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DPCM “Fase 3” - 11 giugno 2020
Documento di analisi
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DPCM “Fase 3” – 11 giugno 2020
Documento di analisi
Sommario
DPCM “FASE 3” – 11 GIUGNO 2020 ... 2 DOCUMENTO DI ANALISI ... 21. LA PUBBLICAZIONE DEL DPCM “FASE 3” ... 2
2. LE DISPOSIZIONI DEL DPCM “FASE 3” ... 4
ATTIVITÀ ANCORA SOSPESE ... 4
NUOVE ATTIVITÀ PERMESSE ... 5
1. La pubblicazione del DPCM “Fase 3”
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 11 giugno il c.d. DPCM “Fase 3”, che sarà in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020.
Il Decreto ribadisce che le attività produttive, commerciali e industriali debbano, nell’espletamento dell’attività lavorativa, rispettare i vari protocolli di sicurezza sanitaria a partire da quello siglato in data 24 aprile tra Governo e Parti sociali (allegato 12). Il Prefetto rimane l’autorità incaricata dell’attuazione e del monitoraggio delle misure previste nel DPCM. Di particolare interesse l’allegato 9 che recepisce le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in virtù dell’aggiornamento dell’11 giugno 2020. Alla pubblicazione del presente DPCM è preceduta l’informativa in Parlamento del Ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha riferito sul contenuto del DPCM (come recentemente previsto dal c.d. DL Lockdown) anche per recepire gli indirizzi parlamentari in vista della sua emanazione.
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Al termine dell’intervento, il Senato e la Camera hanno approvato, rispettivamente nelle sedute del 10 e 11 giugno, due risoluzioni che hanno impegnato il Governo, senza essere state recepite nel presente DPCM, a:
• riaprire, compatibilmente con l’evoluzione dei dati epidemiologici, tutti i settori e attività, come le attività ricreative, ricettive, congressuali, eventi fieristici e centri estivi;
• dare altresì priorità al sostegno economico di quelle attività maggiormente in sofferenza per il protrarsi delle misure di chiusura.
• dare massima priorità al lavoro preparatorio in vista dell’apertura delle scuole a settembre, che dovrà avvenire in piena sicurezza (il punto è stato inserito dopo il dibattito in Aula alla Camera su richiesta del Ministro Speranza. Il gesto ha portato al voto di astensione, anziché contrario, del centrodestra).
Qui il link alla risoluzione a prima firma dell’On. Delrio (PD) e qui il link (testo in fondo) alla risoluzione a prima firma della Sen. Pirro (M5S).
Conseguentemente sia alla Camera che al Senato sono state respinte le risoluzioni dell’opposizione in cui si impegnava il Governo ad una serie di politiche sanitarie, quali: • a favorire, negli studi di medicina generale e di pediatria di libera scelta, la presenza di infermieri, di psicologi e la collaborazione di professionisti sanitari con adeguato profilo professionale;
• l’adozione di linee guida per la gestione e il contenimento del rischio epidemiologico presso le residenze sanitarie assistenziali (RSA);
• la garanzia dell’effettiva fruizione di servizi semiresidenziali e di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone con disabilità e, altresì, a predisporre nei LEA piani di emergenza presso le strutture ospedaliere per accogliere persone affette da patologie connesse ad eventuali emergenze sanitarie che abbisognano di assistenza continuativa;
• l’istituzione di un fondo per il sostegno per la sperimentazione delle terapie innovative nel trattamento dei pazienti Covid-19 (plasma iper-immune, anticorpi monoclonali ed altri).
• la promozione di processi di trasferimento tecnologico delle conoscenze acquisite nei vari ambiti di ricerca nel settore sanitario al fine di consentire la socializzazione degli esiti e l'industrializzazione degli stessi, anche in tema di vaccini, con l’obiettivo di sviluppare farmaci sempre più efficaci e sicuri (nella risoluzione al Senato si chiedeva anche di puntare sul trasferimento dei vaccini su cerotto);
• la realizzazione di un sistema di tempestivo monitoraggio e sorveglianza sanitaria;
• la realizzazione di una rete nazionale di ospedali “Covid e post Covid”; • il potenziamento della rete di assistenza domiciliare a sostegno delle famiglie,
degli anziani, delle persone con disabilità, delle persone non autosufficienti e, in generale, delle persone in condizione di fragilità;
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Qui il link alla risoluzione a prima firma dell’On. Molinari (Lega) e qui il link (testo in fondo) alla risoluzione a prima firma del Sen. Romeo (Lega).
2. Le disposizioni del DPCM “Fase 3”
Per quanto concerne le disposizioni di sicurezza sociale rimane valido l’obbligo di permanere al proprio domicilio in caso di febbre oltre i 37.5 gradi, nonché il divieto di assembramento senza garanzia di distanziamento di almeno un metro.
Per le attività professionali è ancora prevista la raccomandazione all’esecuzione mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Ancora incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Rimangono valide anche tutte le misure igienico-sanitarie già definite e la raccomandazione agli operatori sanitari di rispettare le indicazioni dell’OMS.
Attività ancora sospese
Restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle distanze minime. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Formazione
Rimangono poi sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università. Sono esclusi dalla
sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività
didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione
specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Rimangono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario.
Accesso alle strutture ospedaliere
Per quanto riguarda l’accesso alle strutture ospedaliere rimane vietata:
• la permanenza di accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
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Fiere e congressi
Fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi sono sospesi. Al riguardo, le Regioni nel protocollo sulle riaperture (allegato 9) hanno elencato le indicazioni per la futura ripresa in sicurezza (comprendendo anche gli eventi aziendali), che riportiamo di seguito:
➢ il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza;
➢ riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
➢ predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
➢ promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi;
➢ nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
➢ nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina;
➢ sanificare le apparecchiature nonché prodotti per i partecipanti;
➢ tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
➢ è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.
Nuove attività permesse
Tra le novità previste dal DPCM quella per cui a partire dal 12 giugno 2020 si potranno svolgere gli eventi e competizioni sportive riconosciute dal CONI e dal Comitato Olimpico/Paralimpico o da Organismi internazionali purché a porte chiuse oppure, e se all’aperto, senza pubblico.
Consentite anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica. Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Riaprono inoltre i centri estivi anche
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Per quanto riguarda le disposizioni relative all’ingresso e ai transiti in Italia, viene estesa a 120 ore (dalle 72 previste in precedenza) la durata dello spostamento del personale di imprese ed enti avente sede legale o secondarie in Italia che viene fatta salva dalle disposizioni di notifica di comunicazione e sottoposizione a sorveglianza o isolamento fiduciario. Fino al 30 giugno restano però vietati (salvo motivi di lavoro, salute e rientro presso il proprio domicilio) gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da Stati Membri UE, Stati area Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Monaco, San Marino, Città del Vaticano, Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Serbia.
Disabilità
Si conferma, all’articolo 9, quanto già previsto dal precedente DPCM ovvero che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.