino
al relativo esito, il decorso del termine di cui al
Co. 5-bis.
Se entro il termine di 60 giorni non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento,
il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi …
Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione
delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione
motivata di conclusione del procedimento, ...
Il provvedimento finale, …, è adottato dal dirigente o dal
responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.
=> 90 GIORNI
Qualora sia indetta la conferenza di servizi … la
determinazione motivata di conclusione del procedimento,
…. , è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento.
Il termine di 30 giorni è fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile
del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’artcolo
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono
raddoppiati per i comuni con più di 100.000
abitanti, nonché per i progetti
particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
Il silenzio assenso (art. 20)
• Nei procediment ad istanza di parte per il rilascio di provvediment amministratvi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, entro il termine di
conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego, ovvero non procede alla convocazione della “conferenza di servizi”
• I provvediment che si formano tramite il silenzio, possono essere oggetto di annullamento e revoca.
• ESCLUSIONI: atti e procediment riguardant il patrimonio culturale e paesaggistco, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l'immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normatva comunitaria impone l'adozione di provvediment amministratvi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell‘Amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e
procediment individuat con uno o più decret del Presidente del Consiglio dei ministri.
NOVITA’: IL SILENZIO ASSENSO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE:
Co. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, (….)
DISCIPLINA SPECIALE PER IMMOBILI VINCOLATI:
Co. 9. Se vincolo è “gestto”, anche in sub-delega, dal Comune
Il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo decorre dal rilascio del relatvo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Co. 10. Se vincolo non è di competenza dell’amministrazione comunale, ufficio comunale il Comune acquisisce il relatvo assenso nell’ambito della conferenza di servizi
DIA e SCIA
(la strana coppia!)
Cenni storici
Figure assimilabili alla dichiarazione (o
segnalazione) preventva: t.u.l.p.s. del 1889
relatvamente a riunioni pubbliche, cerimonie
religiose, rappresentazioni teatrali ecc.,
nonché all’attività edificatoria, quale prima
forma di regolazione pubblica.
Nel settore edilizio nel 1935 tutte le attività furono sottoposte al regime della licenza: progressiva
sottoposizione delle attività prima sottoposte
“comunicazione” a regime autorizzatorio
Alcune ipotesi superstt:
l’art. 216 r.d. n. 1265/34 (t.u.l.san.) per l’avvio di fabbriche e manifatture insalubri
l’art. 76 r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.) riguardante la
riunione e le riprese cinematografiche in luogo
pubblico.
L’opzione in favore dello schema autorizzatorio con un controllo amministratvo preventvo rispetto all’avvio di attività private (teoricamente lesive di interessi pubblici) ha determinato la successiva impostazione legislatva.
La tendenza a ridurre i controlli preventvi si manifesta in seguito proprio a partre dalla materia edilizia:
l’art. 26 l. n. 47/85, in materia edilizia, a proposito
delle realizzazione delle “opere interne”
Il primo vero e proprio antecedente dell’art. 19 è l’art. 22 l.
prov. Trento, n. 45/1988 (“Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell’azione amministrativa provinciale”.)
Si prevedeva che, “con apposito provvedimento legislativo sono individuati gli atti a carattere autorizzativo, derivanti dal semplice accertamento di presupposti di fatto o di diritto, che sono sostituiti con denuncia degli interessati, salvo il
potere di controllo dell’Amministrazione provinciale”
Sono poi logiche di “autoamministrazione del privato”
(PASTORI) a determinare l’ingresso della DIA nell’ordinamento edilizio.
Un’altalenante sequenza di norme e di opzioni legislatve, con una copiosa serie di decret legge non convertt, segna
l’evoluzione dell’isttuto nel periodo antecedente l’introduzione del Testo Unico.
Nell’arco di un solo biennio mutano più volte il regime amministratvo, l’ambito applicatvo, la sequenza
procedimentale. La DIA è ora ttolo edilizio sosttutvo per le
opere minori; ora strumento meramente facoltatvo, alternatvo all’autorizzazione espressa (DD.LL. nn. 88/1995; 193/1995;
310/1995; 400/1995; 498/1995; 154/1996; 285/1996;
Testo originario art. 19 L 241/90
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'artcolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, …, sono determinat i casi in cui l'esercizio di un’attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente.
In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motvato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' (…)
Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' degli accertamenti richiesti.
Dalla DIA alla SCIA
La DIA edilizia – art. 23 DPR 380/2001
Co. 1 Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie
co. 1 bis
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di
atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, (….), essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni
o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli
strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti
edilizi, …, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti.
Co. 3 Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Co. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi …Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
L’esecuzione di opere in territorio assoggettato al vincolo, anche ove eseguibili a mezzo di dia (o di scia), consente solo dopo il conseguimento della ripetuta autorizzazione paesaggistica (cfr. artt. 22 e 23 del d.P.R. 380 del 2001), in cui carenza il titolo abilitativo edilizio non si forma, ovvero
La “S.C.I.A.”
• Disciplinata dall’art. 19 della L. 241/90, come modificata dalle LL.
122/2010 e 106/2011
• La “segnalazione certficata di inizio attività – SCIA”, sosttuisce:
autorizzazioni, licenze, concessioni non costtutve, permessi, n.o.
il cui rilascio dipenda dal mero accertamento di requisit richiest ex lege e non sia subordinato a limit numerici o programmat
E’ quindi sufficiente una SEGNALAZIONE DELL’INTERESSATO
salvo quando esistano vincoli ambientali, paesaggistci, culturali o si tratti di atti di competenza di amministrazioni preposte alla difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, giustzia e finanze.
La segnalazione è CERTIFICATA in quanto deve essere
“corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese (l. 133/2008)” relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti”
EFFETTI DELLA SCIA:
Le attività esercitabili previa segnalazione sono “liberalizzate”
e possono essere iniziate “dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”
• La SCIA non costituisce comunque un “provvedimento”
(La denuncia di inizio attività non costituisce un
“provvedimento amministrativo a formazione tacita” e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma
rappresenta un atto privato volto a comunicare l’intenzione
di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla
legge: Ad. pl. N. 15/2011)
POTERI DELLA P.A.
Nel termine di 60 giorni “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti” la P.A. “adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi”
salvo che l’interessato “provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”
E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela anche in caso di dichiarazioni false o mendaci (in tal caso l’autotutela potrà essere esercitata “sempre e in ogni tempo” – caso in cui si applicano anche sanzioni penali ex DPR 445/2000)
Dopo la scadenza del termine di 60 giorni “all’Amministrazione è consentito è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno
intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di
ESCLUSIONI
la SCIA “non si applica alle attività economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”
TUTELA DEI “TERZI”
Gli interessat possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettant all'amministrazione e, in caso di
inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio
della P.A.
DIA edilizia e SCIA, quali rapporti?
Art. 19 co. 6-bis L. n 241/90:
Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e
alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
e dalle leggi regionali.
SCIA edilizia, poteri di intervento ed autotutela dell’Amministrazione
“la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili” (co. 6 ter, art. 19 L 241)
“restano altresì ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle
responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380” (co. 6 bis), unitamente
E’ stato ipotzzato decorso il termine di trenta giorni (per l’autotutela “edilizia”), l’amministrazione potrebbe intervenire a tutela dell’ordinato sviluppo del territorio «solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artstco e culturale, per l’ambiente,
… e previo motvato accertamento
dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività
dei privat alla normatva vigente».
Questa è l’ipotesi sottoposta dalla Regione Emilia Romagna nel ricorso innanzi la Corte Costtuzionale.
La Co. Cost., con la sent. n. 188/2012 ha quindi chiarito che
“va escluso infatti che la citata norma, riguardante
la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
abbia l’effetto di privare, nella materia edilizia,
l’Amministrazione del potere di autotutela, che,
viceversa, persiste «fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4», e cioè
congiuntamente all’intervento ammesso in caso di
pericolo di danno per gli interessi ivi indicati”
Il rilevante interesse costituzionale (…) al controllo pubblico, a garanzia di un armonico sviluppo del territorio che ne preservi l’integrità, non potrebbe, infatti, essere completamente
posposto alle pur rilevanti finalità di semplificazione e
accelerazione valorizzate mediante la SCIA (sentenza n. 151 del 1986) se il legislatore non si fosse nel contempo
premunito di assicurare un rimedio che, per i casi di più grave sacrificio del bene pubblico, possa consentire di superare l’affidamento ingenerato dalla SCIA stessa .
A tal fine, l’attribuzione all’autorità amministrativa del potere di incidere in autotutela sugli effetti della SCIA, pur dopo
l’esaurimento del breve termine concesso per vietare l’attività edilizia, opera quale corollario della linea di tendenza alla
semplificazione normativa e allo snellimento delle procedure
amministrative
Il permesso di costruire “postumo”
Art. 36: accertamento di conformità.
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, (…), (…) fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario
dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in
caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Ammissibile “sanare”
senza doppia conformità?
La posizione prevalente:
Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2306
• “con la legge n. 47 del 1985 è entrata in vigore una disciplina esaustiva e puntuale delle ipotesi di sanatoria, anche ai fini amministrativi, che non lascia alcun margine interpretativo.
Secondo tale impostazione, il principio di conservazione dei valori (…) deve quindi retrocedere dinnanzi al principio costituzionale di legalità, che impone la necessaria e stretta osservanza della
disciplina dettata dalla legge”.
“la concessione in sanatoria è un provvedimento tipico, che elimina l’antigiuridicità dell’abuso, estinguendo il potere repressivo
dell’Amministrazione, con la conseguenza che il suo ambito di
applicazione non può che essere specificamente disciplinato dalla
normativa, non risultando consentito l’esercizio, da parte
La posizione minoritaria:
la sanatoria giurisprudenziale
Un diverso orientamento muove dal parere dell’Adunanza Generale nel parere n. 52/2001 (sul testo dell’art. 36),
“pur non potendosi, in astratto, contestare la necessità del duplice accertamento di conformità, nella prassi l’applicazione del principio viene disattesa, ritenendosi illogico ordinare la demolizione di un quid che, allo stato attuale, risulta conforme alla disciplina
urbanistica vigente e che, pertanto, potrebbe legittimamente ottenere, a demolizione avvenuta, una nuova concessione. Al riguardo valuti l’Amministrazione se non sia opportuno, in casi del genere, prevedere una forma di sanatoria che, ferma restando la sanzione penale per l’illecito commesso, sia subordinata al
pagamento di un’oblazione maggiore rispetto a quella che si richiede nell’ipotesi di duplice conformità”.
III. I titoli paesaggistici e i n.o. per gli interventi su beni culturali
Il D.lgs. N. 42/2004 disciplina gli intervent:
a)Su beni culturali
a)Su beni paesaggistici
Art. 2. Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati
all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio , e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Intervent su beni culturali
Art. 20. Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati,
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione.
Art. 21
Co. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è
subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al
soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previst dagli artcoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiariment o element integratvi di giudizio, il
termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertament di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventva comunicazione al richiedente ed, il termine indicato al comma 1 è
sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertament d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutlmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'artcolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
Art. 23. Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli intervent autorizzat ai sensi dell’artcolo 21 necessitno anche di ttolo abilitatvo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previst dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione IV, 20 dicembre 2010, N. 7595
La realizzazione di un soppalco interno, sorretto da una struttura portante, in un immobile sottoposto alla tutela di cui alla L. n. 1089 del 1939, deve ritenersi subordinata al nulla-osta della Soprintendenza, non potendosi ragionevolmente qualificare il soppalco quale mero arredo interno,
all’occorrenza rimuovibile ed estraneo al giacimento culturale e, quindi, non modificativo della consistenza e dell’identità del bene sottoposto a vincolo, dovendosi viceversa ritenere che tale opera si integra nella struttura dell’immobile, comportando altresì una rilevante modifica dell’altezza di considerevole parte dell’unità immobiliare (T.A.R. Emilia Romagna - Parma, Sez. I, 7 febbraio 2007 n. 32).
T.A.R. Veneto, Sezione II, 23 aprile 2010, N. 1552
Il potere della competente Soprintendenza di valutare la compatibilità degli
interventi edilizi progettati dai proprietari con il vincolo posto sui beni stessi sotto il profilo storico-artistico, … contemplato dall'art. 21 d.lgs. 422004, sfocia in un atto di natura autorizzativa, il cui eventuale diniego deve essere motivato dalla Soprintendenza con riferimento all'impatto che il progetto presentato produce sul complesso vincolato (Consiglio Stato , sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2637).
Pertanto, sono astrattamente legittimi l'esercizio della valutazione in questione e l'esercizio del relativo potere in senso negativo rispetto all'istanza dell'interessato, anche con riferimento alla complessiva valutazione della situazione del bene tutelato, e non necessariamente con esclusivo e puntuale riferimento al singolo intervento progettato e sottoposto all'esame dell'Autorità preposta al vincolo.
Quest'ultima, nondimeno, secondo principi generali in materia di istruttoria nel procedimento amministrativo, deve valutare tutte le concrete circostanze di fatto relative all'intervento proposto dal privato, e sulla scorta di esse deve emettere il provvedimento di propria competenza.